N. 1115 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio - 12 settembre 1996
N. 1115 Ordinanza emessa il 14 febbraio 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 settembre 1996) dal tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Capelli Noemi e l'ANAS ed altri Espropriazione per pubblica utilita' - Criterio per la determinazione delle indennita' espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni sine titulo. (Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 65). (Cost., art. 3).(GU n.42 del 16-10-1996 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa con atto di citazione del 3 novembre 1986 ed iscritta al n. 8995 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 1986 da Capelli Noemi, con l'avv. F. Valseriati, attore, contro l'A.N.A.S. con l'avvocatura dello Stato contro Menapace geom. Pietro, Brescia Strade S.p.a. Impresa edile stradale con l'avv. V. Riviello, convenuti. Rilevato che l'attrice conveniva in giudizio l'A.N.A.S. e la S.p.a. Brescia Strade, per sentirli condannare al risarcimento dei danni eziologicamente collegati alla occupazione ed all'irreversibile mutamento da parte dei convenuti dei terreni di proprieta della attrice siti in Cavernago; Atteso che l'A.N.A.S., dopo aver occupato i predetti terreni in forza di decreto del prefetto di Bergamo 26 luglio 1982 prot. n. 2157 Div. I, aveva ivi realizzato una strada, senza che intervenisse l'espropriazione dei terreni interessati; Rilevato, pertanto, che l'attrice ha proposto domanda di risarcimento del danno cosi' come riconosciuto dalla Corte di cassazione a partire dalla nota sentenza n. 1464 del 26 febbraio 1983; Atteso che l'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 ha esteso il criterio previsto dall'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992 n. 359 a tutti i casi in cui non sia stata determinata l'entita del risarcimento, con la conseguenza che l'ex proprietario non avrebbe piu' diritto all'integrale risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., ma potrebbe invece percepire una somma corrispondente, secondo la dottrina, a circa il 30% del valore venale dell'immobile; Considerato che l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 non appare manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione, atteso che il legislatore ha inteso equiparare la situazione del proprietario espropriato alla situazione del proprietario costretto a subire un comportamento illecito della p.a., la quale acquista la proprieta' del bene non in virtu' di un atto amministrativo, ma in ragione del mutamento dello stato dei luoghi, il quale a sua volta e' cagionato da un comportamento illecito della p.a., regolamentando cosi' in maniera uguale due situazioni profondamente diverse; Ritenuto che, per converso, il predetto proprietario risulta discriminato senza alcun ragionevole motivo anche rispetto a qualunque altro soggetto che subisca una diminuzione del proprio patrimonio a causa di un comportamento illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto il primo, a differenza del secondo, non avrebbe diritto all'integrale risarcimento del danno subito; Rievato che la questione di costituzionalita' esposta e' sicuramente rilevante, posto che dalla sua risoluzione dipende l'integrale accoglimento della domanda proposta;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 in relazione all'art. 3 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Brescia il 14 febbraio 1996 Il presidente: Dessi' 96C1546