N. 1109 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 1996

                                N. 1109
  Ordinanza  emessa  il 26 marzo 1996 dal pretore di Aosta sul ricorso
 proposto  da  Darlet  Martine  contro  il  presidente  della   Giunta
 regionale della regione autonoma Valle d'Aosta
 Circolazione stradale - Veicolo appartenente a cittadino comunitario,
    munito  di  carta di circolazione provvisoria, rilasciata ai sensi
    della  normativa  francese  -  Applicabilita'   automatica   della
    sanzione  accessoria  della  confisca  del  veicolo prevista dalla
    legge italiana in caso di circolazione di veicolo privo  di  carta
    di circolazione - Violazione del principio di ragionevolezza.
 (Nuovo codice della strada, art. 93, comma 7).
 (Cost., art. 3).
(GU n.42 del 16-10-1996 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunciato  d'ufficio  la  seguente ordinanza, nel giudizio di
 opposizione  n.  213/96  reg.  Cont.  promosso  da  Darlet   Martine,
 elettivamente   domiciliata  in  Aosta  presso  lo  studio  dell'avv.
 Sammaritani, che la  rappresenta  e  difende  per  mandato  in  atti,
 opponente,  contro il presidente della Giunta regionale della regione
 autonoma  Valle  d'Aosta,   rappresentato   dalla   dr.   Vuillermoz,
 funzionario appositamente delegato, resistente.
   Con  ricorso  depositato in cancelleria, parte ricorrente proponeva
 opposizione   ex   art.   22,   legge    1981    n.    689,    contro
 l'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento  del  presidente  della Giunta
 regionale della regione  autonoma  Valle  d'Aosta  notificatale,  per
 violazione dell'art. 93, settimo comma, C.d.S..
   Nei  termini  di legge l'amministazione produceva la documentazione
 prescritta dall'art. 23.
   Si  costituiva  il  presidente   della   Giunta   della   R.A.V.A.,
 rappresentato da un funzionario regionale appositamente delegato.
   Precisate  le  conclusioni,  le  parti procedevano alla discussione
 della causa. Il pretore si ritirava in camera  di  consiglio  per  la
 decisione.
   L'infrazione  contestata  riguarda la circolazione senza che per il
 veicolo fosse stata rilasciata carta di circolazione, e quindi  senza
 che fosse stato immatricolato.
   Il veicolo era stato acquistato in Italia dal ricorrente, residente
 in  Francia,  a  fine di esportazione, e circolava munito di carta di
 circolazione provvisoria francese di tipo WW.
   Il veicolo e' stato confiscato.
   Afferma parte ricorrente che la normativa violerebbe  il  principio
 di   libera  circolazione  delle  merci  nella  CEE.  Il  riferimento
 normativo sembra inconferente, atteso che nel caso  in  esame  e'  in
 discussione  non  la  circolazione  intracomunitaria di un bene ma la
 circolazione su strada di un veicolo; il comportamento sanzionato non
 e' quello di cercare di esportare, ma quello di circolare  in  Italia
 in   assenza   dei   documenti   necessari  per  l'identificazione  e
 l'accertamento di  conformita'  del  mezzo.  Che  poi  le  differenti
 normative  degli stati membri, limitatamente al problema in esame, di
 immatricolazione provvisoria di veicoli, siano tra loro  difformi,  e
 la  loro  applicazione  possa  comportare, la necessita' di acquisire
 alcuni documenti (nel caso in esame, di cui all'art. 99 C.d.S.),  non
 comporta certo discriminazione di sorta.
   Sostiene  l'amministrazione resistente che la carta di circolazione
 provvisoria non sia valida per circolare in territorio italiano.
   E'  stato  contestato  l'art.  93,  settimo  comma,   C.d.S.,   nel
 presupposto  che  la  circolaziope in possesso di documento straniero
 provvisorio equivalga alla circolazione con veicolo per il quale  non
 sia stata rilasciata carta di circolazione.
   Ritiene  il  pretore  che,  in  diritto,  non  possa  interpretarsi
 estensivamente l'art. 93, settimo comma, C.d.S.
   Esiste evidentemente una lacuna nel sistema  di  diritto  italiano,
 che  pero'  prevede  la  possibilita',  all'art. 95, di circolare con
 carta provvisoria, se rilasciata in Italia.
   La Convenzione di Vienna 8  novembre  1968,  sulla  circolazione  e
 segnaletica  stradale,  ratificata  con  legge  5 luglio 1995 n. 308,
 stabilisce, all'art. 35,  che  "per  beneficiare  delle  disposizioni
 della   presente   convenzione,   ogni  autoveicolo  in  circolazione
 internazionale
  .. debba  essere  immatricolato  da  una  parte  contraente,  ed  il
 conducente dell'autoveicolo deve essere in possesso di un certificato
 valido  attestante  tale  immatricolazione  ...",  all'art.  3 par. 3
 afferma che "le parti saranno tenute a riconoscere i  certificati  di
 immatricolazione  rilasciati  in  conformita' con le disposizioni del
 capitolo III" (capitolo comprendente l'art. 35).
   Analogamente disponeva l'art. 18 della Convenzione di  Ginevra  del
 19 settembre 1949, ratificata con legge 19 maggio 1952.
   Ad avviso di chi scrive, tale convenzione imporrebbe di considerare
 legittima  la  circolazione  di  veicolo immatricolato in Francia, in
 possesso di carta provvisoria WW.
   Ne'  avrebbe  rilievo  il  fatto  che  la  carta  di   circolazione
 provvisoria di cui all'art. 95 C.d.S. italiano venga emessa da organo
 dello  Stato, mentre le carte provvisorie francesi vengano emesse dal
 venditore, garagista o concessionario,  su  modulo  fornitogli  dalla
 prefettura;  il  fatto che la legge francese consenta la circolazione
 sulla base di questo solo presupposto, impone di ritenere comunque il
 veicolo formalmente regolare, ai fini della circolazione.
   La Convenzione di Vienna non e' ancora entrata in vigore in Italia,
 come si evince dal combinato disposto degli artt. 2 legge n. 308/95 e
 47 par. 2 della Convenzione, non essendo ancora decorsi  dodici  mesi
 dalla  data del deposito dello strumento di ratifica, necessariamente
 successivo al 5 luglio 1995.
   A parte il fatto che la precedente convenzione (Ginevra 1949) detta
 disposizioni  sostanzialmente  sovrapponibili,  e'   ritenuto   dalla
 dottrina   internazionalistica   che  le  convenzioni  internazionali
 ratificate  e  non  ancora   esecutive,   pur   non   avendo   valore
 nell'ordinamento  interno,  possano  essere  utilizzate  in  funzione
 ausiliaria sul piano interpretativo; che cedano quindi  di  fronte  a
 norme  interne  contrarie,  ma possano consentire di leggere le norme
 interne ambigue al fine di darne un'interpretazione il piu' possibile
 ad esso conforme.
   Questo e', ad avviso di chi scrive, l'ipotesi nella quale si  versa
 nella presente controversia.
   Non  esiste  norma  sanzionatrice specifica per la circolazione con
 documento provvisorio straniero, ma esiste norma interna che consente
 al residente di circolare con carta di circolazione provvisoria.
   Nel  dubbio  interpretativo  permanente,  s'impone la soluzione che
 rispetti il principio sancito dalla Convenzione detta,  di  reciproco
 riconoscimento  delle  rispettive  immatricolazioni, e che quindi non
 consideri il veicolo come sprovvisto di carta di circolazione.
   Se  quindi  fosse  stato  emesso  regolare  documento   provvisorio
 francese   ad   avviso  di  questo  giudice  il  ricorso  sarebbe  da
 accogliere.
   In fatto emerge pero' che il veicolo non e' stato immatricolato  in
 alcuno   stato;  non  in  Italia,  ma  nemmeno  in  Francia.  L'aveva
 acquistato il ricorrente al solo fine  di  esportarlo,  ma  lo  aveva
 messo in circolazione in assenza di qualsivoglia documento.
   Infatti,  all'esame  degli  atti si evince che il modello WW non e'
 compilato, essendo privo di data e firma dell'emittente, e di periodo
 di validita'.
   Poiche', ai sensi dell'art. 55 arrete 5  novembre  1984,  normativa
 francese  che  regolamenta la materia, il modulo deve essere riempito
 in modo indelebile in tutte le sue parti,  e  portare  la  firma  del
 costruttore  o  del  venditore, oltre che dell'acquirente, dati tutti
 che devono poi essere registrati su  speciale  registro,  tenuto  dal
 venditore,  e dato che nel caso in esame le dette formalita' non sono
 state rispettate, ne' potevano esserlo, atteso che  il  venditore  e'
 italiano, il documento deve considerarsi inesistente.
   S'imporrebbe quindi la reiezione del ricorso.
   Dall'accertamento  della  violazione consegue pero' la confisca del
 veicolo, ai sensi del settimo comma dell'art. 93 C.d.S.
   Sembra  a  questo  giudice  che  l'automatica  applicazione   della
 sanzione  amministrativa  accessoria  della confisca confligga con il
 principio di cui all'art. 3 della Costituzione .
   Viola il  principio  di  ragionevolezza  perche',  determinando  un
 automatismo  tra  accertamento e confisca, non consente al giudice di
 discriminare situazioni differenti, quali  sono  la  circolazione  di
 veicolo  oggettivamente  pericoloso,  in  quanto carente di requisiti
 minimi di sicurezza, o di  veicolo  di  cui  e'  stata  accertata  la
 provenienza  delittuosa,  e  la  circolazione  di veicolo sicuramente
 suscettibile di poter ottenere autorizzazione alla  circolazione,  in
 quanto  prodotto in serie, in modo assolutamente identico da una casa
 automobilistica in centinaia di migliaia di esemplari, del  quale  il
 legittimo possesso in capo al conducente non e' in discussione.
   Viola,  ancora, il principio di ragionevolezza, perche' sanziona in
 modo irragionevolmente pesante un  comportamento  di  assai  limitata
 rilevanza sociale e giuridica.
   Poiche'  quindi  la questione appare rilevante e non manifestamente
 infondata,  sussistono  le  condizioni  per  sospendere  il  presente
 giudizio  in  attesa  della pronuncia della Corte costituzionale, cui
 vanno rimessi gli atti ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953.
                                P. Q. M.
   Dichiara rilevante e  non  manifestamente  infondata  la  questione
 costituzionale  dell'art. 93, comma settimo, d.lgs. 30 aprile 1992 n.
 285  (Codice  della  Strada),   in   relazione   all'art.   3   della
 Costituzione, nella parte in cui fa conseguire all'accertamento della
 violazione  la  sanzione amministrativa accessoria della confisca del
 veicolo;
   Sospende il giudizio in corso;
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti alla cancelleria della Corte
 costituzionale, ordina che l'ordinanza sia notificata alle  parti  ed
 alla  Presidenza  del Consiglio, nonche' comunicata ai presidenti del
 Senato e della Camera dei deputati.
     Aosta, addi' 26 marzo 1996
                           Il pretore: Corte
 96C1540