N. 1072 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 1996

                                N. 1072
  Ordinanza emessa il 10  maggio  1996  dal  pretore  di  Brescia  sul
 ricorso proposto da Gilberti Adelaide contro l'I.N.P.S.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  - Rimborsi
    conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn.  495/1993
    e  240/1994  -  Previsione  della  estinzione dei giudizi pendenti
    nonche' della perdita di efficacia  dei  provvedimenti  giudiziali
    non  ancora  passati  in giudicato, alla data di entrata in vigore
    della  normativa  impugnata  -   Violazione   del   principio   di
    ragionevolezza.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  - Rimborsi
    conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn.  495/1993
    e  240/1994  -  Esclusione  dal  rimborso  degli interessi e della
    rivalutazione  monetaria  -  Contrasto   con   la   giurisprudenza
    costituzionale   circa  la  natura  di  componenti  essenziali  ed
    integranti del credito previdenziale di detti accessori  (sentenza
    n. 156/1991) - Violazione del principio di ragionevolezza.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  - Rimborsi
    conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn.  495/1993
    e  240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al
    31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in  sei
    annualita'  -  Determinazione  della  relativa  spesa  solo per il
    triennio 1996-1998 - Violazione del principio di ragionevolezza.
 (D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, comma 1, 2, 3 e 4).
 (Cost., art. 3).
(GU n.42 del 16-10-1996 )
                              IL PRETORE
   Visti:
     gli atti difensivi delle parti;
     il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
     l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
     la sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993;
     l'art. 11, comma 22, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
     la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994;
     l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
     l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
     l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;
     gli artt. 3 e 134 della Costituzione;
   Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza ai
 sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e
 dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.  87,  di  rimessione  alla
 Corte  costituzionale  di  questione  di legittimita' costituzionale,
 rilevata d'ufficio, nella  causa  r.g.  n.  6740/95,  in  materia  di
 previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Gilberti Adelaide,
 elettivamente  domiciliata  in  Brescia presso l'avv. Danilo Mina, il
 quale la rappresenta e difende in forza  di  procura  a  margine  del
 ricorso,  ricorrente,  contro  l'I.N.P.S.  - Istituto nazionale della
 previdenza  sociale,   in   persona   del   presidente   pro-tempore,
 rappresentato  e  difeso  dai  dott.  proc.  Oreste  Manzi  e Alfonso
 Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del  dott.  Lupo,
 notaio   in  Roma,  con  domicilio  eletto  nel  proprio  ufficio  di
 avvocatura in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 1070/1996).
 96C1503