N. 1114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 giugno 1996

                                N. 1114
  Ordinanza  emessa  il 14 giugno 1996 dal pretore di Nicosia, sezione
 distaccata di Leonforte nel procedimento civile  vertente  tra  Sgroi
 Gaetano  e  il  Consorzio  di  bonifica dell'Altesina e dell'Alta Val
 Dittaino ed altra
 Consorzi -  Consorzio  di  bonifica  dell'Altesina  e  dell'Alta  Val
    Dittaino   -  Canoni  per  fornitura  di  acqua  -  Riscossione  -
    Sospensione  dell'esecutivita'  del  ruolo  esattoriale  per  tali
    crediti,  non aventi carattere tributario - Competenze del giudice
    ordinario  -  Mancata  previsione  -  Lesione  del  principio   di
    eguaglianza e del diritto di difesa - Richiamo alle sentenze della
    Corte nn. 222/1994, 318 e 437 del 1995.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 54).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.42 del 16-10-1996 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  di trasmissione atti alla
 Corte costituzionale, a scioglimento della riserva che precede, letti
 gli atti della causa civile n. 936/95, osserva quanto segue.
   Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 9  ottobre  1995,
 Sgroi  Gaetano  chiedeva  la  sospensione  della  esecutivita'  della
 cartella esattoriale notificatagli  dalla  Montepaschi  Serit,  quale
 servizio   di   riscossione   tributi   del   Consorzio  di  bonifica
 dell'Altesina e dell'Alta Val Dittaino. Rilevava  in  particolare  di
 non   essere  tenuto  al  pagamento  della  cartella  esattoriale  L.
 9.710.000), per non aver sottoscritto la convenzione con il Consorzio
 relativa alla di fornitura di acqua ad uso agricolo.
   Si costituiva l'ente per rilevare  preliminarmente  il  difetto  di
 giurisdizione  del  giudice adito, essendo l'esecuzione soggetta alla
 procedura del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73,  con
 conseguente impossibilita' di chiedere la sospensione dell'esecuzione
 al giudice ordinario.
   Il vice-pretore dell'epoca sospendeva cautelativamente l'esecuzione
 con decreto inaudita altera parte; all'udienza successiva, innanzi al
 sottoscritto  pretore,  il  ricorrente rilevava l'incostituzionalita'
 della normativa sopra citata, nella parte in  cui  non  contempla  la
 possibilita'  di  sospensione  dell'esecuzione  ad  opera del giudice
 ordinario, richiamando le pronunzie della  Corte  costituzionale  nn.
 222/94, 318/95 e 437/95; il pretore si riservava di decidere.
   Deve  ora essere osservato, sciogliendo la riserva, che le pronunce
 citate dal ricorrente appaiono pertinenti ed applicabili al  caso  di
 specie.  In  particolare  la  n.  318/95  fu  emessa  a seguito di un
 procedimento assolutamente analogo, anche se formalmente  riferito  a
 norme   di   legge  non  applicabili  al  caso  che  qui  ci  occupa:
 precisamente  all'art.  1  legge 3233/1928, relativo alla riscossione
 delle entrate da parte dell'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP).
 In quella occasione il pretore di  Lecce  rilevo'  -  su  istanza  di
 taluni  utenti,  che  contestavano  i  ruoli  esattoriali  emessi per
 forniture di acqua - la violazione degli artt. 3 e 24  Cost.,  atteso
 che  non  risultava  possibile la tutela giurisdizionale ordinaria (e
 segnatamente la tutela cautelare) contro la pretesa dell'EAAP, mentre
 la stessa tutela era consentita ad utenti di altri servizi  pubblici,
 assolutamente   equiparabili   alla  fornitura  d'acqua  (Enel,  Sip,
 servizio di distribuzione del Metano).
   La  Corte  costituzionale  fece  sue  le  valutazioni  del  giudice
 remittente,  osservando il particolare che l'esclusione del potere di
 sospensione cautelare, nell'ambito della tutela giurisdizionale,  per
 considerarsi  legittima,  deve pur sempre risultare ispirata a motivi
 di  ragionevolezza;  tale  ragionevolezza  viene  meno  allorche'  il
 penalizzante sistema dell'esecuzione esattoriale (che prevede la sola
 possibilita'  di  sospensione  da  parte  dell'intendente di finanza)
 venga utilizzato per la riscossione  di  crediti  (quali  quelli  per
 fornitura di acqua) che non hanno carattere strettamente tributario.
   I  primi  commentatori  della  citata  sentenza  rilevarono  che in
 realta' le censure di legittimita'  costituzionale  avrebbero  dovuto
 riguardare  non solo e non tanto l'art. 1 legge n. 3233/1928, ma piu'
 radicalmente l'art. 54 decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
 602/73,  nella  parte in cui non prevede la possibilita' di ottenere,
 dal giudice ordinario, la  possibilita'  di  sospendere  (ricorrendo,
 beninteso,  i  presupposti della tutela cautelare) l'esecutivita' del
 ruolo esattoriale notificato al presunto debitore,  per  crediti  che
 non   abbiano  natura  strettamente  tributaria;  ed  in  effetti  la
 conclusione appare fondata, se si  considera  che  il  sistema  della
 esecuzione esattoriale e' ormai di ampia e generalizzata applicazione
 ai  sensi  dell'art.  63  decreto  del Presidente della Repubblica n.
 43/1988,  che  cosi'  dispone:  "I  concessionari   provvedono   alla
 riscossione, con ruoli resi esecutivi dall'autorita' finanziaria, dei
 tributi  e delle altre entrate di spettanza dello Stato e degli altri
 enti pubblici, riscossi con tale sistema dagli esattori delle imposte
 in base alle leggi vigenti alla data del 16 ottobre 1986".
   E' appena il caso di rilevare che  da  ultimo  anche  la  legge  di
 riforma  delle  commissioni  tributarie  contempla la possibilita' di
 ottenere, dalla commissione provinciale  competente,  la  sospensione
 dell'esecuzione  (art.  47 decreto del Presidente della Repubblica n.
 546/92); tale norma non sembra pero' valere nel caso di  entrate  che
 non  hanno  carattere tributario (pur essendo riscosse con il sistema
 della esecuzione esattoriale), e per le quali  dunque  la  competenza
 alla sospensione dovrebbe spettare al giudice ordinario.
   La   questione  sopra  prospettata  appare  a  questo  pretore  non
 manifestamente  infondata,  atteso  che  essa  costituisce  solo  una
 esplicitazione  ed un ampliamento di un principio gia' affermato (sia
 pure con riferimento al  caso  specifico  dell'acquedotto  pugliese);
 essa  appare anche rilevante nella procedura di specie, atteso che la
 sospensione e' gia' stata concessa con decreto inaudita altera  parte
 dal  vice-pretore  dell'epoca, e questo giudice deve ora pronunciarsi
 sulla  conferma  o  meno  del  provvedimento,   a   norma   dell'art.
 669-sexies, secondo comma, c.p.c.
                                P. Q. M.
   Ritenuta  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 54 del decreto  del  Presidente
 della  Repubblica  n.  602/73  in  relazione  agli artt. 3 e 24 della
 Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilita'  per  il
 giudice  ordinario di sospendere l'esecutivita' del ruolo esattoriale
 per crediti di enti pubblici non aventi carattere tributario,  ordina
 la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende il presente procedimento;
   Manda  alla  cancelleria  per  la notifica della presente ordinanza
 alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri  e  per
 la comunicazione ai Presidenti delle due camere del Parlamento.
     Leonforte, addi' 14 giugno 1996
                         Il pretore:   Lentano
 96C1545