N. 1186 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 1996
N. 1186 Ordinanza emessa il 5 luglio 1996 dalla corte d'appello di Salerno sull'istanza proposta da Lipiani Gaetano Processo penale - Udienza preliminare - Giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Incompatibilita' del medesimo giudice a partecipare a detta udienza - Omessa previsione - Disparita' di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa e della garanzia costituzionale di imparzialita' del giudice. (C.P.P. 1988, art. 34, comma 2). (Cost., artt. 3, 24 e 25).(GU n.44 del 30-10-1996 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunziato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 7 giugno 1996 nel procedimento camerale n. 75/96 avente ad oggetto l'istanza di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Vallo della Lucania. Premesso che in data 8 maggio 1996 Lipiani Gaetano depositava dichiarazione di ricusazione nei confronti del dott. Gaetano Sgroia, giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Vallo della Lucania, motivata dal fatto che nel medesimo procedimento penale lo stesso magistrato, quale giudice per le indagini preliminari, aveva emesso nei suoi confronti ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, eccependo, in subordine, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, n. 2 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; Ritenuta l'ammissibilita' dell'istanza in quanto proposta dall'imputato nei termini e con le forme dell'art. 38 c.p.p. (la dichiarazione di ricusazione e' stata presentata dal Lipiani prima dell'udienza preliminare fissata per 13 maggio 1996); O s s e r v a La dedotta incompatibilita' non e' sancita dalla legge e, poiche' le ipotesi previste dall'art. 34 c.p.p., sono tassative e non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica, l'eccezione e' palesemente infondata. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 n. 2 c.p.p. e', invece, rilevante e non manifestamente infondata. E' rilevante ai fini della decisione del procedimento di ricusazione in corso in quanto e' stato dedotto un profilo di incompatibilita' del giudice per le indagini preliminari (dagli atti risulta la situazione rappresentata nella dichiarazione di ricusazione). Quanto alla non manifesta infondatezza, va premesso che l'incompatibilita' determinata da atti compiuti nel procedimento va circoscritta ai casi di duplicita' di giudizio di merito da parte dello stesso giudice ovvero ai casi in cui lo stesso giudice abbia effettuato una valutazione dei fatti non formale, ma di contenuto. I provvedimenti sulla liberta' personale presuppongono sempre un giudizio prognostico di segno positivo sulla responsabilita' anche se basato su indizi e non ancora su prove. Secondo il piu' recente indirizzo costituzionale, le pronunce cautelari personali comportano una valutazione sul merito dell'accusa in quanto "devono indurre il giudice a ritenere l'esistenza di una ragionevole e consistente probabilita' di colpevolezza e quindi di condanna dell'imputato e, addirittura, di condanna ad una pena superiore a quella che consente la concessione della sospensione condizionale della pena". Sulla base di tale principio, la Corte costituzionale e' pervenuta alla dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 34, n. 2 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che non potesse partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che avesse applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato. Ha, poi, esteso la pronunzia di incostituzionalita' anche all'ipotesi del binomio tribunale del riesame - giudice del dibattimento. Orbene, questa Corte non ignora che la questione in esame e' stata gia' disattesa dalla Corte costituzionale sulla premessa che la valutazione conclusiva dell'udienza preliminare non integra una decisione di merito. Ritiene, tuttavia, che la questione debba essere rimessa alla Corte costituzionale in quanto il quadro normativo e' stato completamente modificato dalla legge n. 105/1993. La predetta norma, modificando l'art. 425 c.p.p., ha ampliato i poteri decisori del giudice dell'udienza preliminare rendendoli tanto penetranti nel merito dell'accusa da poter essere assimilati a quelli attribuiti al giudice del dibattimento. Il g.u.p. non si deve piu' limitare ad un mero controllo di legittimita' e correttezza delle fonti di prova; e' tenuto a valutare la ricorrenza di cause di proscioglimento con una completa valutazione di merito degli elementi probatori. La situazione sembra analoga ad altre gia' esaminate dalla Corte costituzionale e, pertanto, l'art. 34, n. 2, c.p.p., appare in contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione nella parte in cui non prevede detto caso di incompatibilita'. La diversita' di trattamento e' ravvisabile nei confronti di coimputato dello stesso reato nel medesimo procedimento, non raggiunto da misure cautelari personali, rispetto al quale la decisione del g.u.p. sara' frutto di un approccio valutativo non pregiudicato. La lesione del diritto di difesa e' conseguenza del possibile condizionamento che puo' inquinare il convincimento del giudice per la ridotta valenza che assumono le argomentazioni difensive di fronte alla naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso. L'identita' soggettiva tra il g.i.p. che ha disposto l'applicazione di una misura cautelare personale, ed il g.u.p., chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio, e' idonea a determinare (o fare paventare) un pregiudizio atto a minare la garanzia costituzionale di imparzialita' del giudice.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, la questione dl legittimita' costituzionale dell'art. 34, n. 2 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare da parte del giudice per le indagini preliminari che abbia adottato la misura della custodia cautelare nei confronti dell'imputato; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento di ricusazione in corso; dispone che il giudice dell'udienza preliminare ricusato dott. Gaetano Sgroia sospenda ogni attivita' processuale nei confronti dell'imputato ricusante Lipiani Gaetano ad eccezione degli atti urgenti; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Vallo della Lucania, all'imputato Lipiani Gaetano, al procuratore generale in sede nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Salerno, il 5 luglio 1996 Il presidente: Santacroce I consiglieri: Grippo - Crespi 96C1618