N. 1114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 giugno 1996
N. 1114 Ordinanza emessa il 14 giugno 1996 dal pretore di Nicosia, sezione distaccata di Leonforte nel procedimento civile vertente tra Sgroi Gaetano e il Consorzio di bonifica dell'Altesina e dell'Alta Val Dittaino ed altra Consorzi - Consorzio di bonifica dell'Altesina e dell'Alta Val Dittaino - Canoni per fornitura di acqua - Riscossione - Sospensione dell'esecutivita' del ruolo esattoriale per tali crediti, non aventi carattere tributario - Competenze del giudice ordinario - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 222/1994, 318 e 437 del 1995. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 54). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.42 del 16-10-1996 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza di trasmissione atti alla Corte costituzionale, a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti della causa civile n. 936/95, osserva quanto segue. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 9 ottobre 1995, Sgroi Gaetano chiedeva la sospensione della esecutivita' della cartella esattoriale notificatagli dalla Montepaschi Serit, quale servizio di riscossione tributi del Consorzio di bonifica dell'Altesina e dell'Alta Val Dittaino. Rilevava in particolare di non essere tenuto al pagamento della cartella esattoriale L. 9.710.000), per non aver sottoscritto la convenzione con il Consorzio relativa alla di fornitura di acqua ad uso agricolo. Si costituiva l'ente per rilevare preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo l'esecuzione soggetta alla procedura del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73, con conseguente impossibilita' di chiedere la sospensione dell'esecuzione al giudice ordinario. Il vice-pretore dell'epoca sospendeva cautelativamente l'esecuzione con decreto inaudita altera parte; all'udienza successiva, innanzi al sottoscritto pretore, il ricorrente rilevava l'incostituzionalita' della normativa sopra citata, nella parte in cui non contempla la possibilita' di sospensione dell'esecuzione ad opera del giudice ordinario, richiamando le pronunzie della Corte costituzionale nn. 222/94, 318/95 e 437/95; il pretore si riservava di decidere. Deve ora essere osservato, sciogliendo la riserva, che le pronunce citate dal ricorrente appaiono pertinenti ed applicabili al caso di specie. In particolare la n. 318/95 fu emessa a seguito di un procedimento assolutamente analogo, anche se formalmente riferito a norme di legge non applicabili al caso che qui ci occupa: precisamente all'art. 1 legge 3233/1928, relativo alla riscossione delle entrate da parte dell'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP). In quella occasione il pretore di Lecce rilevo' - su istanza di taluni utenti, che contestavano i ruoli esattoriali emessi per forniture di acqua - la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., atteso che non risultava possibile la tutela giurisdizionale ordinaria (e segnatamente la tutela cautelare) contro la pretesa dell'EAAP, mentre la stessa tutela era consentita ad utenti di altri servizi pubblici, assolutamente equiparabili alla fornitura d'acqua (Enel, Sip, servizio di distribuzione del Metano). La Corte costituzionale fece sue le valutazioni del giudice remittente, osservando il particolare che l'esclusione del potere di sospensione cautelare, nell'ambito della tutela giurisdizionale, per considerarsi legittima, deve pur sempre risultare ispirata a motivi di ragionevolezza; tale ragionevolezza viene meno allorche' il penalizzante sistema dell'esecuzione esattoriale (che prevede la sola possibilita' di sospensione da parte dell'intendente di finanza) venga utilizzato per la riscossione di crediti (quali quelli per fornitura di acqua) che non hanno carattere strettamente tributario. I primi commentatori della citata sentenza rilevarono che in realta' le censure di legittimita' costituzionale avrebbero dovuto riguardare non solo e non tanto l'art. 1 legge n. 3233/1928, ma piu' radicalmente l'art. 54 decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73, nella parte in cui non prevede la possibilita' di ottenere, dal giudice ordinario, la possibilita' di sospendere (ricorrendo, beninteso, i presupposti della tutela cautelare) l'esecutivita' del ruolo esattoriale notificato al presunto debitore, per crediti che non abbiano natura strettamente tributaria; ed in effetti la conclusione appare fondata, se si considera che il sistema della esecuzione esattoriale e' ormai di ampia e generalizzata applicazione ai sensi dell'art. 63 decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, che cosi' dispone: "I concessionari provvedono alla riscossione, con ruoli resi esecutivi dall'autorita' finanziaria, dei tributi e delle altre entrate di spettanza dello Stato e degli altri enti pubblici, riscossi con tale sistema dagli esattori delle imposte in base alle leggi vigenti alla data del 16 ottobre 1986". E' appena il caso di rilevare che da ultimo anche la legge di riforma delle commissioni tributarie contempla la possibilita' di ottenere, dalla commissione provinciale competente, la sospensione dell'esecuzione (art. 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 546/92); tale norma non sembra pero' valere nel caso di entrate che non hanno carattere tributario (pur essendo riscosse con il sistema della esecuzione esattoriale), e per le quali dunque la competenza alla sospensione dovrebbe spettare al giudice ordinario. La questione sopra prospettata appare a questo pretore non manifestamente infondata, atteso che essa costituisce solo una esplicitazione ed un ampliamento di un principio gia' affermato (sia pure con riferimento al caso specifico dell'acquedotto pugliese); essa appare anche rilevante nella procedura di specie, atteso che la sospensione e' gia' stata concessa con decreto inaudita altera parte dal vice-pretore dell'epoca, e questo giudice deve ora pronunciarsi sulla conferma o meno del provvedimento, a norma dell'art. 669-sexies, secondo comma, c.p.c.
P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilita' per il giudice ordinario di sospendere l'esecutivita' del ruolo esattoriale per crediti di enti pubblici non aventi carattere tributario, ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente procedimento; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Leonforte, addi' 14 giugno 1996 Il pretore: Lentano 96C1545