N. 346 ORDINANZA 14 - 18 ottobre 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Poste    e    telegrafi    -   Esclusione   dell'obbligo   da   parte
 dell'amministrazione postale di risarcire  il  danno  cagionato  agli
 utenti  dall'ingiustificato ritardo nel recapito della corrispondenza
 - Intervenuta trasformazione  dell'amministrazione  postale  in  ente
 pubblico  economico  denominato  "Ente  poste italiane" - Esigenza di
 nuova valutazione circa la rilevanza della  questione  da  parte  del
 giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice a quo.
 
 (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 6).
 
 (Cost., artt. 3, 28, 43, 97 e 113).
(GU n.43 del 23-10-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: avv. Mauro FERRI;
  Giudici:  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
 GRANATA, prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R.
 29  marzo  1973,  n.  156  (Approvazione  del   testo   unico   delle
 disposizioni  legislative  in  materia  postale,  di  bancoposta e di
 telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il  9  luglio  1991
 dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra
 Palermo  Francesco e Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni,
 iscritta al n. 516 del registro ordinanze  1996  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  24, prima serie speciale,
 dell'anno 1996;
   Udito nella camera di consiglio  del  2  ottobre  1996  il  giudice
 relatore Luigi Mengoni;
   Ritenuto  che,  nel  corso  di  un  procedimento civile promosso da
 Francesco  Palermo  contro  il  Ministero   delle   poste   e   delle
 telecomunicazioni  per  ottenere il risarcimento del danno sofferto a
 causa del ritardato recapito di un plico "espresso", il Tribunale  di
 Reggio  Calabria, con ordinanza del 9 luglio 1991, pervenuta a questa
 Corte il 9 maggio 1996, ha sollevato, in riferimento  agli  artt.  3,
 28,  43,  97  e  113  della  Costituzione,  questione di legittimita'
 costituzionale dell'art.  6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156  (codice
 postale),  "nella  parte  in  cui esclude che l'Amministrazione delle
 poste e delle telecomunicazioni  sia  tenuta  a  risarcire  il  danno
 cagionato  agli utenti dall'ingiustificato ritardo nel recapito della
 corrispondenza";
     che, nella specie, il plico - contenente il materiale informativo
 e i moduli occorrenti per  presentare  domanda  di  ammissione  a  un
 pubblico concorso bandito dalla Commissione della comunita' economica
 europea  -  e' stato consegnato per la spedizione all'ufficio postale
 di Roma il 19 gennaio 1990 ed e' pervenuto a Reggio  Calabria  il  21
 febbraio  successivo quando era ormai scaduto il termine (16 febbraio
 1990) per la domanda;
     che   la   norma  esoneratrice  dell'Amministrazione  postale  da
 responsabilita' per i danni causati dal ritardo - di  oltre  un  mese
 dalla  consegna  da  parte  del  mittente - del recapito del plico al
 destinatario   e'   ritenuta   costituzionalmente   illegittima,   in
 riferimento  ai  parametri richiamati, alla stregua della sentenza n.
 303 del 1988 di questa Corte, secondo cui il  collegamento  istituito
 dall'art.  43  della Costituzione tra le nozioni di servizio pubblico
 essenziale e la nozione di impresa comporta  l'assoggettamento  della
 gestione  del  servizio  al  diritto comune della responsabilita' per
 inadempimento contrattuale;
   Considerato che, nel periodo di quasi cinque anni  trascorso  dalla
 data  dell'ordinanza  di  rimessione  alla  data  alla  quale essa e'
 pervenuta a questa Corte, e' intervenuto il d.l. 1 dicembre 1993,  n.
 487,   convertito  nella  legge  29  gennaio  1994,  n.  71,  che  ha
 trasformato l'Amministrazione delle poste e  delle  telecomunicazioni
 in ente pubblico economico denominato "Ente Poste Italiane";
     che,  ai  sensi  dell'art.  6, primo comma, del decreto, il nuovo
 Ente e'  succeduto  nei  rapporti  attivi  e  passivi  della  cessata
 Amministrazione;
     che,   ai   sensi  dell'art.  8,  terzo  comma,  le  disposizioni
 legislative e regolamentari vigenti  in  materia  di  servizi  svolti
 dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni continuano
 ad  applicarsi  in via transitoria in quanto compatibili con il nuovo
 ordinamento;
     che  pertanto  si  rende  necessaria  una  nuova  valutazione  di
 rilevanza, da parte del giudice rimettente, della questione proposta.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta il 14 ottobre 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                         Il redattore: Mengoni
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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