N. 1113 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 1996
N. 1113 Ordinanza emessa il 5 luglio 1996 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana nel giudizio di responsabilita' promosso dal procuratore regionale nei confronti di Lupo Michele Corte dei conti - Giudizio di responsabilita' - Decreto di sequestro conservativo emesso dal presidente della sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti - Riesame da parte di giudice designato dal presidente al fine di confermare, modificare o revocare il decreto stesso - Mancata previsione del potere del giudice designato di emanazione del decreto di sequestro come previsto dal codice procedura civile anziche' di quello di riesame - Incidenza sui principi di uguaglianza, di imparzialita' e buon andamento della p.a. e dell'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali. (D.L. 15 novembre 1993, n. 453, art. 5, comma 3, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19). (Cost., artt. 3, 97 e 108).(GU n.42 del 16-10-1996 )
LA CORTE DEI CONTI Il giudice designato per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti disposti con il decreto n. 177 del 3 giugno 1996, ha emesso su istanza del procuratore regionale e con il quale il presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana ha autorizzato il sequestro conservativo nei confronti del sig. Lupo Michele. Visti gli atti del giudizio iscritto al n. 5531 del reg. di segr. Uditi all'udienza del 5 luglio 1996 il dott. Pino Zingale per la procura regionale e l'avv. Ignazio Scardina per il sig. Lupo Michele; Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 267/96/ord. F a t t o Con istanza depositata il 31 maggio 1996 il procuratore regionale ha chiesto al sig. presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana di autorizzare il sequestro conservativo dei beni del sig. Lupo Michele nei limiti e con le modalita' di cui all'originaria istanza; con cio' reiterando l'istanza di sequestro gia' autorizzato con precedente decreto presidenziale n. 324 del 7 dicembre 1995, per il motivo che tale decreto avrebbe potuto essere "caducato per intempestivo riesame da parte del giudice designato". Il presidente ha ritenuto di "dovere accogliere tale richiesta e di dovere quindi reiterare l'autorizzazione al sequestro con riferimento all'istanza originaria depositata il 29 novembre 1995 ed ora rinnovata, esclusivamente per la eventualita'" che il precedente decreto n. 324/1995 venisse "caducato dal giudice designato a causa del superamento del termine perentorio di quarantacinque giorni di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 453/93 legge conversione n. 19/94"; pertanto, con il citato decreto n. 177 del 3 giugno 1996, ha autorizzato il sequestro conservativo, entro i limiti di legge e fino a lire 5.431.826.400, dei beni mobili ed immobili, o quote di essi, in proprieta' o in godimento del sig. Lupo Michele nonche' dei crediti dello stesso, con le ulteriori precisazioni espresse nello stesso decreto. Con ordinanza n. 249 del 7 giugno 1996, depositata il 25 giugno 1996, il giudice designato per il riesame ha dichiarato la inefficacia del decreto di sequestro n. 324 del 7 dicembre 1995 e conseguentemente ne ha disposto la revoca. Il giorno 5 luglio 1996, le parti convocate sono comparse davanti al sottoscritto cons. Francesco Rapisarda esponendo quanto appresso. Il procuratore regionale chiede che venga confermato il decreto presidenziale; solleva, pero', pregiudizialmente, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del decreto legge n. 453 del 1993 convertito nella legge n. 19 del 1994, nella parte in cui non attribuisce allo stesso presidente della sezione la competenza ad emettere l'ordinanza di conferma, modifica o revoca del decreto in precedenza emesso. L'avv. Ignazio Scardina ritiene infondata e non rilevante la questione di costituzionalita' sollevata dal procuratore regionale; chiede che vengano revocati i provvedimenti emessi con decreto presidenziale giacche' manca il pericolo di perdere la garanzia del credito garantito, alla data di emissione del decreto, attesa l'esistenza di analogo provvedimento avente identico contenuto. D i r i t t o La norma denunciata, nella interpretazione datane dalle sezioni riunite di questa Corte (n. 24 QM del 1996), quale "diritto vivente" fa si che la verifica in contraddittorio della legittimita' formale e sostanziale del decreto di sequestro conservativo emesso dal presidente della sezione giurisdizionale regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 453 del 1993, debba essere condotta da un magistrato assegnato alla sezione diverso dal presidente, ma da esso designato contestualmente alla autorizzazione, inaudita altera parte, del sequestro. Le Regioni di incostituzionalita' del sistema normativo riguardante il procedimento innanzi alla Corte dei conti per l'autorizzazione del sequestro conservativo, evidenziate dal procuratore regionale con riferimento ai principi di logicita' e buon andamento, appaiono non prive di fondamento e vanno integrate con riferimento a quello di indipendenza dei giudici (art. 108 Cost.). In effetti la devoluzione dell'ulteriore fase del procedimento a un giudice diverso da quello che ha emesso il decreto di sequestro comporta una irrazionale frantumazione del procedimento stesso e l'attribuzione di conferma modifica o revoca, costituente la fase a piu' esauriente cognizione perche' a contraddittorio instaurato, ad un organo che, pur se libero da formali rapporti di subordinazione gerarchica con il presidente, viene a trovarsi in una situazione della quale non puo' sfuggire la delicatezza, dovendo riesaminarne ed eventualmente censurarne l'operato. Come e' stato evidenziato in una precedente ordinanza di rimessione (n. 80 del 1996 - Gazzetta Ufficiale n. 25 del 19 giugno 1996), avviene cosi' che non solo il procedimento di sequestro conservativo venga a perdere la ratio insita nell'analoga disciplina del processo civile, alla quale la disposizione in questione si ispira, ma anche che l'attivita' piu' rilevante e impegnativa, di verifica in contraddittorio delle ragioni delle parti, venga ad essere svolta da un giudice operante in una condizione di non sicura serenita'. Sembrano ancor piu' destabilizzanti, per la loro illogicita' ed incoerenza, le ulteriori conseguenze di tale sistema poiche' il presidente, a causa della incompatibilita' disposta dall'art. 669-terdecies, comma secondo, c.p.c., non puo' mai fare parte del collegio giudicante quando questo sia chiamato a pronunciare sul reclamo. Quindi la sezione, proprio nella fase dell'impugnazione dell'ordinanza emessa dal giudice singolo e, cioe', nell'esercizio di una funzione propria del giudice collegiale, deve privarsi della fisiologica partecipazione del magistrato che la dirige e del suo qualificato apporto. D'altra parte tale inconveniente sussisterebbe anche nell'ipotesi in cui giudice del sequestro fosse il solo presidente che, comunque, resterebbe escluso dalla fase di reclamo. E' per tale motivo che non puo' essere condivisa la questione di incostituzionalita' nei termini prospettati dal procuratore regionale. In definitiva il sistema previsto dal codice di procedura civile, che attribuisce al presidente la sola designazione del giudice del sequestro, appare l'unico idoneo a garantire il principio di unicita' e continuita' del giudizio oltre che rispettare le competenze funzionali e l'ordinaria composizione del collegio giudicante. E' evidente, pertanto, che la parte della normativa in contrasto con i su citati principi di logicita', buon andamento e indipendenza del giudice (artt..3, 97, 108 Cost.) e' quella che attribuisce al giudice designato il riesarme del provvedimento presidenziale invece che la emanazione del provvedimento stesso. La questione di legittimita' costituzionale sopra prospettata e' rilevante giacche' qualora la norma denunciata venisse dichiarata incostituzionale, verrebbero meno l'efficacia del decreto presidenziale e la conseguente potestas judicandi di questo giudice.
P. Q. M. Il giudice designato nel giudizio di conferma, modifica o revoca del decreto di sequestro indicato in epigrafe; Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, commi secondo e terzo, della legge n. 87/53; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 108 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma terzo, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1994 n. 19, nella parte in cui prescrive che il presidente della sezione giurisdizionale regionale provveda con decreto anziche' limitarsi a designare il giudice cui e' affidata la trattazione del procedimento; Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il procedimento sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalita'; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' provveduto in Palermo il 5 luglio 1996 Il giudice designato: Rapisarda 96C1544