N. 1166 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 1996

                                N. 1166
  Ordinanza emessa il 10  maggio  1996  dal  pretore  di  Brescia  sul
 ricorso proposto da Schena Teresa contro l'I.N.P.S.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  - Rimborsi
    conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale  nn. 495/1993
    e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualita' e mediante
    emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa
    solo per il triennio  1996-1998  -  Violazione  del  principio  di
    copertura  finanziaria.
 (D.-L. 28 marzo 1996 n. 166, art. 1).
 (Cost., art. 81, quarto comma).
(GU n.43 del 23-10-1996 )
                              IL PRETORE
   Visti:
     gli atti difensivi delle parti;
     l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
     l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
     la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
     l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
     l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
     gli artt. 81 e 134 della Costituzione;
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  di  rimessione alla Corte
 costituzionale di questione di legittimita' costituzionale,  rilevata
 d'ufficio, nella causa r.g. n. 6671/1995, in materia di previdenza ed
 assistenza  obbligatoria,  promossa  da: Schena Teresa, elettivamente
 domiciliata in Brescia presso l'avv. Gian Maria Zafferoni,  il  quale
 la  rappresenta  e difende in forza di procura a margine del ricorso,
 ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale  della  previdenza
 sociale,  in  persona  del  presidente  pro-tempore,  rappresentato e
 difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso  Faienza,  procuratori
 per  mandati  alle  liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con
 domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.
   Nelle more del presente giudizio - nel quale  la  parte  ricorrente
 chiede  di  vedere riconosciuto il proprio diritto al ricalcolo della
 pensione di riversibilita' in godimento secondo i  criteri  affermati
 dalla  Corte  costituzionale  nella sentenza n. 495 del 1993 - con il
 recentissimo d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale n. 75, parte prima, del 29 marzo ed in vigore dal 30 marzo,
 e'  stato  modificato  il  quadro normativo di riferimento e, poiche'
 l'art. 1 di tale decreto risulta non conforme alla  Costituzione,  si
 impone il rilievo della questione di legittimita' che segue.
   Prima deve pero' essere chiarito che la presente ordinanza (come le
 altre  emesse  e  da emettere in ogni controversia avente il medesimo
 oggetto) e' solo una versione ridotta delle due precedenti emesse  in
 data  1  aprile  1996,  nelle  cause promosse da Rossi Giacomina e da
 Manfredi   Antonia    contro    l'I.N.P.S.    e    trae    necessita'
 dall'impossibilita'  di  operare dei rinvii "tecnici" in attesa della
 decisione  della  Corte  costituzionale  sulle due citate rimessioni,
 visto che l'unico residuo atto di giurisdizione - oltre quello  della
 rimessione  alla  Corte  di questioni di legittimita' costituzionale,
 qui  doverosamente  posto  in  essere  -  previsto  dall'art.  3  del
 decreto-legge n. 166/1996 impone di dichiarare d'ufficio l'estinzione
 di tutti i processi.
   Come  si  e'  gia' detto, il Governo ha emanato il decreto-legge n.
 166 del 28 marzo 1996 - entrato in vigore il giorno 30  dello  stesso
 mese  e,  dunque,  applicabile  alla presente controversia - ove sono
 dettate,   nell'art.   1,   una   serie   di   disposizioni    (tanto
 ambiziosamente,   quanto   vanamente)  dirette  a  risolvere  in  via
 definitiva,  sia  l'annoso  problema  della   copertura   finanziaria
 necessaria  per  il pagamento ("rimborso" e' l'atecnico termine usato
 nel decreto) delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in  favore
 degli  aventi diritto in conseguenza dell'applicazione delle sentenze
 della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, sia l'enorme ed
 ancora    piu'    antico    contenzioso    giurisdizionale     legato
 all'accertamento   del   diritto   al   calcolo   delle  pensioni  di
 riversibilita'  nella  misura  del   60%   del   trattamento   minimo
 effettivamente  goduto dal pensionato deceduto o che sarebbe comunque
 spettato all'assicurato ed alla "cristallizzazione" delle pensioni  a
 decorrere  dal  1  ottobre  1993 nella misura erogata al 30 settembre
 1983, sui quali sono intervenute le due citate decisioni del  giudice
 delle leggi.
   La  realta'  del  decreto-legge  pero'  non e' minimamente idonea a
 perseguire i suoi  fini,  poiche'  da'  luogo  a  numerosi  dubbi  di
 legittimita'   costituzionale,   tutti   traducibili   in   questioni
 rilevabili (e gia' rilevate, come si e' detto prima) d'ufficio.
     Tra le tante, qui ne viene sollevata una sola, la seguente:
         Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1
           del decreto-legge n. 166 del 1996 per violazione
            dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione
   Il primo comma dell'art.  1  del  decreto-legge  n.  166  del  1996
 prevede  il  "rimborso"  del  quale  gia'  si  e'  detto mediante sei
 annualita', mentre il quarto comma (ove si  individuano  i  mezzi  di
 copertura   dell'"onere   derivante  dall'applicazione  del  presente
 articolo") omette totalmente di indicare la copertura finanziaria per
 gli anni 1999, 2000 e 2001:  e' dato certo e non  opinabile,  poiche'
 vengono contemplate solo le annualita' dal 1996 al 1998.
   La violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione e',
 per  quanto  possa  sembrar  strano,  ammessa  e scritta nella stessa
 disposizione sopra citata, ove il Governo si fa carico di determinare
 la copertura solo per  tre  delle  sei  annualita'  previste  per  il
 "rimborso",  lasciando  cosi'  palesemente  scoperte le restanti, con
 conseguente    incontrovertibile    illegittimita'     costituzionale
 dell'intero art.  1 del decreto-legge n. 166/1996.
   Ne'  puo'  opporsi alla constatazione appena espressa una ipotetica
 necessita'  di  rispettare  la  previsione  triennale  di   bilancio,
 poiche',  al  fine  del  rispetto  dell'art.  81, ultimo comma, della
 Costituzione, devono essere totalmente individuate e precisate  nella
 legge che prevede nuove spese le risorse finanziarie per la copertura
 piena  delle  medesime  spese  e  non puo' ritenersi soddisfatto tale
 obbligo,  qualora,  come  nel  caso  qui   sottosposto   a   critica,
 l'indicazione  dei  "mezzi  per  farvi  fronte"  non  sia  completa e
 precisa.
   Peraltro,   sotto  altro  aspetto,  non  sembra  neppure  possibile
 ritenere che l'assegnazione di titoli di Stato  costituisca  corretto
 mezzo  di  copertura  finanziaria degli oneri (di dubbia sussistenza,
 peraltro) ai quali il decreto-legge vorrebbe dare esecuzione, poiche'
 altro non e' che nuovo indebitamento dello Stato e  quindi  non  puo'
 essere considerato come nuova risorsa per finanziare il pagamento del
 debito:    la  sostituzione  di  un debito con un altro debito non e'
 copertura finanziaria di una spesa, ma solo operazione poco chiara.
   Se dovesse passare indenne all'esame del giudice  delle  leggi  una
 siffatta  artificiosa  e  solo apparente copertura delle nuove spese,
 allora dovremmo  riconoscere  che  l'art.  81,  ultimo  comma,  della
 Costituzione   e'   norma   inutile,   o,  peggio,  abrogata  con  il
 decreto-legge che qui si critica.
   Puo' anche essere sostenuto che  la  legge  di  bilancio  non  deve
 rispettare la parita' tra entrate e uscite e puo' essere accettata la
 tesi  secondo  la  quale  e'  sufficiente  la previsione dei mezzi di
 finanziamento per la copertura delle nuove spese, per cui vi  sarebbe
 il  rispetto  dell'art.  81,  ultimo comma, anche se la previsione si
 rivelasse  erronea  ed  ottimistica,  ma  non  si  puo'  accedere   a
 soluzioni,  come  quella adottata dal Governo, nelle quali non vi sia
 neppure  l'ombra  dell'effettivita'  teorica  delle  nuove   risorse,
 limitandosi   l'operazione   a   spostare  la  carenza  di  copertura
 finanziaria ad un'epoca futura, con una sostanziale rinnovazione  del
 debito,  senza  estinzione  dell'obbligazione  reale, la quale resta,
 comunque, sempre a  carico  del  debito  pubblico,  sempre  priva  di
 copertura finanziaria.
   La  questione  non  e' manifestamente infondata ed e' rilevante: e'
 piu' che chiaro, infatti, che la dichiarazione  della  illegittimita'
 costituzionale  del  decreto-legge  n.  166/1996 avrebbe l'effetto di
 ripristinare la vigenza della normativa precedente,  restituendo  nel
 contempo  a  questa  autorita'  giudiziaria  competente  la  funzione
 attribuitale dalla Costituzione di amministrare la giustizia  secondo
 la  legge  costituzionalmente  vigente (art. 22 della legge 21 luglio
 1965, n.  903, nella presente controversia).
                               P. Q. M.
   Solleva  d'ufficio   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.    1  del  decreto-legge  n.  166  del 1996, per violazione
 dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione;
   Sospende il giudizio;
   Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
 disponendo  la  notifica  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 oltre  alla  comunicazione  ai  Presidenti  delle  due   Camere   del
 Parlamento;
   Manda alla cancelleria per l'esecuzione.
     Brescia, addi' 10 maggio 1996
                           Il pretore: Onni
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