N. 1151 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile 1996

                                N. 1151
  Ordinanza  emessa  il  30  aprile  1996  dal  pretore di Brescia sul
 ricorso proposto da Ghirardi Maria contro l'I.N.P.S.
 Previdenza e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  -  Rimborsi
    conseguenti  alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993
    e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualita' e mediante
    emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa
    solo per il triennio  1996-1998  -  Violazione  del  principio  di
    copertura finanziaria.
 (D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).
 (Cost., art. 81, quarto comma).
(GU n.43 del 23-10-1996 )
                              IL PRETORE
   Visti:
     gli atti difensivi delle parti;
     l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
     l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
     la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
     l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
     l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
     gli artt. 81 e 134 della Costituzione.
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  di  rimessione alla Corte
 costituzionale di questione di legittimita' costituzionale,  rilevata
 d'ufficio,  nella  causa r.g. n. 3319/95, in materia di previdenza ed
 assistenza obbligatoria, promossa da  Ghirardi  Maria,  elettivamente
 domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta
 e  difende  in  forza  di  procura a margine del ricorso, ricorrente,
 contro l'I.N.P.S.  - Istituto nazionale della previdenza sociale,  in
 persona  del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dai dott.
 procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per  mandati  alle
 liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in
 Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.
   Nelle  more  del  presente giudizio - nel quale la parte ricorrente
 chiede di vedere riconosciuto il proprio diritto al  ricalcolo  della
 pensione  di  riversibilita' in godimento secondo i criteri affermati
 dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 495 del 1993  -  con  il
 recentissimo  d.-l.  28 marzo 1996, n. 166, pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 75, parte prima, del 29 marzo ed in vigore dal 30 marzo,
 e' stato modificato il quadro normativo  di  riferimento  e,  poiche'
 l'art.  1  di tale decreto risulta non conforme alla Costituzione, si
 impone il rilievo della questione di legittimita' che segue.
   Prima deve pero' essere chiarito che la presente ordinanza (come le
 altre emesse e da emettere in ogni controversia  avente  il  medesimo
 oggetto)  trae  necessita'  dall'impossibilita' di operare dei rinvii
 "tecnici" in attesa della decisione della Corte costituzionale  sulle
 due  precedenti  rimessioni  decise  in  data  1 aprile 1996 da altro
 pretore del lavoro di Brescia, dott. Onni, nelle  cause  promosse  da
 Rossi  Giacomina  e  da  Manfredini  Antonia contro l'INPS, visto che
 l'unico residuo atto di giurisdizione - oltre quello della rimessione
 alla  Corte  di  questioni  di   legittimita'   costituzionale,   qui
 doverosamente   posto   in   essere   -   previsto  dall'art.  3  del
 decreto-legge n. 166/96 impone di dichiarare  d'ufficio  l'estinzione
 di tutti i processi.
   Come  si  e'  gia' detto, il governo ha emanato il decreto-legge n.
 166 del 28 marzo 1996 - entrato in vigore il giorno 30  dello  stesso
 mese  e,  dunque,  applicabile  alla presente controversia - ove sono
 dettate,   nell'art.   1,   una   serie   di   disposizioni    (tanto
 ambiziosamente,   quanto   vanamente)  dirette  a  risolvere  in  via
 definitiva,  sia  l'annoso  problema  della   copertura   finanziaria
 necessaria  per  il  pagamento "rimborso" e' l'atecnico termine usato
 nel decreto) delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in  favore
 degli  aventi diritto in conseguenza dell'applicazione delle sentenze
 della Corte costituzionale n. 495/93 e n.  240/94,  sia  l'enorme  ed
 ancora     piu'    antico    contenzioso    giurisdizionale    legato
 all'accertamento  del  diritto   al   calcolo   delle   pensioni   di
 riversibilita'   nella   misura   del   60%  del  trattamento  minimo
 effettivamente goduto dal pensionato deceduto o che sarebbe  comunque
 spettato  all'assicurato ed alla "cristallizzazione" delle pensioni a
 decorrere dal 1 ottobre 1983 nella misura  erogata  al  30  settembre
 1983,  sui quali sono intervenute le due citate decisioni del giudice
 delle leggi.
   La realta' del decreto-legge pero'  non  e'  minimamente  idonea  a
 perseguire  i  suoi  fini,  poiche'  da'  luogo  a  numerosi dubbi di
 legittimita'   costituzionale,   tutti   traducibili   in   questioni
 rilevabili (e gia' rilevate, come si e' detto prima) d'ufficio.
   Tra le tante, qui ne viene sollevata una sola, la seguente:
               Questione di legittimita' costituzionale
             dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996
     per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione
   Il  primo  comma  dell'art.  1  del  decreto-legge  n. 166 del 1996
 prevede il  "rimborso"  del  quale  gia'  si  e  detto  mediante  sei
 annualita',  mentre  il  quarto  comma (ove si individuano i mezzi di
 copertura  dell'"onere  derivante  dall'applicazione   del   presente
 articolo") omette totalmente di indicare la copertura finanziaria per
 gli  anni  1999, 2000 e 2001:  e' dato certo e non opinabile, poiche'
 vengono contemplate solo le annualita' dal 1996 al 1998.
   La violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione e',
 per quanto possa sembrar  strano,  ammessa  e  scritta  nella  stessa
 disposizione sopra citata, ove il Governo si fa carico di determinare
 la  copertura  solo  per  tre  delle  sei  annualita' previste per il
 "rimborso", lasciando cosi' palesemente  scoperte  le  restanti,  con
 conseguente     incontrovertibile    illegittimita'    costituzionale
 dell'intero art.  1 del decreto-legge n. 166/96.
   Ne' puo' opporsi alla constatazione appena espressa  una  ipotetica
 necessita'   di  rispettare  la  previsione  triennale  di  bilancio,
 poiche', al fine  del  rispetto  dell'art.  81,  ultimo  comma  della
 Costituzione,  devono essere totalmente individuate e precisate nella
 legge che prevede nuove spese le risorse finanziarie per la copertura
 piena delle medesime spese e  non  puo'  ritenersi  soddisfatto  tale
 obbligo,   qualora,   come   nel  caso  qui  sottosposto  a  critica,
 l'indicazione dei  "mezzi  per  farvi  fronte"  non  sia  completa  e
 precisa.
   Peraltro,   sotto  altro  aspetto,  non  sembra  neppure  possibile
 ritenere che l'assegnazione di titoli di Stato  costituisca  corretto
 mezzo  di  copertura  finanziaria degli oneri (di dubbia sussistenza,
 peraltro) ai quali il decreto-legge vorrebbe dare esecuzione, poiche'
 altro non e' che nuovo indebitamento dello Stato e  quindi  non  puo'
 essere considerato come nuova risorsa per finanziare il pagamento del
 debito:    la  sostituzione  di  un debito con un altro debito non e'
 copertura finanziaria di una spesa, ma solo operazione poco chiara.
   Se dovesse passare indenne all'esame del giudice  delle  leggi  una
 siffatta  artificiosa  e  solo apparente copertura delle nuove spese,
 allora dovremmo  riconoscere  che  l'art.  81,  ultimo  comma,  della
 Costituzione   e'   norma   inutile,   o,  peggio,  abrogata  con  il
 decreto-legge che qui si critica.
   Puo' anche essere sostenuto che  la  legge  di  bilancio  non  deve
 rispettare la parita' tra entrate e uscite e puo' essere accettata la
 tesi  secondo  la  quale  e'  sufficiente  la previsione dei mezzi di
 finanziamento per la copertura delle nuove spese, per cui vi  sarebbe
 il  rispetto  dell'art.  81,  ultimo comma, anche se la previsione si
 rivelasse  erronea  ed  ottimistica,  ma  non  si  puo'  accedere   a
 soluzioni,  come  quella adottata dal Governo, nelle quali non vi sia
 neppure  l'ombra  dell'effettivita'  teorica  delle  nuove   risorse,
 limitandosi   l'operazione   a   spostare  la  carenza  di  copertura
 finanziaria ad un'epoca futura, con una sostanziale rinnovazione  del
 debito,  senza  estinzione  dell'obbligazione  reale, la quale resta,
 comunque, sempre a  carico  del  debito  pubblico,  sempre  priva  di
 copertura finanziaria.
   La  questione  non  e' manifestamente infondata ed e' rilevante: e'
 piu' che chiaro, infatti, che la dichiarazione  della  illegittimita'
 costituzionale  del  decreto-legge  n.  166/96  avrebbe  l'effetto di
 ripristinare la vigenza della normativa precedente,  restituendo  nel
 contempo  a  questa  autorita'  giudiziaria  competente  la  funzione
 attribuitale dalla Costituzione di amministrare la giustizia  secondo
 la  legge  costituzionalmente  vigente (art. 22 della legge 21 luglio
 1965, n.  903, nella presente controversia).
                               P. Q. M.
   Solleva  d'ufficio   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.    1  del  decreto-legge  n.  166  del 1966, per violazione
 dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione;
   Sospende il giudizio;
   Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
 disponendo  la  notifica  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 oltre  alla  comunicazione  ai  Presidenti  delle  due   Camere   del
 Parlamento;
   Manda alla cancelleria per l'esecuzione.
     Brescia, addi' 30 aprile 1996
                         Il pretore: Pipponzi
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