N. 1110 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 1996

                                N. 1110
  Ordinanza emessa il 24 giugno  1996  dal  tribunale  di  Napoli  sul
 ricorso  proposto  da  Conte  Salvatore  contro la Cassa nazionale di
 previdenza ed assistenza forense ed altro
 Avvocato e procuratore - Cassa  nazionale  di  previdenza  forense  -
    Iscrizione  a ruolo di contributi e somme non pagate - Sospensione
    della  cartella  esattoriale  e   del   ruolo,   integralmente   o
    parzialmente  -  Potere attribuito in via esclusiva all'Intendente
    di finanza - Lesione del principio di eguaglianza e della garanzia
    alla piena tutela giurisdizionale - Richiamo alle  sentenze  della
    Corte nn. 63/1982, 318 e 437 del 1995.
 (Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 18, sesto comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.42 del 16-10-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  pronunziato  la  seguente ordinanza nel procedimento di reclamo
 iscritto al n. 43542/96 del ruolo reclami tra Conte  Salvatore,  avv.
 Salvatore  Palma,  ricorrente  declamante,  e  la  Cassa nazionale di
 previdenza ed assistenza forense, avv. Raimondo Ingangi, e  il  Banco
 di Napoli s.p.a., avv. Daniela Sbordone, resistenti reclamati.
   Letti  gli  atti  e  sciogliendo  la  riserva  di cui al verbale di
 udienza del 21 giugno 1996;
                             O s s e r v a
   1. - L'avv. Salvatore Conte ha proposto reclamo avverso l'ordinanza
 con  cui  il  pretore  di  Napoli  ha  dichiarato   il   difetto   di
 giurisdizione  del giudice ordinario sull'istanza cautelare, avanzata
 dallo stesso professionista, volta ad ottenere  in  via  d'urgenza  e
 cautelare  (ai  sensi  degli  artt. 669-bis e segg.  e 700 c.p.c.) la
 sospensione dell'esecuzione della cartella esattoriale,  che  gli  e'
 stata  notificata dal Banco di Napoli nella sua qualita' di esattore,
 relativa a contributi non pagati, interessi  e  sanzioni  iscritti  a
 ruolo dalla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense, la
 quale  si  e'  avvalsa della procedura di riscossione prevista per le
 imposte dirette, ai sensi dell'art. 18, comma sesto, della  legge  20
 settembre 1980 n. 576.
   Va  premesso  che  il professionista aveva presentato alla Cassa in
 via extragiudiziale istanza di rateizzazione di quanto  dovuto.  Tale
 domanda  e'  stata  accolta,  come  si  evince  dalla  documentazione
 prodotta dalla Cassa unitamente alle note difensive depositate il  20
 giugno  1996.  Ma da questa il Collegio desume che il c.d. sgravio in
 realta' rappresenta soltanto  la  concessione  di  una  dilazione  di
 pagamento   rateale,   calcolata  pur  sempre  pero'  sull'originario
 importo, comprensivo - oltre che dei contributi non  pagati  -  delle
 sanzioni e degli interessi.
   Resta  pertanto  fermo  l'interesse  del  reclamante ad ottenere il
 provvedimento cautelare e d'urgenza invocato.
   A  questo  punto occorrerebbe dunque esaminare l'istanza cautelare,
 volta ad  ottenere  la  sospensione  dell'esecuzione  della  cartella
 esattoriale  (e  del ruolo), integralmente ovvero almeno per la parte
 relativa a interessi e sanzioni, ritenuti dal reclamante non dovuti.
   Va precisato che il sistema di riscossione delle imposte dirette, a
 cui fa rinvio la legge  n.  576/1980,  prevede  la  possibilita'  del
 ricorso  all'intendente  di finanza quale organo amministrativo (art.
 53 d.P.R. 29 settembre 1973 n.  602),  a  cui  e'  riservato  in  via
 esclusiva  il  potere  di sospendere la procedura esecutiva (art. 54,
 comma primo, d.P.R.  cit.).  Il  difetto  assoluto  di  giurisdizione
 ordinaria,  al  riguardo,  e'  temperato  unicamente  dalla  prevista
 possibilita' dell'opposizione di terzo  ex  art.  619  c.p.c.  e  dal
 conseguente potere sospensivo riconosciuto al pretore (art. 54, comma
 primo,   cit.).   Non   sono   ammesse   invece   ne'   l'opposizione
 all'esecuzione di cui all'art.  615  c.p.c.,  ne'  quella  agli  atti
 esecutivi di cui all'art. 618 c.p.c. (art. 54, d.P.R.  cit.).
   La  legittimita'  costituzionale  di  questo  sistema e' stata gia'
 affermata dalla Consulta (C. cost. n. 63/1982), la quale ha  ritenuto
 che l'attribuzione unicamente all'intendente di finanza del potere di
 sospendere    l'esazione    dei   tributi   ha   una   sua   precipua
 giustificazione, che connota la previsione normativa  in  termini  di
 ragionevolezza.    Si  e'  precisato  al  riguardo che il presupposto
 accolto dal legislatore e' che proprio tale organo  possa  meglio  di
 ogni  altro valutare comparativamente la posizione del contribuente e
 l'interesse   dello   Stato   alla   riscossione,    tenendo    conto
 dell'andamento  complessivo  delle entrate tributarie.   Pertanto, in
 relazione a questo sistema, la Consulta ha  ritenuto  che  la  tutela
 giurisdizionale  cautelare  non costituisca una componente essenziale
 del diritto di difesa ex artt. 24 e 113 Cost., in quanto comunque  la
 pubblica  amministrazione  e'  poi  tenuta  a  dare  esecuzione  alla
 decisione del giudice poi adito in via ordinaria, mediante la  pronta
 restituzione della somma riscossa ma risultata poi non dovuta.
   2.   -   Tuttavia,   proprio   in   ossequio   al   criterio  della
 ragionevolezza,  di  recente  la  stessa  Corte   costituzionale   ha
 affermato  il  principio, secondo cui il sistema di riscossione sopra
 ricordato  e'  costituzionalmente  illegittimo,  laddove  esclude  la
 possibilita'  della  tutela  cautelare  dinanzi al giudice ordinario,
 qualora  si  tratti  della  riscossione  di  crediti  di  natura  non
 tributaria, di cui il contribuente contesti l'esistenza o l'ammontare
 (C. cost. 13 luglio 1995, n. 318).
   Poiche'  il  d.P.R. n. 602/1973 si riferisce (ovviamente) solo alla
 riscossione delle imposte sul reddito, ossia  ad  entrate  di  natura
 tributaria,     oggetto     della    declaratoria    d'illegittimita'
 costituzionale da ultimo ricordata e' stato non il combinato disposto
 degli artt.   53  e  54  d.P.R.  cit.,  bensi'  una  norma  di  legge
 ordinaria,  che  per  crediti  di  natura  non  tributaria di un ente
 pubblico prevedeva la possibilita' di quest'ultimo di avvalersi delle
 norme dettate per la riscossione delle imposte dirette (nella  specie
 si  trattava  dell'art.    21  della legge 13 dicembre 1928, n. 3233,
 relativa alla riscossione di crediti non tributari dell'ente autonomo
 acquedotto pugliese).
   Dunque, questa pronuncia ha si affermato un principio di  carattere
 generale.   Ma,   per   il   meccanismo  proprio  delle  sentenze  di
 accogilmento,  soltanto  la   legge   dichiarata   costituzionalmente
 illegittima   subisce   gli  effetti  di  annullamento  propri  della
 decisione della Consulta.
   3.  -  E'  vero che la stessa Corte, con successiva sentenza del 21
 settembre 1995 n. 437, ha  dichiarato  infondata  analoga  questione,
 ritenendo   all'uopo   sufficiente  una  sentenza  interpretativa  di
 rigetto.
   Ma cio' e' accaduto per il semplice quanto determinante motivo, per
 cui in tale occasione le norme denunziate  dal  giudice  a  quo  (gli
 artt. 203, comma terzo, e 206 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) rinviano
 in  modo  diretto  all'art.  22 della legge 24 ottobre 1981, n. 689 e
 solo  indirettamente  dl  sistema  di   riscossione   delle   entrate
 tributarie  (di cui al d.P.R. cit.). E l'art. 22, ultimo comma, legge
 cit.  prevede  appunto   il   potere   di   sospensione   (cautelare)
 dell'esecuzione   da   parte   del   giudice  ordinario.  Il  che  ha
 giustificato la sentenza di rigetto.
   Viceversa, nel caso in esame questo Collegio si trova nella  stessa
 posizione  del  giudice  a quo della questione decisa con sentenza n.
 318/95 cit. Infatti, anche qui la legge  ordinaria  (art.  18,  comma
 sesto,  legge  n. 576/1980), per la riscossione dei crediti di natura
 non tributaria della Cassa nazionale di assistenza  e  di  previdenza
 forense,  rinvia  direttamente al sistema previsto per la riscossione
 delle imposte dirette, di cui fanno parte gli artt. 53  e  54  d.P.R.
 cit.
   Ne  deriva  la necessita' di sollevare la questione di legittimita'
 costituzionale in via incidentale, in quanto:
     non manifestamente infondata, per le ragioni appena dette;
     rilevante, in quanto per decidere sul merito del reclamo e dunque
 sul merito  dell'istanza  cautelare,  occorre  in  via  pregiudiziale
 ritenere   sussistente   la   giurisdizione   cautelare  del  giudice
 ordinario, giurisdizione  che  invece  e'  esclusa  in  radice  dalla
 disciplina relativa al sistema di riscossione esattoriale, richiamata
 dalla norma denunziata.
   Quest'ultima  (art.  18,  comma sesto, legge n. 576/1980) appare in
 contrasto:
     a) con l'art. 3 cost., in quanto:
     a)1. e' evidente la disparita'  di  trattamento  che,  sul  piano
 della  difesa  giurisdizionale  (in cui va ricompresa anche la tutela
 cautelare), il soggetto passivo subisce  rispetto  alle  controversie
 concernenti  altri  crediti (ugualmente di natura non tributaria) non
 ricompresi nel sistema di riscossione esattoriale;
     a)2. e' evidente la discriminazione in peius alla  quale  risulta
 assoggettata  la  riscossione  delle entrate di natura non tributaria
 quando il soggetto  passivo  contesti  l'esistenza  o  l'entita'  del
 credito,  poiche'  non trova applicazione il sistema automatico della
 "gradualita'"  dell'esazione,  previsto  dall'art.   15   d.P.R.   n.
 602/1973,  che  funge da contrappeso. Infatti, nel caso in esame alla
 Cassa  e'  riconosciuta  la  facolta'  discrezionale  di  determinare
 eventuali  modalita'  diverse  di pagamento ex art. 18, ultimo comma,
 legge n. 576/1980, ovvero di concedere una dilazione rateale ex  art.
 15, comma terzo, legge n. 141/1992;
     b)  con  l'art.  24  Cost., in quanto per i crediti di natura non
 tributaria nessun criterio di ragionevolezza consente di escludere il
 profilo  cautelare  dalla  garanzia  della  pienezza   della   tutela
 giurisdizionale.
   4. - Infine, il Collegio - pur tenendo conto che nel caso in esame,
 la  procedura  esecutiva si trova in una fase avanzata, essendo stato
 fissato anche il giorno della sostituzione del custode e dell'asporto
 dei beni pignorati per la loro consegna al Comune ex art.  67  d.P.R.
 n.  602/73 (cfr. documenti prodotti all'udienza del 14 giugno 1996) -
 ritiene doveroso  puntualizzare  che  non  e'  tecnicamente  corretto
 adottare  ugualmente un provvedimento cautelare (di accoglimento o di
 rigetto che  sia)  e  poi  sollevare  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale.
   In   tal   caso,  infatti,  la  questione  medesima  perderebbe  di
 rilevanza, in quanto, proprio per il rapporto di pregiudizialita' che
 sussiste tra affermazione della giurisdizione cautelare  ordinaria  e
 provvedimento  cautelare,  l'adozione  di  quest'ultimo comporterebbe
 implicita ma inequivoca affermazione di  giurisdizione,  affermazione
 che,  allo  stato  e  prima  dell'intervento  della  Consulta, non e'
 consentita dal sistema normativo qui denunziato.
   La  questione  di  legittimita'  costituzionale  sarebbe   pertanto
 destinata  irrimediabilmente ad essere dichiarata inammissibile dalla
 Consulta per difetto di rilevanza (v. infatti C. Cost. ord. 26  marzo
 1986,  n. 68; ord. 26 novembre 1987, n. 428; ord. 2 febbraio 1988, n.
 142; ord. 29 dicembre 1988, n. 1158).
   Per tutte le considerazioni sopra svolte, il  Collegio  ritiene  di
 sollevare  d'ufficio  la  questione  di  legittimita' costituzionale;
 visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
                                P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma sesto, della legge 20
 settembre  1980  n.  576,  per  contrasto  con gli artt. 3 e 24 della
 Costituzione,  laddove,  richiamando  nella  sua  ultima   parte   la
 disciplina   della   riscossione   delle   imposte   dirette  per  la
 soddisfazione coattiva di crediti non tributari della Cassa nazionale
 di assistenza e di previdenza forense, esclude  il  potere  cautelare
 dell'autorita'   giudiziaria  ordinaria  di  sospendere  l'esecuzione
 allorche' il soggetto passivo contesti l'esistenza o l'ammontare  del
 credito;
   Sospende il procedimento di reclamo;
   Dispone  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 immediatamente trasmessa alla Corte costituzionale;  notificata  alle
 tre  parti  in  causa  ed  al  Presidente del Consiglio dei Ministri;
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Napoli, addi' 24 giugno 1996
                        Il presidente: Baccari
                                           Il giudice est.: Panariello
 96C1541