N. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 ottobre 1996
N. 40 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 ottobre 1996 (della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - "Quote latte" - Prevista pubblicazione, da parte dell'AIMA, entro il 31 marzo 1996, di appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo 1995-96 - Attribuzione a tali bollettini, integralmente sostitutivi di quelli precedenti, della efficacia di accertamento definitivo delle posizioni individuali, con effetto vincolante anche nei confronti degli acquirenti, ai fini della trattenuta e del versamento supplementare eventualmente dovuto - Contestata retroattivita' della normativa, che impedisce agli imprenditori del settore di adeguare la produzione alle quote ad essi assegnate, in contrasto, fra l'altro, con i criteri di programmazione, per il futuro, delle campagne lattiere fissati dal regolamento CEE n. 804/1968 - Mancato invito del presidente della giunta della regione Friuli-Venezia Giulia alla seduta del Consiglio dei Ministri in cui il decreto-legge de quo e' stato adottato, pur trattandosi di questioni riguardanti particolarmente la regione - Omessa motivazione, nel parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, previsto ai fini della pubblicazione dei bollettini da parte dell'AIMA ed espresso nella seduta del 4 settembre, del rigetto delle posizioni regionali prevalentemente contrarie all'azione governativa in contrasto, tra l'altro, con il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni - Reiterazione di norme dei non convertiti decreti-legge nn. 124, 260 e 353 del 1996 - Mancanza dei requisiti della straordinaria necessita' ed urgenza - Violazione, anche sotto tali profili, delle competenze esclusive della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e zootecnia - Richiamo alle sentenze nn. 520 e 29 del 1995, 314/1990, 1044 e 302 del 1988, e ordinanza n. 165/1995. Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - "Quote latte" - Possibilita', per gli interessati, di agire avverso le determinazioni dei bollettini predisposti dall'AIMA riguardo ai produttori titolari di quota e ai quantitativi ad essi spettanti nel periodo 1995-1996, innanzi all'autorita' giurisdizionale competente, previa, pero', opposizione, con ricorso documentato, alla stessa AIMA, entro quindici giorni dalla pubblicazione del bollettino, ricorso da intendersi peraltro respinto, in applicazione del silenzio-rigetto, in mancanza di comunicazione entro i successivi trenta giorni, della decisione dell'organo adito - Esclusione della facolta' dei produttori, gia' prevista dall'abrogato art. 2 del decreto-legge n. 274/1994 (convertito, con modificazioni, in legge n. 46/1995) di autocertificare, in caso di contenzioso, le produzioni - Incertezze ed estrema onerosita' di tale sistema di impugnazioni - Reiterazione di norme dei non convertiti decreti-legge nn. 124, 260 e 353 del 1996 - Mancanza totale dei presupposti costituzionali della decretazione di urgenza - Violazione, anche sotto questi profili, delle competenze, legislativa e amministrativa, della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e zootecnia. Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - "Quote latte" - Criteri previsti per la compensazione fra le maggiori e minori quantita' di prodotto consegnate - Disposizione, da parte dell'AIMA, qualora si determinino le condizioni per applicarla, della compensazione nazionale, da effettuarsi prioritariamente in favore di alcune categorie di produttori (di zone montane, zone svantaggiate ecc.) e, limitatamente al periodo 1995-1996, entro il 25 settembre 1996, con conseguente obbligo degli acquirenti di versare il dovuto prelievo supplementare entro il 30 settembre sulla base di appositi elenchi anch'essi redatti, a seguito della suddetta compensazione, dall'AIMA - Ulteriore specificazione della decisione gia' assunta dal Governo con l'art. 11 del decreto-legge n. 440/1996, di annullare con effetto retroattivo la procedura di compensazione in ambito regionale effettuata dalle associazioni di produttori in base alla previsione della legge n. 468/1992 - Impossibilita', per gli acquirenti, di osservare, per la sua irragionevole brevita', il termine del 28 settembre 1996 stabilito per il versamento del prelievo supplementare - Incidenza negativa degli adottati criteri di priorita' sul settore produttivo zootecnico della regione Friuli-Venezia Giulia, ingiustificatamente imposti senza un previo parere della regione stessa e senza considerazione della inesistenza, nel suo territorio, di "zone svantaggiate", in contrasto, fra l'altro, con il principio della leale cooperazione tra Stato e regioni - Conseguente violazione delle competenze statutariamente attribuite alla regione in materia di agricoltura e zootecnia. Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - "Quote latte" - Prevista adozione, da parte dell'AIMA, in attuazione del regolamento CEE n. 3950/1992, di un programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, da parte dei singoli produttori, previa corresponsione di un'indennita', con confluenza delle quote latte cedute nella riserva nazionale - Riassegnazione delle quote cedute, con provvedimenti della stessa AIMA, ai produttori che ne facciano richiesta, in base a criteri di priorita' (per giovani agricoltori, produttori con azienda ubicata in zone montane, ecc.) da applicarsi in modo da assicurare che almeno il 50% dei quantitativi sia attribuito nella regione o nella provincia autonoma di provenienza - Mancata considerazione delle posizioni regionali contrarie espresse al riguardo nella seduta del 4 settembre 1996 del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, dalle regioni - Violazione delle norme statutarie concernenti le potesta', legislativa e amministrativa, regionali nelle materie dell'agricoltura e della zootecnia, comportanti una competenza esclusiva della regione riguardo alla disciplina dei programmi di abbandono, oltre che la riassegnazione alla stessa della totalita', e non soltanto di una parte, delle quote abbandonate. (D.-L. 6 settembre 1996, n. 463, art. 2, commi 1, 2, 3 e 4; 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5). (Cost., artt. 3 e 77; statuto Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 2, 8 e 44).(GU n.46 del 13-11-1996 )
Ricorso della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della Giunta regionale pro-tempore prof. Sergio Cecotti, rappresentata e difesa come da delega in calce al presente atto ed in virtu' della delibera della Giunta regionale dd. 27 settembre 1996 n. 4320, dall'avv. Renato Fusco, avvocato della regione, eleggendo domicilio presso l'ufficio di rappresentanza della regione stessa, sito in Roma, piazza Colonna n. 355 contro il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del d.-l. 6 settembre 1996 n. 463, recante "Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996" quanto agli artt. 2 e 3 concernenti il regime comunitario di produzione lattiera per violazione degli artt. 3 e 77 della Costituzione, nonche' degli artt. 4, n. 2, 8 e 44 dello statuto di autonomia (approvato con legge cost. 31 gennaio 1963 n. 1), nonche' del principio della leale collaborazione. In fatto (A) - La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' stata costituita con legge cost. 31 gennaio 1963 n. 1 approvativa dello statuto speciale. Con l'art. 4 di detta legge costituzionale ad essa e' stata attribuita competenza legislativa primaria ed esclusiva in numerose materie, tra le quali figura pure l'agricoltura e la zootecnia (art. 4 n. 2). Correlativamente il successivo art. 5 ha ad essa demandato l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie assegnate alla rispettiva competenza legislativa. Pure rileva nel presente giudizio l'art. 44 dello statuto medesimo, il quale espressamente stabilisce che "Il presidente della Giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardino particolarmente la regione". Anche si evidenzia che per la materia dell'agricoltura e della zootecnia sono state trasferite le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato con le norme di attuazione statutaria di cui all'art. 65 Stat., contenute nel d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, nel d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 e nel d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 469. (B) - E' noto che la disciplina del regime delle c.d. quote latte e' stata definita organicamente con la legge 26 novembre 1992 n. 486 (dopo un annoso conflitto con l'allora esistente Comunita' economica europea ed in attuazione del regolamento CEE n. 804/68) allo scopo di contenere la produzione lattiera eccedente nel mercato europeo e per conseguire il rispetto della quota nazionale assegnata. Con l'art. 2, comma 1, di detta legge veniva attribuito all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) la pubblicazione di "bollettini" indicanti gli elenchi dei produttori e dei quantitativi ad essi spettanti su base provinciali da trasmettersi alle regioni. Nel successivo comma 2, dello stesso art. 2, per i produttori aderenti alle associazioni UNALAT e AZOOLAT si prevedeva che "le quote per le consegne e le vendite sono articolate in due parti distinte": di cui la quota A rapportata alla produzione lattiera commercializzata nel periodo 1988 e 1989; e la quota B calcolata nella maggiore produzione commercializzata nel periodo 1991-1992. Il comma 3 determinava invece la quota per i produttori non aderenti ad alcuna associazione. In considerazione del fatto che il surrichiamato regolamento CEE n. 804/68 imponeva una periodica rideterminazione delle quote nazionali di produzione lattiera di spettanza, con il comma 7 dello stesso art. 2 si affidava alla regione il compito di svolgere periodici controlli sull'entita' della produzione commercializzata dai singoli produttori, con l'onere di segnalare all'AIMA eventuali diminuzioni accertate al fine dell'aggiornamento del bollettino. Infine il comma 8 demandava al decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste previo parere delle regioni e sentite le organizzazioni professionali agricole la fissazione dei criteri generali di riduzione della produzione stessa nel caso che le quote nazionali stabilite in sede comunitaria risultassero superate dalla quantita' attribuita in via provvisoria ai produttori. In attuazione di tale legge veniva emanato il d.-l. 23 dicembre 1994 n. 227 - poi convertito nella legge 24 febbraio 1995 n. 46 riguardante appunto "Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria". In esecuzione pure del sopravvenuto regolamento CEE n. 3950/92 all'art. 2 si stabiliva "... di procedere alla riduzione prioritariamente della quota A non in produzione e successivamente della quota B assegnata ai produttori" in base a taluni parametri quantitativi; ed escludendo comunque da detta riduzione i produttori operanti in zone montane ed in quelle svantaggiate (o ad esse equiparate), nonche' nelle isole. Con l'art. 2-bis si ammetteva l'autocertificazione della produzione nei rapporti tra venditori ed acquirenti. Nei due citati atti legislativi veniva omessa pero' ogni previsione di consultazione delle regioni che pure era stata espressamente stabilita nella legge n. 468/1992| Il decreto-legge n. 227/1994 e la legge di conversione n. 46/1995 venivano impugnati dinanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale da parte della regione Veneto e della regione Lombardia, che tra l'altro eccepivano la esclusione delle previa consultazione regionale per l'adozione degli atti riguardanti la riduzione della produzione al fine del conseguimento della quota nazionale assegnata. Con la sentenza 28 dicembre 1995 n. 520 si accoglievano parzialmente i proposti ricorsi ed in particolare si dichiarava la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge stessa nella parte in cui non erasi previsto il parere delle regioni direttamente interessate al procedimento di riduzione delle quote assegnate ai produttori di latte: motivandosi espressamente che risultava fondata al censura di violazione degli artt. 147 e 188 Cost. (che attribuiscono alle regioni ordinarie competenze legislative ed amministrative in materia di agricoltura) e del principio della leale collaborazione tra Stato e regioni medesime. (C) - Con d.-l. 15 marzo 1996 n.124 intitolato "Regime comunitario di produzione lattiera" il Governo e' nuovamente intervenuto con decretazione d'urgenza per disciplinare la materia. Con l'art. 1: si e' demandato nuovamente l'AIMA la pubblicazione di "appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996"; si e' attribuito il valore di "... accertamento definitivo delle posizioni individuali" dei dati derivanti da tali bollettini; si e' previsto un ricorso in opposizione all'AIMA medesima avverso le determinazioni dei bollettini, da proporre "... entro il termine perentorio di quindici giorni alla pubblicazione dei bollettini da parte della regione", attribuendo altresi' valore di silenzio rigetto alla mancata decisione esplicita dell'AIMA stessa entro i successivi trenta giorni. Con l'art. 2 si introduceva un ulteriore art. 5-bis dopo l'art. 5 della legge n. 468/1992, stabilendosi criteri di compensazione "a partire dagli adempimenti concernenti il periodo 1995-1996" a favore dei produttori sia della quota A che della quota B, nonche' di quelli operanti nelle zone di montagna e delle zone svantaggiate. Si pone nel massimo rilievo come anche in questo decreto-legge si era completamente omesso di prevedere il parere delle regioni interessate alla determinazione riduttiva delle quote latte, in evidente spregio della gia' citata sentenza n. 520/1995 di codesta ecc.ma Corte| Pure va rappresentato come, in applicazione di tale decreto-legge, la regione Friuli-Venezia Giulia aveva fornito all'AIMA puntualmente i dati per la formulazione dei bollettini di aggiornamento; ma non ha provveduto poi alla pubblicazione dei bollettini stessi (ai sensi del succitato art. 1 del decreto-legge n. 124/1996) trasmessi dall'AIMA stessa alla regione medesima per la pubblicazione in quanto gli uffici regionali competenti verificavano in detti bollettini una notevolissima serie di errori dei dati di assegnazione delle quote. Sebbene detti errori risultassero evidentissimi, ripetutamente segnalati e documentalmente comprovati dalla regione all'AIMA, quest'ultima si rifiutava di provvedere alla rettificazione prima della pubblicazione regionale. Di talche' la regione era costretta a non pubblicare il bollettino sussistendo un legittimo impedimento rappresentato dalla gia' rilevata diffusa erroneita' dei dati in esso contenuti: rappresentando un tanto nella articolata comunicazione dd. 13 maggio 1996 del presidente della Giunta regionale e dell'Assessorato regionale all'agricoltura diretta al Ministero delle risorse agricole e al direttore dell'AIMA. (D) - In presenza di tale situazione di grave e colpevole mancanza di leale collaborazione tra organi statali e regionali interveniva l'ulteriore d.-l. 16 maggio 1996 n. 260 (ugualmente riguardante il "Regime comunitario di produzione lattiera") con il quale si e' praticamente reiterato il d.-l. 15 marzo 1966 n. 124 prima della scadenza per mancata conversione. Detto ultimo decreto-legge si appalesava sostanzialmente identico al precedente decreto-legge n. 124/1996, differenziandosene solo per una diversa articolazione (in tre articoli e in piu' commi) delle disposizioni gia' presenti nel decreto-legge reiterato. Il decreto-legge n. 260/1996 veniva impugnato dalla ricorrente regione avanti a codesta ecc.ma Corte, ove risulta pendente sub r.g. 298/96. Detto decreto veniva successivamente sostituito dal decreto-legge n. 353/1996, al quale poi seguiva l'ulteriore decreto-legge n. 440/1996. Nessuno di tali provvedimenti legislativi era convertito in legge. (E) - Ancor piu' recentemente con il d.-l. 8 luglio 1996 n. 353 recante "Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996" il Governo si adeguava formalmente alle indicazioni espresse da codesta ecc.ma Corte con la citata sentenza n. 520/1995, prevedendo all'art.1 la preventiva acquisizione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali ai fini della pubblicazione degli appositi bollettini dell'AIMA entro il 31 marzo 1996. Inoltre, in particolare prevedeva: il versamento entro il 30 settembre 1996 del prelievo supplementare dovuto sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della compensazione nazionale, con riferimento al periodo 1995-1996; il programma di volontario abbandono totale o parziale della produzione lattiera redatto dall'AIMA; la riassegnazione delle quote, assicurando l'attribuzione di almeno il 50% alla regione di provenienza, dettando i criteti di priorita'; per l'anno 1995 il differimento del termine al 31 dicembre per la cessione della quota latte. Con l'ennesimo successivo d.-l. 8 agosto 1996 n. 440, venivano emanate norme concernenti il "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale". All'art. 11 - rubricato "Regime comunitario di produzione lattiera" si stabiliva principalmente - e con effetto retroattivo - che dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera cessa l'applicazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 5 della legge n. 468/1992, in concreto annullando la procedura di compensazione in ambito regionale effettuata dalle associazioni di produttori. A seguito di tale nuovo regime normativo e' stato stimato che i produttori della regione Friuli-Venezia Giulia dovranno pagare per la compensazione importi superiori a 9 miliardi, contro gli 850 milioni calcolati con la compensazione a livello di associazione di produttori. Veniva quindi emanato l'ulteriore d.-l. 6 settembre 1996 n. 463 - oggetto della presente impugnazione - recante "Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996". Per quel che interessa nella presente impugnazione si fa rilevare che con l'art. 2 di detto decreto-legge, dedicato al "Regime di produzione lattiera": al comma 1, si riproduce la disposizione dell'art. 1 del precedente decreto-legge n. 353/1996, prevedendo quindi la preventiva acquisizione da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, ai fini della pubblicazione degli appositi bollettini dell'AIMA entro il 31 marzo 1996" (|). Tali "appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996" costituiscono "... accertamento definitivo delle posizioni individuali" dei dati derivanti da tali bollettini"; al comma 2 si stabilisce l'abrogazione dell'art. 2-bis del decreto-legge n. 727/1994, (convertito con modificazioni dalla legge n. 46/1995) in luogo della sospensione dell'efficacia delle medesime precedentemente prevista, venendo cosi' esclusa la possibilita' di autocertificazione delle produzioni; al comma 3 si e' rinnovativamente prevista la possibilita' di proporre il "ricorso in opposizione" all'AIMA medesima avverso la determinazione dei bollettini, in conformita' a quanto gia' disposto dai precedenti decreti-legge n. 124/1996, n. 269/1996 e 353/1996. Il successivo art. 3 (concernente "Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e altre disposizioni"): al comma 1 sostituisce il comma 12 dell'art. 5 della legge n. 468/1992, stabilendo l'applicazione della compensazione nazionale da parte dell'AIMA, la quale puo' avvalersi della collaborazione di enti pubblici od organismi privati e definendo altresi' nuovi criteri per l'effettuazione della medesima; al comma 2 stabilisce i termini per la compensazione nazionale ed istituisce il monitoraggio del latte commercializzato; al comma 3 detta norme transitorie per la compensazione nazionale per la campagna 1995-1996; ai commi 4 e 5 riproduce quanto gia' previsto dal decreto-legge n. 353/1996 relativamente al programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera e alla riassegnazione delle quote. (F) - Per completezza di illustrazione si rende noto che, considerata la mancanza assoluta di attivita' collaborativa da parte degli organi statali, in data 20 settembre 1996 la regione ha pubblicato l'avviso che i bollettini AIMA contenenti l'elenco dei produttori di latte vaccino e delle corrispondenti quote latte di fine campagna 1995-1996; esso e' stato esposto all'Albo degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di ciascuna provincia, e cio' al fine di permettere agli interessati la proposizione del ricorso all'AIMA entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso. In diritto Le surriportate disposizioni degli artt. 2 e 3 del d.-l. 6 settembre 1996, n. 463 risultano costitituzionalmente illegittime per i seguenti M o t i v i (1) - Violazione degli artt. 4, 8 e 44 legge Cost. 31 gennaio 1963 n. 1, nonche' del principio della leale collaborazione tra Stato e regione, irragionevolezza della norma censurata. 1.1 - Si e' gia' sopra illustrato come la ricorrente regione e' attributaria di competenza primaria esclusiva legislativa ed amministrativa - in materia di agricoltura e zootecnia ai sensi dell'art. 4 n. 2 e dell'art. 8 della legge Cost. n. 1/1963; e come altresi' vi sia obbligo per il Governo di invitare e consultare il presidente della Giunta regionale nelle sedute del Consiglio dei Ministri nelle quali si trattino questioni interessanti comunque la regione Friuli-Venezia Giulia nell'osservanza dell'art. 44 dello statuto medesimo. E' ben nota l'affermazione costante di codesta suprema Corte secondo cui per l'attuazione di tale particolare forma di collaborazione e' necessario che le questioni trattate dal Consiglio dei Ministri comportino il coinvolgimento di un interesse differenziato delle regioni alle quali e' statutariamente riconosciuto il diritto di partecipare alle sedute dello stesso. Ma anche sotto tale profilo non vi dovrebbe essere di dubbio alcuno che il richiesto interesse differenziato della regione Friuli-Venezia Giulia sussisteva con riferimento all'emanato decreto-legge n. 463/1996. Detto decreto riguardava, senza alcuna incertezza, anche e specificame nte la ricorrente regione: sia per la gia' citata attribuita compentenza primaria ed esclusiva in materia di agricoltura zootecnia; sia per la partecipazione regionale anche al procedimento di rientro nella produzione lattiera nella quota nazionale gia' prevista epressamente nella legge n. 46/1995; sia per le conseguenze economico-sociali delle scelte statali in un settore produttivo affidato integralmente alla regolamentazione regionale. Conseguentemente il mancato invito del presidente della Giunta regionale alla seduta del Consiglio dei Ministri nella quale e' stato adottato il decreto-legge n. 463/1996 e la mancata consultazione in proposito determina la irrimediabile legittimita' costituzionale del decreto legislativo medesimo. 1.2. - Oltre che per la - specifica - mancata consultazione del presidente della Giunta regionale, l'adottato decreto-legge risulta piu' in generale illegittimo perche' assunto in violazione tanto delle competenze costituzionalmente assegnate alla regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia nelle suddette materie dell'agricoltura e della zootecnia; quanto del principio di leale collaborazione tra Stato e e regione espressamente sancito con la gia' richiamata sentenza n. 520/1996 di codesta ecc.ma Corte con riferimento al precedente decreto-legge n. 727/1994 (ed alla legge di conversione n. 46/1995): emanata quest'ultima con riguardo quindi alla medesima materia della riduzione delle quote latte e agli atti legislativi che costituiscono presupposto e giuridico del decreto-legge n. 463/1996 oggetto della presente impugnazione. 1.2.1. - In particolare la violazione di detto principio di leale collaborazione veniva sanzionato puntualmente in tale apprezzabile decisione, ritenendosi fondata l'allora proposta eccezione di incostituzionalita' "... in relazione alla mancata previsione nella norma impugnata di qualsivoglia partecipazione regionale nel procedimento di riduzione delle quote individuali: e invero ove si considerino i contenuti della disciplina in esame, che investe interventi sulla dimensione produttiva di aziende comprese nel settore agricolo (v. sentenza n. 304 del 1987) la completa esclusione delle regioni dal procedimento in questione non puo' trovare adeguata giustificazione ne' in relazione all'urgenza con cui si e' dovuto provvedere ai fini del rientro nella quota nazionale ne' in relazione alla presenza, connessa a tale rientro, di un interesse nazionale al rispetto di impegni assunti in sede comunitaria. Non senza, d'altro canto, considerare che la procedura gia' adottata dall'art. 2, comma 7, della legge n. 468 del 1992 aveva affidato direttamente alle regioni la riduzione delle quote assegnate, ove le stesse fossero risultate maggiori della produzione effettiva". Ed ancora di seguito si puntualizzava che "... rispetto alla fattispec ie regolata dalla norma in esame ... la presenza regionale andava in ogni caso salvaguardata quanto meno nella forma della richiesta di parere. E questo tanto piu' ove si consideri che le ipotesi di sottrazione alla procedura di riduzione contemplate nei commi 1 e 2-bis dell'art. 2 sono tali da involgere almeno in prevalenza, valutazioni spettanti alla sfera dei poteri regionali". Pur essendo stato sancito autorevolmente con tale sentenza additiva l'obbligo di garantire la partecipazione regionale nel procedimento di riduzione delle quote latte, con deprecabile ostinazione il Governo ha disatteso tale situazione procedendo indebitamente all'emanazione dei numerosi e reiterati decreti-legge senza alcuna - seria e concreta - forma di collaborazione e coordinamento con le regioni attributarie di specifiche potesta' in materia; omettendo completamente di attivare ogni intesa o consultazione collaborativa pur ritenuta doverosa e necessaria anche da codesta ecc.ma Corte costituzionale con la citata sentenza n. 520/1995. 1.2.4. - L'inserimento poi solo nel decreto-legge n. 353/1996 e pure nell'ultimo reiterato n. 463/1996 (oggetto della presente impugnazione) della previsione della preventiva acquisizione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali ai fini della pubblicazione degli appositi bollettini dell'AIMA non puo' risultare sanante dell'inosservanza del principio di cui trattasi, sol che si consideri che il richiesto parere fa espresso riferimento a pubblicazione effettuata (o che dovevasi effettuare) entro il 31 marzo 1996| E quindi oltre sei mesi prima rispetto al decreto legislativo da ultimo adottato| Tale previsione dal punto di vista sostanziale costituisce una ulteriore conferma della violazione del medesimo principio di leale collaborazione| 1.2.5. - Con riferimento all'impugnato decreto-legge n. 463/1996 non potrebbe comunque ritenersi in qualche modo assolto l'onere di leale collaborazione con l'avvenuta consultazione del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, avvenuta nella seduta del 4 settembre 1996, in merito alla reiterazione del decreto-legge n. 353/1996; laddove si consideri che nel corso di detta seduta erano state fermamente evidenziate posizioni regionali prevalentemente contrarie all'azione governativa le quali poi non sono state tenute in alcun conto| Tale aspetto permette di evidenziare che, se il rispetto del principio di leale collaborazione impone l'acquisizione di pareri delle regioni e delle provincie autonome, dovrebbe necessariamente derivare un preciso obbligo di motivazione da parte del Governo in riferimento all'emanazione di atti contrari ai resi pareri regionali (analogamente cfr. Corte cost. n. 116/1994). Altrimenti argomentando, qualunque meccanismo di cooperazione tra Stato e regioni avrebbe valenza solo formale, senza invece il dovuto riconoscimento di necessaria efficacia sostanziale| (2) - Violazione dell'art. 77 Cost., anche con riferimento agli artt. 4, n. 2, 8 e 44 Stat. nonche' del principio della leale collaborazione tra Stato e regioni. 2.1. - L'impugnato decreto-legge non presenta i requisiti di straordinaria urgenza e necessita' che legittimano l'esercizio del potere di decretazione d'urgenza da parte del Governo ai sensi dell'art. 77 della Costituzione. Intatti la giustiticazione motivazionale espressa in epigrafe al decreto appare del tutto generica ed apodittica. Ma maggiormente rileva che nessuna delle disposizioni contenute negli eccepiti artt. 2 e 3, risulta in qualche modo diretta a far fronte a situazioni di fatto che appaiono di tale "straordinaria necessita' ed urgenza" da richiedere l'utilizzo del decreto-legge e non l'attivazione dell'ordinario procedimento di approvazione e promulgazione di una legge ordinaria| All'evidenza la materia regolata dall'impugnata disposizione risulta essere la pubblicazione di "bollettini di aggiornamento" riguardanti gli elenchi dei produttori ed i quantitativi delle quote legge ad essi spettanti. Non si comprende quindi quale sia l'improcrastinabile urgenza ed indifferibilita' di una tale regolazione che possa giustificare l'eccezionale ricorso alla decretazione d'urgenza| 2.3. - La violazione dell'art. 77 da parte dell'impugnato decreto-legge risulta poi dallo stesso carattere reiterativo dei precedenti decreti-legge n. 124/1996, n. 260/1996 e n. 353/1996. E' notorio che la proliferazione della decretazione d'urgenza ed ancor piu' la costante quanto non corretta pratica della reiterazione dei decreti-leggi (che ormai il Parlamento non riesce piu' a convertire nel periodo temporale prefissato) e' oggetto di acceso e polemico dibattito in sedi istituzionali, politiche, dottrinarie e giudiziarie: risultando comunque unanime la considerazione critica che detta reiterazione costituisce uno snaturamento dell'eccezionale strumento della decretazione d'urgenza e una palese violazione della disposizione costituzionale di riferimento. Nell'instaurando giudizio non resta quindi che denunciare a codesta suprema Corte la illegittimita' degli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 463/1996 anche sotto tale profilo; risultando contrario al dettato ed alla ratio dell'art. 77 Cost. disciplinare fattispecie fattuali con l'utilizzo di reiterati decreti legislativi d'urgenza adottati dal Governo, al di fuori di ogni logica di corretto riparto delle funzioni istituzionali e con continuata sottrazione quindi del potere legislativo spettante al Parlamento. 2.4. - Va pure precisato che la violazione della citata disposizione costituzionale va denunciata con diretto riferimento alla lesione delle competenze legislative primarie della regione nel settore agricolo e zootecnico: essendo ammissibile la proposizione di tale censura anche da parte regionale quanto essa incide sulle proprie attribuzioni (sentenza n. 29/1995) e risulti di palese evidenza (sentenza n. 165/1995). E sotto tale aspetto deve eccepirsi che l'affermata sussistenza di una apodittica ed ingiustificata "straordinaria necessita' ed urgenza" (come pure denunciato nella parte premessa dell'impugnato decreto-legge) rende di fatto incompatibile e inattuabile la partecipazione regionale alle scelte legislative che con l'impugnato decreto-legge sono state assunte nella delicata materia della riduzione delle quote-latte. In tal modo surrettiziamente si violano le competenze regionali in materia; e quelle nel settore dell'agricoltura e della zootecnia specificatamente assegnate alla competenza primaria ed esclusiva della ricorrente regione| 2.5. - Si ritiene ammissibile tale illustrato profilo di incostituzionalita' in relazione ai principi giurisdizionali posti da codesta ecc.ma Corte, secondo i quali nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale l'interesse a ricorrere alle regioni e' qualificato esclusivamente dalla finalita' di ripristinare l'integrita' delle competenze costituzionalmente garantite alle medesime ricorrenti. Pertanto le regioni in tale sede possono legittimamente far valere presunte violazioni concernenti norme costituzionali regolanti l'esercizio di un potere governativo - come appunto le norme che abilitano il Governo ad adottare decreti-legge soltanto in presenza di situazioni di necessita' ed urgenza - nella misura in cui le stesse comportano di per se' lesione diretta delle sfere di competenza costituzionalmente attribuite alle autonomie regionali (cfr. sentt. nn. 314/1990, 544/1989, 1044 e 302 del 1988 e in ultimo sentenza n. 29/1995). Risulta palese che il Governo ha emanato le contestate disposizioni mediante decretazione d'urgenza eludendo il dibattito parlamentare; quindi la lesione delle competenze regionali deriva direttamente dall'utilizzo della decretazione d'urgenza alla quale e' stato fatto ricorso, in assenza assoluta peraltro dei presupposti costituzionali per essa stabiliti. E cio' - pure ripetesi - in aperto dispregio delle chiare e puntuali statuizioni esplicitate da codesta ecc.ma Corte con la piu' volte citata sentenza n. 520/1995. Inoltre non e' dato sapere se il decreto verra' convertito in legge, se in mancanza di conversione vi sara' sanatoria degli effetti comunque prodotti, oppure se il decreto stesso sara' nuovamente reiterato| (3) - Violazione dell'art. 3 Cost. per irragionevolezza delle disposizioni degli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 463/1996. 3.1. - Illogico ed irragionevole risulta l'art. 2, comma 2, dell'impugnato decreto-legge, il quale stabilisce che "entro il 31 marzo 1996" l'AIMA pubblica appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote legge 1995-1996. Innanzitutto detta disposizione appare del tutto incongrua per il fatto che in data 6 settembre 1996 si dispone che venga pubblicato un bollettino "entro il 31 marzo 1996": e quindi con riferimento ad una data gia' da tempo trascorsa| E' ben evidente che tale incongruenza deriva dalla operata reiterazion e del precedente e non convertito decreto-legge n. 353/1996 (peraltro neppure richiamato): ma cio' non toglie che appare manifestamente irragionevole, chiaramente inapplicabile e veramente incomprensibile per gli operatori interessati che un atto legislativo imponga la fissazione di un termine gia' scaduto per l'effettuazione di un adempimento amministrativo| Secondariamente la evidente irragionevolezza deriva dalla circostanza che con la richiamata norma del decreto-legge n. 463/1996 si impone la pubblicazione di un bollettino di aggiornamento (avente carattere definitorio e costitutivo dei rapporti e delle indicazioni quantitative in esso contenute) pe la campagna lattiera 1995-1996, quando la campagna stessa e' gia' conclusa| Infatti il regolamento CEE n. 804/68 (oggetto di applicazione con la legge n. 468/1992) stabilisce che la campagna di produzione del latte e' compresa tra il 1 aprile e il 31 marzo dell'anno successivo. Conseguentemente non solo l'impugnato decreto-legge impone il gia' scaduto termine del 31 marzo 1996; ma incongruamente viene a disciplinare dal 7 settembre 1996 - e quindi in via irragionevolmente retroattiva - ha campagna annuale gia' conclusa allo stesso 31 marzo 1996| Il sistema previsto dal regolamento n. 804/68 e dalla legge n. 468/1992 non a caso prevedevano la pubblicazione dei bollettini entro il 31 gennaio di ciascun anno per la determinazione degli elenchi aggiornati dei produttori e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo decorrente dal 1 aprile successivo. Dovendo ovviamente svolgersi la funzione programmatoria in via preventiva; e solo in via successiva il controllo sull'attivita' produttiva lattiera. L'avvenuta fissazione del termine del 31 marzo 1996 all'art. 2, comma 1, dell'impugnato decreto-legge sconvolge quindi principio di corretta programmazione della campagna di produzione lattiera; risultando altresi' contraria alle prescrizioni comunitarie in materia. Tutto cio' non puo' che costituire ulteriore violazione delle attribuzioni regionali, risultando una disciplina legislativa retroattiva inconciliabile con qualsivoglia forma di collaborazione ed estrarne a corretti rapporti Stato/regioni in quanto sancisce ulteriormente la sottrazione alle regioni di qualunque facolta' di programmazione della produzione lattiera. 3.3. - Il sistema dei ricorsi da parte dei produttori dissenzienti rispetto ai dati riportati nel pubblicato Bollettino, stabilito poi dall'art. 2, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 463/1996, appare irrazionale ed irragionevole sotto molteplici profili. Tralasciando ogni considerazione critica sia sulla opportunita' di prevedere l'ormai desueto "ricorso in opposizione" per la contestazione delle risultanze dei pubblicati bollettini, sia sulla estrema brevita' dei termini per la proposizione dei ricorsi stessi, va fatto rilevare pero' come risulti contrario ai consolidati pacifici principi della giurisprudenza non ammettere l'impugnatibilita' immediata di un provvedimento amministrativo, ma subordinare la esperibilita' del ricorso al giudice amministrativo alla preventiva e necessaria proposizione dell'indicato rimedio oppositivo. L'imposizione di un preventivo ricorso amministrativo risulta ancor piu' illogica ove si consideri che lo stesso comma 3 prevede poi la possibilita' di formazione del silenzio-rigetto a fronte delle impugnazioni presentate dei produttori interessati. Risultando materialmente impossibile per l'AIMA fornire una decisione sui migliaia di ricorsi che gia' sono stati presentati o preannunciati con riferimento ai pubblicati e pubblicandi bollettini (dei quali e' stata rilevata da piu' parti la estesa erroneita'|), la previsione del rigetto tacito degli stessi per decorrenza del termine fissato si risolvera' nella necessita' di una ulteriore impugnazione giurisdizionale nel successivo termine di sessanta giorni: con la conseguenza di grave pregiudizio alla gia' precaria funzionalita' dei tribunali amministrativi regionali, di un oneroso esborso monetario per oneri legali da parte dei numerosi produttori ricorrenti (il piu' delle volte di gran lunga superiore rispetto all'interesse che si intende far valere); ed infine di un prolungamento sine die della definizione delle quote latte effettivamente spettante a ciascun produttore (contrastando tale inevitabile ritardo con la conclamata urgenza di detta definizione). Il sistema di impugnazione delineato dall'impugnato decreto-legge risulta palesemente irrazionale, macchinoso, ingiustificato; e' fatto apposta per non garantire ne' una certezza di diritto per i destinatari della emanata normativa ne' per conseguire quegli obiettivi di razionalizzazione delle quote per il quale il decreto-legge n. 463/1996 e' stato adottato facendo riferimento proprio alla "straordinaria necessita' ed urgenza"| I suddenunciati profili di irrazionalita' determinano una sicura lesione della competenza istituzionale della regione ricorrente, nella materia agricolo-zootecnica: giacche' essa, gia' esclusa da ogni attivita' di intervento collaborativo o partecipativo sulla delicata materia delle riduzioni delle quote, si ritrova nell'impossibilita' di svolgere le proprie attribuzioni nel comparto della politica agraria alterato da un ampio contenzioso. (3.4.) - Ulteriori motivi di illegittimita' costituzionale per irragionevolezza vanno denunciate con riterimento anche l'art. 3 dell'impugnato decreto. In generale si rileva che detto articolo specifica ulteriormente la decisione, gia' assunta dal Governo con il precedente decreto-legge n. 440/1990 di annullare con effetto retroattivo la procedura di compensazione in ambito regionale effettuata dalle associazioni di produttori; stabilendosi che per il periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera cessa l'applicazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 5 della legge n. 468/1992 (tali previsioni peraltro gia' sono state oggetto di eccezione di legittimita' costituzionale di fronte a codesta ecc.ma Corte). La ricorrente regione Friuli-Venezia Giulia ritiene che il conseguente ora impugnato art. 3 del decreto-legge n. 463/1996 risulti anch'esso costituzionalmente illegittimo in quanto violativo delle competenze ad essa statutariamente attribuite in materia di agricoltura e zootecnia, in quanto contenente una disciplina irrazionale ed emanata in dispregio del principio di leale collaborazione. In particolare deve sottolinearsi che i criteri dettati al comma 1 non favoriscono il settore produttivo zootecnico della regione, nella misura in cui si prevede alla lett. c) il criterio di priorita' a favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate; poiche' tali zone non sussistono nell'ambito del territorio regionale, a maggior ragione appare irrazionale una previsione di tal genere volta a privilegiare aree geografiche senza una effettiva giustificazione motivazionale - la previsione di tale disposizione avrebbe dovuto essere sottoposta adeguatamente al parere della ricorrente regione. Il successivo comma 2 disciplina unicamente la compensazione nazionale, la quale invece dovrebbe essere preceduta dalla compensazione regionale come originariamente previsto dalla legge n. 468/1992, le cui previsioni sono state illegittimamente rese inefficaci dal decreto-legge n. 440/1996. Il comma 3 stabilisce che limitatamente al periodo 1995-1996 la compensazione nazionale sia effettuata entro il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui al precedente art. 2, comma 1, e tenuto conto dell'esito dei ricorsi. Prevede poi che gli acquirenti versino il prelievo supplementare entro il 30 settembre 1996 sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale. Si tratta di una ulteriore norma retroattiva la quale assume a parametro della compensazione nazionale l'emanato bollettino n. 2 AIMA, notoriamente affetto da tali errori da essere inutilizzabile da parte della regione, alla quale non e' neppure noto l'esito concreto dei ricorsi. Oltre che per tale motivo essa risulta anche assolutamente irragionevole per quanto riguarda la scansione temporale degli adempimenti previsti. Prova di cio' e' il fatto che i termini in essa previsti non sono stati rispettati: in quanto gli elenchi predisposti dall'AIMA sono pervenuti alla ricorrente regione il 28 settembre e ai singoli primi acquirenti il 1 ottobre e giorni successivi. Si ricorda come al contrario l'art. 5 della legge n. 468/1992 prevede che i primi acquirenti versino il prelievo supplementare entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata da parte dell'associazione dei produttori con la quale e' indicato il pagamento da effettuarsi. Ora invece la previsione dell'impugnato comma 3 dell'art. 3 relativa al versamento da effettuarsi entro il 30 settembre non puo' essere concretamente rispettata, in quanto a causa della brevita' del termine essa conduce - come di fatto e' avvenuto - a comunicazioni successive alla data legislativamente prevista. Tale profilo di irrazionalita' conduce direttamente alla lesione delle competenze regionali in quanto la ricorrente regione si trova nella concreta impossibilita' di svolgere le funzioni di controllo di cui all'art. 6 della legge n. 468/1992. Inoltre le nuove impugnate disposizioni statali non specificano il termine entro il quale gli acquirenti devono comunicare alla regione l'avvenuto versamento; senza contare che in ogni caso - stante l'impossibilita' di rispetto del termine - ogni funzione di controllo si appaleserebbe comunque iniqua e irrazionale, in quanto formalmente le regioni dovrebbero applicare la sanzione prevista dall'art. 6 della legge n. 468/1992 per mancato rispetto dei termini, laddove gli stessi non potevano essere assolutamente rispettati| In riferimento al comma 4 si eccepisce poi che il puntuale rispetto delle competenze regionali avrebbe richiesto il mantenimento della previsione di una riserva regionale, la cui esclusione doveva peraltro essere oggetto di puntuale intesa con la regione in considerazione dei negativi riflessi economici derivanti dall'effettuazione della compensazione solo in sede nazionale. Di fatto il nuovo sistema conduce all'applicazione nei confronti degli allevatori della regione di una multa di importo superiore ai nove miliardi| Al contrario la compensazione in sede di associazioni di produttori avrebbe evidenziato un prelievo di soli ottocentocinquanta milioni, il qulae avrebbe consentito di avviare un processo di compensazione non traumatico fra le aziende che sono in riduzione dell'attiita' e aziende che sono in fase di sviluppo. Il successivo comma 5 stabilisce che a seguito del programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, viene attribuita alla regione di provenienza almeno il 50% dei quantitativi oggetto di abbandono. Anche tale previsione e' stata emanata senza tener conto dei pareri contrari pure espressi dalla maggior parte delle regioni. Ed anche la ricorrente ritiene che la riassegnazione in sede regionale solo di una percentuale delle quote oggetto di abbandono determina una impossibilita' di espletamento delle competenze attribuite ad essa in materia; le quali richiederebbero che tutte le quote di abbandono nell'ambito di una regione siano riassegnate alla medesima. Infine, per quanto riguarda il comma 5, dell'art. 3, risulta violativa degli artt. 4 e 8 dello statuto, la previsione autoritativa dei criteri di redistribuzione in ambito regionale delle quote provenienti dal programma di abbandono, in quanto i medesimi criteri dovrebbero rientrare pienamente nell'ambito delle potesta' regionali e quindi dovrebbero essere determinati dalle regioni stesse.
Per le considerazioni contestative sopra illustrate ed in accoglimento del presente ricorso si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 del d.-l. 6 settembre 1996, n. 463, riguardante "Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996" per violazione degli artt. 3 e 77 della Costituzione, degli artt. 4, n. 2, 8 e 44 dello Statuto di autonomia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nonche' del principio della leale collaborazione. Trieste-Roma, addi' 3 ottobre 1996 L'avvovato della regione: Fusco 96C1636