N. 1117 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 luglio 1991- 12 settembre 1996

                                N. 1117
  Ordinanza   emessa   il   18   luglio  1991  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 12 settembre 1996) dalla commissione tributaria  di
 primo  grado  di  Sanremo  sul  ricorso  proposto da Baudino Giovanni
 Francesco contro l'Ufficio imposte dirette di Sanremo.
 Tributi in genere - Imposte sui redditi - Disposizioni per  agevolare
    la   definizione   delle  pendenze  tributarie  -  Onere  (per  la
    definizione automatica dei periodi  di  imposta  relativamente  ai
    quali  il  termine  per  la  presentazione  della dichiarazione e'
    scaduto anteriormente al 1 agosto 1982) di  impegnarsi  a  versare
    con la dichiarazione integrativa lire cinquecentomila per ciascuno
    dei periodi stessi - Ingiustificata equiparazione di chi non aveva
    presentato  la  dichiarazione dei redditi, pur essendovi tenuto, a
    chi non aveva presentato la medesima, in quanto non vi era tenuto.
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 19, quinto comma,  convertito  in
    legge 7 agosto 1982, n. 516).
 (Cost., art. 3).
(GU n.42 del 16-10-1996 )
               La Commissione Tributaria di primo grado
   Esaminati gli atti del giudizio:
   Ritenuta  non  manifestamente  infondata e rilevante l'eccezione di
 incostituzionalita' dell'art. 19, quinto comma, d.-l. 10 luglio 1982,
 n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982,  n.  516  in  relazione
 all'art.  3  della Costituzione, laddove equipara ai fini tributari o
 quantomeno non differenzia la posizione di chi non  aveva  presentato
 la  denunzia  dei  redditi  pur  essendovi  tenuto  e  chi  non aveva
 presentato la medesima in quanto non vi era tenuto;
   Considerato  che,  in definitiva, trattare in modo eguale posizione
 diverse  equivale  a  trattare  posizione  eguali  in  modo  diverso,
 violando pertanto il principio di eguaglianza;
   Letti  gli  artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e n. 23 legge
 11 marzo 1953 n. 87;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende il processo, disponendo la previa notifica della  presente
 ordinanza  alle parti del giudizio, al Presidente del Consiglio ed ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
     Sanremo, addi' 18 luglio 1991
                        Il presidente: Spitali
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