N. 1147 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 luglio 1996
N. 1147 Ordinanza emessa il 9 luglio 1996 dal collegio arbitrale di Carrara nel procedimento civile vertente tra Fussi Tristano e Versilia Hotels s.r.l. Procedimento civile - Giuramento decisorio - Obbligo di prestazione della parte cui il giuramento e' stato deferito - Lesione del principio di eguaglianza e del diritto alla libera professione della propria fede religiosa - Incidenza sul diritto di difesa - Richiamo alle sentenze nn. 117/1979, 203/1989, 195/1993 e 259/1990. (C.P.C., art. 238). (Cost., artt. 3, 19 e 24).(GU n.43 del 23-10-1996 )
IL COLLEGIO ARBITRALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella procedura promossa da Tristano Fussi, nato a Figline Valdarno il 6 agosto 1947, ivi residente in via Petrarca 61, c.f. FSS TST 47M06D 583M, contro la s.r.l. Versilia Hotels, con sede in Sassuolo (MO), via Adda 73, c.f. 01601590365. Svolgimento del processo Il giorno 20 marzo 1995 si costituiva in Carrara, via Roma n. 9 presso lo studio dell'avv. Adolfo Tolini il Collegio Arbitrale nelle persone degli arbitri suddetti, in esecuzione della clausola compromissoria contenuta all'art. 12 del contratto "promessa di cessione alberghiera" stipulato in data 13 giugno 1992 fra il sig. Fussi Tristano e la s.r.l. Versilia Hotels. Il sig. Fussi Tristano affermava di aver versato, contestualmente alla firma del detto contratto, la caparra confirmatoria di L. 5.000.000 nonche' la somma di L. 25.000.000 quale anticipazione sulle somme dovute, il tutto a mezzo di assegni da lui tratti sul proprio conto corrente e numerati progressivamente. Il contratto si sarebbe successivamente risolto per mutuo consenso e su tale premessa il Fussi ha chiesto al Collegio Arbitrale di condannare la Versilia Hotels s.r.l. al pagamento della somma di L. 30.000.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della messa in mora al saldo. La s.r.l. Versilia Hotels, regolarmente costituitasi in persona del suo legale rappresantante sig. Bruni Giovanni contestando tutto quanto ex adverso dedotto, affermava che il contratto di cui trattasi si e' risolto per recesso unilaterale del sig. Fussi Tristano, con conseguente perdita della somma di L. 5.000.000 da lui versata a titolo di penale, cosi' come espressamente pattuito. Quanto alla restante somma di L. 25.000.000 dichiarava di non averla mai ricevuta. Concludeva pertanto chiedendo la reiezione delle domande attoree, vinte le spese di causa. Alla udienza del 30 giugno 1995, il Collegio Arbitrale - che ha stabilito di decidere secondo le norme di legge - riteneva rilevante la prova dell'avvenuto pagamento della somma di L. 25.000.000 da parte del sig. Fussi, per cui ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della s.r.l. Versilia Hotels, espletato alla successiva udienza del 20 luglio 1995. All'esito di tale prova, veniva deferito al sig. Bruni Giovanni, da parte del Fussi Tristano, il giuramento decisorio sulla seguente circostanza: Giurate e giurando negate di aver ricevuto da Fussi Tristano n. 2 assegni di complessive L. 25.000.000 (venticinquemilioni) che si mostrano, in acconto del prezzo pattuito per l'acquisto della attivita' di albergo alla insegna "Green Park". All'udienza del 14 gennaio 1996 fissata per l'espletamento della prova il sig. Bruni Giovanni sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'obbligo di prestare giuramento in quanto constrastante con le mie convinzioni religiose e morali e cio' con riferimento agli artt. 3, 19, 24 della Carta costituzionale in relazione all'art. 238 cod. (proc.) civ. cosi' come attualmente formulato. Il Collegio con ordinanza emessa alla stessa udienza, dichiarava rilevante la questione di ligittimita' costituzionale sollevata e disponeva in conformita' secondo legge. Motivazione dell'ordinanza A) Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. E' necessario, ai fini della decisione della controversia, accertare se il contestato pagamento di L. 25.000.000 sia stato realmente effettuato o meno. Considerato che il giuramento decisorio deferito dalla parte e' idoneo a definire il giudizio ne consegue la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata. B) Non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale. Gli artt. 3 e 19 della Carta costituzionale sanciscono il diritto inviolabile di ciascun cittadino a professare liberamente la propria fede religiosa, di qualunque tipo essa sia. Cio' significa che va tutelato anche il cittadino che sia ateo (C.D. concenzione negativa della religione - Corte cost., sent., n. 117/1979, che sia di una confessione religiosa che impedisca il giuramento, o piu' semplicemente non voglia far conoscere le proprie convinzioni in materia di fede. La liberta' di coscienza religiosa risponde del resto al "principio supremo della laicita' dello stato, che e' uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica": principio che "implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della liberta' di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale" (Corte costituzionale n. 203/1989, n. 195/1993, n. 259/1990). Il Collegio Arbitrale, alla luce di tali considerazioni, ritiene che l'attuale formulazione dell'art. 238 c.p.c. possa non essere in linea con gli indicati principi costituzionali nonche' con l'art. 24 della Costituzione che prevede il diritto del singolo a far valere in giudizio i propri diritti ed interessi legittimi, e percio' reputa non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale prospettata. Per quanto esposto, ritenuto altresi' che la questione di legittimita' costituzionale sollevata da parte convenuta, possa (Andrioli - Commento, 856) essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale anche da questo organo.
P .Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal convenuto alla udienza del giorno 11 gennaio 1996; Dispone la sospensione del presente giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento; Manda alla propria segreteria per ogni altro adempimento relativo. Carrara, addi' 9 luglio 1996 Il terzo arbitro: Tolini Gli arbitri: Nieri - Scarselli 96C1578