N. 1019 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 1995- 29 agosto 1996

                                N. 1019
  Ordinanza   emessa   il   12  ottobre  1995  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 29 agosto 1996)  dalla  Corte  dei  conti,  sezione
 giurisdizionale  per  la regione Puglia, sui ricorsi riuniti proposti
 da Andriani Giovanni ed altri contro il Provveditorato agli studi  di
 Taranto ed altri.
 Pensioni  - Dipendenti pubblici con anzianita' contributiva inferiore
    ai trentacinque anni - Riduzione del trattamento pensionistico  in
    proporzione   agli   anni  mancanti  al  raggiungimento  di  detto
    requisito contributivo  secondo  determinate  percentuali  fissate
    dalla   legge   impugnata  -  Esclusione  dell'applicazione  della
    disciplina limitativa in questione per i dipendenti la cui domanda
    di dimissioni risulti accolta prima del 15 ottobre 1993 -  Mancata
    previsione  di  una diversa disciplina per gli insegnanti pubblici
    che sono necessariamente  collocati  a  riposto  dal  1  settembre
    dell'anno  successivo  a  quello di presentazione delle dimissioni
    (da presentarsi entro il 31 marzo) - Violazione del  principio  di
    uguaglianza per l'identico trattamento giuridico di situazioni non
    omogenee - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n.
    439/1994.
 (Legge 23 dicembre 1993, n. 537, art. 11, diciottesimo comma).
 (Cost., art 3).
(GU n.41 del 9-10-1996 )
                          LA CORTE DEI CONTI
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sui ricorsi iscritti ai nn.
 1473, 1474 e 1475 del registro di segreteria,   proposti dai  signori
 Andriani Giovanni, Francioso Giuditta e Beneduce Maria, rappresentati
 in  giudizio  dall'avv.  Francesco  Zuccaro, contro il Provveditorato
 agli studi di Taranto, in persona del  provveditore  pro-tempore;  il
 Ministero   della   pubblica  istruzione,  in  persona  del  Ministro
 pro-tempore;  il  Ministero  del  tesoro,  in  persona  del  Ministro
 pro-tempore;  per l'annullamento, previa sospensione, dei decreti nn.
 6972 (dell'11 agosto 1994), 6240 (del 5 ottobre 1994) e 6842 (del  16
 settembre 1994) del Provveditorato agli studi di Taranto;
   Uditi  alla pubblica udienza del 12 ottobre 1995 il relatore, nella
 persona del primo referendario dott. Vittorio Raeli; l'avv. Francesco
 Zucaro,  per  i  ricorrenti;  il  dott.   Corrado   Nappi,   per   il
 Provveditorato agli stu di di Taranto;
   Non rappresentata l'Amministrazione del tesoro;
   Visti i ricorsi, in epigrafe indicati;
                               F a t t o
   Con  gli  impugnati decreti il Provveditorato agli studi di Taranto
 ha disposto la liquidazione provvisoria del trattamento  di  pensione
 dei  ricorrenti,  cessati dal servizio per dimissioni dal 1 settembre
 1994,  facendo  applicazione  dell'art.  11,   comma   sedicesimo   e
 diciottesimo,  della  legge  24  dicembre 1993, n. 537, che prevedono
 percentuali di riduzione per le pensioni dei  dipendenti  aventi  una
 anzianita' contributiva inferiore a 35 anni.
   Avverso  tali  determinazioni gli interessati, i quali gia' docenti
 di ruolo hanno avuto accolta la domanda di pensionamento il 28 aprile
 1994, hanno proposto distinti ricorsi, deducendo violazione dell'art.
 11 della legge n. 537/1993 e dell'art. 110 del  d.P.R.  n.  417/1974,
 nonche' dell'art. 2 della legge n. 241/1990.
   In    subordine,   hanno   proposto   questione   di   legittimita'
 costituzionale, sostenendo l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
 11,  comma  sedicesimo  e  diciottesimo,  della legge n. 537/1993 per
 contrasto con gli art.  3 e 97 della Costituzione.
   Hanno  proposto,  inoltre,  istanza  di  sospensione  dei   decreti
 impugnati  nella  parte  in  cui e' operata riduzione del trattamento
 pensionistico ai sensi dell'art. 11, comma sedicesimo e diciottesimo,
 della legge n. 537/1993.
                             D i r i t t o
   Considerato  il  tempo  trascorso,  il  Collegio  reputa  di  poter
 affrontare il merito dei ricorsi, di  cui  dispone  la  riunione  per
 evidenti ragioni di connessione.
   Osserva,  in  via  preliminare,  il Collegio che i ricorrenti hanno
 maturato alla data del  1  gennaio  1994  un'anzianita'  contributiva
 inferiore  a  trentacinque anni e l'Ammiministrazione ha accettato le
 domande di pensionamento il 28 aprile 1994: e cioe',  successivamente
 alla   data  del  15  ottobre  1993,  che  segna  il  discrimine  tra
 applicazione della vecchia e della nuova  disciplina  in  materia  di
 requisiti di anzianita' contributiva.
   Sicche',  sussistendo  i  presupposti  e  le condizioni di cui alle
 norme contenute nei commi sedici e diciotto dell'art. 11 della  legge
 n.   537/1993,  l'Amministrazione  ha  provveduto  a  determinare  il
 trattamento pensionistico  dei  ricorrenti,  riducendolo  secondo  le
 percentuali  di  cui  alla  allegata tabella A ed in proporzione agli
 anni, a  ciascuno,  mancanti  per  il  raggiungimento  del  requisito
 contributivo di trentacinque anni di servizio.
   Cio'  premesso, ritiene il Collegio di dover sollevare questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma diciotto, della legge
 23  dicembre  1993,  n.  537,  per  contrasto  con  l'art.  3   della
 Costituzione,  con riferimento alla peculiare posizione giuridica del
 personale della scuola.
   La rilevanza della questione nel  presente  giudizio  e'  di  tutta
 evidenza,  in  quanto  ove  la  norma  di  cui  sopra  dovesse essere
 dichiarata  incostituzionale  con  riferimento  al  personale   della
 scuola,  ne  conseguirebbe  il  diritto  dei  ricorrenti a conseguire
 l'intero trattamento pensionistico dal 1 settembre 1994.
   Ma, oltre che rilevante, la questione sollevata  appare  anche  non
 manifestamente  infondata;  sebbene  per  ragioni  diverse  da quelle
 evidenziate nei distinti ricorsi.
   Questo giudice non mette, infatti, in discussione  la  legittimita'
 costituzionale   della   normativa  che  introduce  un  differenziato
 trattamento pensionistico in relazione al mero dato  temporale  della
 data di accettazione della domanda di dimissioni.
   Cio'  in  quanto  la  disparita'  di  trattamento  che  si  viene a
 verificare tra chi abbia  avuto  accolta  la  domanda  prima  del  15
 ottobre    1993   e   chi,   invece,   abbia   avuto   l'accoglimento
 successivamente a tale data  e'  da  ritenersi  "disparita'  di  mero
 fatto":   eppercio'   non   rilevante   ai   fini   del  giudizio  di
 costituzionalita' ex art. 3, comma uno, poiche'  non  collegata  alla
 ratio della legge impugnata, ma provocata da circostanze accidentali.
   Cio' che, invece, suscita i fondati dubbi di incostituzionalita' e'
 l'applicazione della norma in questione al personale della scuola, la
 cui   posizione   appare   differenziata   rispetto  a  quella  della
 generalita' dei dipendenti  pubblici  con  riguardo  al  procedimento
 formale  di accettazione delle dimissioni. Queste, infatti, una volta
 presentate non possono essere revocate dopo il 31 marzo dell'anno  in
 cui sono state presentate e ove siano presentate dopo il 31 marzo, ma
 prima  dell'inizio dell'anno scolastico successivo, hanno effetto dal
 1 settembre dell'anno che segue (art. 10, commi quattro e cinque, del
 d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito  nella  legge  27  dicembre
 1989, n. 417).
   Come  ha gia' avuto modo di chiarire la Corte costituzionale, nella
 sentenza n. 439 del 12-23 dicembre 1994, si tratta di  "una  sequenza
 procedurale  che  limita la libera determinazione degli interessati e
 trova  il   proprio   fondamento   nell'esigenza   di   regolare   il
 funzionamento  degli  apparati  scolastici,  evitando  disfunzioni  e
 discontinuita' che finirebbero  per  vulnerare,  in  questo  delicato
 settore dell'amministrazione pubblica, il canone di buon andamento di
 cui all'art. 97 della Costituzione".
   Ebbene,  l'applicazione  al  personale  della  scuola  della  norma
 contenuta nell'art. 11, comma diciotto - che assume la  data  del  15
 ottobre  1993  quale data entro cui deve intervenire il provvedimento
 di accoglimento delle dimissioni presentate dal dipendente,  al  fine
 di mantenere il regime pre-vigente - mal si combina con l'ordinamento
 scolastico, con la conseguenza di creare un'ingiustificata disparita'
 di  trattamento  del  personale  della  scuola, soggetto ad un regime
 specifico per quanto attiene l'accettazione delle dimissioni.
   E',  invero,  la  data  della  presentazione  delle  dimissioni   a
 rappresentare   il  momento  veramente  determinante  nella  sequenza
 procedurale    che    culmina    con    l'accettazione    da    parte
 dell'Amministrazione  delle  dimissioni;  piu'  che  il provvedimento
 stesso di accettazione,  che  si  caratterizza  come  atto  vincolato
 nell'an e nel quomodo.
   Cio'  in  quanto  se le dimissioni sono presentate entro il mese di
 marzo, la cessazione dal servizio ha decorrenza dal 1 settembre dello
 stesso anno; altrimenti, la decorrenza  e'  fissata  al  1  settembre
 dell'anno successivo.
   E'  la  data  di  presentazione delle dimissioni, dunque, a rendere
 certo nel "quando" il termine di cessazione dal servizio, non potendo
 in alcun modo influire sullo stesso l'Amministrazione, oramai  tenuta
 ad  emettere  un  provvedimento  vincolato  per  quanto  attiene alla
 decorrenza dalla cessazione dal servizio.
   Appare, pertanto, al  Collegio  irrazionale  e  discriminatoria  la
 scelta    legislativa    di    attribuire    rilevanza   al   momento
 dell'accoglimento,  anziche'  a  quello   di   presentazione,   delle
 dimissioni da parte del personale della scuola.
   Ne',  in  contrario,  puo'  obiettarsi  che  una diversa scelta non
 avrebbe ingenerato motivi di incertezza per il caso, non infrequente,
 di domande di cessazione dal servizio cautelativamente  prodotte  con
 notevole  anticipo  rispetto alla decorrenza richiesta ed in presenza
 di poteri discrezionali di proroga riconosciuti dall'ordinamento alla
 p.a.
   Cio'  in  quanto  l'ordinamento  scolastico  e'  caratterizzato  da
 limitazioni   della   libera  determinazione  degli  interessati  con
 riguardo al procedimento formale di accettazione delle dimissioni.
   I giudizi vanno, quindi, sospesi con  il  rinvio  degli  atti  alla
 Corte costituzionale per la conseguente pronunzia.
                                P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  274 del c.p.c.; 134 della Cost.; 1 della legge 9
 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87;
   Dispone che, sospesi i giudizi  in  corso,  previa  riunione  degli
 stessi,  gli  atti  siano  rimessi  alla  Corte costituzionale per la
 risoluzione della questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
 11, comma diciotto, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, nella parte
 in  cui  comporta  la  riduzione  del  trattamento  pensionistico del
 personale della scuola che ha presentato domanda  di  dimissioni  dal
 servizio entro il 15 ottobre 1993;
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria della sezione, la presente
 ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
 e del Senato della Repubblica.
   Cosi'  provveduto in Bari, nella camera di consiglio del 12 ottobre
 1995.
                        Il presidente: De Maria
                                                    L'estensore: Raeli
 96C1450