N. 1035 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 1996

                                N. 1035
  Ordinanza  emessa  il  10  maggio  1996  dal  pretore di Brescia sul
 ricorso proposto da Mazzi Giuseppe contro l'I.N.P.S.
 Previdenza e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  -  Rimborsi
    conseguenti  alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993
    e 240/1994 - Previsione  della  estinzione  dei  giudizi  pendenti
    nonche'  della  perdita  di efficacia dei provvedimenti giudiziali
    non ancora passati in giudicato, alla data di  entrata  in  vigore
    della   normativa   impugnata   -   Violazione  del  principio  di
    ragionevolezza.
 Previdenza e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  -  Rimborsi
    conseguenti  alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993
    e 240/1994 - Esclusione  dal  rimborso  degli  interessi  e  della
    rivalutazione   monetaria   -   Contrasto  con  la  giurisprudenza
    costituzionale  circa  la  natura  di  componenti  essenziali   ed
    integranti  del credito previdenziale di detti accessori (sentenza
    n. 156/1991) - Violazione del principio di ragionevolezza.
 Previdenza e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  -  Rimborsi
    conseguenti  alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993
    e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino  al
    31  dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei
    annualita' - Determinazione  della  relativa  spesa  solo  per  il
    triennio 1996-1998 - Violazione del principio di ragionevolezza.
 (D.-L.  28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo, terzo e quarto
    comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.41 del 9-10-1996 )
                              IL PRETORE
   Visti:
     gli atti difensivi delle parti;
     il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
     l'art.22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
     la sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993;
     l'art. 11, comma 22, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
     la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994;
     l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
     l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;
     l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;
     gli artt. 3 e 134 della Costituzione;
   Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza ai
 sensi dell'art. 1  della  legge  cost.  9  febbraio  1948,  n.  1,  e
 dell'art.    23  della legge 11 marzo 1953, n. 87, di rimessione alla
 Corte costituzionale di  questione  di  legittimita'  costituzionale,
 rilevata  d'ufficio,  nella  causa  r.g.  n.  150/1996, in materia di
 previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa  da  Mazzi  Giuseppe,
 elettivamente  domiciliato  in  Brescia presso l'avv. Danilo Mina, il
 quale lo rappresenta e difende in forza  di  procura  a  margine  del
 ricorso,  ricorrente,  contro l'I.N.P.S.   - Istituto nazionale della
 previdenza  sociale,   in   persona   del   presidente   pro-tempore,
 rappresentato  e  difeso  dai  dott.  procc.  Oreste  Manzi e Alfonso
 Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del  dott.  Lupo,
 notaio   in  roma,  con  domicilio  eletto  nel  proprio  ufficio  di
 avvocatura in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.
   Nelle more del presente giudizio - nel quale  la  parte  ricorrente
 chiede  di  veder  riconosciuto il proprio diritto al ricalcolo della
 pensione di riversibilita' in godimento secondo i  criteri  affermati
 dalla  Corte  costituzionale  nella sentenza n. 495 del 1993 - con il
 recente  d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, in vigore dal 30 marzo 1996, e'
 stato modificato il quadro normativo di riferimento e, poiche' l'art.
 1 di tale decreto risulta non conforme alla Costituzione,  si  impone
 il rilievo d'ufficio della questione di legittimita' che segue.
   Prima,  pero', deve essere chiarito che la presente ordinanza (come
 le altre, emesse  e  da  emettere  in  ogni  controversia  avente  il
 medesimo  oggetto  di  questa)  e'  una  versione  ridotta  delle due
 precedenti pronunciate in data 1 aprile 1996, nelle cause promosse da
 Rossi Giacomina e Manfredini Antonia contro l'.I.N.P.S., ed  e'  atto
 dovuto  e  necessario, determinato dall'impossibilita' di operare dei
 rinvii "tecnici" in attesa della decisione della Corte costituzionale
 delle due citate rimessioni, visto che l'unico residuo atto  -  oltre
 quello  della  rimessione  alla  Corte  di  questioni di legittimita'
 costituzionale, qui doverosamente posto in essere - di giurisdizioine
 previsto dal terzo comma dell'art.  1 del decreto-legge  n.  166/1996
 impone  di  dichiarare  d'ufficio  l'estinzione  di  tutti  i giudizi
 pendenti a spese compensate.
   Come si e' gia' detto, il Governo ha emanato  il  decreto-legge  n.
 166  del  28 marzo 1996 - entrato in vigore il giorno 30 dello stesso
 mese e, applicabile alla presente controversia -  ove  sono  dettate,
 nell'art.  1,  una  serie  di disposizioni dirette a risolvere in via
 definitiva,  sia  l'annoso  problema  della   copertura   finanziaria
 necessaria  per il pagamento delle somme "dovute" agli aventi diritto
 in  conseguenza  dell'applicazione   delle   sentenze   della   Corte
 costituzionale  n.  495/93  e  n.  240/94,  sia  l'ancora piu' antico
 contenzioso giurisdizionale legato all'accertamento  del  diritto  al
 calcolo  delle  pensioni  di  riversibilita' nella misura del 60% del
 trattamento minimo effettivamente goduto dal  pensionato  deceduto  o
 che sarebbe spettato all'assicurato ed alla "cristallizzazione" delle
 pensioni  a  decorrere  del 1 ottobre 1983 nella misura erogata al 30
 settembre 1983, sui quali sono intervenute le  due  citate  decisioni
 del giudice delle leggi.
   La  realta'  del  decreto-legge  pero'  non e' minimamente idonea a
 raggiungere gli scopi sperati, poiche' da' luogo a numerosi dubbi  di
 legittimita'   costituzionale,   tutti   traducibili   in   questioni
 rilevabili (e gia' rilevate) d'ufficio.
   Tra le tante, qui ne viene sollevata una sola, la seguente:
 Questione   di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   1    del
 decreto-legge  n.  166  del  1996  per  violazione  dell'art. 3 della
 Costituzione
   L'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996 e' "intriso" in ogni suo
 comma di  irragionevolezza  insanabile,  con  flagrante  e  reiterata
 violazione  del  principio  di  ragionevolezza desumibile dall'art. 3
 della Costituzione.
   Si sostiene l'attuazione  e  l'applicazione  delle  sentenze  della
 Corte  costituzionale  n.  495/93  e  n.  240/94, senza pero' dettare
 alcuna  norma  di  legge  idonea  a  recepirne  i  contenuti,  mentre
 contemporaneamente  si  tenta  (come  sembra)  di escludere i diritti
 degli eredi, dando vosi' vita ad una contraddizione insanabile con le
 suddette decisioni della Corte costituzionale nelle quali  nulla  del
 genere  viene  affermato.    In  argomento  deve  anche, per maggiore
 chiarezza, essere ricordato che una delle critiche rivolte da  questo
 giudice alla sentenza n.  240/94 e diretta a dimostrare l'irrilevanza
 del  passaggio  graduale  dal  trattamento pensionistico integrato al
 minimo a quello deteriore della pensione a "calcolo" - sul  quale  la
 Corte  ha  fondato  la  dichiarazione d'illegittimita' costituzionale
 dell'art. 11, comma 22, della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  -
 insisteva ed insiste sul rilievo che nelle controversie in materia di
 "cristallizzazione"  (e non occorre ulteriore specificazione, essendo
 notissima la relativa problematica) nessuno dei titolari di  pensione
 (e,   men   che   meno,  nessuno  dei  loro  eredi)  "ha  mai  goduto
 effettivamente alla data del  30  settembre  1983  di  piu'  pensioni
 integrate  al trattamento minimo, bensi' dai ricorrenti viene vantato
 solo il diritto a percepire arretrati per una prestazione sulla quale
 mai i pensionati hanno pututo contare per  le  esigenze  primarie  di
 vita"  (cfr., tra le tante emesse da questo pretore, sentenza n. 1502
 del 15 dicembre 1994).
   Nel  primo  e  nel  secondo  comma  si  parla   reiteratamente   di
 "rimborsi", ma davvero nulla deve essere rimborsato.
   Tra  i  (presunti)  aventi diritto ai "rimborsi", nel secondo comma
 dello stesso articolo, si  individua  la  categoria  dei  "superstiti
 (aventi  titolo  alla pensione di reversibilita' alla data di entrata
 in vigore "del decreto") dei soli soggetti interessati",  ma  non  e'
 chiaro  se  tale  riferimento  sia  davvero  diretto  ad escludere il
 diritto  degli  eredi  -  anche  se,   nei   giorni   precedenti   ed
 immediatamente  successivi  all'annuncio  del  decreto  da  parte del
 Governo e alla presentazione  del  suo  contenuto,  questa  e'  stata
 l'opinione  comune  -,  ne'  e'  possibile prevedere la sorte di tale
 interpretazione nella giurisprudenza.
   Ancora,  nel  secondo  comma  si  dice  che  "nella  determinazione
 dell'importo   maturato  al  31  dicembre  1995  non  concorrono  gli
 interessi e la rivalutazione monetaria" e con  tale  affermazione  si
 crede  di  negare  il  diritto  ai suddetti accessori del credito, ma
 trattasi di volonta'  non  risultante  dalla  dichiarazione,  che  da
 questa emerge con sicurezza solo che interessi legali e rivalutazione
 monetaria  non  devono  essere  compresi nel calcolo degli arretrati,
 com'e' del tutto ovvio, mentre non sembra altrettanto agevole dedurne
 che essi non spettano.
   Nel terzo comma si ha la pretesa  di  eliminare  la  giurisdizione,
 senza  pero'  risolvere per tutti gli attuali e potenziali ricorrenti
 in modo univoco ed unitario il contenzioso giurisdizionale.
   Nel quarto comma, destinato ad individuare i mezzi per la copertura
 finanziaria della nuova legge di spesa,  inoltre,  vengono  posti  in
 essere  equilibrismi  finanziari  di  raro  riscontro, assumendosi di
 poter pagare un debito con un nuovo debito e di poter  indicare  solo
 per tre annualita' sulle sei previste i mezzi di finanziamento.
   Appare di solida evidenza che la massiccia presenza nell'art. 1 del
 d.-l.  28  marzo  1996,  n.  166  di gravissime lacune - quelle sopra
 rilevate,   determinate   da   linguaggio   atecnico,    da    palese
 contraddittorieta'  e  da  semplicismo  imperante - non solo dimostra
 l'assenza di ragionevolezza  di  tutte  le  disposizioni  dell'intero
 articolo  e la conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione,
 ma  rende  assai  dubbia  la  stessa  sussistenza  nell'art.  1   del
 decreto-legge  n.  166/1996  dei requisiti di un atto avente forza di
 legge, potendovisi riscontrare piu' che  altro  i  contenuti  di  una
 sentenza generalizzata (frettolosa e priva di motivazione).
   La  questione  non  e'  manifestamente infondata ed e' rilevane nel
 giudizio,   poiche'    la    dichiarazione    della    illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  1  del  decreto-legge  n. 166/1996 avrebbe
 l'effetto di ripristinare  la  vigenza  della  normativa  precedente,
 restituendo nel contempo a questa Autorita' giudiziaria competente la
 funziona attribuitale dalla Costituzione di amministrare la giustizia
 secondo  la  legge  costituzionalmente vigente (art. 22, legge n. 903
 del 1965).
                                P. Q. M.
   Solleva  d'ufficio   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.    1,  commi  primo,  secondo, terzo e quarto, del d.-l. 28
 marzo 1996, n. 166, per violazione dell'art. 3 della Costituzione;
   Sospende il giudizio;
   Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte   costituzionale
 disponendo  la  notifica  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 oltre  alla  comunicazione  ai  Presidenti  delle  due   Camere   del
 Parlamento.
   Manda alla cancelleria per l'esecuzione.
     Brescia, addi' 10 maggio 1996
                            Il pretore: Onni
 96C1466