N. 1110 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 1996
N. 1110 Ordinanza emessa il 24 giugno 1996 dal tribunale di Napoli sul ricorso proposto da Conte Salvatore contro la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense ed altro Avvocato e procuratore - Cassa nazionale di previdenza forense - Iscrizione a ruolo di contributi e somme non pagate - Sospensione della cartella esattoriale e del ruolo, integralmente o parzialmente - Potere attribuito in via esclusiva all'Intendente di finanza - Lesione del principio di eguaglianza e della garanzia alla piena tutela giurisdizionale - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 63/1982, 318 e 437 del 1995. (Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 18, sesto comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.42 del 16-10-1996 )
IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento di reclamo iscritto al n. 43542/96 del ruolo reclami tra Conte Salvatore, avv. Salvatore Palma, ricorrente declamante, e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, avv. Raimondo Ingangi, e il Banco di Napoli s.p.a., avv. Daniela Sbordone, resistenti reclamati. Letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 21 giugno 1996; O s s e r v a 1. - L'avv. Salvatore Conte ha proposto reclamo avverso l'ordinanza con cui il pretore di Napoli ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sull'istanza cautelare, avanzata dallo stesso professionista, volta ad ottenere in via d'urgenza e cautelare (ai sensi degli artt. 669-bis e segg. e 700 c.p.c.) la sospensione dell'esecuzione della cartella esattoriale, che gli e' stata notificata dal Banco di Napoli nella sua qualita' di esattore, relativa a contributi non pagati, interessi e sanzioni iscritti a ruolo dalla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense, la quale si e' avvalsa della procedura di riscossione prevista per le imposte dirette, ai sensi dell'art. 18, comma sesto, della legge 20 settembre 1980 n. 576. Va premesso che il professionista aveva presentato alla Cassa in via extragiudiziale istanza di rateizzazione di quanto dovuto. Tale domanda e' stata accolta, come si evince dalla documentazione prodotta dalla Cassa unitamente alle note difensive depositate il 20 giugno 1996. Ma da questa il Collegio desume che il c.d. sgravio in realta' rappresenta soltanto la concessione di una dilazione di pagamento rateale, calcolata pur sempre pero' sull'originario importo, comprensivo - oltre che dei contributi non pagati - delle sanzioni e degli interessi. Resta pertanto fermo l'interesse del reclamante ad ottenere il provvedimento cautelare e d'urgenza invocato. A questo punto occorrerebbe dunque esaminare l'istanza cautelare, volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della cartella esattoriale (e del ruolo), integralmente ovvero almeno per la parte relativa a interessi e sanzioni, ritenuti dal reclamante non dovuti. Va precisato che il sistema di riscossione delle imposte dirette, a cui fa rinvio la legge n. 576/1980, prevede la possibilita' del ricorso all'intendente di finanza quale organo amministrativo (art. 53 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602), a cui e' riservato in via esclusiva il potere di sospendere la procedura esecutiva (art. 54, comma primo, d.P.R. cit.). Il difetto assoluto di giurisdizione ordinaria, al riguardo, e' temperato unicamente dalla prevista possibilita' dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. e dal conseguente potere sospensivo riconosciuto al pretore (art. 54, comma primo, cit.). Non sono ammesse invece ne' l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ne' quella agli atti esecutivi di cui all'art. 618 c.p.c. (art. 54, d.P.R. cit.). La legittimita' costituzionale di questo sistema e' stata gia' affermata dalla Consulta (C. cost. n. 63/1982), la quale ha ritenuto che l'attribuzione unicamente all'intendente di finanza del potere di sospendere l'esazione dei tributi ha una sua precipua giustificazione, che connota la previsione normativa in termini di ragionevolezza. Si e' precisato al riguardo che il presupposto accolto dal legislatore e' che proprio tale organo possa meglio di ogni altro valutare comparativamente la posizione del contribuente e l'interesse dello Stato alla riscossione, tenendo conto dell'andamento complessivo delle entrate tributarie. Pertanto, in relazione a questo sistema, la Consulta ha ritenuto che la tutela giurisdizionale cautelare non costituisca una componente essenziale del diritto di difesa ex artt. 24 e 113 Cost., in quanto comunque la pubblica amministrazione e' poi tenuta a dare esecuzione alla decisione del giudice poi adito in via ordinaria, mediante la pronta restituzione della somma riscossa ma risultata poi non dovuta. 2. - Tuttavia, proprio in ossequio al criterio della ragionevolezza, di recente la stessa Corte costituzionale ha affermato il principio, secondo cui il sistema di riscossione sopra ricordato e' costituzionalmente illegittimo, laddove esclude la possibilita' della tutela cautelare dinanzi al giudice ordinario, qualora si tratti della riscossione di crediti di natura non tributaria, di cui il contribuente contesti l'esistenza o l'ammontare (C. cost. 13 luglio 1995, n. 318). Poiche' il d.P.R. n. 602/1973 si riferisce (ovviamente) solo alla riscossione delle imposte sul reddito, ossia ad entrate di natura tributaria, oggetto della declaratoria d'illegittimita' costituzionale da ultimo ricordata e' stato non il combinato disposto degli artt. 53 e 54 d.P.R. cit., bensi' una norma di legge ordinaria, che per crediti di natura non tributaria di un ente pubblico prevedeva la possibilita' di quest'ultimo di avvalersi delle norme dettate per la riscossione delle imposte dirette (nella specie si trattava dell'art. 21 della legge 13 dicembre 1928, n. 3233, relativa alla riscossione di crediti non tributari dell'ente autonomo acquedotto pugliese). Dunque, questa pronuncia ha si affermato un principio di carattere generale. Ma, per il meccanismo proprio delle sentenze di accogilmento, soltanto la legge dichiarata costituzionalmente illegittima subisce gli effetti di annullamento propri della decisione della Consulta. 3. - E' vero che la stessa Corte, con successiva sentenza del 21 settembre 1995 n. 437, ha dichiarato infondata analoga questione, ritenendo all'uopo sufficiente una sentenza interpretativa di rigetto. Ma cio' e' accaduto per il semplice quanto determinante motivo, per cui in tale occasione le norme denunziate dal giudice a quo (gli artt. 203, comma terzo, e 206 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) rinviano in modo diretto all'art. 22 della legge 24 ottobre 1981, n. 689 e solo indirettamente dl sistema di riscossione delle entrate tributarie (di cui al d.P.R. cit.). E l'art. 22, ultimo comma, legge cit. prevede appunto il potere di sospensione (cautelare) dell'esecuzione da parte del giudice ordinario. Il che ha giustificato la sentenza di rigetto. Viceversa, nel caso in esame questo Collegio si trova nella stessa posizione del giudice a quo della questione decisa con sentenza n. 318/95 cit. Infatti, anche qui la legge ordinaria (art. 18, comma sesto, legge n. 576/1980), per la riscossione dei crediti di natura non tributaria della Cassa nazionale di assistenza e di previdenza forense, rinvia direttamente al sistema previsto per la riscossione delle imposte dirette, di cui fanno parte gli artt. 53 e 54 d.P.R. cit. Ne deriva la necessita' di sollevare la questione di legittimita' costituzionale in via incidentale, in quanto: non manifestamente infondata, per le ragioni appena dette; rilevante, in quanto per decidere sul merito del reclamo e dunque sul merito dell'istanza cautelare, occorre in via pregiudiziale ritenere sussistente la giurisdizione cautelare del giudice ordinario, giurisdizione che invece e' esclusa in radice dalla disciplina relativa al sistema di riscossione esattoriale, richiamata dalla norma denunziata. Quest'ultima (art. 18, comma sesto, legge n. 576/1980) appare in contrasto: a) con l'art. 3 cost., in quanto: a)1. e' evidente la disparita' di trattamento che, sul piano della difesa giurisdizionale (in cui va ricompresa anche la tutela cautelare), il soggetto passivo subisce rispetto alle controversie concernenti altri crediti (ugualmente di natura non tributaria) non ricompresi nel sistema di riscossione esattoriale; a)2. e' evidente la discriminazione in peius alla quale risulta assoggettata la riscossione delle entrate di natura non tributaria quando il soggetto passivo contesti l'esistenza o l'entita' del credito, poiche' non trova applicazione il sistema automatico della "gradualita'" dell'esazione, previsto dall'art. 15 d.P.R. n. 602/1973, che funge da contrappeso. Infatti, nel caso in esame alla Cassa e' riconosciuta la facolta' discrezionale di determinare eventuali modalita' diverse di pagamento ex art. 18, ultimo comma, legge n. 576/1980, ovvero di concedere una dilazione rateale ex art. 15, comma terzo, legge n. 141/1992; b) con l'art. 24 Cost., in quanto per i crediti di natura non tributaria nessun criterio di ragionevolezza consente di escludere il profilo cautelare dalla garanzia della pienezza della tutela giurisdizionale. 4. - Infine, il Collegio - pur tenendo conto che nel caso in esame, la procedura esecutiva si trova in una fase avanzata, essendo stato fissato anche il giorno della sostituzione del custode e dell'asporto dei beni pignorati per la loro consegna al Comune ex art. 67 d.P.R. n. 602/73 (cfr. documenti prodotti all'udienza del 14 giugno 1996) - ritiene doveroso puntualizzare che non e' tecnicamente corretto adottare ugualmente un provvedimento cautelare (di accoglimento o di rigetto che sia) e poi sollevare la questione di legittimita' costituzionale. In tal caso, infatti, la questione medesima perderebbe di rilevanza, in quanto, proprio per il rapporto di pregiudizialita' che sussiste tra affermazione della giurisdizione cautelare ordinaria e provvedimento cautelare, l'adozione di quest'ultimo comporterebbe implicita ma inequivoca affermazione di giurisdizione, affermazione che, allo stato e prima dell'intervento della Consulta, non e' consentita dal sistema normativo qui denunziato. La questione di legittimita' costituzionale sarebbe pertanto destinata irrimediabilmente ad essere dichiarata inammissibile dalla Consulta per difetto di rilevanza (v. infatti C. Cost. ord. 26 marzo 1986, n. 68; ord. 26 novembre 1987, n. 428; ord. 2 febbraio 1988, n. 142; ord. 29 dicembre 1988, n. 1158). Per tutte le considerazioni sopra svolte, il Collegio ritiene di sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale; visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma sesto, della legge 20 settembre 1980 n. 576, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, laddove, richiamando nella sua ultima parte la disciplina della riscossione delle imposte dirette per la soddisfazione coattiva di crediti non tributari della Cassa nazionale di assistenza e di previdenza forense, esclude il potere cautelare dell'autorita' giudiziaria ordinaria di sospendere l'esecuzione allorche' il soggetto passivo contesti l'esistenza o l'ammontare del credito; Sospende il procedimento di reclamo; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa alla Corte costituzionale; notificata alle tre parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Napoli, addi' 24 giugno 1996 Il presidente: Baccari Il giudice est.: Panariello 96C1541