N. 1046 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 1996

                                N. 1046
  Ordinanza  emessa  il  16  maggio  1996  dal  pretore di Brescia sul
 ricorso proposto da Seghezzi Gervasio contro l'I.N.P.S.
 Previdenza e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  -  Rimborsi
    conseguenti  alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993
    e 240/1994 - Previsione  della  estinzione  dei  giudizi  pendenti
    nonche'  della  perdita  di efficacia dei provvedimenti giudiziali
    non ancora passati in giudicato, alla data di  entrata  in  vigore
    della   normativa   impugnata   -   Violazione  del  principio  di
    ragionevolezza.
 Previdenza e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  -  Rimborsi
    conseguenti  alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993
    e 240/1994 - Esclusione  dal  rimborso  degli  interessi  e  della
    rivalutazione   monetaria   -   Contrasto  con  la  giurisprudenza
    costituzionale  circa  la  natura  di  componenti  essenziali   ed
    integranti  del credito previdenziale di detti accessori (sentenza
    n. 156/1991) - Violazione del principio di ragionevolezza.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  - Rimborsi
    conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn.  495/1993
    e  240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al
    31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in  sei
    annualita'  -  Determinazione  della  relativa  spesa  solo per il
    triennio 1996-1998 -  Violazione del principio di ragionevolezza.
 (D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4).
 (Cost., art. 3).
(GU n.42 del 16-10-1996 )
                              IL PRETORE
   Visti:
     gli atti difensivi delle parti;
     il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
     l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
     la sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993;
     l'art. 11, comma 22, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
     la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994;
     l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
     l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
     l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;
     gli artt. 3 e 134 della Costituzione;
   Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza di
 rimessione alla Corte costituzionale  di  questione  di  legittimita'
 costituzionale,  rilevata  d'ufficio, nella causa r.g. n. 7397/95, in
 materia di  previdenza  ed    assistenza  obbligatoria,  promossa  da
 Seghezzi Gervasio, elettivamente domiciliato in Brescia presso l'avv.
 Luciano  Nardino,  il  quale  lo  rappresenta  e  difende in forza di
 procura  a  margine  del  ricorso,  ricorrente,   contro   l'Istituto
 nazionale  della  previdenza  sociale  -  I.N.P.S.  -, in persona del
 presidente pro-tempore, con domicilio eletto in Brescia  nel  proprio
 ufficio di avvocatura, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste
 Manzi  e  Alfonso Faienza, in forza di mandati alle liti a rogito del
 dott. Lupo, notaio in Roma, convenuto.
   Nelle more del presente giudizio - nel quale  la  parte  ricorrente
 chiede  di  veder  riconosciuto il proprio diritto al ricalcolo della
 pensione di riversibilita' in godimento secondo i  criteri  affermati
 dalla  Corte  costituzionale  nella sentenza n. 495 del 1993 - con il
 decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 e'  stato  modificato  il  quadro
 normativo di riferimento e, poiche' l'art. 1 di tale decreto viola la
 Costituzione,  si  impone  il  doveroso  (in questo giudizio, come in
 tutti quelli aventi medesimo o simile  oggetto,  a  causa  del  terzo
 comma dell'art. 1 del medesimo decreto-legge) rilievo d'ufficio della
 questione  di  legittimita' che segue (una tra le tante proponibili e
 gia'  proposte,  con  la  necessaria   precisazione   che   l'odierna
 limitazione  e'  legata  alla  ricerca  di ridurre al minimo il costo
 complessivo dell'operazione).
  Questione   di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   1   del
 decreto-legge  n.  166  del  1996  per  violazione  dell'art. 3 della
 Costituzione
   L'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996 viola in tutti i quattro
 commi che lo compongono il  principio  di  ragionevolezza  desumibile
 dall'art. 3 della Costituzione.
   1. - Si proclama l'attuazione e l'applicazione delle sentenze della
 Corte  costituzionale  n.  495/1993  e  n.  240/1994, ma non si detta
 alcuna   norma   idonea   a    recepirne    i    contenuti,    mentre
 contemporaneamente,  nel  tentativo  -  peraltro,  a parere di questo
 pretore,  legittimo,  giacche'  rispondente  ad  una visione corretta
 dell'art. 81 della Costituzione nel rapporto con gli artt. 3 e  38  -
 di escludere i diritti degli eredi, si da' vita ad una contraddizione
 insanabile con le suddette decisioni della Corte costituzionale nelle
 quali  nulla del genere viene affermato. In argomento deve anche, per
 maggiore chiarezza, essere ricordato che una delle  critiche  rivolte
 da  questo  giudice  alla sentenza n. 240/1994 e diretta a dimostrare
 l'irrilevanza del passaggio graduale  dal  trattamento  pensionistico
 integrato  al  minimo a quello deteriore della pensione "a calcolo" -
 sul quale la  Corte  ha  fondato  la  dichiarazione  d'illegittimita'
 costituzionale dell'art.  11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993,
 n.  537  - insisteva ed insiste sul rilievo che nelle controversie in
 materia   di   "cristallizzazione"   (e   non    occorre    ulteriore
 specificazione,  essendo  notissima la relativa problematica) nessuno
 dei titolari di pensione (e, men che meno, nessuno  dei  loro  eredi)
 "ha mai goduto effettivamente alla data del 30 settembre 1983 di piu'
 pensioni integrate al trattamento minimo, bensi' dai ricorrenti viene
 vantato  solo  il  diritto  a percepire arretrati per una prestazione
 sulla quale mai i pensionati hanno potuto  contare  per  le  esigenze
 primarie di vita" (cfr., tra le tante emesse da questo pretore, sent.
 n. 1502 del 15 dicembre 1994).
   2.  -  Nel  primo  e  nel  secondo comma si parla reiteratamente di
 "rimborsi", ma davvero nulla deve essere rimborsato.
   3. - Tra i (presunti) aventi diritto  ai  "rimborsi",  nel  secondo
 comma,  si individua la categoria dei "superstiti" aventi titolo alla
 pensione di reversibilita'  alla  data  di  entrata  in  vigore  "del
 decreto"  dei  "soli  soggetti interessati", ma non e' chiaro se tale
 riferimento sia davvero diretto ad escludere il diritto degli eredi -
 anche se ancor oggi, come nei  giorni  precedenti  ed  immediatamente
 successivi  all'annuncio  del  decreto  da  parte  del Governo e alla
 presentazione del suo contenuto, questa e' l'opinione comune.
   4. - Ancora, nel secondo comma si dice  che  "nella  determinazione
 dell'importo   maturato  al  31  dicembre  1995  non  concorrono  gli
 interessi e la rivalutazione monetaria" e con  tale  affermazione  si
 vuole  escludere  il  diritto  ai  suddetti accessori del credito - e
 cio', ad avviso di questo giudice, non  costituirebbe  violazione  la
 legge   fondamentale   della   Repubblica,   rispondendo,   sia  pure
 limitatamente, all'esigenza  sempre  piu'  vitale  di  rispettare  il
 principio  di  "realismo  economico"  immanente  nell'art.  81  della
 Costituzione  -,  ma  trattasi  di  volonta'  non  risultante   dalla
 dichiarazione,  che da questa emerge con sicurezza solo che interessi
 legali e rivalutazione  monetaria  non  devono  essere  compresi  nel
 calcolo  degli  arretrati,  com'e' del tutto ovvio, mentre non sembra
 altrettanto agevole dedurne che essi non spettano.
   5.  -  Nel  terzo  comma  si  ha  la  pretesa   di   eliminare   la
 giurisdizione,  senza  pero'  risolvere  per  tutti  gli attuali ed i
 potenziali ricorrenti in modo  univoco  ed  unitario  il  contenzioso
 giudiziario,  con  il rischio di incrementare il numero dei ricorsi e
 con l'effetto - questo gia' certo e fisicamente palpabile  -  di  dar
 vita  ad  un'enorme massa di ordinanze di rimessione al giudice delle
 leggi di questioni (le piu' diverse ed anche opposte) di legittimita'
 costituzionale.
   6.  -  Nel  quarto  comma,  destinato ad individuare i mezzi per la
 copertura finanziaria della nuova legge di  spesa,  inoltre,  vengono
 posti   in   essere   equilibrismi   finanziari  di  raro  riscontro,
 assumendosi di poter pagare un debito con un nuovo debito e di  poter
 indicare  solo  per  tre  annualita'  sulle  sei  previste i mezzi di
 finanziamento.
   Appare di solida evidenza che la massiccia presenza nell'art. 1 del
 d.-l. 28 marzo 1996, n. 166  di  gravissime  lacune  -  quelle  sopra
 rilevate,    determinate    da   linguaggio   atecnico,   da   palese
 contraddittorieta' e da semplicismo imperante  -  non  solo  dimostra
 l'assenza  di  ragionevolezza  di  tutte  le disposizioni dell'intero
 articolo e la conseguente violazione dell'art. 3 della  Costituzione,
 ma   rende  assai  dubbia  la  stessa  sussistenza  nell'art.  1  del
 decreto-legge n. 166/1996 dei requisiti di un atto  avente  forza  di
 legge,  potendovisi  riscontare  piu'  che  altro  i contenuti di una
 sentenza generalizzata (frettolosa e priva di motivazione).
   La questione non e' manifestamente infondata ed  e'  rilevante  nel
 giudizio,    perche'    la    dichiarazione    della   illegittimita'
 costituzionale   dell'art.   1   del   decreto-legge   n.    166/1996
 ripristinerebbe  la  vigenza  della normativa precedente, restituendo
 nel contempo alla Autorita' giudiziaria la funzione costituzionale di
 amministrare la giustizia.
                                P. Q. M.
   Solleva  d'ufficio   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.    1,  commi  primo,  secondo, terzo e quarto, del d.-l. 28
 marzo 1966, n. 166, per violazione dell'art. 3 della Costituzione;
   Sospende il giudizio;
   Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
 disponendo  la  notifica  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 oltre  alla  comunicazione  ai  Presidenti  delle  due   Camere   del
 Parlamento;
   Manda alla cancelleria per l'esecuzione.
     Brescia, addi' 15 maggio 1996
                           Il pretore: Onni
 96C1477