N. 1021 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile 1996

                                N. 1021
  Ordinanza  emessa  il  30  aprile  1996  dal  pretore di Brescia sul
 ricorso proposto rispettivamente da Sinico Maria contro l'I.N.P.S.
 Previdenza e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  -  Rimborsi
    conseguenti  alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993
    e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualita' e mediante
    emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa
    solo per il triennio  1996-1998  -  Violazione  del  principio  di
    copertura  finanziaria.
 (D.-L. 28 marzo 1996, n. 166,  art. 1).
 (Cost., art. 81, quarto comma).
(GU n.41 del 9-10-1996 )
                              IL PRETORE
   Visti:
     gli atti difensivi delle parti;
     l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
     l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
     la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
     l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
     l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
     gli artt. 81 e 134 della Costituzione;
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  di  rimessione alla Corte
 costituzionale di questione di legittimita' costituzionale,  rilevata
 d'ufficio, nella causa r.g. n. 5308/1995, in materia di previdenza ed
 assistenza  obbligatoria,  promossa  da  Sinico  Maria, elettivamente
 domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta
 e difende in forza di procura  a  margine  del  ricorso,  ricorrente,
 contro  l'I.N.P.S.  - Istituto nazionale della previdenza sociale, in
 persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dai  dott.
 procc.  Oreste  Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle
 liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in
 Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.
   Nelle more del presente giudizio - nel quale  la  parte  ricorrente
 chiede  di  vedere riconosciuto il proprio diritto al ricalcolo della
 pensione di riversibilita' in godimento secondo i  criteri  affermati
 dalla  Corte  costituzionale  nella sentenza n. 495 del 1993 - con il
 recentissimo d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale n. 75, parte prima, del 29 marzo ed in vigore dal 30 marzo,
 e'  stato  modificato  il  quadro normativo di riferimento e, poiche'
 l'art. 1 di tale decreto risulta non conforme alla  Costituzione,  si
 impone il rilievo della questione di legittimita' che segue.
   Prima deve pero' essere chiarito che la presente ordinanza (come le
 altre  emesse  e  da emettere in ogni controversia avente il medesimo
 oggetto) trae necessita' dall'impossibilita' di  operare  dei  rinvii
 "tecnici"  in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle
 due precedenti rimessioni decise in  data  1  aprile  1996  da  altro
 pretore  del  lavoro  di Brescia, dott. Onni, nelle cause promosse da
 Rossi Giacomina e da Manfredini Antonia contro l'I.N.P.S., visto  che
 l'unico residuo atto di giurisdizione - oltre quello della rimessione
 alla   Corte   di   questioni  di  legittimita'  costituzionale,  qui
 doverosamente posto in essere - previsto dalle art. 3  del  d.-l.  n.
 166/1996  impone  di  dichiarare  d'ufficio  l'estinzione  di tutti i
 processi.
   Come si e' gia' detto, il Governo ha emanato il d.-l. n. 166 del 28
 marzo 1996 - entrato in vigore il giorno  30  dello  stesso  mese  e,
 dunque,  applicabile  alla  presente controversia - ove sono dettate,
 nell'art. 1, una serie di disposizioni (tanto ambiziosamente,  quanto
 vanamente)  dirette  a  risolvere  in  via  definitiva,  sia l'annoso
 problema della copertura  finanziaria  necessaria  per  il  pagamento
 ("rimborso"  e'  l'atecnico  termine  usato  nel decreto) delle somme
 maturate fino al 31 dicembre 1995 in favore degli aventi  diritto  in
 conseguenza    dell'applicazione    delle    sentenze   della   Corte
 costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, sia l'enorme ed ancora piu'
 antico  contenzioso  giurisdizionale  legato   all'accertamento   del
 diritto  al calcolo delle pensioni di riversibilita' nella misura del
 60% del  trattamento  minimo  effettivamente  goduto  dal  pensionato
 deceduto  o  che  sarebbe  comunque  spettato  all'assicurato ed alla
 "cristallizzazione" delle pensioni a decorrere  dal  1  ottobre  1983
 nella misura erogata al 30 settembre 1983, sui quali sono intervenute
 le due citate decisioni del giudice delle leggi.
   La  realta'  del  decreto-legge  pero'  non e' minimamente idonea a
 perseguire i suoi  fini,  poiche'  da'  luogo  a  numerosi  dubbi  di
 legittimita'   costituzionale,   tutti   traducibili   in   questioni
 rilevabili (e gia' rilevate, come si e' detto prima)  d'ufficio.
   Tra  le  tante,  qui  ne  viene  sollevata  una  sola, la seguente:
 Questione   di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   1    del
 decreto-legge  n.  166  del  1966 per violazione dell'art. 81, quarto
 comma della Costituzione
   Il primo comma dell'art.  1  del  decreto-legge  n.  166  del  1996
 prevede  il  "rimborso"  del  quale  gia'  si  e'  detto mediante sei
 annualita', mentre il quarto comma (ove si  individuano  i  mezzi  di
 copertura   dell'"onere   derivante  dall'applicazione  del  presente
 articolo") omette totalmente di indicare la copertura finanziaria per
 gli anni 1999, 2000 e 2001:  e' dato certo e non  opinabile,  poiche'
 vengono contemplate solo le annualita' dal 1996 al 1998.
   La violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione e',
 per  quanto  possa  sembrar  strano,  ammessa  e scritta nella stessa
 disposizione sopra citata, ove il Governo si fa carico di determinare
 la copertura solo per  tre  delle  sei  annualita'  previste  per  il
 "rimborso",  lasciando  cosi'  palesemente  scoperte le restanti, con
 conseguente    incontrovertibile    illegittimita'     costituzionale
 dell'intero art.  1 del decreto-legge n. 166/1996.
   Ne'  puo'  opporsi alla constatazione appena espressa una ipotetica
 necessita'  di  rispettare  la  previsione  triennale  di   bilancio,
 poiche',  al  fine  del  rispetto dell'art.   81, ultimo comma, della
 Costituzione, devono essere totalmente individuate e precisate  nella
 legge che prevede nuove spese le risorse finanziarie per la copertura
 piena  delle  medesime  spese  e  non puo' ritenersi soddisfatto tale
 obbligo,  qualora,  come  nel  caso  qui   sottosposto   a   critica,
 l'indicazione  dei  "mezzi  per  farvi  fronte"  non  sia  completa e
 precisa.
   Peraltro,  sotto  altro  aspetto,  non  sembra  neppure   possibile
 ritenere  che  l'assegnazione di titoli di Stato costituisca corretto
 mezzo di copertura finanziaria degli oneri  (di  dubbia  sussistenza,
 peraltro) ai quali il decreto-legge vorrebbe dare esecuzione, poiche'
 altro  non  e'  che nuovo indebitamento dello Stato e quindi non puo'
 essere considerato come nuova risorsa per finanziare il pagamento del
 debito:  la sostituzione di un debito con  un  altro  debito  non  e'
 copertura finanziaria di una spesa, ma solo operazione poco chiara.
   Se  dovesse  passare  indenne all'esame del giudice delle leggi una
 siffatta artificiosa e solo apparente copertura  delle  nuove  spese,
 allora  dovremmo  riconoscere  che  l'art.  81,  ultimo  comma, della
 Costituzione  e'  norma  inutile,  o,   peggio,   abrogata   con   il
 decreto-legge che qui si critica.
   Puo'  anche  essere  sostenuto  che  la  legge di bilancio non deve
 rispettare la parita' tra entrate e uscite e puo' essere accettata la
 tesi secondo la quale e'  sufficiente  la  previsione  dei  mezzi  di
 finanziamento  per la copertura delle nuove spese, per cui vi sarebbe
 il rispetto dell'art. 81, ultimo comma, anche  se  la  previsione  si
 rivelasse   erronea  ed  ottimistica,  ma  non  si  puo'  accedere  a
 soluzioni, come quella adottata dal Governo, nelle quali non  vi  sia
 neppure   l'ombra  dell'effettivita'  teorica  delle  nuove  risorse,
 limitandosi  l'operazione  a  spostare  la   carenza   di   copertura
 finanziaria  ad un'epoca futura, con una sostanziale rinnovazione del
 debito, senza estinzione dell'obbligazione  reale,  la  quale  resta,
 comunque,  sempre  a  carico  del  debito  pubblico,  sempre priva di
 copertura finanziaria.
   La  questione  non  e' manifestamente infondata ed e' rilevante: e'
 piu' che chiaro, infatti, che la dichiarazione  della  illegittimita'
 costituzionale  del  decreto-legge  n.  166/1996 avrebbe l'effetto di
 ripristinare la vigenza della normativa precedente,  restituendo  nel
 contempo  a  questa  autorita'  giudiziaria  competente  la  funzione
 attribuitale dalla Costituzione di amministrare la giustizia  secondo
 la  legge  costituzionalmente  vigente (art. 22 della legge 21 luglio
 1965, n.  903, nella presente controversia).
                                P. Q. M.
   Solleva  d'ufficio   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.    1  del  decreto-legge  n.  166  del 1966, per violazione
 dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione;
   Sospende il giudizio;
   Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
 disponendo  la  notifica  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 oltre  alla  comunicazione  ai  Presidenti  delle  due   Camere   del
 Parlamento.
   Manda alla cancelleria per l'esecuzione.
     Brescia, addi' 30 aprile 1996
                         Il pretore:  Pipponzi
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