N. 1116 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio - 12 settembre 1996
N. 1116 Ordinanza emessa il 14 febbraio 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 settembre 1996) dal tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Viola Mirella ed altra e il comune di Lonato Espropriazione per pubblica utilita' - Criterio per la determinazione delle indennita' espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni sine titulo. (Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 65). (Cost., art. 3).(GU n.42 del 16-10-1996 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa con atto di citazione del 21 giugno 1990 ed iscritta al n. 6640 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 1990 da Viola Mirella, Viola Giuseppina, con l'avv. L. Bellini, attori, contro il comune di Lonato, con l'avv. A. Luppi, convenuto. Rilevato che le attrici convenivano in giudizio il comune di Lonato, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni eziologicamente collegati all'occupazione ed all'irreversibile mutamento da parte del convenuto dei terreni di proprieta' delle attrici siti in Lonato; Atteso che il comune di Lonato dopo aver occupato i predetti terreni in forza di decreto 13 gennaio 1984 n. 424 aveva ivi realizzato una strada, senza procedere all'espropriazione dei terreni interessati;
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1115/1996). 96C1547