N. 1120 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 aprile 1996

                                N. 1120
  Ordinanza  emessa  il  17  aprile  1996  dal  pretore di Brescia sul
 ricorso proposto da Fenaroli Assunta contro l'I.N.P.S.
 Previdenza e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  -  Rimborsi
    conseguenti  alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993
    e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualita' e mediante
    emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa
    solo per il triennio  1996-1998  -  Violazione  del  principio  di
    copertura finanziaria.
 (D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (recte: 28 marzo 1996), art. 1).
 (Cost., art. 81, quarto comma).
(GU n.42 del 16-10-1996 )
                              IL PRETORE
   Visti:
     gli atti difensivi delle parti;
     l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
     l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
     la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
     l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
     l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
     gli artt. 81 e 134 della Costituzione;
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  di  rimessione alla Corte
 costituzionale di questione di legittimita' costituzionale,  rilevata
 d'ufficio,  nella  causa r.g. n. 5138/95, in materia di previdenza ed
 assistenza obbligatoria, promossa da Fenaroli Assunta,  elettivamente
 domiciliata  in Brescia presso l'avv. Mina, il quale la rappresenta e
 difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro
 l'I.N.P.S.  - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona
 del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso  dai  dott.  proc.
 Oreste  Manzi  e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a
 rogito del dott. Lupo,  notaio  in  Roma,  con  domicilio  eletto  in
 Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.
   Nelle  more  del  presente giudizio - nel quale la parte ricorrente
 chiede di veder riconosciuto il proprio diritto  al  ricalcolo  della
 pensione  di  riversibilita' in godimento secondo i criteri affermati
 dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 495 del 1993  -  con  il
 recentissimo  d.-l.  28 marzo 1996, n. 166, pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale  -  parte  prima  - n. 75, del 29 marzo ed in vigore dal 30
 marzo, e' stato modificato il  quadro  normativo  di  riferimento  e,
 poiche'   l'art.   1  di  tale  decreto  risulta  non  conforme  alla
 Costituzione, si impone  il  rilievo  d'ufficio  della  questione  di
 legittimita' che segue.
   Prima,  pero', deve essere chiarito che la presente ordinanza (come
 le altre, emesse  e  da  emettere  in  ogni  controversia  avente  il
 medesimo  oggetto) trae necessita' dall'impossibilita' di operare dei
 rinvii "tecnici" in attesa della decisione della Corte costituzionale
 sulle due precedenti rimessioni decise in data 1 aprile 1996 da altro
 pretore del lavoro di Brescia, dott. Onni, nelle  cause  promosse  da
 Rossi  Giacomina  e  da  Manfredini  Antonia contro l'INPS, visto che
 l'unico residuo atto di giurisdizione - oltre quello della rimessione
 alla  Corte  di  questioni  di   legittimita'   costituzionale,   qui
 doverosamente   posto   in   essere   -   previsto  dall'art.  3  del
 decreto-legge n. 166/1996 impone di dichiarare d'ufficio l'estinzione
 di tutti i processi.
   Come si e' gia' detto, il Governo ha emanato  il  decreto-legge  n.
 166  del  28 marzo 1996 - entrato in vigore il giorno 30 dello stesso
 mese e, dunque, applicabile alla presente  controversia  -  ove  sono
 dettate,    nell'art.   1,   una   serie   di   disposizioni   (tanto
 ambiziosamente,  quanto  vanamente)  dirette  a  risolvere   in   via
 definitiva,   sia   l'annoso  problema  della  copertura  finanziaria
 necessaria per il pagamento ("rimborso" e' l'atecnico  termine  usato
 nel  decreto) delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in favore
 degli aventi diritto in conseguenza dell'applicazione delle  sentenze
 della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, sia l'enorme ed
 ancora     piu'    antico    contenzioso    giurisdizionale    legato
 all'accertamento  del  diritto   al   calcolo   delle   pensioni   di
 riversibilita'   nella   misura   del   60%  del  trattamento  minimo
 effettivamente goduto dal pensionato deceduto o che sarebbe  spettato
 all'assicurato ed alla "cristallizzazione" delle pensioni a decorrere
 del  1  ottobre  1983  nella misura erogata al 30 settembre 1983, sui
 quali sono intervenute le due  citate  decisioni  del  giudice  delle
 leggi.
   La  realta'  del  decreto-legge  pero'  non e' minimamente idonea a
 perseguire i suoi  fini,  poiche'  da'  luogo  a  numerosi  dubbi  di
 legittimita'   costituzionale,   tutti   traducibili   in   questioni
 rilevabili (e gia' rilevate, come si e' detto prima) d'ufficio.
   Tra le tante, qui ne viene sollevata una sola, la seguente:
        Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del
                             decreto-legge
 n. 166 del 1996 per violazione  dell'art.  81,  quarto  comma,  della
 Costituzione
   Il  primo  comma  dell'art.  1  del  decreto-legge  n. 166 del 1996
 prevede il "rimborso"  del  quale  gia'  si  e'  detto  mediante  sei
 annualita',  mentre  il  quarto  comma (ove si individuano i mezzi di
 copertura  dell'"onere  derivante  dall'applicazione   del   presente
 articolo") omette totalmente di indicare la copertura finanziaria per
 gli  anni  1999, 2000 e 2001:  e' dato certo e non opinabile, poiche'
 vengono contemplate solo le annualita' dal 1996 al 1998.
   La violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione e',
 per quanto possa sembrar  strano,  ammessa  e  scritta  nella  stessa
 disposizione sopra citata, ove il Governo si fa carico di determinare
 la  copertura  solo  per  tre  delle  sei  annualita' previste per il
 "rimborso",  lasciando  cosi'  palesemente  scoperte le restanti, con
 conseguente    incontrovertibile    illegittimita'     costituzionale
 dell'intero art.  1 del decreto-legge n. 166/1996.
   Ne'  puo'  opporsi alla constatazione appena espressa una ipotetica
 necessita'  di  rispettare  la  previsione  triennale  di   bilancio,
 poiche',  al  fine  del  rispetto  dell'art.  81, ultimo comma, della
 Costituzione, devono essere totalmente individuate e precisate  nella
 legge che prevede nuove spese le risorse finanziarie per la copertura
 piena  delle  medesime  spese  e  non puo' ritenersi soddisfatto tale
 obbligo,  qualora,  come  nel  caso  qui   sottosposto   a   critica,
 l'indicazione  dei  "mezzi  per  farvi  fronte"  non  sia  completa e
 precisa.
   Peraltro,  sotto  altro  aspetto,  non  sembra  neppure   possibile
 ritenere  che  l'assegnazione di titoli di Stato costituisca corretto
 mezzo di copertura finanziaria degli oneri  (di  dubbia  sussistenza,
 peraltro) ai quali il decreto-legge vorrebbe dare esecuzione, poiche'
 altro  non  e'  che nuovo indebitamento dello Stato e quindi non puo'
 essere considerato come nuova risorsa per finanziare il pagamento del
 debito:  la sostituzione di un debito con  un  altro  debito  non  e'
 copertura finanziaria di una spesa, ma solo operazione poco chiara.
   Se  dovesse  passare  indenne all'esame del giudice delle leggi una
 siffatta artificiosa e solo apparente copertura  delle  nuove  spese,
 allora  dovremmo  riconoscere  che  l'art.  81,  ultimo  comma, della
 Costituzione  e'  norma  inutile,  o,   peggio,   abrogata   con   il
 decreto-legge che qui si critica.
   Puo'  anche  essere  sostenuto  che  la  legge di bilancio non deve
 rispettare la parita' tra entrate e uscite e puo' essere accettata la
 tesi secondo la quale e'  sufficiente  la  previsione  dei  mezzi  di
 finanziamento  per la copertura delle nuove spese, per cui vi sarebbe
 il rispetto dell'art. 81, ultimo comma, anche  se  la  previsione  si
 rivelasse   erronea  ed  ottimistica,  ma  non  si  puo'  accedere  a
 soluzioni, come quella adottata dal Governo, nelle quali non  vi  sia
 neppure   l'ombra  dell'effettivita'  teorica  delle  nuove  risorse,
 limitandosi  l'operazione  a  spostare  la   carenza   di   copertura
 finanziaria  ad un'epoca futura, con una sostanziale rinnovazione del
 debito, senza estinzione dell'obbligazione  reale,  la  quale  resta,
 comunque,  sempre  a  carico  del  debito  pubblico,  sempre priva di
 copertura finanziaria.
   La questione non e' manifestamente infondata ed  e'  rilevante:  e'
 piu'  che  chiaro, infatti, che la dichiarazione della illegittimita'
 costituzionale del decreto-legge n.  166/1996  avrebbe  l'effetto  di
 ripristinare  la  vigenza della normativa precedente, restituendo nel
 contempo  a  questa  Autorita'  giudiziaria  competente  la  funzione
 attribuitale  dalla Costituzione di amministrare la giustizia secondo
 la legge costituzionalmente vigente (art. 22 della  legge  21  luglio
 1965, n.  903, nella presente controversia).
                                P. Q. M.
   Solleva   d'ufficio   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art.   1, del decreto-legge n.  166  del  1996,  per  violazione
 dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione;
   Sospende il giudizio;
   Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
 disponendo la notifica al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 oltre   alla   comunicazione  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento;
   Manda alla cancelleria per l'esecuzione.
     Brescia, addi' 17 aprile 1996
                         Il pretore: Pipponzi
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