N. 1043 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 maggio 1996

                                N. 1043
  Ordinanza emessa il 15  maggio  1996  dal  pretore  di  Brescia  sul
 ricorso proposto da Anelli Paolo contro l'I.N.P.S.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  - Rimborsi
    conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn.  495/1993
    e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualita' e mediante
    emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa
    solo  per  il  triennio  1996-1998  -  Violazione del principio di
    copertura  finanziaria.
 (D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (recte: 28 marzo 1996), art. 1).
 (Cost., art. 81, quarto comma).
(GU n.41 del 9-10-1996 )
                              IL PRETORE
   Visti:
     gli atti difensivi delle parti;
     l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
     l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
     la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
     l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
     l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
     gli artt. 81 e 134 della Costituzione;
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  di  rimessione  alla  Corte
 costituzionale  di questione di legittimita' costituzionale, rilevata
 d'ufficio, nella causa r.g. n. 5743/95, in materia di  previdenza  ed
 assistenza  obbligatoria,  promossa  da  Anelli  Paolo, elettivamente
 domiciliato in Brescia presso  l'avv.  Michele  Salvo,  il  quale  lo
 rappresenta  e  difende  in  forza  di procura a margine del ricorso,
 ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale  della  previdenza
 sociale,  in  persona  del  presidente  pro-tempore,  rappresentato e
 difeso dai dott. procc.  Oreste Manzi e Alfonso Faienza,  procuratori
 per  mandati  alle  liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con
 domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.
   Nelle more del presente giudizio - nel quale  la  parte  ricorrente
 chiede  di  vedere riconosciuto il proprio diritto al ricalcolo della
 pensione di riversibilita' in godimento secondo i  criteri  affermati
 dalla  Corte  costituzionale  nella sentenza n. 495 del 1993 - con il
 recentissimo d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale n. 75, parte prima, del 29 marzo ed in vigore dal 30 marzo,
 e'  stato  modificato  il  quadro normativo di riferimento e, poiche'
 l'art. 1 di tale decreto risulta non conforme alla  Costituzione,  si
 impone il rilievo della questione di legittimita' che segue.
   Prima deve pero' essere chiarito che la presente ordinanza (come le
 altre  emesse  e  da emettere in ogni controversia avente il medesimo
 oggetto) e' solo una versione ridotta delle due precedenti emesse  in
 data  1  aprile  1966,  nelle  cause promosse da Rossi Giacomina e da
 Manfredini   Antonia   contro   l'I.N.P.S.    e    trae    necessita'
 dall'impossibilita'  di  operare dei rinvii "tecnici" in attesa della
 decisione della Corte costituzionale  sulle  due  citate  rimessioni,
 visto  che l'unico residuo atto di giurisdizione - oltre quello della
 rimessione alla Corte di questioni  di  legittimita'  costituzionale,
 qui  doverosamente  posto  in  essere  -  previsto  dall'art.  3  del
 decreto-legge n. 166/1996 impone di dichiarare d'ufficio l'estinzione
 di tutti i processi.
   Come si e' gia' detto, il Governo ha emanato  il  decreto-legge  n.
 166  del  28 marzo 1996 - entrato in vigore il giorno 30 dello stesso
 mese e, dunque, applicabile alla presente  controversia  -  ove  sono
 dettate,    nell'art.   1,   una   serie   di   disposizioni   (tanto
 ambiziosamente,  quanto  vanamente)  dirette  a  risolvere   in   via
 definitiva,   sia   l'annoso  problema  della  copertura  finanziaria
 necessaria per il pagamento ("rimborso" e' l'atecnico  termine  usato
 nel  decreto  delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in favore
 degli aventi diritto in conseguenza dell'applicazione delle  sentenze
 della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, sia l'enorme ed
 ancora     piu'    antico    contenzioso    giurisdizionale    legato
 all'accertamento  del  diritto   al   calcolo   delle   pensioni   di
 riversibilita'   nella   misura   del   60%  del  trattamento  minimo
 effettivamente goduto dal pensionato deceduto o che sarebbe  comunque
 spettato  all'assicurato ed alla "cristallizzazione" delle pensioni a
 decorrere dal 1 ottobre 1993 nella misura  erogata  al  30  settembre
 1983,  sui quali sono intervenute le due citate decisioni del giudice
 delle leggi.
   La realta' del decreto-legge pero'  non  e'  minimamente  idonea  a
 perseguire  i  suoi  fini,  poiche'  da'  luogo  a  numerosi dubbi di
 legittimita'   costituzionale,   tutti   traducibili   in   questioni
 rilevabili (e gia' rilevate, come si e' detto prima) d'ufficio.
   Tra le tante, qui ne viene sollevata una sola, la seguente:
  Questione   di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   1   del
 decreto-legge n. 166 del 1966 per  violazione  dell'art.  81,  quarto
 comma, della Costituzione
   Il  primo  comma  dell'art.  1  del  decreto-legge  n. 166 del 1996
 prevede il "rimborso"  del  quale  gia'  si  e'  detto  mediante  sei
 annualita',  mentre  il  quarto  comma (ove si individuano i mezzi di
 copertura  dell'"onere  derivante  dall'applicazione   del   presente
 articolo") omette totalmente di indicare la copertura finanziaria per
 gli  anni  1999, 2000 e 2001:  e' dato certo e non opinabile, poiche'
 vengono contemplate solo le annualita' dal 1996 al 1998.
   La violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione e',
 per quanto possa sembrar  strano,  ammessa  e  scritta  nella  stessa
 disposizione sopra citata, ove il Governo si fa carico di determinare
 la  copertura  solo  per  tre  delle  sei  annualita' previste per il
 "rimborso", lasciando cosi' palesemente  scoperte  le  restanti,  con
 conseguente     incontrovertibile    illegittimita'    costituzionale
 dell'intero art.  1 del decreto-legge n. 166/1996.
   Ne'  puo' opporsi alla constatazione appena espressa una  ipotetica
 necessita'   di  rispettare  la  previsione  triennale  di  bilancio,
 poiche', al fine del  rispetto  dell'art.  81,  ultimo  comma,  della
 Costituzione,  devono essere totalmente individuate e precisate nella
 legge che prevede nuove spese le risorse finanziarie per la copertura
 piena  delle  medesime  spese  e  non puo' ritenersi soddisfatto tale
 obbligo,  qualora,  come  nel  caso  qui   sottosposto   a   critica,
 l'indicazione  dei  "mezzi  per  farvi  fronte"  non  sia  completa e
 precisa.
   Peraltro,  sotto  altro  aspetto,  non  sembra  neppure   possibile
 ritenere  che  l'assegnazione di titoli di Stato costituisca corretto
 mezzo di copertura finanziaria degli oneri  (di  dubbia  sussistenza,
 peraltro) ai quali il decreto-legge vorrebbe dare esecuzione, poiche'
 altro  non  e'  che nuovo indebitamento dello Stato e quindi non puo'
 essere considerato come nuova risorsa per finanziare il pagamento del
 debito:  la sostituzione di un debito con  un  altro  debito  non  e'
 copertura finanziaria di una spesa, ma solo operazione poco chiara.
   Se  dovesse  passare  indenne all'esame del giudice delle leggi una
 siffatta artificiosa e solo apparente copertura  delle  nuove  spese,
 allora  dovremmo  riconoscere  che  l'art.  81,  ultimo  comma, della
 Costituzione  e'  norma  inutile,  o,   peggio,   abrogata   con   il
 decreto-legge che qui si critica.
   Puo'  anche  essere  sostenuto  che  la  legge di bilancio non deve
 rispettare la parita' tra entrate e uscite e puo' essere accettata la
 tesi secondo la quale e'  sufficiente  la  previsione  dei  mezzi  di
 finanziamento  per la copertura delle nuove spese, per cui vi sarebbe
 il rispetto dell'art. 81, ultimo comma, anche  se  la  previsione  si
 rivelasse   erronea  ed  ottimistica,  ma  non  si  puo'  accedere  a
 soluzioni, come quella adottata dal Governo, nelle quali non  vi  sia
 neppure   l'ombra  dell'effettivita'  teorica  delle  nuove  risorse,
 limitandosi  l'operazione  a  spostare  la   carenza   di   copertura
 finanziaria  ad un'epoca futura, con una sostanziale rinnovazione del
 debito, senza estinzione dell'obbligazione  reale,  la  quale  resta,
 comunque,  sempre  a  carico  del  debito  pubblico,  sempre priva di
 copertura finanziaria.
   La questione non e' manifestamente infondata ed  e'  rilevante:  e'
 piu'  che  chiaro, infatti, che la dichiarazione della illegittimita'
 costituzionale del decreto-legge n.  166/1996  avrebbe  l'effetto  di
 ripristinare  la  vigenza della normativa precedente, restituendo nel
 contempo  a  questa  autorita'  giudiziaria  competente  la  funzione
 attribuitale  dalla Costituzione di amministrare la giustizia secondo
 la legge costituzionalmente vigente (art. 22 della  legge  21  luglio
 1965, n.  903, nella presente controversia).
                                P. Q. M.
   Solleva   d'ufficio   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art.   1 del decreto-legge  n.  166  del  1966,  per  violazione
 dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione;
   Sospende il giudizio;
   Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
 disponendo la notifica al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 oltre   alla   comunicazione  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Manda alla cancelleria per l'esecuzione.
     Brescia, addi' 15 maggio 1996
                           Il pretore: Onni
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