N. 1116 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio - 12 settembre 1996

                                N. 1116
  Ordinanza  emessa  il  14  febbraio  1996  (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  12  settembre  1996) dal tribunale di Brescia nel
 procedimento civile vertente tra Viola Mirella ed altra e  il  comune
 di Lonato
 Espropriazione per pubblica utilita' - Criterio per la determinazione
    delle  indennita'  espropriative  per la realizzazione di opere da
    parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media  tra
    il  valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la
    riduzione dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento) -
    Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura  dei
    risarcimenti  dovuti  in  conseguenza  di  illegittime occupazioni
    acquisitive  -  Ingiustificata  deroga  al  principio  civilistico
    dell'integrale   risarcimento   del  danno  da  parte  dell'autore
    dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata  equiparazione  delle
    espropriazioni regolari e delle ablazioni sine titulo.
 (Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 65).
 (Cost., art. 3).
(GU n.42 del 16-10-1996 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile promossa
 con atto di citazione del 21 giugno 1990 ed iscritta al n.  6640  del
 ruolo  generale  affari  civili  contenziosi  dell'anno 1990 da Viola
 Mirella, Viola Giuseppina, con l'avv. L. Bellini, attori,  contro  il
 comune di Lonato, con l'avv. A. Luppi, convenuto.
   Rilevato  che  le  attrici  convenivano  in  giudizio  il comune di
 Lonato,  per  sentirlo   condannare   al   risarcimento   dei   danni
 eziologicamente   collegati   all'occupazione   ed  all'irreversibile
 mutamento da parte del convenuto  dei  terreni  di  proprieta'  delle
 attrici siti in Lonato;
   Atteso  che  il  comune  di  Lonato  dopo  aver occupato i predetti
 terreni in forza  di  decreto  13  gennaio  1984  n.  424  aveva  ivi
 realizzato una strada, senza procedere all'espropriazione dei terreni
 interessati;
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 1115/1996).
 96C1547