N. 1099 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 1996

                                N. 1099
  Ordinanza emessa il 28 giugno  1996  dal  pretore  di  Tolmezzo  sul
 ricorso  proposto  da Rossi Mario ed altri contro la regione autonoma
 Friuli-Venezia Giulia
 Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -  Inquinamento  (violazione   delle
    prescrizioni  del  decreto  autorizzativo  di  scavi)  -  Sanzioni
    amministrative - Pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta
    (terzo del massimo e doppio del minimo) come previsto dall'art. 16
    della legge statale n.  689/1991  -  Esclusione  -  Violazione  di
    principio generale della legislazione statale in materia riservata
    alla   Regione   -   Riferimento   alle   sentenze   della   Corte
    costituzionale nn. 152/1995 e 187/1996.
 (Legge regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 1986, n. 35, art.  20,
    primo  comma,   lett.   a),   sostituito   dalla   legge   regione
    Friuli-Venezia Giulia 27 agosto 1992, n. 25, art. 11).
 (Cost., art. 117).
(GU n.42 del 16-10-1996 )
                              IL PRETORE
   A scioglimento della riserva, osserva quanto segue: i signori Rossi
 Mario  e  Rossi  Bruno,  e la Rossi Mario e C. S.n.c., hanno proposto
 opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa  dal  direttore  regionale
 dell'ambiente  n.  AMB/447-UD/CAV/60 d.d. 12 marzo 1996, con la quale
 veniva loro ingiunto il pagamento dell'importo di L.  38.514.700  per
 violazione  delle  prescrizioni del decreto autorizzativo degli scavi
 nella cava denominata "Koul Troten" in comune di Paluzza,  violazione
 sanzionata   dall'art.   20,   lett.   a),   della   legge  regionale
 Friuli-Venezia Giulia n. 35/1986, come modificato dall'art. 11  della
 legge regionale n. 25/1992, con pagamento di una somma pari al valore
 del materiale scavato in eccedenza.
   Il  procuratore  degli opponenti ha sottoposto al pretore il dubbio
 sulla legittimita' costituzionale di tale normativa regionale,  nella
 parte in cui esclude il pagamento in misura ridotta, in contrasto con
 il  principio  generale  di  cui  all'art. 16 della legge n. 689/1991
 (recepito anche nella legge regionale n.  1/1984  che  disciplina  in
 generale il procedimento per le violazioni amministrative prevista da
 leggi regionali).
   Questo pretore, letti gli atti e le memorie presentate dalle parti,
 ritiene  fondato il dubbio di legittimita' dell'art. 20, comma primo,
 lett. a), della legge regionale 18 agosto  1986,  n.  35,  sostituito
 dall'art.11 della legge regionale n. 25 del 27 agosto 1992, in quanto
 esclude  per  la  sanzione astrattamente applicabile alla fattispecie
 concreta, la facolta' del pagamento in misura ridotta.
   Tale  esclusione appare infatti contrastante con il principio posto
 dalla legge n. 689/1981, art. 16,  che  prevede,  in  generale,  tale
 possibilita'  per  il  trasgressore,  indicando  a tale fine anche il
 criterio del pagamento piu' favorevole tra il terzo del massimo e  il
 doppio del minimo della sanzione edittale.
   Tale   principio,   come   affermato  dalle  sentenze  della  Corte
 costituzionale n. 187/1996 e n.  152/1995,  si  impone,  per  effetto
 dell'art.  117  della  Costituzione,  quale  principio generale della
 materia riservata alla  potesta'  legislativa  della  regione  (nella
 fattispecie la materia delle cave) al legislatore regionale.
   E'  ben  vero  che  le  fattispecie gia' sottoposte al vaglio della
 Corte  costituzionale  concernevano  l'applicabilita'  del  principio
 sopra  riportato  (pagamento in misura ridotta con facolta' di scelta
 del parametro piu' favorevole) a sanzioni previste con  l'indicazione
 del  solo  massimo  edittale  ("...  fino  a  ...")  e non a sanzioni
 proporzionali com'e' invece nella fattispecie che ci occupa. Si  pone
 pertanto   una   questione   di  rilevanza  dell'eventuale  vizio  di
 illegittimita' della norma impugnata.
   Ritiene questo giudice che la questione sollevata sia rilevante nel
 giudizio in quanto appare non contestabile  che  anche  nel  caso  di
 sanzione  proporzionale  sia  tecnicamente  possibile il pagamento in
 misura ridotta, essendosi chiaramente espressa al riguardo  la  Corte
 di   cassazione,   che   ha  individuato  lo  strumento  da  adottare
 nell'"offerta  del  pagamento  di  una  somma   pari   a   un   terzo
 dell'ammontare  della  sanzione",  (Cass.  1  aprile  1992,  n. 3924)
 naturalmente dopo la determinazione della  sua  base  di  calcolo  in
 riferimento  alla  misura  del  "fatto"  e  cioe',  ad esempio, della
 quantita' del materiale scavato.
   Sul piano processuale, cio' comporterebbe l'accertamento  che  agli
 opponenti, e' stato, per volonta' del legislatore regionale, impedito
 l'esercizio  della facolta' del pagamento in misura ridotta a seguito
 della contestazione della violazione.
   Tale eventuale vizio  della  procedura,  attinendo  ai  diritti  di
 difesa  del  cittadino trasgressore, inficia di nullita', a parere di
 questo  giudice,  gli  atti  successivi  del  procedimento  e  quindi
 l'ordinanza opposta, con eventuale accoglimento delle opposizioni.
   Ritenuto pertanto di dover sollevare incidente di costituzionalita'
 nei termini specificati, dalla risoluzione della questione dipendendo
 l'esito del presente giudizio.
                                P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata, in relazione
 all'art. 117 della  Costituzione,  la  questione  della  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  20,  comma  primo,  lett.  a), della legge
 regionale Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 1986, n. 35 come sostituita
 dall'art.  11 della legge regionale 27 agosto n. 25 laddove  preclude
 la  facolta'  del pagamento in misura ridotta mediante corresponsione
 del terzo della sanione edittale;
   Dispone  pertanto  la  sospensione  del   presente   giudizio,   la
 comunicazione  della  presente  ordinanza alle parti, la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale e la comunicazione ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
     Tolmezzo, addi' 28 giugno 1996
                          Il pretore: Tammaro
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