N. 1115 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio - 12 settembre 1996

                                N. 1115
  Ordinanza   emessa   il  14  febbraio  1996  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 12 settembre 1996) dal  tribunale  di  Brescia  nel
 procedimento civile vertente tra Capelli Noemi e l'ANAS ed altri
 Espropriazione per pubblica utilita' - Criterio per la determinazione
    delle  indennita'  espropriative  per la realizzazione di opere da
    parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media  tra
    il  valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la
    riduzione dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento) -
    Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura  dei
    risarcimenti  dovuti  in  conseguenza  di  illegittime occupazioni
    acquisitive  -  Ingiustificata  deroga  al  principio  civilistico
    dell'integrale   risarcimento   del  danno  da  parte  dell'autore
    dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata  equiparazione  delle
    espropriazioni regolari e delle ablazioni sine titulo.
 (Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 65).
 (Cost., art. 3).
(GU n.42 del 16-10-1996 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile promossa
 con atto di citazione del 3 novembre 1986 ed iscritta al n. 8995  del
 ruolo  generale  affari  civili contenziosi dell'anno 1986 da Capelli
 Noemi, con  l'avv.  F.  Valseriati,  attore,  contro  l'A.N.A.S.  con
 l'avvocatura dello Stato contro Menapace geom. Pietro, Brescia Strade
 S.p.a. Impresa edile stradale con l'avv. V. Riviello, convenuti.
   Rilevato che l'attrice conveniva in giudizio l'A.N.A.S. e la S.p.a.
 Brescia  Strade,  per  sentirli  condannare al risarcimento dei danni
 eziologicamente  collegati  alla  occupazione  ed   all'irreversibile
 mutamento  da  parte  dei  convenuti  dei  terreni di proprieta della
 attrice siti in Cavernago;
   Atteso che l'A.N.A.S., dopo aver occupato  i  predetti  terreni  in
 forza  di  decreto  del  prefetto  di Bergamo 26 luglio 1982 prot. n.
 2157 Div. I, aveva ivi realizzato una strada, senza che  intervenisse
 l'espropriazione dei terreni interessati;
   Rilevato,   pertanto,   che   l'attrice   ha  proposto  domanda  di
 risarcimento  del  danno  cosi'  come  riconosciuto  dalla  Corte  di
 cassazione  a  partire  dalla  nota  sentenza n. 1464 del 26 febbraio
 1983;
   Atteso che l'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995 n.  549
 ha  esteso  il criterio previsto dall'art. 5-bis della legge 8 agosto
 1992 n. 359 a tutti i casi in cui non sia stata determinata  l'entita
 del  risarcimento,  con  la  conseguenza  che  l'ex  proprietario non
 avrebbe piu' diritto all'integrale risarcimento del  danno  ai  sensi
 dell'art.   2043   c.c.,  ma  potrebbe  invece  percepire  una  somma
 corrispondente, secondo la dottrina, a circa il 30% del valore venale
 dell'immobile;
   Considerato che l'eccezione  di  incostituzionalita'  dell'art.  1,
 comma   65,   della   legge  28  dicembre  1995  n.  549  non  appare
 manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della  Costituzione,
 atteso  che  il  legislatore  ha  inteso equiparare la situazione del
 proprietario espropriato alla situazione del proprietario costretto a
 subire un comportamento illecito della p.a.,  la  quale  acquista  la
 proprieta'  del  bene  non in virtu' di un atto amministrativo, ma in
 ragione del mutamento dello stato dei luoghi, il quale a sua volta e'
 cagionato da un comportamento  illecito  della  p.a.,  regolamentando
 cosi' in maniera uguale due situazioni profondamente diverse;
   Ritenuto  che,  per  converso,  il  predetto  proprietario  risulta
 discriminato  senza  alcun  ragionevole  motivo  anche   rispetto   a
 qualunque  altro  soggetto  che  subisca  una diminuzione del proprio
 patrimonio a causa di un comportamento illecito  ai  sensi  dell'art.
 2043  c.c., in quanto il primo, a differenza del secondo, non avrebbe
 diritto all'integrale risarcimento del danno subito;
   Rievato  che  la  questione   di   costituzionalita'   esposta   e'
 sicuramente  rilevante,  posto  che  dalla  sua  risoluzione  dipende
 l'integrale accoglimento della domanda proposta;
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dichiara  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 65, della
 legge  28  dicembre  1995  n.  549  in  relazione  all'art.  3  della
 Costituzione;
   Sospende il giudizio in corso;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza, a cura della cancelleria, sia
 notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 comunicata  ai  Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
 dei deputati.
   Cosi' deciso in Brescia il 14 febbraio 1996
                         Il presidente: Dessi'
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