N. 38 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 ottobre 1996

                                 N. 38
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale  depositato  in
 cancelleria il 2 ottobre 1996 (della regione Veneto)
 Agricoltura  -  Regime  comunitario  di  produzione lattiera - "Quote
    latte" - Criteri da osservarsi riguardo alla compensazione tra  le
    maggiori  o minori quantita' di prodotto consegnate - Espletamento
    di procedure di compensazione nazionale, con effetto  dal  periodo
    1995-1996,   da   parte   dell'AIMA   -   Inapplicabilita'   della
    compensazione gestita a base  provinciale  dalle  Associazioni  di
    produttori,  gia' consentita dall'art. 5, commi da 5 a 9, legge 26
    novembre 1992, n.  468, con conseguente sancita inefficacia  degli
    adempimenti  gia' svolti in base ad essi per il suddetto periodo -
    Obbligo  per  gli  acquirenti  che  abbiano  gia'  restituito   ai
    produttori,  in  seguito  alle  compensazioni operate a livello di
    associazioni,  l'effettuato  prelievo,  di   procedere   a   nuove
    trattenute,   con  conseguente  possibile  esperibilita',  a  loro
    carico, di una  riscossione  coattiva  -  Applicabilita'  di  tali
    disposizioni,  in  via  totalmente retroattiva, ad una campagna di
    produzione ormai conclusa, con violazione sia  della  lettera  che
    dello  spirito  della  normativa  comunitaria  (Regolamento CEE n.
    804/1968) per cui la campagna lattiera va dal 1 aprile al 31 marzo
    e deve essere programmata anticipatamente  -  Impossibilita',  con
    l'innalzamento   della   procedura   di  compensazione  a  livello
    nazionale e la  mancata  sostituzione  del  soppresso  livello  di
    compensazione  a  livello  provinciale  di  associazioni,  con una
    istanza regionale, che le eccedenze locali di  produzioni  trovino
    adeguati  aggiustamenti, con conseguente grave pregiudizio per gli
    interessi degli agricoltori della Regione Veneto e,  di  riflesso,
    per  l'interesse  della  stessa  regione  ad esercitare le proprie
    potesta' programmatorie del settore, e altresi'  con  lesione  del
    precetto  costituzionale  che  impone  il  controllo e l'indirizzo
    della produzione privata a fini sociali - Mancanza dei presupposti
    costituzionali per il  ricorso  alla  decretazione  di  urgenza  -
    Richiamo  a sentenze nn. 520/1995 e 85/1996 e ad ordinanze nn. 130
    e 197 del 1996.
 (D.-L. 8 agosto 1996, n. 440, art. 11, commi 1, 2 e 3).
 (Cost.,  artt.  5,  11,  41,  77, 117 e 118; regolamento CEE 25 marzo
    1968, n. 804; legge 26 novembre 1992, n. 468).
(GU n.46 del 13-11-1996 )
   Ricorso  della  regione  del  Veneto  in  persona  del   presidente
 pro-tempore   della   giunta   regionale   e   legale  rappresentante
 pro-tempore, on. dott.  Giancarlo Galan, rappresentata e difesa, come
 da delega a margine del presente atto, ed in virtu' di  deliberazione
 di giunta regionale n. 4066 del 10 settembre 1996 di autorizzazione a
 stare  in  giudizio,  dagli  avv.  proff.  Giuseppe  Franco Ferrari e
 Massimo  Luciani  e  dall'avv.    Romano  Morra,   ed   elettivamente
 domiciliata  presso lo studio del secondo, in Roma, Lungotevere delle
 Navi n. 30, contro il Presidente del Consiglio dei  Ministri  per  la
 dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  del d.-l. 8 agosto
 1996, n. 440, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale,  n.
 199,  del  26  agosto  1996,  "Differimento  di  termini  previsti da
 disposizioni legislative in materia di interventi in campo  economico
 e   sociale"   (All.   1),  quanto  all'art.  11,  rubricato  "Regime
 comunitario di produzione lattiera", comma 1, nella parte in  cui  si
 dispone   la   cessazione   dell'applicazione   della   procedura  di
 compensazione a livello provinciale di cui  all'art.  5,  commi  5-9,
 della legge n. 468/1992; comma 2, nella parte in cui si prescrive che
 versamenti  e  restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a
 titolo di  prelievo  supplementare  siano  effettuati  a  seguito  di
 compensazione  nazionale  da  parte  dell'AIMA,  e comma 3, in cui si
 disciplina in via consequenziale la nuova trattenuta degli acquirenti
 nei confronti dei produttori interessati, ove i  primi  abbiano  gia'
 disposto la restituzione delle somme ai produttori ai sensi dell'art.
 5,   comma   8,   della   legge  n.  468/1992,  ovvero,  in  caso  di
 impossibilita' di operare in tal senso,  l'applicazione  dell'art.  7
 della stessa legge n. 468/1992.
   1.  - Il regime delle c.d. quote latte, finalizzato al contenimento
 della produzione, da anni eccedente nel  mercato  europeo,  e'  stato
 introdotto  in  Italia,  dopo  lungo  contenzioso  circa  l'effettiva
 entita' della produzione interna  e  la  irrogazione  delle  relative
 sanzioni comunitarie, dalla legge 26 novembre 1992, n. 468.
   Tale  testo normativo, dopo avere demandato all'art. 2, comma 2, la
 redazione di elenchi dei produttori  titolari  di  quota  e  la  loro
 pubblicazione  in  appositi  bollettini  all'Azienda di Stato per gli
 interventi  nel  mercato  agricolo  (AIMA),  all'art.  2,  comma   2,
 limitatamente  ai  produttori  di  associazioni aderenti alla UNALAT,
 dispone  la  articolazione  della  quota  i  due  parti:  l'una  (A),
 commisurata  alla  produzione  di  latte commercializzata nel periodo
 1988-1989;  l'altra  (B),   rapportata   alla   maggiore   produzione
 commercializzata nel periodo 1991-1992.
   Poiche' peraltro il regolamento CEE del Consiglio n. 804/68, del 27
 giugno  1968,  contemplava  la periodica rideterminazione delle quote
 nazionali spettanti all'Italia, i  commi  6-8  dello  stesso  art.  2
 assegnavano  alle  Regioni  il  compito  di  vigilare sulla effettiva
 produzione  dei  singoli  operatori  e  di  comunicare  all'AIMA  per
 l'aggiornamento  del  bollettino  le  eventuali  situazioni  di quota
 asseganata   superiore   a   quella   effettiva,   e   al    Ministro
 dell'agricoltura  e  foreste,  acquisito  il  parere della Conferenza
 permanente per i rapporti tra lo Stato e  le  Regioni  e  sentite  le
 organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, in caso di
 eccedenza  delle  quantita' attribuite ai produttori alla stregua dei
 commi 2 e  3  rispetto  alle  quote  nazionali  individuate  in  sede
 comunitaria,  di stabilire con proprio decreto i criteri generali per
 il  pieno  allineamento  con  le  quote  nazionali  nell'arco  di  un
 triennio.  Lo  stesso  comma  8  imponeva  che,  con riferimento alle
 riduzioni obbligatorie della quota B, si tenesse conto "dell'esigenza
 di mantenere  nelle  aree  di  montagna  e  svantaggiate  la  maggior
 quantita' di produazione lattiera".
   2.  -  Il  d.-l.  23  dicembre  1994,  n.  727,  poi convertito con
 modificazioni in legge 24 febbraio 1995, n.  46  ha  poi  operato  la
 riduzione delle quote B per singolo poduttore, con l'esclusione degli
 operatori  delle  stalle  ubicate  nelle  zone  montane  di  cui alla
 direttiva del Consiglio CEE 75/268 del 28 aprile 1975, da effettuarsi
 entro il 31 marzo 1995, con operativita' dalla campagna 1995-1996.
   La legge di conversione n. 45/1995  ha  innovato  il  decreto  come
 segue:
     a)  ha  previsto  (art. 2, primo comma, lett. O. a)) la riduzione
 della quota A non in produzione, almeno qualora essa  ecceda  il  50%
 della quota A attribuita;
     b)  dopo  avere confermato la riduzione della quota B (lett. a)),
 ha escluso (lett. b)) da entrambe le riduzioni i produttori non  solo
 titolari  di  stalle  ubicate  in  zone  di montagna, ma anche quelli
 operanti "nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonche'  nelle
 isole";
     c)  ha  consentito  (art.  2,  comma  2-bis) che i produttori che
 abbiano ottenuto, anteriormente all'entrata in vigore della legge  n.
 468/1992,  l'approvazione  di un piano di sviluppo o di miglioramento
 zootecnico da parte  della  Regione  e  che  lo  abbiano  realizzato,
 possono   chiedere   la  assegnazione  di  una  quota  corrispondente
 all'obiettivo  di  produzione  indicato  nel   piano   medesimo,   in
 sostituzione delle quote A e B.
   Piu' in generale il decreto-legge n. 727/1994 e la legge n. 46/1995
 hanno  soppresso la previa consultazione della Conferenza tra Stato e
 Regioni, rimettendo l'istruttoria e la predisposizione del  piano  di
 rientro esclusivamente all'istanza ministeriale.
   Inoltre,    la   normativa   ha   introdotto   un   meccanismo   di
 autocertificazione delle produzioni, in base al quale gli  acquirenti
 sono  autorizzati  a  considerare  i quantitativi autocertificati dai
 produttori.
   3. - La legge n. 46/1995 i nsieme con il  decreto-legge  convertito
 veniva  impugnata  dalla  regione  del  Veneto  con ricorso rubricato
 23/1995  (all.  2),  con   allegazione   di   numerosi   profili   di
 incostituzionalita'.    Codesta  eccellentissima  Corte, a seguito di
 discussione  nella  pubblica  udienza  del  23  novembre  1995,   con
 decisione n. 520 del 28 dicembre 1995 accoglieva il predetto ricorso,
 in  una con quello presentato dalla regione Lombardia e rubricato con
 n.r.g. 22/1995, sotto il profilo della incostituzionalita'  dell'art.
 2,  comma 1, della legge, nella parte in cui non vi si contemplava il
 parere delle Regioni interessate nel procedimento di  riduzione delle
 quote individuati spettanti ai produttori di latte bovino.
   4. - Il Governo e' poi intervenuto nuovamente con  la  decretazione
 di  urgenza nel delicato settore de quo, adottando prima il d.-l.  15
 marzo 1996, n. 124 e poi, reiterando il primo, adottando il d.-l.  16
 maggio 1996, n.  260,  impugnati  con  ricorsi  n.r.g.  18  e  27/96,
 pendenti  avanti  la  ecc.ma  Corte per la decisione, e infine con il
 decreto-legge n. 353/1996.
   Quest'ultimo in specie:
     a) demanda  all'AIMA,  entro  il  31  marzo  1996,  questa  volta
 "Acquisito da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
 forestali   il   parere   del  Comitato  permanente  delle  politiche
 agroalimentari e forestali", la pubblicazione  di  un  bollettino  di
 aggiornamento  degli  elenchi  dei produttori titolari di quota e dei
 quantitativi loro spettanti delle  quote  latte  1995-1996  (art.  2,
 comma 1);
     b)  stabilisce che, ai fini della trattenuta e del versamento del
 prelievo supplementare per il 1995-1996, gli acquirenti siano  tenuti
 all'osservanza   delle   risultanze   del   predetto   bollettino  di
 aggiornamento (art. 2, comma 4);
     c) sospende sino al 31 marzo 1997 l'efficacia dell'art. 2-bis del
 decreto-legge n. 727/1994 convertito con modificazioni  in  legge  n.
 46/1995 (art. 2, comma 2);
     d)  detta  disposizioni  sulla  tutela  in via amministrativa dei
 produttori avverso  le  determinazioni  del  predetto  bollettino  di
 aggiornamento (art. 2, comma 3).
   Il  decreto-legge n. 353 e' stato impugnato dalla regione Lombardia
 con ricorso in data 29 luglio 1996.
   5. - Senza attendere la  scadenza  del  decreto-legge  n.  353,  il
 Governo  ha  ora  fatto  ulteriormente  ricorso  alla decretazione di
 urgenza  (sempre  in  assenza  dei   presupposti   costituzionalmente
 prescritti),   dettando   la  disciplina  contenuta  nell'art.11  del
 decreto-legge n. 440/1996, inserita inun contesto eterogeneo, il  cui
 minimo  comune  denominatore  si  fatica  a  ravvisare  in non meglio
 specificati "interventi in campo economico e sociale".
   Il nuovo decreto-legge integra il precedente, senza  abrogarlo  del
 tutto,  ma limitandosi a sopprimere, a partire dal "periodo 1995-1996
 di   regolamentazione   della    produzione    lattiera"    (rectius,
 probabilmente,  dalla  campagna 1995-1996, e dunque retroattivamente,
 atteso che nel regime comunitario la campagna produttiva non coincide
 con l'anno solare, ma va dal 1 aprile al 31 marzo)  la  procedura  di
 compensazione  di cui all'art. 5, commi 5-9, della legge n. 468/1992,
 con conseguente inefficacia (del pari retroattiva) degli  adempimenti
 gia'  svolti  in  base  alla normativa abrogata anche per la stagione
 conclusa (comma 1 dell'art. 11).
   Il comma  2  dell'art.  11  dispone  poi  che  i  versamenti  e  le
 restituzioni  delle  somme  trattenute  dagli  acquirenti a titolo di
 prelievo supplementare "sono effettuati a seguito delle procedure  di
 compensazione  nazionale da parte dell'A.I.M.A.": in altre parole, la
 compensazione avra' luogo d'ora innanzi in unica operazione, in  sede
 nazionale,   senza   alcuna   preliminare   compensazione  a  livello
 regionale.
   Infine, il comma 3 prescrive che, ove,  in  esito  a  compensazioni
 gia'  effettuate  a livello provinciale, gli acquirenti avessero gia'
 provveduto al rimborso ai produttori alla stregua dell'abrogato  art.
 5,  comma  8,  della  legge  n.  468/1992,  facciano  luogo  a  nuove
 trattenute,  salva,  in  caso   di   impossibilita',   l'applicazione
 dell'art.  7  della  legge  n.  468/1992  (Misure urgenti nel settore
 lattiero-caseario).
   Anche  la  nuova  disciplina  adottata in via d'urgenza e' tuttavia
 illegittima per i seguenti
                              M o t i v i
   Occorre in limine  rilevare  che  con  il  presente  ricorso  viene
 impugnato  un  decreto-legge,  atto provvisorio con forza di legge ai
 sensi dell'art.   77 della Costituzione. Non  e'  dato,  allo  stato,
 divinare  il futuro delle previsioni normative in esso contenute: non
 si puo', cioe', antivedere se l'atto verra' convertito in  legge,  se
 in  mancanza di conversione vi sara' sanatoria degli effetti comunque
 prodotti medio tempore, oppure se il  decreto  decadra'  senza  alcun
 ulteriore intervento.
   E'  dunque  necessario  sin d'ora richiedere che, nell'eventualita'
 della  sanatoria  del  decreto  non  convertito,  le   questioni   di
 costituzionalita'   sollevate   con   il   presente  ricorso  vengano
 trasferite, conformemente al  principio  fissato  dalla  sentenza  n.
 84/1996, sulla legge di sanatoria.
   Analogo  trasferimento si richiede, peraltro, nell'eventualita' che
 il decreto venga  semplicemente  reiterato,  conformemente  a  quanto
 codesta  ecc.ma Corte ha stabilito con le decisioni nn. 130 e 197 del
 1996 e da ultimo ancora con la sentenza n. 270 del 1996.
   1. - Nel merito, si deve, in primo luogo, rilevare  che  l'imputato
 provvedimento    legislativo   (asseritamente)   d'urgenza   utilizza
 nuovamente,  come  gia'  accadde  per  altri   precedenti,   analoghi
 interventi  essi  pure  (asseritamente) d'urgenza, la "tecnica" della
 previsione di effetti retroattivi delle nuove disposizioni introdotte
 nella materia della produzione  lattiera.  Tanto,  infatti,  e'  gia'
 avvenuto  con  i decreti-legge nn. 124, 260 e 353 del 1996, che hanno
 completamente stravolto la disciplina dei bollettini cui i produttori
 debbono fare  riferimento  per  dimensionare  la  propria  attivita',
 incidendo su una campagna di produzione del latte gia' conclusa. Tali
 illegittimi  interventi  retroattivi  sono stati gia' censurati dalla
 ricorrente innanzi a codesta ecc.ma Corte  costituzionale,  che  deve
 tuttora pronunziarsi sui relativi ricorsi.
   Oggi,   il  Governo  ha  nuovamente  adottato  lo  strumento  della
 decretazione d'urgenza per incidere, un'altra volta, su una  campagna
 di  produzione  del  latte  gia'  conclusa. Oggi come allora, dunque,
 valgono i seguenti rilievi:
     a)  L'applicazione  della  procedura  di  compensazione  prevista
 dall'art.    5, commi 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 26 novembre 1992, n.
 468 viene  fatta  cessare  "con  effetto  dal  periodo  1995-1996  di
 regolamentazione  della  produzione  lattiera" (art. 11, comma 1, del
 decreto impugnato).
   Poiche' la campagna di produzione lattiera, pero', va dal 1  aprile
 al  31  marzo,  e'  evidente  che  la  nuova  normativa  e'  non gia'
 parzialmente, ma totalmente retroattiva;
     b) In questo modo si determina una pluralita' di violazioni delle
 menzionate previsioni costituzionali. Anzitutto,  viene  violato,  in
 una  con  gli  artt.  117  e  118 della Costituzione (che definiscono
 l'ambito di attribuzioni delle Regioni) e con l'art. 41  (che  impone
 il  controllo e l'indirizzo della produzione privata a fini sociali),
 l'art. 11 della  Costituzione,  atteso  che  la  ricordata  scansione
 temporale  delle  campagne  di  produzione  del  latte e' fissata dal
 Regolamento CEE n.  804/1988.
   Disciplinare  retroattivamente,  a  campagna  da tempo conclusa, le
 posizioni individuali dei singoli  produttori  significa  violare  la
 lettera  e  lo  spirito della normativa comunitaria. Questa, infatti,
 prevedendo una data periodizzazione delle campagne di produzione  del
 latte,  intende  far  si'  che  si  realizzi  una gestione corretta e
 programmata della  produzione  lattiera  medesima,  che  deve  essere
 calibrata   proprio   su   detta  periodizzazione.  Sconvolgimenti  a
 posteriori della disciplina di settore come quello determinato  dalle
 disposizioni   impugnate   sono  dunque  radicalmente  contrari  alla
 normativa comunitaria (e conseguentemente  all'ordine  costituzionale
 dei rapporti fra Stato e Regioni, che quella normativa contribuisce a
 definire).
   E'  proprio  allo scopo di assicurare quella corretta e programmata
 gestione, del resto, che la legge n. 468/1992 aveva previsto  in  via
 generale  un  articolato  sistema  di  compensazione,  che  ora viene
 travolto e stravolto dalle disposizioni impugnate;
     c)  Si  prevede  addirittura  che   "non   hanno   effetto"   gli
 "adempimenti  gia'  svolti"  ai  sensi  della  legge n. 468 del 1992,
 determinando cosi' il travolgimento di tutti gli  atti  volti  a  far
 valere il regime ordinario della compensazione;
     d)  I  versamenti  e le restituzioni delle somme trattenute dagli
 acquirenti a titolo di prelievo supplementare sono rinviati a dopo la
 compensazione nazionale da parte  dell'AIMA,  pretermettendosi  cosi'
 del tutto il livello regionale.
   La  soppressione  del  livello  provinciale  di  compensazione, non
 sostituito da alcuna istanza regionale,  non  solo  opera  l'ennesimo
 by-pass  del  governo regionale, ma reca ancor piu' grave pregiudizio
 agli interessi degli agricoltori della regione ricorrente -  piu'  si
 innalza  infatti,  il  livello della compensazione, meno e' probabile
 che le eccedenze locali possono trovare aggiustamento e compensazione
 senza danno per la produzione complessiva  a  livello  provinciale  e
 regionale  -  e,  in modo non indiretto ne' riflesso ma (come rilevo'
 gia' la sentenza n. 520 del  1995)  immediato,  all'interesse  stesso
 della   regione   ricorrente   ad   esercitare  le  proprie  potesta'
 programmatorie del settore.
   Si rifletta invece su  come  sarebbe  piu'  semplice  e  snello  il
 procedimento  di  compensazione  se esso fosse affidato alle Regioni,
 come livello di programmazione e come Enti. Ciascuna  opererebbe  per
 proprio  conto  e  dovrebbe garantire risultati che in sede nazionale
 avrebbero al massimo bisogno di essere coordinati.
   Si badi: imboccare tale strada non sarebbe  meramente  opportuno  o
 conveniente   (cio'   che   puo'   non   rilevare   nel  giudizio  di
 costituzionalita'), ma e' costituzionalmente  necessario,  per  porre
 rimedio  ad  una  situazione  ormai  paradossale, che vede interventi
 normativi  del  Governo,  adottati  a  fini  correttivi,  determinare
 illegittimita'  ed  incoerenze  ancor  piu'  gravi e palesi di quelle
 pregresse, cui si sarebbe voluto, nelle intenzioni, rimediare;
     e) Si prevede, infine, che nel caso la restituzione  delle  somme
 ai  produttori sia gia' intervenuta, gli acquirenti debbano procedere
 a nuove trattenute, anche qui  arrecando  illegittimo  e  retroattivo
 pregiudizio alla coerenza del governo regionale del settore.
   Sotto  tutti  i profili di cui sopra, violati, dunque, sono, in una
 con l'art. 41, gli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, perche'  le
 regioni   -   cui   pure,  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  ha
 riconosciuto un ruolo preminente in questo settore - sono  totalmente
 spossessate   delle  loro  attribuzioni  programmatorie,  in  seguito
 all'applicazione radicale retroattiva della nuova disciplina.
   3. - Violato, altresi', e' l'art. 77, in riferimento agli artt.  5,
 117 e 118 della Costituzione.
   Infatti ove  al  decreto  impugnato  fosse  stata  davvero  sottesa
 un'urgenza,  questa  non  avrebbe potuto che stare nell'intenzione di
 determinare effetti retroattivi su  di  una  campagna  di  produzione
 lattiera  gia'  da  tempo  conclusa:  proprio questa, e non altra, e'
 infatti la conseguenza  della  previsione  normativa  qui  censurata.
 Cio',  pero',  in  aperta violazione della Costituzione e delle norme
 interposte che  ne  integrano  le  previsioni  (in  particolare,  del
 menzionato  Regolamento  CEE n.  804/1968 e della legge n, 468/1992),
 perche' - come si e'  rilevato  -  la  disciplina  retroattiva  della
 campagna  1995-1996  ha  leso  le  attribuzioni regionali e violato i
 precetti  comunitari.  Se  urgenza  davvero  vi  era,   dunque,   era
 un'urgenza incostituzionale, e percio' non assumibile quale legittimo
 fondamento dell'uso di un potere di decretazione d'urgenza.
   Va  del  resto  considerato che le Regioni vengono illegittimamente
 spossessate di specifiche competenze loro riconosciute dalla legge n.
 468 del 1992 (cfr., in particolare, gli artt. 8, comma 1, e 11, comma
 5), che invero non hanno piu' alcun senso una volta che  l'originario
 meccanismo della compensazione e' stato radicalmente cancellato.
   Cio', pero', in forza di un decreto-legge, e cioe' di un atto che -
 come  traspare  dalla piu' recente giurisprudenza costituzionale - e'
 privo  di  quelle  caratteristiche  di  stabilita'   che   dovrebbero
 assistere gli interventi normativi destinati ad incidere sui rapporti
 fra enti dotati di competenze costituzionalmente garantite.
                               P. Q. M.
   Si  chiede  che l'ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente
 ricorso,  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  del  d.-l.  8
 agosto   1996,   n.   440,   "Differimento  di  termini  previsti  da
 disposizioni legislative in materia di interventi in campo  economico
 e sociale", con riguardo all'art. 11, commi 1, 2 e 3.
     Milano-Roma, addi' 24 settembre 1996
       Avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari - avv. Massimo Luciani
 avv. Romano Morra
 96C1626