N. 1099 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 1996
N. 1099 Ordinanza emessa il 28 giugno 1996 dal pretore di Tolmezzo sul ricorso proposto da Rossi Mario ed altri contro la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento (violazione delle prescrizioni del decreto autorizzativo di scavi) - Sanzioni amministrative - Pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta (terzo del massimo e doppio del minimo) come previsto dall'art. 16 della legge statale n. 689/1991 - Esclusione - Violazione di principio generale della legislazione statale in materia riservata alla Regione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 152/1995 e 187/1996. (Legge regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 1986, n. 35, art. 20, primo comma, lett. a), sostituito dalla legge regione Friuli-Venezia Giulia 27 agosto 1992, n. 25, art. 11). (Cost., art. 117).(GU n.42 del 16-10-1996 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva, osserva quanto segue: i signori Rossi Mario e Rossi Bruno, e la Rossi Mario e C. S.n.c., hanno proposto opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa dal direttore regionale dell'ambiente n. AMB/447-UD/CAV/60 d.d. 12 marzo 1996, con la quale veniva loro ingiunto il pagamento dell'importo di L. 38.514.700 per violazione delle prescrizioni del decreto autorizzativo degli scavi nella cava denominata "Koul Troten" in comune di Paluzza, violazione sanzionata dall'art. 20, lett. a), della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 35/1986, come modificato dall'art. 11 della legge regionale n. 25/1992, con pagamento di una somma pari al valore del materiale scavato in eccedenza. Il procuratore degli opponenti ha sottoposto al pretore il dubbio sulla legittimita' costituzionale di tale normativa regionale, nella parte in cui esclude il pagamento in misura ridotta, in contrasto con il principio generale di cui all'art. 16 della legge n. 689/1991 (recepito anche nella legge regionale n. 1/1984 che disciplina in generale il procedimento per le violazioni amministrative prevista da leggi regionali). Questo pretore, letti gli atti e le memorie presentate dalle parti, ritiene fondato il dubbio di legittimita' dell'art. 20, comma primo, lett. a), della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, sostituito dall'art.11 della legge regionale n. 25 del 27 agosto 1992, in quanto esclude per la sanzione astrattamente applicabile alla fattispecie concreta, la facolta' del pagamento in misura ridotta. Tale esclusione appare infatti contrastante con il principio posto dalla legge n. 689/1981, art. 16, che prevede, in generale, tale possibilita' per il trasgressore, indicando a tale fine anche il criterio del pagamento piu' favorevole tra il terzo del massimo e il doppio del minimo della sanzione edittale. Tale principio, come affermato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 187/1996 e n. 152/1995, si impone, per effetto dell'art. 117 della Costituzione, quale principio generale della materia riservata alla potesta' legislativa della regione (nella fattispecie la materia delle cave) al legislatore regionale. E' ben vero che le fattispecie gia' sottoposte al vaglio della Corte costituzionale concernevano l'applicabilita' del principio sopra riportato (pagamento in misura ridotta con facolta' di scelta del parametro piu' favorevole) a sanzioni previste con l'indicazione del solo massimo edittale ("... fino a ...") e non a sanzioni proporzionali com'e' invece nella fattispecie che ci occupa. Si pone pertanto una questione di rilevanza dell'eventuale vizio di illegittimita' della norma impugnata. Ritiene questo giudice che la questione sollevata sia rilevante nel giudizio in quanto appare non contestabile che anche nel caso di sanzione proporzionale sia tecnicamente possibile il pagamento in misura ridotta, essendosi chiaramente espressa al riguardo la Corte di cassazione, che ha individuato lo strumento da adottare nell'"offerta del pagamento di una somma pari a un terzo dell'ammontare della sanzione", (Cass. 1 aprile 1992, n. 3924) naturalmente dopo la determinazione della sua base di calcolo in riferimento alla misura del "fatto" e cioe', ad esempio, della quantita' del materiale scavato. Sul piano processuale, cio' comporterebbe l'accertamento che agli opponenti, e' stato, per volonta' del legislatore regionale, impedito l'esercizio della facolta' del pagamento in misura ridotta a seguito della contestazione della violazione. Tale eventuale vizio della procedura, attinendo ai diritti di difesa del cittadino trasgressore, inficia di nullita', a parere di questo giudice, gli atti successivi del procedimento e quindi l'ordinanza opposta, con eventuale accoglimento delle opposizioni. Ritenuto pertanto di dover sollevare incidente di costituzionalita' nei termini specificati, dalla risoluzione della questione dipendendo l'esito del presente giudizio.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 117 della Costituzione, la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma primo, lett. a), della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 1986, n. 35 come sostituita dall'art. 11 della legge regionale 27 agosto n. 25 laddove preclude la facolta' del pagamento in misura ridotta mediante corresponsione del terzo della sanione edittale; Dispone pertanto la sospensione del presente giudizio, la comunicazione della presente ordinanza alle parti, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Tolmezzo, addi' 28 giugno 1996 Il pretore: Tammaro 96C1530