N. 339 ORDINANZA 30 settembre - 8 ottobre 1996

 
 
 Giudizio sull'ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra poteri
 dello Stato.
 
 Costituzione  della  Repubblica  - Corte d'appello di Milano e Camera
 dei deputati - Deliberazione del 31 gennaio 1996 di  insindacabilita'
 delle  opinioni  espresse  dal  sen.  Umberto Bossi in un comizio per
 l'elezione del sindaco di Milano  -  Idoneita'  dell'ordinanza  della
 Corte  di  appello  di  Milano  per  la  proposizione del conflitto -
 Legittimazione ad essere parte  nei  conflitti  di  attribuzione  tra
 poteri dello Stato - Ammissibilita'.
(GU n.42 del 16-10-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: avv. Mauro FERRI;
  Giudici:  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
 GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio sull'ammissibilita' del conflitto  di  attribuzione  tra
 poteri  dello  Stato  sollevato  dalla  Corte di appello di Milano, a
 seguito della deliberazione del 31  gennaio  1996  della  Camera  dei
 deputati  con  la  quale,  su  conforme  proposta della Giunta per le
 autorizzazioni   a   procedere   in  giudizio,  e'  stata  dichiarata
 l'insindacabilita',  ai  sensi  dell'art.  68,  primo  comma,   della
 Costituzione,   delle   opinioni   espresse   il   18   giugno   1993
 dall'onorevole Umberto Bossi in un comizio per l'elezione del sindaco
 di Milano, in  quanto  rese  nell'esercizio  delle  sue  funzioni  di
 parlamentare,  depositato  il 26 luglio 1996 ed iscritto al n. 64 del
 registro ammissibilita' conflitti;
   Udito nella camera di consiglio del 30 settembre  1996  il  giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
   Ritenuto che la Corte d'appello di Milano ha sollevato conflitto di
 attribuzione  nei  confronti della Camera dei deputati in ordine alla
 deliberazione del 31 gennaio 1996, con la quale, su conforme proposta
 della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, e'  stata
 dichiarata  l'insindacabilita',  ai  sensi dell'art. 68, primo comma,
 della  Costituzione,  delle  opinioni  espresse  il  18  giugno  1993
 dall'onorevole Umberto Bossi in un comizio per l'elezione del sindaco
 di  Milano,  in  quanto  rese  nell'esercizio  delle  sue funzioni di
 parlamentare;
     che, anteriormente  alla  indicata  deliberazione  della  Camera,
 l'onorevole  Bossi  era  gia'  stato  giudicato  per  detto fatto dal
 pretore di Milano e ritenuto responsabile del reato di  diffamazione,
 essendo stata in quella sede dichiarata, con precedente ordinanza, la
 manifesta  infondatezza  della  questione relativa all'applicabilita'
 dell'art.  68, primo comma, della Costituzione;
     che - sostiene  la  ricorrente  Corte  d'appello  richiamando  le
 sentenze  nn.  1150 del 1988, 433 del 1993 e 129 del 1996 - la Camera
 avrebbe sostanzialmente esorbitato  dai  limiti  di  esercizio  della
 potesta'  parlamentare  prevista  dall'art.  68,  primo  comma, della
 Costituzione, in quanto risulterebbe manifesta, nel  caso  in  esame,
 l'estraneita'   della   condotta  del  parlamentare  ai  concetti  di
 "opinione" o di  "esercizio  delle  funzioni"  previsti  dalla  norma
 costituzionale;
     che,  in conclusione, si chiede a questa Corte di stabilire se le
 espressioni  usate  dall'onorevole  Bossi  nel   comizio   elettorale
 milanese  costituiscano  esercizio  di  attivita'  connessa  a quella
 parlamentare, e quindi, insindacabile ai sensi  dell'art.  68,  primo
 comma, della Costituzione, come ha deliberato la Camera dei deputati,
 ovvero,  come  ritiene la ricorrente, attivita' politica non connessa
 all'esercizio di attivita' parlamentare, e come tale sottoponibile al
 sindacato del giudice penale;
   Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma,  della
 legge  11  marzo 1953, n. 87, la Corte, in questa fase, e' chiamata a
 delibare, senza contraddittorio, se il ricorso  sia  ammissibile,  in
 quanto  esista  la  materia di un conflitto la cui risoluzione spetti
 alla sua competenza, rimanendo impregiudicata, ove la  pronuncia  sia
 di  ammissibilita',  la  facolta'  delle  parti di proporre nel corso
 ulteriore del giudizio istanze ed eccezioni  anche  su  questo  punto
 (cfr. ordinanze nn. 6 del 1996, 68 del 1993, 228 e 229 del 1975);
     che,  in  linea  preliminare, la forma dell'ordinanza, utilizzata
 dalla Corte di appello  di  Milano,  deve  ritenersi  idonea  per  la
 proposizione  del  conflitto,  in  considerazione del principio della
 tipicita' dei provvedimenti del giudice (cfr. ordinanza  amm.  confl.
 18 febbraio 1988 e ordinanze nn. 228 e 229 del 1975);
     che,  sotto  il  profilo  soggettivo, e' costante insegnamento di
 questa Corte che i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le  loro
 funzioni  in  posizione  di  piena  indipendenza,  costituzionalmente
 garantita,  sono  da  considerarsi  legittimati   -   attivamente   e
 passivamente  -  ad  essere  parte  nei conflitti di attribuzione tra
 poteri dello Stato (cfr. ordinanze nn. 269 del 1996, 68 del 1993,  38
 del  1986,  228  e 229 del 1975; sentenze nn. 1150 del 1988 e 231 del
 1975), e che quindi la Corte di appello di Milano  e'  legittimata  a
 sollevare conflitto;
     che,  del  pari,  la Camera dei deputati e' legittimata ad essere
 parte  del  presente  conflitto,  in  quanto  organo   competente   a
 dichiarare    definitivamente   la   propria   volonta'   in   ordine
 all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione,  in
 relazione  alle  opinioni  espresse  e ai voti dati dai propri membri
 nell'esercizio delle loro funzioni;
     che,  inoltre,  appare  evidente  la  sussistenza   dell'elemento
 oggettivo  del  conflitto  essendo  la  Corte  chiamata a valutare la
 legittimita' della deliberazione di insindacabilita', adottata  dalla
 Camera,  sotto  il  profilo  della  correttezza  del  procedimento  e
 dell'esistenza dei presupposti.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della  legge  11  marzo
 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla
 Corte  di  appello  di Milano nei confronti della Camera dei deputati
 con l'ordinanza in epigrafe;
   Dispone:
     che la cancelleria della Corte dia immediata  comunicazione  alla
 ricorrente Corte di appello della presente ordinanza;
     che,  a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
 siano notificati  alla  Camera  dei  deputati,  in  persona  del  suo
 Presidente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1996.
                          Il Presidente: Ferri
                         Il redattore: Vassalli
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1996.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
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