N. 1081 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 aprile 1996

                                N. 1081
  Ordinanza emessa il 17  aprile  1996  dal  pretore  di  Brescia  sul
 ricorso proposto da Bonometti Clara contro l'I.N.P.S.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  - Rimborsi
    conseguenti
     alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e  240/1994
    -  Previsione del pagamento in sei annualita' e mediante emissione
    di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo  per
    il  triennio  1996-1998  -  Violazione  del principio di copertura
    finanziaria.
 (D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (recte: 28 marzo 1996), art. 1).
 (Cost., art. 81, quarto comma).
(GU n.42 del 16-10-1996 )
                              IL PRETORE
   Visti:
     gli atti difensivi delle parti;
     l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
     l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
     la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
     l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
     l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
     gli artt. 81 e 134 della Costituzione;
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  di  rimessione alla Corte
 costituzionale di questione di legittimita' costituzionale,  rilevata
 d'ufficio, nella causa r.g. n. 8122/1995, in materia di previdenza ed
 assistenza  obbligatoria,  promossa da Bonometti Clara, elettivamente
 domiciliata in  Brescia  presso  l'avv.  Danilo  Mina,  il  quale  la
 rappresenta  e  difende  in  forza  di procura a margine del ricorso,
 ricorrente, contro l'I.N.P.S.  - Istituto nazionale della  previdenza
 sociale,  in  persona  del  presidente  pro-tempore,  rappresentato e
 difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso  Faienza,  procuratori
 per  mandati  alle  liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con
 domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.
   Nelle more del presente giudizio - nel quale  la  parte  ricorrente
 chiede  di  vedere riconosciuto il proprio diritto al ricalcolo della
 pensione di riversibilita' in godimento secondo i  criteri  affermati
 dalla  Corte  costituzionale  nella sentenza n. 495 del 1993 - con il
 recentissimo decreto-legge 28 marzo 1996, n.  166,  pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale n. 75, parte prima, del 29 marzo ed in vigore dal
 30 marzo, e' stato modificato il quadro normativo di  riferimento  e,
 poiche'   l'art.   1  di  tale  decreto  risulta  non  conforme  alla
 Costituzione, si impone il rilievo della  questione  di  legittimita'
 che segue.
   Prima deve pero' essere chiarito che la presente ordinanza (come le
 altre  emesse  e  da emettere in ogni controversia avente il medesimo
 oggetto) trae necessita' dall'impossibilita' di  operare  dei  rinvii
 "tecnici"  in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle
 due precedenti rimessioni decise in  data  1  aprile  1966  da  altro
 pretore  del  lavoro  di Brescia, dott. Onni, nelle cause promosse da
 Rossi Giacomina e da Manfredini Antonia contro l'I.N.P.S., visto  che
 l'unico residuo atto di giurisdizione - oltre quello della rimessione
 alla   Corte   di   questioni  di  legittimita'  costituzionale,  qui
 doverosamente  posto  in  essere   -   previsto   dall'art.   3   del
 decreto-legge n. 166/1996 impone di dichiarare d'ufficio l'estinzione
 di tutti i processi.
   Come  si  e'  gia' detto, il Governo ha emanato il decreto-legge n.
 166 del 28 marzo 1996 - entrato in vigore il giorno 30  dello  stesso
 mese  e,  dunque,  applicabile  alla presente controversia - ove sono
 dettate,   nell'art.   1,   una   serie   di   disposizioni    (tanto
 ambiziosamente,   quanto   vanamente)  dirette  a  risolvere  in  via
 definitiva,  sia  l'annoso  problema  della   copertura   finanziaria
 necessaria  per  il  pagamento "rimborso" e' l'atecnico termine usato
 nel decreto) delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in  favore
 degli  aventi diritto in conseguenza dell'applicazione delle sentenze
 della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, sia l'enorme ed
 ancora    piu'    antico    contenzioso    giurisdizionale     legato
 all'accertamento   del   diritto   al   calcolo   delle  pensioni  di
 riversibilita'  nella  misura  del   60%   del   trattamento   minimo
 effettivamente  goduto dal pensionato deceduto o che sarebbe comunque
 spettato all'assicurato ed alla "cristallizzazione" delle pensioni  a
 decorrere  dal  1  ottobre  1983 nella misura erogata al 30 settembre
 1983, sui quali sono intervenute le due citate decisioni del  giudice
 delle leggi.
   La  realta'  del  decreto-legge  pero'  non e' minimamente idonea a
 perseguire i suoi  fini,  poiche'  da'  luogo  a  numerosi  dubbi  di
 legittimita'   costituzionale,   tutti   traducibili   in   questioni
 rilevabili (e gia' rilevate, come si e' detto prima) d'ufficio.
   Tra le tante, qui ne viene sollevata una sola, la seguente:
 Questione   di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   1    del
 decreto-legge  n.  166  del  1996 per violazione dell'art. 81, quarto
 comma, della Costituzione
   Il primo comma dell'art.  1  del  decreto-legge  n.  166  del  1996
 prevede  il  "rimborso"  del  quale  gia'  si  e'  detto mediante sei
 annualita', mentre il quarto comma (ove si  individuano  i  mezzi  di
 copertura   dell'"onere   derivante  dall'applicazione  del  presente
 articolo") omette totalmente di indicare la copertura finanziaria per
 gli anni 1999, 2000 e 2001:  e' dato certo e non  opinabile,  poiche'
 vengono contemplate solo le annualita' dal 1996 al 1998.
   La violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione e',
 per  quanto  possa  sembrar  strano,  ammessa  e scritta nella stessa
 disposizione sopra citata, ove il Governo si fa carico di determinare
 la copertura solo per  tre  delle  sei  annualita'  previste  per  il
 "rimborso",  lasciando  cosi'  palesemente  scoperte le restanti, con
 conseguente    incontrovertibile    illegittimita'     costituzionale
 dell'intero art.  1 del decreto-legge n. 166/1996.
   Ne'  puo'  opporsi alla constatazione appena espressa una ipotetica
 necessita'  di  rispettare  la  previsione  triennale  di   bilancio,
 poiche',  al  fine  del  rispetto  dell'art.  81, ultimo comma, della
 Costituzione, devono essere totalmente individuate e precisate  nella
 legge che prevede nuove spese le risorse finanziarie per la copertura
 piena  delle  medesime  spese  e  non puo' ritenersi soddisfatto tale
 obbligo,  qualora,  come  nel  caso  qui   sottosposto   a   critica,
 l'indicazione  dei  "mezzi  per  farvi  fronte"  non  sia  completa e
 precisa.
   Peraltro,  sotto  altro  aspetto,  non  sembra  neppure   possibile
 ritenere  che  l'assegnazione di titoli di Stato costituisca corretto
 mezzo di copertura finanziaria degli oneri  (di  dubbia  sussistenza,
 peraltro) ai quali il decreto-legge vorrebbe dare esecuzione, poiche'
 altro  non  e'  che nuovo indebitamento dello Stato e quindi non puo'
 essere considerato come nuova risorsa per finanziare il pagamento del
 debito:  la sostituzione di un debito con  un  altro  debito  non  e'
 copertura finanziaria di una spesa, ma solo operazione poco chiara.
   Se  dovesse  passare  indenne all'esame del giudice delle leggi una
 siffatta artificiosa e solo apparente copertura  delle  nuove  spese,
 allora  dovremmo  riconoscere  che  l'art.  81,  ultimo  comma, della
 Costituzione  e'  norma  inutile,  o,   peggio,   abrogata   con   il
 decreto-legge che qui si critica.
   Puo'  anche  essere  sostenuto  che  la  legge di bilancio non deve
 rispettare la parita' tra entrate e uscite e puo' essere accettata la
 tesi secondo la quale e'  sufficiente  la  previsione  dei  mezzi  di
 finanziamento  per la copertura delle nuove spese, per cui vi sarebbe
 il rispetto dell'art. 81, ultimo comma, anche  se  la  previsione  si
 rivelasse   erronea  ed  ottimistica,  ma  non  si  puo'  accedere  a
 soluzioni, come quella adottata dal Governo, nelle quali non  vi  sia
 neppure   l'ombra  dell'effettivita'  teorica  delle  nuove  risorse,
 limitandosi  l'operazione  a  spostare  la   carenza   di   copertura
 finanziaria  ad un'epoca futura, con una sostanziale rinnovazione del
 debito, senza estinzione dell'obbligazione  reale,  la  quale  resta,
 comunque,  sempre  a  carico  del  debito  pubblico,  sempre priva di
 copertura finanziaria.
   La questione non e' manifestamente infondata ed  e'  rilevante:  e'
 piu'  che  chiaro, infatti, che la dichiarazione della illegittimita'
 costituzionale del decreto-legge n.  166/1996  avrebbe  l'effetto  di
 ripristinare  la  vigenza della normativa precedente, restituendo nel
 contempo  a  questa  autorita'  giudiziaria  competente  la  funzione
 attribuitale  dalla Costituzione di amministrare la giustizia secondo
 la legge costituzionalmente vigente (art. 22 della  legge  21  luglio
 1965, n.  903, nella presente controversia).
                               P. Q. M.
   Solleva   d'ufficio   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art.   1 del decreto-legge  n.  166  del  1996,  per  violazione
 dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione;
   Sospende il giudizio;
   Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
 disponendo la notifica al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 oltre   alla   comunicazione  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento;
   Manda alla cancelleria per l'esecuzione.
     Brescia, addi' 17 aprile 1996
                         Il pretore: Pipponzi
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