N. 1137 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 luglio 1996

                                N. 1137
  Ordinanza emessa il 17 luglio 1996 dal tribunale  di  Lagonegro  nel
 procedimento penale a carico di Montesano Giovanni
 Processo  penale  -  Dibattimento  -  Giudice  che  abbia pronunciato
    sentenza nel giudizio di applicazione della pena nei confronti  di
    un  coimputato  - Incompatibilita' a partecipare al giudizio degli
    altri  coimputati  degli  stessi  reati  -  Omessa  previsione   -
    Indicazione solo numerica dei parametri costituzionali.
 (C.P.P. 1988, art. 34, comma 2).
 (Cost., artt. 3, 24, 25, 76 e 77).
(GU n.43 del 23-10-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   sulla  eccezione  di
 incostituzionalita' dell'art. 34 c.p.p.  formulata  dalla  difesa  in
 riferimento  agli  artt.    3,  24,  25,  76 e 77 della Costituzione,
 sentito il p.m.
                             O s s e r v a
   Questo tribunale, onde valutare ai fini dell'art.  444  c.p.p.  per
 l'applicazione  della  pena  richiesta  dalla  imputata  nello stesso
 procedimento Schettino Vincenza Anna, ha disposto ai sensi  dell'art.
 135 disp.  att. cpp. l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento,
 degli atti contenuti nel fascicolo del p.m.
   In  tal  modo  ha  valutato,  ex  art. 129 c.p.p., insussistenti le
 condizioni  per  il  proscioglimento  nel   merito   della   predetta
 Schettino.
   Alla Schettino era contestata l'emissione di fattura per operazione
 inesistente,  fatto  che  all'imputato Montesano Giovanni e' ascritto
 sotto il capo C) dell'imputazione  sotto  il  diverso  profilo  della
 annotazione della medesima fattura.
   In tal modo questo tribunale ha espresso un giudizio contenutistico
 e  di  valore  sul  medesimo  fatto che, sotto profilo diverso, viene
 contestato ad entrambi gli imputati Montesano e Schettino.
   La  stessa  Corte  costituzionale,  anche  se  in   riferimento   a
 fattispecie   diverse,   ha   ritenuto   fondata   la   questione  di
 incostituzionalita'  "guardando  alla   sostanza"   della   questione
 medesima.
   Pertanto   il   diritto  di  difesa  del  Montesano  e'  senz'altro
 compromesso  e  menomato  dall'avvenuta  conoscenza  degli  atti  del
 fascicolo  del  p.m.  da  parte di questo Collegio, essendo principio
 fondamentale del nuovo sistema processuale che il giudice  non  debba
 avere  alcuna  cognizione degli atti contenuti nel fascicolo del p.m.
 dato che la prova si forma in  dibattimento,  tant'e'  che  e'  stato
 introdotto  il regime del "doppio fascicolo" (artt. 431 e 433 c.p.p.)
 proprio al fine di sottrarre alla conoscenza  del  giudice  gli  atti
 inclusi  nel  fascicolo  del p.m. onde evitare un condizionamento del
 giudice sugli stessi fatti cui  e'  stato  chiamato  nella  specie  a
 giudicare nei confronti dell'imputato Montesano.
                                P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p.
 in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione nella
 parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice pronunciatosi
 ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.  nei  riguardi  di  un  imputato  a
 celebrare  il  dibattimento  nei  confronti  di  altro coimputato nel
 medesimo processo e, previa separazione del giudizio gia'  conclusosi
 nei confronti della Schettino, dispone l'immediata trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale);
   Dispone sospendersi il processo a carico di Montesano Giovanni.
   Manda  alla cancelleria per la notificazione di questa ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e per  la  comunicazione  della
 stessa ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Lagonegro, addi' 17 luglio 1996
                   Il presidente: (firma illegibile)
 96C1568