N. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 ottobre 1996

                                 N. 40
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale  depositato  in
 cancelleria l'8 ottobre 1996 (della  regione autonoma  Friuli-Venezia
 Giulia)
 Agricoltura  -  Regime  comunitario  di  produzione lattiera - "Quote
    latte" - Prevista pubblicazione, da parte dell'AIMA, entro  il  31
    marzo  1996, di appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi
    dei produttori titolari  di  quota  e  dei  quantitativi  ad  essi
    spettanti  nel  periodo  1995-96 - Attribuzione a tali bollettini,
    integralmente sostitutivi di quelli precedenti, della efficacia di
    accertamento definitivo delle posizioni individuali,  con  effetto
    vincolante  anche  nei  confronti  degli acquirenti, ai fini della
    trattenuta e del versamento supplementare eventualmente  dovuto  -
    Contestata  retroattivita'  della  normativa,  che  impedisce agli
    imprenditori del settore di adeguare la produzione alle  quote  ad
    essi  assegnate,  in  contrasto,  fra  l'altro,  con  i criteri di
    programmazione, per il futuro, delle campagne lattiere fissati dal
    regolamento CEE n. 804/1968 - Mancato invito del presidente  della
    giunta   della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  alla  seduta  del
    Consiglio dei Ministri in cui il decreto-legge  de  quo  e'  stato
    adottato, pur trattandosi di questioni riguardanti particolarmente
    la   regione   -  Omessa  motivazione,  nel  parere  del  Comitato
    permanente delle politiche agroalimentari e forestali, previsto ai
    fini della pubblicazione dei  bollettini  da  parte  dell'AIMA  ed
    espresso nella seduta del 4 settembre, del rigetto delle posizioni
    regionali  prevalentemente  contrarie  all'azione  governativa  in
    contrasto, tra l'altro, con il principio di  leale  collaborazione
    tra  Stato  e  regioni  - Reiterazione di norme dei non convertiti
    decreti-legge nn. 124, 260 e 353 del 1996 - Mancanza dei requisiti
    della straordinaria necessita' ed urgenza  -    Violazione,  anche
    sotto  tali  profili,  delle  competenze  esclusive  della regione
    Friuli-Venezia Giulia in materia  di  agricoltura  e  zootecnia  -
    Richiamo alle sentenze nn. 520 e 29 del 1995, 314/1990, 1044 e 302
    del 1988, e ordinanza n. 165/1995.
 Agricoltura  -  Regime  comunitario  di  produzione lattiera - "Quote
    latte" - Possibilita', per gli interessati, di  agire  avverso  le
    determinazioni  dei  bollettini  predisposti dall'AIMA riguardo ai
    produttori titolari di quota e ai quantitativi ad  essi  spettanti
    nel   periodo  1995-1996,  innanzi  all'autorita'  giurisdizionale
    competente, previa, pero', opposizione, con  ricorso  documentato,
    alla  stessa  AIMA,  entro quindici giorni dalla pubblicazione del
    bollettino,  ricorso   da   intendersi   peraltro   respinto,   in
    applicazione  del  silenzio-rigetto,  in mancanza di comunicazione
    entro i successivi  trenta  giorni,  della  decisione  dell'organo
    adito  -  Esclusione  della facolta' dei produttori, gia' prevista
    dall'abrogato  art.  2  del decreto-legge n. 274/1994 (convertito,
    con modificazioni, in legge n.  46/1995)  di  autocertificare,  in
    caso  di  contenzioso,  le  produzioni  -  Incertezze  ed  estrema
    onerosita' di tale sistema di impugnazioni - Reiterazione di norme
    dei non convertiti decreti-legge nn. 124, 260 e  353  del  1996  -
    Mancanza  totale dei presupposti costituzionali della decretazione
    di  urgenza  -  Violazione,  anche  sotto  questi  profili,  delle
    competenze,    legislativa   e   amministrativa,   della   regione
    Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e zootecnia.
 Agricoltura - Regime comunitario  di  produzione  lattiera  -  "Quote
    latte"  -  Criteri previsti per la compensazione fra le maggiori e
    minori quantita' di prodotto consegnate - Disposizione,  da  parte
    dell'AIMA,  qualora  si  determinino le condizioni per applicarla,
    della compensazione nazionale, da effettuarsi prioritariamente  in
    favore  di  alcune  categorie di produttori (di zone montane, zone
    svantaggiate ecc.) e, limitatamente al periodo 1995-1996, entro il
    25 settembre 1996, con conseguente  obbligo  degli  acquirenti  di
    versare  il  dovuto  prelievo  supplementare entro il 30 settembre
    sulla base di appositi elenchi anch'essi redatti, a seguito  della
    suddetta compensazione, dall'AIMA - Ulteriore specificazione della
    decisione gia' assunta dal Governo con l'art. 11 del decreto-legge
    n.  440/1996, di annullare con effetto retroattivo la procedura di
    compensazione in ambito regionale effettuata dalle associazioni di
    produttori in base alla  previsione  della  legge  n.  468/1992  -
    Impossibilita',  per  gli  acquirenti,  di  osservare,  per la sua
    irragionevole brevita', il termine del 28 settembre 1996 stabilito
    per il versamento del prelievo supplementare - Incidenza  negativa
    degli   adottati  criteri  di  priorita'  sul  settore  produttivo
    zootecnico     della      regione      Friuli-Venezia      Giulia,
    ingiustificatamente  imposti  senza un previo parere della regione
    stessa  e  senza  considerazione  della   inesistenza,   nel   suo
    territorio, di "zone svantaggiate", in contrasto, fra l'altro, con
    il  principio  della  leale  cooperazione  tra  Stato  e regioni -
    Conseguente violazione delle competenze statutariamente attribuite
    alla regione in materia di agricoltura e zootecnia.
 Agricoltura - Regime comunitario  di  produzione  lattiera  -  "Quote
    latte" -  Prevista adozione, da parte dell'AIMA, in attuazione del
    regolamento  CEE  n.  3950/1992,  di  un  programma  volontario di
    abbandono totale o parziale della produzione  lattiera,  da  parte
    dei  singoli  produttori,  previa corresponsione di un'indennita',
    con confluenza delle quote latte cedute nella riserva nazionale  -
    Riassegnazione  delle quote cedute, con provvedimenti della stessa
    AIMA, ai produttori che ne facciano richiesta, in base  a  criteri
    di  priorita'  (per  giovani  agricoltori,  produttori con azienda
    ubicata  in  zone  montane,  ecc.)    da  applicarsi  in  modo  da
    assicurare che almeno il 50% dei quantitativi sia attribuito nella
    regione  o  nella  provincia  autonoma  di  provenienza  - Mancata
    considerazione delle posizioni  regionali  contrarie  espresse  al
    riguardo nella seduta del 4 settembre 1996 del Comitato permanente
    delle  politiche  agroalimentari  e  forestali,  dalle  regioni  -
    Violazione  delle  norme  statutarie  concernenti   le   potesta',
    legislativa    e    amministrativa,    regionali   nelle   materie
    dell'agricoltura e della  zootecnia,  comportanti  una  competenza
    esclusiva  della regione riguardo alla disciplina dei programmi di
    abbandono,   oltre   che   la  riassegnazione  alla  stessa  della
    totalita', e non soltanto di una parte, delle quote abbandonate.
 (D.-L. 6 settembre 1996, n. 463, art. 2, commi 1, 2, 3 e 4; 3,  commi
    1, 2, 3, 4 e 5).
 (Cost.,  artt. 3 e 77; statuto Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n.  2,
    8 e 44).
(GU n.46 del 13-11-1996 )
   Ricorso della regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia,  in  persona
 del  presidente  della  Giunta  regionale  pro-tempore  prof.  Sergio
 Cecotti, rappresentata e difesa come da delega in calce  al  presente
 atto  ed  in  virtu'  della  delibera  della  Giunta regionale dd. 27
 settembre 1996  n.  4320,  dall'avv.  Renato  Fusco,  avvocato  della
 regione, eleggendo domicilio presso l'ufficio di rappresentanza della
 regione  stessa,  sito  in  Roma,  piazza  Colonna  n.  355 contro il
 Presidente del Consiglio dei  Ministri  in  carica,  rappresentato  e
 difeso   ex   lege   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  per  la
 dichiarazione  di illegittimita' costituzionale del d.-l. 6 settembre
 1996 n. 463, recante "Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo
 biologico  della  pesca  per  il  1996"  quanto  agli  artt.  2  e  3
 concernenti   il   regime  comunitario  di  produzione  lattiera  per
 violazione degli artt. 3 e 77 della Costituzione, nonche' degli artt.
 4, n. 2, 8 e 44 dello statuto di autonomia (approvato con legge cost.
 31  gennaio  1963  n.  1),  nonche'   del   principio   della   leale
 collaborazione.
                                In fatto
   (A) - La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' stata costituita
 con  legge  cost.  31  gennaio  1963  n.  1 approvativa dello statuto
 speciale.
   Con l'art. 4  di  detta  legge  costituzionale  ad  essa  e'  stata
 attribuita  competenza  legislativa primaria ed esclusiva in numerose
 materie, tra le quali figura pure l'agricoltura e la zootecnia  (art.
 4 n.  2).
   Correlativamente   il  successivo  art.  5  ha  ad  essa  demandato
 l'esercizio delle funzioni  amministrative  nelle  materie  assegnate
 alla rispettiva competenza legislativa.
   Pure rileva nel presente giudizio l'art. 44 dello statuto medesimo,
 il  quale  espressamente  stabilisce  che "Il presidente della Giunta
 regionale interviene alle  sedute  del  Consiglio  dei  Ministri  per
 essere   sentito,  quando  sono  trattate  questioni  che  riguardino
 particolarmente la regione".
   Anche si evidenzia che per  la  materia  dell'agricoltura  e  della
 zootecnia sono state trasferite le attribuzioni degli organi centrali
 e periferici dello Stato con le norme di attuazione statutaria di cui
 all'art.  65 Stat., contenute nel d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, nel
 d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 e nel d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 469.
   (B) - E' noto che la disciplina del regime delle c.d.  quote  latte
 e' stata definita organicamente con la legge 26 novembre 1992 n.  486
 (dopo  un annoso conflitto con l'allora esistente Comunita' economica
 europea ed in attuazione del regolamento CEE n. 804/68) allo scopo di
 contenere la produzione lattiera eccedente nel mercato europeo e  per
 conseguire il rispetto della quota nazionale assegnata.
   Con l'art. 2, comma 1, di detta legge veniva attribuito all'Azienda
 di   Stato   per  gli  interventi  nel  mercato  agricolo  (AIMA)  la
 pubblicazione di "bollettini" indicanti gli elenchi dei produttori  e
 dei   quantitativi   ad   essi   spettanti  su  base  provinciali  da
 trasmettersi alle regioni.
   Nel  successivo  comma  2,  dello  stesso  art. 2, per i produttori
 aderenti alle associazioni UNALAT e  AZOOLAT  si  prevedeva  che  "le
 quote  per  le  consegne  e  le  vendite sono articolate in due parti
 distinte":  di cui la quota A  rapportata  alla  produzione  lattiera
 commercializzata  nel  periodo  1988  e  1989; e la quota B calcolata
 nella maggiore produzione commercializzata nel periodo 1991-1992.
   Il comma 3  determinava  invece  la  quota  per  i  produttori  non
 aderenti ad alcuna associazione.
   In considerazione del fatto che il surrichiamato regolamento CEE n.
 804/68  imponeva una periodica rideterminazione delle quote nazionali
 di produzione lattiera di spettanza, con il comma 7 dello stesso art.
 2 si affidava alla regione il compito di svolgere periodici controlli
 sull'entita'   della   produzione   commercializzata   dai    singoli
 produttori,  con  l'onere di segnalare all'AIMA eventuali diminuzioni
 accertate al fine dell'aggiornamento del bollettino.
   Infine   il   comma   8   demandava   al   decreto   del   Ministro
 dell'agricoltura  e  foreste previo parere delle regioni e sentite le
 organizzazioni  professionali  agricole  la  fissazione  dei  criteri
 generali  di  riduzione della produzione stessa nel caso che le quote
 nazionali stabilite in sede comunitaria risultassero  superate  dalla
 quantita' attribuita in via provvisoria ai produttori.
   In  attuazione  di  tale  legge veniva emanato il d.-l. 23 dicembre
 1994 n. 227 - poi convertito nella  legge  24  febbraio  1995  n.  46
 riguardante  appunto  "Norme per l'avvio degli interventi programmati
 in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota
 comunitaria".
   In esecuzione pure del  sopravvenuto  regolamento  CEE  n.  3950/92
 all'art.   2   si   stabiliva   "...   di  procedere  alla  riduzione
 prioritariamente della quota A non in  produzione  e  successivamente
 della  quota  B  assegnata  ai produttori" in base a taluni parametri
 quantitativi; ed escludendo comunque da detta riduzione i  produttori
 operanti  in  zone  montane  ed  in  quelle  svantaggiate  (o ad esse
 equiparate), nonche' nelle isole.
   Con l'art. 2-bis si ammetteva l'autocertificazione della produzione
 nei rapporti tra venditori ed acquirenti.
   Nei due citati atti legislativi veniva omessa pero' ogni previsione
 di consultazione delle  regioni  che  pure  era  stata  espressamente
 stabilita nella legge n. 468/1992|
   Il  decreto-legge  n. 227/1994 e la legge di conversione n. 46/1995
 venivano impugnati dinanzi a codesta ecc.ma Corte  costituzionale  da
 parte della regione Veneto e della regione Lombardia, che tra l'altro
 eccepivano  la  esclusione  delle  previa consultazione regionale per
 l'adozione degli atti riguardanti la riduzione  della  produzione  al
 fine del conseguimento della quota nazionale assegnata.
   Con   la   sentenza   28  dicembre  1995  n.  520  si  accoglievano
 parzialmente i proposti ricorsi ed in particolare  si  dichiarava  la
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  comma  1,  della legge
 stessa nella parte in cui non erasi previsto il parere delle  regioni
 direttamente  interessate  al  procedimento  di riduzione delle quote
 assegnate ai  produttori  di  latte:  motivandosi  espressamente  che
 risultava  fondata  al  censura  di  violazione degli artt. 147 e 188
 Cost.  (che   attribuiscono   alle   regioni   ordinarie   competenze
 legislative  ed  amministrative  in  materia  di  agricoltura)  e del
 principio della leale collaborazione tra Stato e regioni medesime.
   (C) - Con d.-l. 15 marzo 1996 n.124 intitolato "Regime  comunitario
 di  produzione  lattiera"  il  Governo  e' nuovamente intervenuto con
 decretazione d'urgenza per disciplinare la materia.
   Con l'art. 1:
     si e' demandato nuovamente l'AIMA la pubblicazione  di  "appositi
 bollettini  di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di
 quota  e  dei  quantitativi  ad  essi  spettanti   nel   periodo   di
 applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996";
     si  e' attribuito il valore di "... accertamento definitivo delle
 posizioni individuali" dei dati derivanti da tali bollettini;
     si e'  previsto  un  ricorso  in  opposizione  all'AIMA  medesima
 avverso  le  determinazioni dei bollettini, da proporre "... entro il
 termine  perentorio  di  quindici  giorni  alla   pubblicazione   dei
 bollettini  da  parte  della regione", attribuendo altresi' valore di
 silenzio rigetto alla mancata decisione  esplicita  dell'AIMA  stessa
 entro  i  successivi  trenta giorni.   Con l'art. 2 si introduceva un
 ulteriore art.  5-bis  dopo  l'art.    5  della  legge  n.  468/1992,
 stabilendosi  criteri  di  compensazione "a partire dagli adempimenti
 concernenti il periodo 1995-1996" a favore dei produttori  sia  della
 quota  A  che della quota B, nonche' di quelli operanti nelle zone di
 montagna e delle zone svantaggiate.  Si pone nel massimo rilievo come
 anche  in  questo  decreto-legge  si  era  completamente  omesso   di
 prevedere  il  parere  delle  regioni interessate alla determinazione
 riduttiva delle quote latte, in evidente spregio  della  gia'  citata
 sentenza  n.  520/1995 di codesta ecc.ma Corte| Pure va rappresentato
 come,   in   applicazione   di   tale   decreto-legge,   la   regione
 Friuli-Venezia  Giulia aveva fornito all'AIMA puntualmente i dati per
 la formulazione dei bollettini di aggiornamento; ma non ha provveduto
 poi alla pubblicazione dei bollettini stessi (ai sensi del  succitato
 art. 1 del decreto-legge n. 124/1996) trasmessi dall'AIMA stessa alla
 regione  medesima per la pubblicazione in quanto gli uffici regionali
 competenti verificavano in detti bollettini una  notevolissima  serie
 di errori dei dati di assegnazione delle quote.
   Sebbene  detti  errori  risultassero  evidentissimi,  ripetutamente
 segnalati  e  documentalmente  comprovati  dalla  regione   all'AIMA,
 quest'ultima  si  rifiutava  di  provvedere alla rettificazione prima
 della pubblicazione regionale. Di talche' la regione era costretta  a
 non  pubblicare  il  bollettino  sussistendo un legittimo impedimento
 rappresentato dalla gia' rilevata diffusa erroneita' dei dati in esso
 contenuti: rappresentando un tanto nella articolata comunicazione dd.
 13  maggio   1996   del   presidente   della   Giunta   regionale   e
 dell'Assessorato regionale all'agricoltura diretta al Ministero delle
 risorse agricole e al direttore dell'AIMA.
   (D)  - In presenza di tale situazione di grave e colpevole mancanza
 di leale collaborazione tra organi statali  e  regionali  interveniva
 l'ulteriore  d.-l.  16  maggio 1996 n. 260 (ugualmente riguardante il
 "Regime comunitario di produzione  lattiera")  con  il  quale  si  e'
 praticamente  reiterato  il  d.-l.  15  marzo 1966 n. 124 prima della
 scadenza per mancata conversione.    Detto  ultimo  decreto-legge  si
 appalesava  sostanzialmente  identico  al precedente decreto-legge n.
 124/1996, differenziandosene solo per una diversa  articolazione  (in
 tre  articoli  e  in piu' commi) delle disposizioni gia' presenti nel
 decreto-legge   reiterato.    Il  decreto-legge  n.  260/1996  veniva
 impugnato dalla ricorrente regione avanti a codesta ecc.ma Corte, ove
 risulta  pendente  sub  r.g.     298/96.     Detto   decreto   veniva
 successivamente  sostituito  dal  decreto-legge n. 353/1996, al quale
 poi seguiva l'ulteriore decreto-legge n. 440/1996.   Nessuno di  tali
 provvedimenti legislativi era convertito in legge.
   (E)  -  Ancor  piu'  recentemente con il d.-l. 8 luglio 1996 n. 353
 recante "Interventi urgenti nei settori agricoli  e  fermo  biologico
 della  pesca  per  il  1996"  il Governo si adeguava formalmente alle
 indicazioni espresse da codesta ecc.ma Corte con la  citata  sentenza
 n. 520/1995, prevedendo all'art.1 la preventiva acquisizione da parte
 del  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e forestali del
 parere del  Comitato  permanente  delle  politiche  agroalimentari  e
 forestali  ai  fini  della  pubblicazione  degli  appositi bollettini
 dell'AIMA entro il 31 marzo 1996.
   Inoltre, in particolare prevedeva:
     il  versamento  entro  il  30   settembre   1996   del   prelievo
 supplementare dovuto sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA
 a  seguito  della compensazione nazionale, con riferimento al periodo
 1995-1996;
     il programma di volontario  abbandono  totale  o  parziale  della
 produzione lattiera redatto dall'AIMA;
     la  riassegnazione  delle  quote,  assicurando  l'attribuzione di
 almeno il 50% alla regione di  provenienza,  dettando  i  criteti  di
 priorita';
     per l'anno 1995 il differimento del termine al 31 dicembre per la
 cessione della quota latte.  Con l'ennesimo successivo d.-l. 8 agosto
 1996  n.  440, venivano emanate norme concernenti il "Differimento di
 termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi
 in campo economico e sociale".    All'art.  11  -  rubricato  "Regime
 comunitario  di  produzione lattiera" si stabiliva principalmente - e
 con  effetto   retroattivo   -   che   dal   periodo   1995-1996   di
 regolamentazione  della  produzione lattiera cessa l'applicazione dei
 commi 5, 6, 7, 8 e 9  dell'art.  5  della  legge  n.    468/1992,  in
 concreto annullando la procedura di compensazione in ambito regionale
 effettuata dalle associazioni di produttori.  A seguito di tale nuovo
 regime  normativo  e'  stato  stimato  che i produttori della regione
 Friuli-Venezia Giulia dovranno pagare per  la  compensazione  importi
 superiori  a  9  miliardi,  contro  gli  850 milioni calcolati con la
 compensazione a livello di associazione di produttori.  Veniva quindi
 emanato l'ulteriore d.-l. 6 settembre 1996 n.  463  -  oggetto  della
 presente  impugnazione  -  recante  "Interventi  urgenti  nei settori
 agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996".   Per  quel  che
 interessa nella presente impugnazione si fa rilevare che con l'art. 2
 di detto decreto-legge, dedicato al "Regime di produzione lattiera":
     al  comma  1,  si  riproduce  la  disposizione  dell'art.  1  del
 precedente decreto-legge n. 353/1996, prevedendo quindi la preventiva
 acquisizione  da  parte  del  Ministero   delle   risorse   agricole,
 alimentari  e  forestali  del  parere  del  Comitato permanente delle
 politiche agroalimentari e forestali,  ai  fini  della  pubblicazione
 degli appositi bollettini dell'AIMA entro il 31 marzo 1996" (|). Tali
 "appositi  bollettini  di  aggiornamento degli elenchi dei produttori
 titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di
 applicazione del regime  comunitario  delle  quote  latte  1995-1996"
 costituiscono   "...      accertamento   definitivo  delle  posizioni
 individuali" dei dati derivanti da tali bollettini";
     al comma  2  si  stabilisce  l'abrogazione  dell'art.  2-bis  del
 decreto-legge  n. 727/1994, (convertito con modificazioni dalla legge
 n. 46/1995) in luogo della sospensione dell'efficacia delle  medesime
 precedentemente  prevista,  venendo  cosi' esclusa la possibilita' di
 autocertificazione delle produzioni;
     al comma 3 si e' rinnovativamente  prevista  la  possibilita'  di
 proporre  il  "ricorso  in  opposizione" all'AIMA medesima avverso la
 determinazione dei bollettini, in conformita' a quanto gia'  disposto
 dai precedenti decreti-legge n. 124/1996, n. 269/1996 e 353/1996.
   Il successivo art. 3 (concernente "Modifiche alla legge 26 novembre
 1992, n. 468, e altre disposizioni"):
     al  comma  1  sostituisce  il comma 12 dell'art. 5 della legge n.
 468/1992, stabilendo l'applicazione della compensazione nazionale  da
 parte dell'AIMA, la quale puo' avvalersi della collaborazione di enti
 pubblici  od organismi privati e definendo altresi' nuovi criteri per
 l'effettuazione della medesima;
     al comma 2 stabilisce i termini per la compensazione nazionale ed
 istituisce il monitoraggio del latte commercializzato;
     al comma 3 detta norme transitorie per la compensazione nazionale
 per la campagna 1995-1996;
     ai commi 4 e 5 riproduce quanto gia' previsto  dal  decreto-legge
 n. 353/1996 relativamente al programma volontario di abbandono totale
 o  parziale  della  produzione  lattiera  e alla riassegnazione delle
 quote.
   (F)  -  Per  completezza  di  illustrazione  si  rende  noto   che,
 considerata  la mancanza assoluta di attivita' collaborativa da parte
 degli organi statali,  in  data  20  settembre  1996  la  regione  ha
 pubblicato  l'avviso  che  i  bollettini AIMA contenenti l'elenco dei
 produttori di latte vaccino e delle  corrispondenti  quote  latte  di
 fine  campagna  1995-1996;  esso  e'  stato  esposto  all'Albo  degli
 Ispettorati provinciali dell'agricoltura  di  ciascuna  provincia,  e
 cio'  al  fine  di  permettere  agli  interessati la proposizione del
 ricorso all'AIMA entro quindici giorni dalla  data  di  pubblicazione
 dell'avviso.
                               In diritto
   Le  surriportate  disposizioni  degli  artt.  2  e  3  del  d.-l. 6
 settembre 1996, n. 463 risultano costitituzionalmente illegittime per
 i seguenti
                              M o t i v i
   (1) - Violazione degli artt. 4, 8 e 44 legge Cost. 31 gennaio  1963
 n.  1,  nonche'  del principio della leale collaborazione tra Stato e
 regione, irragionevolezza della norma censurata.
   1.1 - Si e' gia' sopra illustrato come  la  ricorrente  regione  e'
 attributaria   di   competenza   primaria  esclusiva  legislativa  ed
 amministrativa - in materia  di  agricoltura  e  zootecnia  ai  sensi
 dell'art.  4  n.  2 e dell'art. 8 della legge Cost. n. 1/1963; e come
 altresi' vi sia obbligo per il Governo di invitare  e  consultare  il
 presidente  della  Giunta  regionale  nelle  sedute del Consiglio dei
 Ministri nelle quali si trattino questioni interessanti  comunque  la
 regione  Friuli-Venezia  Giulia  nell'osservanza  dell'art.  44 dello
 statuto medesimo.   E' ben nota l'affermazione  costante  di  codesta
 suprema  Corte secondo cui per l'attuazione di tale particolare forma
 di  collaborazione  e'  necessario  che  le  questioni  trattate  dal
 Consiglio dei Ministri comportino il coinvolgimento di  un  interesse
 differenziato   delle   regioni   alle   quali   e'   statutariamente
 riconosciuto il diritto di partecipare alle sedute dello stesso.   Ma
 anche  sotto tale profilo non vi dovrebbe essere di dubbio alcuno che
 il richiesto interesse  differenziato  della  regione  Friuli-Venezia
 Giulia   sussisteva  con  riferimento  all'emanato  decreto-legge  n.
 463/1996.  Detto decreto riguardava, senza alcuna incertezza, anche e
 specificame   nte la ricorrente  regione:  sia  per  la  gia'  citata
 attribuita   compentenza   primaria   ed   esclusiva  in  materia  di
 agricoltura zootecnia; sia per la partecipazione regionale  anche  al
 procedimento   di  rientro  nella  produzione  lattiera  nella  quota
 nazionale gia' prevista epressamente nella legge n. 46/1995; sia  per
 le  conseguenze  economico-sociali delle scelte statali in un settore
 produttivo affidato integralmente  alla  regolamentazione  regionale.
 Conseguentemente  il  mancato  invito  del  presidente  della  Giunta
 regionale alla seduta del Consiglio dei Ministri nella quale e' stato
 adottato il decreto-legge n. 463/1996 e la mancata  consultazione  in
 proposito  determina la irrimediabile legittimita' costituzionale del
 decreto legislativo medesimo.
   1.2. - Oltre che per la - specifica  -  mancata  consultazione  del
 presidente  della  Giunta regionale, l'adottato decreto-legge risulta
 piu' in generale illegittimo  perche'  assunto  in  violazione  tanto
 delle  competenze  costituzionalmente assegnate alla regione autonoma
 del Friuli-Venezia Giulia nelle suddette materie  dell'agricoltura  e
 della  zootecnia;  quanto  del  principio di leale collaborazione tra
 Stato e e  regione  espressamente  sancito  con  la  gia'  richiamata
 sentenza  n.  520/1996  di  codesta  ecc.ma  Corte con riferimento al
 precedente decreto-legge n. 727/1994 (ed alla legge di conversione n.
 46/1995):   emanata quest'ultima con riguardo  quindi  alla  medesima
 materia della riduzione delle quote latte e agli atti legislativi che
 costituiscono  presupposto  e giuridico del decreto-legge n. 463/1996
 oggetto della presente impugnazione.
   1.2.1. - In particolare la violazione di detto principio  di  leale
 collaborazione  veniva  sanzionato  puntualmente in tale apprezzabile
 decisione,  ritenendosi  fondata  l'allora  proposta   eccezione   di
 incostituzionalita'  "...  in relazione alla mancata previsione nella
 norma  impugnata  di  qualsivoglia   partecipazione   regionale   nel
 procedimento  di  riduzione  delle quote individuali: e invero ove si
 considerino i  contenuti  della  disciplina  in  esame,  che  investe
 interventi  sulla  dimensione  produttiva  di  aziende  comprese  nel
 settore agricolo (v. sentenza n. 304 del 1987) la completa esclusione
 delle regioni dal procedimento in questione non puo' trovare adeguata
 giustificazione ne' in relazione all'urgenza con  cui  si  e'  dovuto
 provvedere ai fini del rientro nella quota nazionale ne' in relazione
 alla  presenza, connessa a tale rientro, di un interesse nazionale al
 rispetto di impegni assunti in sede comunitaria. Non  senza,  d'altro
 canto,  considerare che la procedura gia' adottata dall'art. 2, comma
 7, della legge n. 468  del  1992  aveva  affidato  direttamente  alle
 regioni  la  riduzione  delle  quote assegnate, ove le stesse fossero
 risultate maggiori della produzione effettiva".  Ed ancora di seguito
 si puntualizzava che "... rispetto alla fattispec  ie regolata  dalla
 norma  in  esame  ...  la  presenza  regionale  andava  in  ogni caso
 salvaguardata quanto meno nella forma della richiesta  di  parere.  E
 questo tanto piu' ove si consideri che le ipotesi di sottrazione alla
 procedura  di  riduzione contemplate nei commi 1 e 2-bis dell'art.  2
 sono tali da involgere almeno in  prevalenza,  valutazioni  spettanti
 alla  sfera  dei  poteri  regionali".    Pur  essendo  stato  sancito
 autorevolmente con tale sentenza additiva l'obbligo di  garantire  la
 partecipazione  regionale  nel  procedimento di riduzione delle quote
 latte, con deprecabile  ostinazione  il  Governo  ha  disatteso  tale
 situazione  procedendo  indebitamente  all'emanazione  dei numerosi e
 reiterati decreti-legge senza alcuna - seria e concreta  -  forma  di
 collaborazione   e  coordinamento  con  le  regioni  attributarie  di
 specifiche potesta' in materia; omettendo completamente  di  attivare
 ogni  intesa  o  consultazione  collaborativa pur ritenuta doverosa e
 necessaria anche da codesta ecc.ma Corte costituzionale con la citata
 sentenza n. 520/1995.
   1.2.4. - L'inserimento poi solo nel  decreto-legge  n.  353/1996  e
 pure  nell'ultimo  reiterato  n.  463/1996  (oggetto  della  presente
 impugnazione) della previsione della preventiva acquisizione da parte
 del Ministro delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  del
 parere  del  Comitato  permanente  delle  politiche  agroalimentari e
 forestali ai  fini  della  pubblicazione  degli  appositi  bollettini
 dell'AIMA  non puo' risultare sanante dell'inosservanza del principio
 di cui trattasi, sol che si consideri  che  il  richiesto  parere  fa
 espresso  riferimento  a  pubblicazione  effettuata  (o  che dovevasi
 effettuare) entro il 31 marzo 1996| E quindi  oltre  sei  mesi  prima
 rispetto  al  decreto legislativo da ultimo adottato| Tale previsione
 dal punto di vista sostanziale  costituisce  una  ulteriore  conferma
 della violazione del medesimo principio di leale collaborazione|
   1.2.5.  -  Con  riferimento all'impugnato decreto-legge n. 463/1996
 non potrebbe comunque ritenersi in qualche modo  assolto  l'onere  di
 leale   collaborazione  con  l'avvenuta  consultazione  del  Comitato
 permanente delle politiche agroalimentari e forestali, avvenuta nella
 seduta  del  4  settembre  1996,  in  merito  alla  reiterazione  del
 decreto-legge  n.  353/1996;  laddove  si  consideri che nel corso di
 detta seduta erano state fermamente evidenziate  posizioni  regionali
 prevalentemente  contrarie  all'azione  governativa  le quali poi non
 sono state tenute in alcun conto|
   Tale aspetto permette  di  evidenziare  che,  se  il  rispetto  del
 principio  di  leale  collaborazione  impone l'acquisizione di pareri
 delle regioni e delle provincie  autonome,  dovrebbe  necessariamente
 derivare  un  preciso  obbligo di motivazione da parte del Governo in
 riferimento all'emanazione di atti contrari ai resi pareri  regionali
 (analogamente   cfr.   Corte   cost.   n.   116/1994).     Altrimenti
 argomentando,  qualunque  meccanismo  di  cooperazione  tra  Stato  e
 regioni   avrebbe  valenza  solo  formale,  senza  invece  il  dovuto
 riconoscimento di necessaria efficacia sostanziale|
   (2) - Violazione dell'art. 77 Cost.,  anche  con  riferimento  agli
 artt.  4,  n.  2,  8  e  44  Stat.  nonche' del principio della leale
 collaborazione tra Stato e regioni.
   2.1. -  L'impugnato  decreto-legge  non  presenta  i  requisiti  di
 straordinaria  urgenza  e  necessita' che legittimano l'esercizio del
 potere di decretazione  d'urgenza  da  parte  del  Governo  ai  sensi
 dell'art.   77   della  Costituzione.    Intatti  la  giustiticazione
 motivazionale espressa  in  epigrafe  al  decreto  appare  del  tutto
 generica  ed  apodittica.  Ma  maggiormente  rileva che nessuna delle
 disposizioni  contenute  negli  eccepiti  artt.    2  e 3, risulta in
 qualche modo diretta a far fronte a situazioni di fatto che  appaiono
 di   tale   "straordinaria   necessita'  ed  urgenza"  da  richiedere
 l'utilizzo  del  decreto-legge  e  non  l'attivazione  dell'ordinario
 procedimento di approvazione e promulgazione di una legge ordinaria|
   All'evidenza   la   materia  regolata  dall'impugnata  disposizione
 risulta essere la  pubblicazione  di  "bollettini  di  aggiornamento"
 riguardanti  gli elenchi dei produttori ed i quantitativi delle quote
 legge ad essi spettanti.
   Non si comprende quindi quale sia  l'improcrastinabile  urgenza  ed
 indifferibilita'  di  una  tale  regolazione  che  possa giustificare
 l'eccezionale ricorso alla decretazione d'urgenza|
   2.3.  -  La  violazione  dell'art.  77  da   parte   dell'impugnato
 decreto-legge  risulta  poi  dallo  stesso  carattere reiterativo dei
 precedenti decreti-legge n. 124/1996, n. 260/1996 e n. 353/1996.   E'
 notorio  che  la proliferazione della decretazione d'urgenza ed ancor
 piu' la costante quanto non corretta pratica della  reiterazione  dei
 decreti-leggi  (che  ormai il Parlamento non riesce piu' a convertire
 nel periodo temporale prefissato) e' oggetto  di  acceso  e  polemico
 dibattito   in   sedi   istituzionali,   politiche,   dottrinarie   e
 giudiziarie:  risultando comunque unanime la  considerazione  critica
 che  detta reiterazione costituisce uno snaturamento dell'eccezionale
 strumento della decretazione d'urgenza e una palese violazione  della
 disposizione   costituzionale   di  riferimento.     Nell'instaurando
 giudizio non resta quindi che denunciare a codesta suprema  Corte  la
 illegittimita'  degli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 463/1996 anche
 sotto tale profilo; risultando contrario al  dettato  ed  alla  ratio
 dell'art.  77  Cost. disciplinare fattispecie fattuali con l'utilizzo
 di reiterati decreti legislativi d'urgenza adottati dal  Governo,  al
 di   fuori   di  ogni  logica  di  corretto  riparto  delle  funzioni
 istituzionali  e  con  continuata  sottrazione  quindi   del   potere
 legislativo spettante al Parlamento.
   2.4.   -   Va   pure  precisato  che  la  violazione  della  citata
 disposizione costituzionale va  denunciata  con  diretto  riferimento
 alla  lesione delle competenze legislative primarie della regione nel
 settore agricolo e zootecnico: essendo ammissibile la proposizione di
 tale censura anche  da  parte  regionale  quanto  essa  incide  sulle
 proprie  attribuzioni  (sentenza  n.  29/1995)  e  risulti  di palese
 evidenza (sentenza n. 165/1995).  E sotto tale aspetto deve eccepirsi
 che l'affermata  sussistenza  di  una  apodittica  ed  ingiustificata
 "straordinaria  necessita'  ed  urgenza"  (come pure denunciato nella
 parte  premessa  dell'impugnato   decreto-legge)   rende   di   fatto
 incompatibile  e  inattuabile la partecipazione regionale alle scelte
 legislative che con  l'impugnato  decreto-legge  sono  state  assunte
 nella  delicata  materia  della riduzione delle quote-latte.   In tal
 modo surrettiziamente si violano le competenze regionali in  materia;
 e   quelle   nel   settore   dell'agricoltura   e   della   zootecnia
 specificatamente assegnate  alla  competenza  primaria  ed  esclusiva
 della ricorrente regione|
   2.5.   -   Si   ritiene  ammissibile  tale  illustrato  profilo  di
 incostituzionalita' in relazione ai principi giurisdizionali posti da
 codesta ecc.ma Corte, secondo i quali  nei  giudizi  di  legittimita'
 costituzionale in via principale l'interesse a ricorrere alle regioni
 e'   qualificato   esclusivamente  dalla  finalita'  di  ripristinare
 l'integrita'   delle  competenze  costituzionalmente  garantite  alle
 medesime ricorrenti.   Pertanto  le  regioni  in  tale  sede  possono
 legittimamente  far  valere  presunte  violazioni  concernenti  norme
 costituzionali regolanti l'esercizio di un potere governativo -  come
 appunto  le  norme che abilitano il Governo ad adottare decreti-legge
 soltanto in presenza di situazioni di necessita' ed urgenza  -  nella
 misura  in  cui le stesse comportano di per se' lesione diretta delle
 sfere di  competenza  costituzionalmente  attribuite  alle  autonomie
 regionali  (cfr. sentt. nn. 314/1990, 544/1989, 1044 e 302 del 1988 e
 in ultimo sentenza n. 29/1995).
   Risulta palese che il Governo ha emanato le contestate disposizioni
 mediante decretazione d'urgenza eludendo il  dibattito  parlamentare;
 quindi  la  lesione  delle  competenze  regionali deriva direttamente
 dall'utilizzo della decretazione d'urgenza alla quale e' stato  fatto
 ricorso,  in assenza assoluta peraltro dei presupposti costituzionali
 per essa stabiliti.  E cio' - pure ripetesi  -  in  aperto  dispregio
 delle  chiare  e  puntuali  statuizioni esplicitate da codesta ecc.ma
 Corte con la piu' volte citata sentenza n. 520/1995.  Inoltre non  e'
 dato  sapere se il decreto verra' convertito in legge, se in mancanza
 di conversione vi sara' sanatoria degli  effetti  comunque  prodotti,
 oppure se il decreto stesso sara' nuovamente reiterato|
   (3)  -  Violazione  dell'art.  3  Cost.  per irragionevolezza delle
 disposizioni degli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 463/1996.
   3.1. -   Illogico ed  irragionevole  risulta  l'art.  2,  comma  2,
 dell'impugnato  decreto-legge,  il  quale stabilisce che "entro il 31
 marzo 1996" l'AIMA  pubblica  appositi  bollettini  di  aggiornamento
 degli elenchi dei produttori e dei quantitativi ad essi spettanti nel
 periodo  di  applicazione  del  regime  comunitario delle quote legge
 1995-1996.    Innanzitutto  detta  disposizione  appare   del   tutto
 incongrua  per  il  fatto che in data 6 settembre 1996 si dispone che
 venga pubblicato un bollettino "entro il 31 marzo 1996": e quindi con
 riferimento ad una data gia' da tempo trascorsa| E' ben evidente  che
 tale  incongruenza deriva dalla operata reiterazion  e del precedente
 e  non  convertito  decreto-legge  n.  353/1996   (peraltro   neppure
 richiamato):   ma   cio'   non   toglie   che  appare  manifestamente
 irragionevole, chiaramente inapplicabile e veramente  incomprensibile
 per  gli  operatori  interessati  che  un atto legislativo imponga la
 fissazione di un termine  gia'  scaduto  per  l'effettuazione  di  un
 adempimento     amministrativo|     Secondariamente    la    evidente
 irragionevolezza deriva dalla circostanza che con la richiamata norma
 del decreto-legge n.  463/1996  si  impone  la  pubblicazione  di  un
 bollettino   di   aggiornamento   (avente   carattere  definitorio  e
 costitutivo dei rapporti e delle  indicazioni  quantitative  in  esso
 contenute)  pe  la  campagna  lattiera  1995-1996, quando la campagna
 stessa e'  gia'  conclusa|  Infatti  il  regolamento  CEE  n.  804/68
 (oggetto  di applicazione con la legge n. 468/1992) stabilisce che la
 campagna di produzione del latte e' compresa tra il 1 aprile e il  31
 marzo  dell'anno  successivo.   Conseguentemente non solo l'impugnato
 decreto-legge impone il gia' scaduto termine del 31  marzo  1996;  ma
 incongruamente  viene  a disciplinare dal 7 settembre 1996 - e quindi
 in via irragionevolmente  retroattiva  -  ha  campagna  annuale  gia'
 conclusa   allo  stesso  31  marzo  1996|  Il  sistema  previsto  dal
 regolamento n.  804/68  e  dalla  legge  n.    468/1992  non  a  caso
 prevedevano  la  pubblicazione  dei bollettini entro il 31 gennaio di
 ciascun  anno  per  la  determinazione  degli  elenchi aggiornati dei
 produttori  e  dei  quantitativi  ad  essi  spettanti   nel   periodo
 decorrente  dal  1 aprile successivo. Dovendo ovviamente svolgersi la
 funzione programmatoria in via preventiva; e solo in  via  successiva
 il controllo sull'attivita' produttiva lattiera.
   L'avvenuta  fissazione  del  termine  del 31 marzo 1996 all'art. 2,
 comma 1, dell'impugnato decreto-legge sconvolge quindi  principio  di
 corretta   programmazione  della  campagna  di  produzione  lattiera;
 risultando  altresi'  contraria  alle  prescrizioni  comunitarie   in
 materia.
   Tutto  cio'  non  puo'  che  costituire  ulteriore violazione delle
 attribuzioni  regionali,  risultando   una   disciplina   legislativa
 retroattiva  inconciliabile  con qualsivoglia forma di collaborazione
 ed estrarne a corretti  rapporti  Stato/regioni  in  quanto  sancisce
 ulteriormente  la  sottrazione  alle regioni di qualunque facolta' di
 programmazione della produzione lattiera.
   3.3. - Il sistema dei ricorsi da parte dei produttori  dissenzienti
 rispetto  ai  dati riportati nel pubblicato Bollettino, stabilito poi
 dall'art. 2, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 463/1996,  appare
 irrazionale  ed irragionevole sotto molteplici profili.  Tralasciando
 ogni considerazione  critica  sia  sulla  opportunita'  di  prevedere
 l'ormai  desueto  "ricorso in opposizione" per la contestazione delle
 risultanze dei pubblicati bollettini, sia sulla estrema brevita'  dei
 termini  per  la  proposizione  dei ricorsi stessi, va fatto rilevare
 pero' come risulti contrario ai consolidati pacifici  principi  della
 giurisprudenza  non  ammettere  l'impugnatibilita'  immediata  di  un
 provvedimento amministrativo, ma  subordinare  la  esperibilita'  del
 ricorso  al  giudice  amministrativo  alla  preventiva  e  necessaria
 proposizione dell'indicato rimedio oppositivo.
   L'imposizione di un preventivo ricorso amministrativo risulta ancor
 piu' illogica ove si consideri che lo stesso comma 3 prevede  poi  la
 possibilita'  di  formazione  del  silenzio-rigetto  a  fronte  delle
 impugnazioni  presentate  dei  produttori  interessati.    Risultando
 materialmente  impossibile  per  l'AIMA  fornire  una  decisione  sui
 migliaia di ricorsi che gia' sono stati  presentati  o  preannunciati
 con  riferimento ai pubblicati e pubblicandi bollettini (dei quali e'
 stata rilevata da piu' parti la estesa  erroneita'|),  la  previsione
 del rigetto tacito degli stessi per decorrenza del termine fissato si
 risolvera'   nella   necessita'   di   una   ulteriore   impugnazione
 giurisdizionale nel successivo termine di  sessanta  giorni:  con  la
 conseguenza di grave pregiudizio alla gia' precaria funzionalita' dei
 tribunali  amministrativi  regionali, di un oneroso esborso monetario
 per oneri legali da parte dei numerosi produttori ricorrenti (il piu'
 delle volte di gran lunga superiore  rispetto  all'interesse  che  si
 intende  far  valere);  ed  infine di un prolungamento sine die della
 definizione delle quote  latte  effettivamente  spettante  a  ciascun
 produttore  (contrastando  tale inevitabile ritardo con la conclamata
 urgenza di detta definizione).
   Il sistema di impugnazione delineato  dall'impugnato  decreto-legge
 risulta palesemente irrazionale, macchinoso, ingiustificato; e' fatto
 apposta  per  non  garantire  ne'  una  certezza  di  diritto  per  i
 destinatari  della  emanata  normativa  ne'  per  conseguire   quegli
 obiettivi   di   razionalizzazione   delle  quote  per  il  quale  il
 decreto-legge n.  463/1996  e'  stato  adottato  facendo  riferimento
 proprio  alla  "straordinaria necessita' ed urgenza"| I suddenunciati
 profili  di  irrazionalita'  determinano  una  sicura  lesione  della
 competenza  istituzionale  della  regione  ricorrente,  nella materia
 agricolo-zootecnica: giacche' essa, gia' esclusa da ogni attivita' di
 intervento collaborativo o partecipativo sulla delicata materia delle
 riduzioni delle quote, si ritrova nell'impossibilita' di svolgere  le
 proprie  attribuzioni nel comparto della politica agraria alterato da
 un ampio contenzioso.
   (3.4.) - Ulteriori  motivi  di  illegittimita'  costituzionale  per
 irragionevolezza  vanno  denunciate  con  riterimento  anche l'art. 3
 dell'impugnato decreto.
   In generale si rileva che detto articolo specifica ulteriormente la
 decisione, gia' assunta dal Governo con il  precedente  decreto-legge
 n.  440/1990  di  annullare  con  effetto retroattivo la procedura di
 compensazione in ambito regionale effettuata  dalle  associazioni  di
 produttori;   stabilendosi   che   per   il   periodo   1995-1996  di
 regolamentazione della produzione lattiera cessa  l'applicazione  dei
 commi  5,  6,  7,  8  e  9  dell'art. 5 della legge n. 468/1992 (tali
 previsioni  peraltro  gia'  sono  state  oggetto  di   eccezione   di
 legittimita'  costituzionale  di  fronte a codesta ecc.ma Corte).  La
 ricorrente regione Friuli-Venezia Giulia ritiene che  il  conseguente
 ora  impugnato art. 3 del decreto-legge n. 463/1996 risulti anch'esso
 costituzionalmente illegittimo in quanto violativo  delle  competenze
 ad  essa  statutariamente  attribuite  in  materia  di  agricoltura e
 zootecnia, in quanto contenente una disciplina irrazionale ed emanata
 in dispregio del principio di leale collaborazione.   In  particolare
 deve  sottolinearsi  che i criteri dettati al comma 1 non favoriscono
 il settore produttivo zootecnico della regione, nella misura  in  cui
 si  prevede  alla  lett.  c)  il  criterio  di priorita' a favore dei
 produttori ubicati nelle zone svantaggiate;  poiche'  tali  zone  non
 sussistono  nell'ambito  del  territorio regionale, a maggior ragione
 appare irrazionale una previsione di tal genere volta a  privilegiare
 aree  geografiche senza una effettiva giustificazione motivazionale -
 la previsione di tale disposizione avrebbe dovuto  essere  sottoposta
 adeguatamente al parere della ricorrente regione.
   Il  successivo  comma  2  disciplina  unicamente  la  compensazione
 nazionale,  la  quale  invece   dovrebbe   essere   preceduta   dalla
 compensazione  regionale come originariamente previsto dalla legge n.
 468/1992,  le  cui  previsioni  sono  state   illegittimamente   rese
 inefficaci dal decreto-legge n.  440/1996.
   Il  comma  3  stabilisce  che limitatamente al periodo 1995-1996 la
 compensazione nazionale sia effettuata entro il  25  settembre  1996,
 con  riferimento  ai bollettini di aggiornamento di cui al precedente
 art. 2, comma 1, e tenuto conto dell'esito dei ricorsi.  Prevede  poi
 che  gli  acquirenti  versino  il  prelievo supplementare entro il 30
 settembre 1996 sulla base di appositi  elenchi  redatti  dall'AIMA  a
 seguito della suddetta compensazione nazionale.
   Si  tratta  di  una  ulteriore  norma retroattiva la quale assume a
 parametro della compensazione nazionale  l'emanato  bollettino  n.  2
 AIMA, notoriamente affetto da tali errori da essere inutilizzabile da
 parte  della regione, alla quale non e' neppure noto l'esito concreto
 dei ricorsi.
   Oltre   che  per  tale  motivo  essa  risulta  anche  assolutamente
 irragionevole  per  quanto  riguarda  la  scansione  temporale  degli
 adempimenti  previsti.    Prova  di cio' e' il fatto che i termini in
 essa previsti non  sono  stati  rispettati:  in  quanto  gli  elenchi
 predisposti  dall'AIMA  sono  pervenuti alla ricorrente regione il 28
 settembre e ai  singoli  primi  acquirenti  il  1  ottobre  e  giorni
 successivi.
   Si  ricorda  come  al  contrario  l'art.  5 della legge n. 468/1992
 prevede che i primi  acquirenti  versino  il  prelievo  supplementare
 entro  venti  giorni  dal  ricevimento  della  raccomandata  da parte
 dell'associazione  dei  produttori  con  la  quale  e'  indicato   il
 pagamento da effettuarsi.
   Ora  invece  la  previsione  dell'impugnato  comma  3  dell'art.  3
 relativa al versamento da effettuarsi entro il 30 settembre non  puo'
 essere concretamente rispettata, in quanto a causa della brevita' del
 termine  essa  conduce  - come di fatto e' avvenuto - a comunicazioni
 successive alla data legislativamente prevista.
   Tale profilo di irrazionalita' conduce  direttamente  alla  lesione
 delle  competenze  regionali in quanto la ricorrente regione si trova
 nella concreta impossibilita' di svolgere le funzioni di controllo di
 cui all'art. 6 della legge n. 468/1992.
   Inoltre le nuove impugnate disposizioni statali non specificano  il
 termine  entro il quale gli acquirenti devono comunicare alla regione
 l'avvenuto versamento; senza  contare  che  in  ogni  caso  -  stante
 l'impossibilita' di rispetto del termine - ogni funzione di controllo
 si appaleserebbe comunque iniqua e irrazionale, in quanto formalmente
 le  regioni  dovrebbero  applicare  la  sanzione prevista dall'art. 6
 della legge n. 468/1992 per mancato rispetto dei termini, laddove gli
 stessi non potevano essere assolutamente rispettati|
   In riferimento al comma 4 si eccepisce poi che il puntuale rispetto
 delle competenze regionali avrebbe richiesto  il  mantenimento  della
 previsione  di  una  riserva  regionale,  la  cui  esclusione  doveva
 peraltro  essere  oggetto  di  puntuale  intesa  con  la  regione  in
 considerazione    dei    negativi    riflessi   economici   derivanti
 dall'effettuazione della compensazione solo in sede nazionale.
   Di fatto il nuovo sistema conduce  all'applicazione  nei  confronti
 degli  allevatori  della regione di una multa di importo superiore ai
 nove miliardi| Al contrario la compensazione in sede di  associazioni
 di    produttori    avrebbe   evidenziato   un   prelievo   di   soli
 ottocentocinquanta milioni, il qulae avrebbe consentito di avviare un
 processo di compensazione non traumatico fra le aziende che  sono  in
 riduzione dell'attiita' e aziende che sono in fase di sviluppo.
   Il  successivo  comma  5  stabilisce  che  a  seguito del programma
 volontario di abbandono totale o parziale della produzione  lattiera,
 viene  attribuita  alla  regione  di  provenienza  almeno  il 50% dei
 quantitativi oggetto di abbandono.
   Anche tale previsione e' stata emanata senza tener conto dei pareri
 contrari pure espressi dalla maggior parte delle regioni. Ed anche la
 ricorrente ritiene che la riassegnazione in sede  regionale  solo  di
 una  percentuale  delle  quote  oggetto  di  abbandono  determina una
 impossibilita' di espletamento delle competenze attribuite ad essa in
 materia; le quali richiederebbero che tutte  le  quote  di  abbandono
 nell'ambito  di una regione siano riassegnate alla medesima.  Infine,
 per quanto riguarda il comma 5, dell'art. 3, risulta violativa  degli
 artt.  4 e 8 dello statuto, la previsione autoritativa dei criteri di
 redistribuzione  in  ambito  regionale  delle  quote  provenienti dal
 programma di abbandono,  in  quanto  i  medesimi  criteri  dovrebbero
 rientrare  pienamente  nell'ambito  delle potesta' regionali e quindi
 dovrebbero essere determinati dalle regioni stesse.
   Per  le  considerazioni  contestative  sopra   illustrate   ed   in
 accoglimento  del presente ricorso si chiede che codesta ecc.ma Corte
 costituzionale  voglia  dichiarare  l'illegittimita'   costituzionale
 degli  artt.  2  e  3 del d.-l. 6 settembre 1996, n. 463, riguardante
 "Interventi urgenti nei settori  agricoli  e  fermo  biologico  della
 pesca  per  il  1996"  per  violazione  degli  artt.  3  e  77  della
 Costituzione, degli artt. 4, n. 2, 8 e 44 dello Statuto di  autonomia
 approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nonche' del
 principio della leale collaborazione.
     Trieste-Roma, addi' 3 ottobre 1996
                    L'avvovato della regione: Fusco
 96C1636