N. 1144 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 giugno 1996
N. 1144 Ordinanza emessa il 20 luglio 1996 (recte: 20 giugno 1996) della pretura di Belluno, sezione distaccata di Feltre, nel procedimento penale a carico di Barichello Fabrizio ed altra Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive - Inapplicabilita' per i reati in materia di edilizia e urbanistica in caso di pena detentiva non alternativa a quella pecuniaria - Asserita applicabilita' ai reati di tutela del paesaggio di cui agli artt. 1 e 1-sexies della legge n. 431/1985 - Ingiustificata disparita' rispetto al trattamento sanzionatorio previsto per piu' gravi ipotesi di reato. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, ultimo comma). (Cost., art. 3).(GU n.43 del 23-10-1996 )
Il Pretore Ha emesso la seguente ordinanza nel processo penale a carico di Barichello Fabrizio e Barichello Ida. Sono stati citati a giudizio dinanzi a questo pretore, per rispondere dei reati p. e p. dagli artt. 20, lett. c) legge n. 47/1985, 1-1 sexies legge n. 431/1985, 734 c.p., in ordine alla costruzione di un capannone prefabbricato e alla realizzazione di un parcheggio, in zona vincolata (comune di Arsie', presso le sponde del lago del Corlo) senza concessione edilizia e senza autorizzazione della Commissione provinciale beni ambientali. All'udienza del 20 giugno 1996, prima dell'apertura del dibattimento, l'imputato Barichello Fabrizio ha chiesto l'applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., nella misura di 6 giorni di arresto e L. 14.000.000 di ammenda, concesse le attenuanti generiche e unificati i reati con vincolo della continuazione, con la sostituzione della pena detentiva con L. 450.000 d'ammenda; il difensore ha sollevato nel contempo questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, legge n. 689/1981, laddove non consente l'applicazione delle pene sostitutive per i reali edilizi. Il p.m. nell'esprimere consenso alla richiesta ex art. 444 c.p.p., ha dichiarato di associarsi alle considerazioni del difensore circa la questione di legittimita' costituzionale. Questo giudice, ritenuta la rilevanza e non la manifesta infondatezza della questione ha adottato i provvedimenti conseguenti, riservandosi la compiuta stesura della motivazione. Tanto premesso, questo giudice osserva quanto segue. La lettera della norma in questione puo' far ritenere che la non applicabilita' delle pene sostitutive riguardi solo i reati di cui all'art. 20 lett. b) e c) legge n. 47/1985, non invece il reato di cui agli artt. 1 e 1-sexies legge n. 431/1985. Tanto puo' ritenersi, ove si accolga la nozione piu' ristretta di "urbanistica", come concetto riferito all'assetto del territorio urbano e agli interventi e trasformazioni che lo riguardano, escluso per contro il riferimento alla tutela del paesaggio e dell'ambiente. Si tratta, in altri termini, della nozione che emerge dalla legge 17 agosto 1942 n. 1150 (legge urbanistica), in particolare dall'art. 1. E' ben vero che l'art. 80 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all'art. 1 legge 22 luglio 1975 n. 382) fornisce una diversa definizione dell'urbanistica, come materia comprensiva anche della protezione dell'ambiente; ma si tratta di una definizione riguardante unicamente l'ambito amministrativo e finalizzata, in tale ambito all'individuazione delle funzioni delegate alle Regioni. Naturalmente la collocazione del reato di cui agli artt. 1 e 1-sexies legge n. 431/1985 non puo' dipendere dalla circostanza che le pene previste per tale contravvenzione siano le stesse comminate dall'art. 20 legge n. 47/1985; questo, infatti, e' solo un richiamo, valido unicamente quoad poenam, secondo un orientamento giurisprudenziale piu' consolidato. Se dunque la legge "Galasso" non rientra nell'ambito dell'urbanistica (che esuli dall'edilizia e' cosa ovvia, poiche' l'assetto del paesaggio puo' essere modificato anche mediante interventi non di natura edilizia) e se percio' al reato p. e p. dagli artt. 1 e 1-sexies possono applicarsi le pene sostitutive, si pone il quesito se l'esclusione prevista espressamente dall'art. 60 legge n. 689/1981 per i reati di cui all'art. 20 lett. b) e c) legge n. 47/1985 implichi una violazione del principio costituzionale di uguaglianza. La questione, ad avviso di questo giudice, appare non manifestamente infondata. Secondo l'art. 9 della Costituzione, "la Repubblica... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". La tutela del paesaggio, quindi, ha rilievo costituizionale, mentre non si rinviene una norma costituzionale che affermi, in modo esplicito, eguale principio con riferimento alle materie dell'edilizia e dell'urbanistica in senso stretto. Dato quindi il maggior rilievo del paesaggio, appare contrario al principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) che la violazione delle norme penali poste a difesa di tale bene sia punita con sanzioni effettivamente meno severe (grazie appunto al meccanismo della sostituzione) di quelle comminate per le violazioni edilizie e urbanistiche. Considerata, in conclusione, la non manifesta infondatezza della questione e pacifica essendo, alla luce di quanto spiegato all'inizio, la sua rilevanza nel procedimento in corso, gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale e il procedimento medesimo va sospeso.
P. Q. M. Visti l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della legge n. 689/1981, laddove esclude l'applicazione delle pene sostitutive ai reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia, quando per detti reati la pena detentiva non e' alternativa a quella pecuniaria, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; Sospende il procedimento in corso; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Feltre, addi' 20 luglio 1996 Il pretore: Giancotti 96C1575