N. 1019 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 1995- 29 agosto 1996
N. 1019 Ordinanza emessa il 12 ottobre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 agosto 1996) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Puglia, sui ricorsi riuniti proposti da Andriani Giovanni ed altri contro il Provveditorato agli studi di Taranto ed altri. Pensioni - Dipendenti pubblici con anzianita' contributiva inferiore ai trentacinque anni - Riduzione del trattamento pensionistico in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento di detto requisito contributivo secondo determinate percentuali fissate dalla legge impugnata - Esclusione dell'applicazione della disciplina limitativa in questione per i dipendenti la cui domanda di dimissioni risulti accolta prima del 15 ottobre 1993 - Mancata previsione di una diversa disciplina per gli insegnanti pubblici che sono necessariamente collocati a riposto dal 1 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dimissioni (da presentarsi entro il 31 marzo) - Violazione del principio di uguaglianza per l'identico trattamento giuridico di situazioni non omogenee - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 439/1994. (Legge 23 dicembre 1993, n. 537, art. 11, diciottesimo comma). (Cost., art 3).(GU n.41 del 9-10-1996 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi iscritti ai nn. 1473, 1474 e 1475 del registro di segreteria, proposti dai signori Andriani Giovanni, Francioso Giuditta e Beneduce Maria, rappresentati in giudizio dall'avv. Francesco Zuccaro, contro il Provveditorato agli studi di Taranto, in persona del provveditore pro-tempore; il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro-tempore; il Ministero del tesoro, in persona del Ministro pro-tempore; per l'annullamento, previa sospensione, dei decreti nn. 6972 (dell'11 agosto 1994), 6240 (del 5 ottobre 1994) e 6842 (del 16 settembre 1994) del Provveditorato agli studi di Taranto; Uditi alla pubblica udienza del 12 ottobre 1995 il relatore, nella persona del primo referendario dott. Vittorio Raeli; l'avv. Francesco Zucaro, per i ricorrenti; il dott. Corrado Nappi, per il Provveditorato agli stu di di Taranto; Non rappresentata l'Amministrazione del tesoro; Visti i ricorsi, in epigrafe indicati; F a t t o Con gli impugnati decreti il Provveditorato agli studi di Taranto ha disposto la liquidazione provvisoria del trattamento di pensione dei ricorrenti, cessati dal servizio per dimissioni dal 1 settembre 1994, facendo applicazione dell'art. 11, comma sedicesimo e diciottesimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevedono percentuali di riduzione per le pensioni dei dipendenti aventi una anzianita' contributiva inferiore a 35 anni. Avverso tali determinazioni gli interessati, i quali gia' docenti di ruolo hanno avuto accolta la domanda di pensionamento il 28 aprile 1994, hanno proposto distinti ricorsi, deducendo violazione dell'art. 11 della legge n. 537/1993 e dell'art. 110 del d.P.R. n. 417/1974, nonche' dell'art. 2 della legge n. 241/1990. In subordine, hanno proposto questione di legittimita' costituzionale, sostenendo l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma sedicesimo e diciottesimo, della legge n. 537/1993 per contrasto con gli art. 3 e 97 della Costituzione. Hanno proposto, inoltre, istanza di sospensione dei decreti impugnati nella parte in cui e' operata riduzione del trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 11, comma sedicesimo e diciottesimo, della legge n. 537/1993. D i r i t t o Considerato il tempo trascorso, il Collegio reputa di poter affrontare il merito dei ricorsi, di cui dispone la riunione per evidenti ragioni di connessione. Osserva, in via preliminare, il Collegio che i ricorrenti hanno maturato alla data del 1 gennaio 1994 un'anzianita' contributiva inferiore a trentacinque anni e l'Ammiministrazione ha accettato le domande di pensionamento il 28 aprile 1994: e cioe', successivamente alla data del 15 ottobre 1993, che segna il discrimine tra applicazione della vecchia e della nuova disciplina in materia di requisiti di anzianita' contributiva. Sicche', sussistendo i presupposti e le condizioni di cui alle norme contenute nei commi sedici e diciotto dell'art. 11 della legge n. 537/1993, l'Amministrazione ha provveduto a determinare il trattamento pensionistico dei ricorrenti, riducendolo secondo le percentuali di cui alla allegata tabella A ed in proporzione agli anni, a ciascuno, mancanti per il raggiungimento del requisito contributivo di trentacinque anni di servizio. Cio' premesso, ritiene il Collegio di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma diciotto, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, con riferimento alla peculiare posizione giuridica del personale della scuola. La rilevanza della questione nel presente giudizio e' di tutta evidenza, in quanto ove la norma di cui sopra dovesse essere dichiarata incostituzionale con riferimento al personale della scuola, ne conseguirebbe il diritto dei ricorrenti a conseguire l'intero trattamento pensionistico dal 1 settembre 1994. Ma, oltre che rilevante, la questione sollevata appare anche non manifestamente infondata; sebbene per ragioni diverse da quelle evidenziate nei distinti ricorsi. Questo giudice non mette, infatti, in discussione la legittimita' costituzionale della normativa che introduce un differenziato trattamento pensionistico in relazione al mero dato temporale della data di accettazione della domanda di dimissioni. Cio' in quanto la disparita' di trattamento che si viene a verificare tra chi abbia avuto accolta la domanda prima del 15 ottobre 1993 e chi, invece, abbia avuto l'accoglimento successivamente a tale data e' da ritenersi "disparita' di mero fatto": eppercio' non rilevante ai fini del giudizio di costituzionalita' ex art. 3, comma uno, poiche' non collegata alla ratio della legge impugnata, ma provocata da circostanze accidentali. Cio' che, invece, suscita i fondati dubbi di incostituzionalita' e' l'applicazione della norma in questione al personale della scuola, la cui posizione appare differenziata rispetto a quella della generalita' dei dipendenti pubblici con riguardo al procedimento formale di accettazione delle dimissioni. Queste, infatti, una volta presentate non possono essere revocate dopo il 31 marzo dell'anno in cui sono state presentate e ove siano presentate dopo il 31 marzo, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, hanno effetto dal 1 settembre dell'anno che segue (art. 10, commi quattro e cinque, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417). Come ha gia' avuto modo di chiarire la Corte costituzionale, nella sentenza n. 439 del 12-23 dicembre 1994, si tratta di "una sequenza procedurale che limita la libera determinazione degli interessati e trova il proprio fondamento nell'esigenza di regolare il funzionamento degli apparati scolastici, evitando disfunzioni e discontinuita' che finirebbero per vulnerare, in questo delicato settore dell'amministrazione pubblica, il canone di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione". Ebbene, l'applicazione al personale della scuola della norma contenuta nell'art. 11, comma diciotto - che assume la data del 15 ottobre 1993 quale data entro cui deve intervenire il provvedimento di accoglimento delle dimissioni presentate dal dipendente, al fine di mantenere il regime pre-vigente - mal si combina con l'ordinamento scolastico, con la conseguenza di creare un'ingiustificata disparita' di trattamento del personale della scuola, soggetto ad un regime specifico per quanto attiene l'accettazione delle dimissioni. E', invero, la data della presentazione delle dimissioni a rappresentare il momento veramente determinante nella sequenza procedurale che culmina con l'accettazione da parte dell'Amministrazione delle dimissioni; piu' che il provvedimento stesso di accettazione, che si caratterizza come atto vincolato nell'an e nel quomodo. Cio' in quanto se le dimissioni sono presentate entro il mese di marzo, la cessazione dal servizio ha decorrenza dal 1 settembre dello stesso anno; altrimenti, la decorrenza e' fissata al 1 settembre dell'anno successivo. E' la data di presentazione delle dimissioni, dunque, a rendere certo nel "quando" il termine di cessazione dal servizio, non potendo in alcun modo influire sullo stesso l'Amministrazione, oramai tenuta ad emettere un provvedimento vincolato per quanto attiene alla decorrenza dalla cessazione dal servizio. Appare, pertanto, al Collegio irrazionale e discriminatoria la scelta legislativa di attribuire rilevanza al momento dell'accoglimento, anziche' a quello di presentazione, delle dimissioni da parte del personale della scuola. Ne', in contrario, puo' obiettarsi che una diversa scelta non avrebbe ingenerato motivi di incertezza per il caso, non infrequente, di domande di cessazione dal servizio cautelativamente prodotte con notevole anticipo rispetto alla decorrenza richiesta ed in presenza di poteri discrezionali di proroga riconosciuti dall'ordinamento alla p.a. Cio' in quanto l'ordinamento scolastico e' caratterizzato da limitazioni della libera determinazione degli interessati con riguardo al procedimento formale di accettazione delle dimissioni. I giudizi vanno, quindi, sospesi con il rinvio degli atti alla Corte costituzionale per la conseguente pronunzia.
P. Q. M. Visti gli artt. 274 del c.p.c.; 134 della Cost.; 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87; Dispone che, sospesi i giudizi in corso, previa riunione degli stessi, gli atti siano rimessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma diciotto, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui comporta la riduzione del trattamento pensionistico del personale della scuola che ha presentato domanda di dimissioni dal servizio entro il 15 ottobre 1993; Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Cosi' provveduto in Bari, nella camera di consiglio del 12 ottobre 1995. Il presidente: De Maria L'estensore: Raeli 96C1450