N. 1223 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 dicembre 1995- 9 ottobre 1996

                                N. 1223
  Ordinanza  emessa  il  20  dicembre  1995  (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  9  ottobre  1996)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da  Andreoli  Ilario
 ed altri
 Impiego pubblico - Guardia di finanza - Sottufficiali (in particolare
    marescialli  maggiori aiutanti e marescialli maggiori, marescialli
    capo, marescialli ordinari  e  brigadieri  e  vice  brigadieri)  -
    Trattamento  economico  - Mancata previsione dell'equiparazione al
    trattamento economico dei corrispondenti gradi  della  Polizia  di
    Stato  (ispettore  capo,  ispettore  principale,  ispettore e vice
    ispettore e sovrintendente principale capo) come  stabilito  dalla
    sentenze  Corte costituzionale n. 277/1991 per i sottufficiali dei
    carabinieri - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee con
    incidenza sui principi di imparzialita'  e  buon  andamento  della
    p.a.
 (Legge  1  aprile 1981, n. 121, art. 43, diciassettesimo comma; legge
    del 1 aprile 1981, n. 121, tabella C, sostituito  dalla  legge  12
    agosto 1982, n.. 569, art. 9).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.45 del 6-11-1996 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti proposti
 da Andreoli Ilario ed altri contro il  Ministero  delle  finanze,  in
 persona   del   ministro   pro-tempore   costituitosi   in  giudizio,
 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale  dello  Stato
 per  l'accertamento  del  diritto  dei ricorrenti all'estensione, nei
 loro confronti, del trattamento economico previsto per  il  personale
 della  Polizia di Stato, con la corresponsione di tutte le differenze
 retributive spettanti con interessi e rivalutazione monetaria;
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visti gli atti di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 intimata;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti di causa:
   Nominato relatore, alla pubblica udienza del 20 dicembre  1995,  il
 cons. Paolo Buonvino;
   Udito   l'avv.   per   ricorrente  e  l'avvocato  dello  Stato  per
 l'amministrazione resistente;
   Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
                               F a t t o
   Con  i  ricorsi  specificati  in  epigrafe  si  chiede  che   venga
 accertato:
     a)  il  diritto dei ricorrenti che ricoprono o hanno ricoperto il
 grado  di  maresciallo  maggiore  aiutante  e  maresciallo   maggiore
 (livello  VI-bis)  a vedersi esteso il trattamento economico previsto
 per il personale della Polizia di Stato avente qualifica di ispettore
 capo con l'attribuzione del corrispondente livello VII;
     b)   il   diritto  dei  ricorrenti  che  ricoprono  il  grado  di
 maresciallo maggiore (livello VI) a  vedersi  esteso  il  trattamento
 economico  del personale della P. di S. avente qualifica di ispettore
 capo con l'attribuzione del corrispondente livello VII;
     c) il diritto dei ricorrenti che ricoprono o hanno  ricoperto  il
 grado  di  maresciallo capo a vedersi esteso il trattamento economico
 previsto per  il  personale  della  P.  di  S.  avente  qualifica  di
 ispettore  principale  con  l'attribuzione del corrispondente livello
 VI-bis;
     d) il diritto dei ricorrenti che ricoprono o hanno  ricoperto  il
 grado  di  maresciallo  ordinario  e  brigadiere  a vedersi esteso il
 trattamento economico previsto per il personale della P. di S. avente
 qualifica di ispettore  e  vice  ispettore,  con  l'attribuzione  del
 corrispondente livello VI;
     e)  il  diritto dei ricorrenti che ricoprono o hanno ricoperto il
 grado di vice brigadiere a vedersi esteso  il  trattamento  economico
 previsto  per  il  personale  della  P.  di  S.  avente  qualifica di
 sovrintendente principale capo con l'attribuzione del  corrispondente
 livello VI.
   Il tutto con la condanna dell'amministrazione all'adeguamento delle
 retribuzioni  annue  lorde; al pagamento degli arretrati dovuti sulla
 base  della  legge  e  dei  decreti  di  recepimento  degli   accordi
 nazionali,  oltre  a  rivalutazione monetaria e interessi sulle somme
 rivalutate.
   I  ricorrenti,  tutti  sottufficiali  della  Guardia  di   finanza,
 invocano,  in  particolare,  a sostegno delle proprie pretese, l'art.
 43, commi sedicesimo e diciassettesimo, della legge 1 aprile 1991, n.
 121, la tabella C allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9
 della legge 12 agosto  1982,  n.  569,  prospettando,  in  subordine,
 l'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale delle norme medesime,
 sotto il profilo della violazione del principio della  ragionevolezza
 della    scelta    legislativa,    ove   fossero   intese,   mediante
 l'estrapolazione dalla tabella delle qualifiche  degli  ispettori  di
 Polizia,  nel  senso  di  escludere  una  completa  parificazione del
 trattamento economico dei parigrado.
   Concludono, quindi, chiedendo l'accertamento del loro diritto e  la
 condanna dell'amministrazione al pagamento di quanto dovuto.
   Nelle  more  del giudizio, la Corte costituzionale, investita della
 questione dall'ordinanza 12 febbraio 1991 della  quarta  sezione  del
 Consiglio  di  Stato,  ha  dichiarato l'illegittimita' costituzionale
 delle norme richiamate ed in particolare della tabella C "nella parte
 in cui non includono le qualifiche degli ispettori di Polizia,  cosi'
 omettendo  l'individuazione  della  corrispondenza  con  le  funzioni
 connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri".
   Sempre con  riferimento  a  ricorrenti  appartenenti  all'Arma  dei
 Carabinieri,  il  T.A.R.  Lazio,  sez.  I, con sentenza n. 1219 del 9
 luglio 1991 e il  Consiglio  di  Stato,  con  sentenza  sez.  IV,  26
 novembre  1991,  n.    986, hanno accertato il diritto dei rispettivi
 ricorrenti al trattamento economico corrispondente a quello stabilito
 per i pari grado della P. di S. e ha condannato l'amministrazione  al
 pagamento  delle  competenze  arretrate,  nei  limiti delle somme non
 prescritte.
   E', poi, intervenuto il d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con
 modificazioni,  nella  legge  6 marzo 1992, n. 216, che, all'art.  1,
 autorizza la spesa per la definizione, nei confronti  dei  ricorrenti
 nei  ricorsi  definiti  dalle  sentenze  sopra cennate, degli effetti
 economici delle sentenze  stesse,  mentre,  all'art.  2,  estende  il
 medesimo   trattamento   "a   decorrere   dal   1  gennaio  1992,  ai
 sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia  di
 Finanza".
   In dipendenza di cio', l'Avvocatura ha eccepito la cessazione della
 materia  del  contendere, avendo la legge sancito l'equiparazione dei
 trattamenti economici sia pure con decorrenza posteriore  rispetto  a
 quella invocata dagli odierni ricorrenti.
   Questi  ultimi  hanno  respinto  tale  interpretazione,  in  quanto
 avrebbe esposto la legge sopravvenuta  a  censura  di  illegittimita'
 costituzionale, con riferimento al principio di uguaglianza.
   Con  propria  ordinanza  del 25 marzo 1992 la Sezione ha dichiarato
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 1, comma primo e secondo, comma primo, del
 d.-l. n. 5 del 1992 convertito con modificazioni in legge n.  216 del
 1992, in relazione agli artt. 3 e 136 della Costituzione sospendendo,
 per l'effetto il giudizio e disponendo l'invio degli atti alla  Corte
 costituzionale.
   Questa, con sentenza 15/23 dicembre 1993, n. 455, ha dichiarato non
 fondata la detta questione di legittimita' costituzionale.
   I ricorsi sono, pertanto, tornati all'esame del Tribunale.
   In particolare, i ricorrenti insistono nelle proprie pretese, anche
 tenuto  conto  dell'inciso,  contenuto  nella  citata  sentenza della
 suprema   Corte,   secondo   cui   il   rigetto   dell'eccezione   di
 incostituzionalita'  anzidetto  non reca pregiudizio alla cognizione,
 da parte del giudice di merito, delle  posizioni  soggettive  vantate
 dai  ricorrenti,  visto che le disposizioni denunciate non estinguono
 diritti   soggettivi    che    in    ipotesi    siano    riconosciuti
 dall'ordinamento.    L'Avvocatura dello Stato insiste, invece, per il
 rigetto dei ricorsi, atteso che, come  stabilito  dal  legislatore  e
 riconosciuto,  in  sostanza,  dalla  stessa  Corte costituzionale, di
 omogeneizzazione del trattamento economico della Guardia  di  Finanza
 con   quello   degli   appartenenti   alla   Polizia  di  Stato  puo'
 legittimamente  parlarsi   solo   con   l'entrata   in   vigore   del
 decreto-legge n. 5/1992, con le modifiche apportategli dalla legge di
 conversione n. 216/1992.
                             D i r i t t o
   1.  -  Con  i  ricorsi  specificati in epigrafe si chiede che venga
 accertato:
     a) il diritto dei ricorrenti che ricoprono o hanno  ricoperto  il
 grado   di  maresciallo  maggiore  aiutante  e  maresciallo  maggiore
 (livello Vl-bis) a vedersi esteso il trattamento  economico  previsto
 per il personale della Polizia di Stato avente qualifica di ispettore
 capo con l'attribuzione del corrispondente livello VII;
     b)   il   diritto  dei  ricorrenti  che  ricoprono  il  grado  di
 maresciallo maggiore (livello VI) a  vedersi  esteso  il  trattamento
 economico  del  personale della P. d S. avente qualifica di ispettore
 capo con l'attribuzione del corrispondente livello VII;
     c) il diritto dei ricorrenti che ricoprono o hanno  ricoperto  il
 grado  di  maresciallo capo a vedersi esteso il trattamento economico
 previsto per  il  personale  della  P.  di  S.  avente  qualifica  di
 ispettore  principale,  con l'attribuzione del corrispondente livello
 VI-bis;
     d)  il  diritto dei ricorrenti che ricoprono o hanno ricoperto il
 grado di maresciallo ordinario  e  brigadiere  a  vedersi  esteso  il
 trattamento economico previsto per il personale della P. di S. avente
 qualifica  di  ispettore  e  vice  ispettore,  con l'attribuzione del
 corrispondente livello VI;
     e) il diritto dei ricorrenti che ricoprono o hanno  ricoperto  il
 grado  di  vice  brigadiere a vedersi esteso il trattamento economico
 previsto per  il  personale  della  P.  di  S.  avente  qualifica  di
 sovrintendente  principale capo con l'attribuzione del corrispondente
 livello VI.
   Il tutto con la condanna dell'amministrazione all'adeguamento delle
 retribuzioni annue lorde; al pagamento degli arretrati  dovuti  sulla
 base   della  legge  e  dei  decreti  di  recepimento  degli  accordi
 nazionali, oltre a rivalutazione monetaria e  interessi  sulle  somme
 rivalutate.
   I   ricorrenti,   tutti  sottufficiali  della  Guardia  di  Finanza
 rivestenti, a seconda dei casi, i gradi dianzi indicati invocano,  in
 particolare,  a  sostegno  delle  proprie  pretese,  l'art. 43, commi
 sedicesimo e diciassettesimo della legge 1 aprile 1981,  n.  121,  la
 tabella  C  allegata  a detta legge come sostituita dall'art. 9 della
 legge 12 agosto 1982, n.  569, prospettando, in subordine l'eccezione
 di  illegittimita'  costituzionale  delle  norme  medesime  sotto  il
 profilo  della  violazione  del  principio della ragionevolezza della
 scelta legislativa, ove  fossero  intese,  mediante  l'estrapolazione
 dalla  tabella delle qualifiche degli ispettori di Polizia, nel senso
 di escludere una completa parificazione del trattamento economico dei
 parigrado.
   Concludono, quindi, chiedendo l'accertamento del loro diritto e  la
 condanna dell'amministrazione al pagamento di quanto dovuto.
   Nelle  more  del giudizio, la Corte costituzionale, investita della
 questione dall'ordinanza 12 febbraio 1991 della  quarta  sezione  del
 Consiglio  di  Stato,  ha  dichiarato l'illegittimita' costituzionale
 delle norme richiamate ed in  particolare  della  tabella  C,  "nella
 parte  in cui non includono le qualifiche degli ispettori di Polizia,
 cosi' omettendo l'individuazione della corrispondenza con le funzioni
 connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri".
   Sempre con  riferimento  a  ricorrenti  appartenenti  all'Arma  dei
 Carabinieri,  il  T.A.R.  Lazio,  sez.  I, con sentenza n. 1219 del 9
 luglio 1991, e il Consiglio  di  Stato,  con  sentenza  sez.  IV,  26
 novembre  1991,  n.  986,  hanno  accertato il diritto dei rispettivi
 ricorrenti al trattamento economico corrispondente a quello stabilito
 per i pari grado della P. di S. e ha condannato l'amministrazione  al
 pagamento  delle  competenze  arretrate,  nei  limiti delle somme non
 prescritte.
   E', poi, intervenuto il d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con
 modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, che,  all'art.    1,
 autorizza  la  spesa per la definizione, nei confronti dei ricorrenti
 beneficiati dalle sentenze dianzi indicate, degli  effetti  economici
 delle  sentenze  stesse,  mentre,  all'art.  2,  estende  il medesimo
 trattamento  "a  decorrere  dal  1  gennaio  1992,  ai  sottufficiali
 dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza".
   In dipendenza di cio', l'Avvocatura ha eccepito la cessazione della
 materia  del  contendere, avendo la legge sancito l'equiparazione dei
 trattamenti economici sia pure con decorrenza posteriore  rispetto  a
 quella   invocata  dagli  odierni  ricorrenti.  Questi  ultimi  hanno
 respinto tale interpretazione, in quanto  avrebbe  esposto  la  legge
 sopravvenuta   a   censura   di  illegittimita'  costituzionale,  con
 riferimento al principio di uguaglianza.
   Con propria ordinanza del 25 marzo 1992 la  Sezione  ha  dichiarato
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, del d.-l. n.  5
 del 1992, convertito con modificazioni in legge n. 216 del  1992,  in
 relazione  agli  artt.  3  e 136 della Costituzione, sospendendo, per
 l'effetto, il giudizio e disponendo l'invio  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale.
   Questa, con sentenza 15/23 dicembre 1993, n. 455, ha dichiarato non
 fondata la detta questione di legittimita' costituzionale.
   I ricorsi sono, pertanto, tornati all'esame del Tribunale.
   In particolare, i ricorrenti insistono nelle proprie pretese, anche
 tenuto  conto  dell'inciso,  contenuto  nella  citata  sentenza della
 suprema   Corte,   secondo   cui   il   rigetto   dell'eccezione   di
 incostituzionalita'  anzidetto non "reca pregiudizio alla cognizione,
 da parte del giudice di merito, delle  posizioni  soggettive  vantate
 dai  ricorrenti,  visto che le disposizioni denunciate non estinguono
 diritti   soggettivi    che    in    ipotesi    siano    riconosciuti
 dall'ordinamento.
   L'Avvocatura  dello  Stato  insiste,  invece,  per  il  rigetto dei
 ricorsi, atteso che, come stabilito dal legislatore  e  riconosciuto,
 in  sostanza,  dalla stessa Corte costituzionale, di omogeneizzazione
 del trattamento economico della Guardia di Finanza con  quello  degli
 appartenenti  alla Polizia di Stato puo' legittimamente parlarsi solo
 con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 5/1992, con le modifiche
 apportategli dalla legge di conversione n. 216/1992.
   2. - La Sezione prende atto (giusta quanto  precisato  dalla  Corte
 nella sentenza n. 455/1993) che nessuna delle pronunce dei giudici di
 costituzionalita'  (sent. n. 277 del 1991) e di merito (sentt.  Cons.
 St. sez. IV, n. 986/1991 e  TAR  Lazio,  sez.  I,  n.  1219/1991)  ha
 disposto,  in via generale, sulla omogeneizzazione retributiva fra le
 varie forze di polizia e che, in particolare, la ripetuta sentenza n.
 277/1991 della suprema Corte non ha affatto portato  al  riespandersi
 del  principio  di equiparazione secondo l'omogeneita' delle funzioni
 tra qualifiche di ispettore di polizia e quelle dei sottufficiali del
 Corpo della Guardia di  Finanza  e  che,  pertanto,  e'  comunque  da
 escludersi che, sulla base del contesto normativo previgente al d.-l.
 n.  5/1992  e  alla  legge di conversione n. 216/1992, potesse, anche
 dopo la sentenza della suprema Corte n. 277/1991  ritenersi  comunque
 sussistente una siffatta omogeneizzazione e connessa equiparazione di
 trattamento  economico, con correlata estensione ai sottufficiali qui
 ricorrenti del trattamento spettante agli ispettori di polizia.
   Cio' non di meno, ritiene che la disciplina normativa di  cui  agli
 artt.  16  e  43  della  legge n. 121/1981 e relativa tabella C (come
 modificata dalla legge n. 569/1982)  operi,  in  effetti,  un  vulnus
 nella sfera giuridica dei ricorrenti i quali, si noti, hanno proposto
 i  ricorsi  qui  in  esame  anteriormente all'entrata in vigore della
 novella del 1992, ma senza aver potuto fruire della disciplina di cui
 all'art. 1, primo comma, della stessa, in quanto all'epoca non  erano
 stati  ancora  definiti,  neppure  in  primo  grado,  i  ricorsi  dei
 sottufficiali della Guardia di Finanza (sicche'  la  citazione  -  in
 tale  disposizione  destinata  a  definire  gli aspetti economici dei
 giudicati formatisi sulle decisioni nel comma stesso indicate - anche
 del corpo della  Guardia  di  Finanza  appare,  come  ritenuto  dalla
 suprema  Corte  nella  ripetuta  sentenza  n.  455/1993 come una mera
 imprecisione).
   Vulnus che non e' stato riparato dalla sentenza  n.  277  del  1991
 della   Corte  costituzionale,  che  ha  dichiarato  l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma,  della  legge  n.
 121/1981,  della  tabella  C  allegata a detta legge, come sostituita
 dall'art. 9 della legge n. 569/1982, nonche' della nota in calce alla
 tabella  nella  parte  in  cui  non  includono  le  qualifiche  degli
 ispettori   di  polizia,  cosi'  omettendo  la  individuazione  della
 corrispondenza con le funzioni connesse ai  gradi  dei  sottufficiali
 dell'arma  di  carabinieri,  ma  senza fare, in tal sede (in quanto i
 ricorrenti  erano,  nell'occasione,  soltanto   carabinieri),   alcun
 riferimento  ai  sottufficiali appartenenti al Corpo della Guardia di
 Finanza, qui ricorrenti.
   E poiche' l'art. 43 della legge n. 121/1981 stabilisce, da un lato,
 al comma 16, che "il trattamento economico previsto per il  personale
 della  Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei Carabinieri e ai corpi
 previsti ai commi primo e secondo dell'art. 16" (e, dunque, anche  al
 Corpo  della  G.  di F., ricompreso nel comma 1, lett. b), del citato
 art. 16 accanto  all'Arma  dei  Carabinieri  e,  al  comma  17,  "che
 l'equiparazione  degli  appartenenti alla Polizia di Stato con quelli
 delle altre forze  di  polizia  di  cui  ai  commi  primo  e  secondo
 dell'art.  16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente
 legge", e' evidente che, nel momento in cui, in  base  all'intervento
 della  Corte  costituzionale,  i  sottufficiali dell'Arma hanno visto
 accolte  le   proprie   pretese   -   essenzialmente   basate   sulla
 corrispondenza  funzionale  -  e, quindi, visto ricondurre le proprie
 posizioni a quelle delle diverse qualifiche degli Ispettori della  P.
 di  S.,  analoga  estensione  non  si  e',  invece,  verificata per i
 sottufficali della Guardia di Finanza, che non  hanno  potuto  fruire
 della  ripetuta  sentenza  n.  277/1991,  ne',  come  si  ripete, del
 disposto di cui all'art. 1,  primo  comma,  del  d.-l.  n.  5/1992  e
 relativa  legge  modificatrice di conversione n. 216/1992, rimanendo,
 cosi', ancora oggi  discriminati  sia  rispetto  al  personale  della
 Polizia   di   Stato  che  a  quello  dell'Arma,  svolgente  funzioni
 corrispondenti.
   Ne' una siffatta disparita' di trattamento appare giustificata  dal
 diverso  contenuto dei compiti ascrivibili ai sottufficiali del Corpo
 della G. di F. rispetto a  quelli  dell'Arma  o  degli  ispettori  di
 Polizia:  da  un  lato in quanto, almeno stando al dato testuale, una
 siffatta differenziazione non e' posta neppure dal  legislatore  che,
 ai   commi  sedicesimo  e  diciassettesimo  dell'art.  43,  legge  n.
 121/1981 fa generico riferimento al personale dei carabinieri e degli
 altri corpi ivi elencati, senza differenziare  i  primi  dai  secondi
 (anzi,  solo il Corpo della Guardia di Finanza e' ricompreso, accanto
 all'Arma dei Carabinieri, nel comma 1):  dall'altro  in  quanto,  sul
 piano dei compiti di Istituto, e' innegabile che anche il Corpo della
 Guardia  di Finanza e' chiamato, da tempo, ad espletare veri e propri
 compiti di polizia di sicurezza  che  non  sembrano  limitati  ad  un
 marginale  concorso  al  mantenimento  dell'ordine  e della sicurezza
 pubblica, sibbene appaiono il  piu'  delle  volte  identificarsi  con
 quelli  svolti  da  Polizia e Carabinieri (che' sempre piu', e da non
 poco tempo, il Corpo della G. di F. e' chiamato  a  svolgere  veri  e
 propri  compiti di polizia di sicurezza, specialmente nel campo della
 lotta al fenomeno mafioso, del riciclaggio  del  danaro  sporco,  del
 contrabbando,  della  lotta  all'evasione  tributaria  e/o  ai  reati
 finanziari ecc., fenomeni, questi, che hanno assunto ormai  unrilievo
 sociale cosi' elevato dal produrre, nell'opinione pubblica, lo stesso
 allarme  e  turbamento prodotto dai comuni eventi delinquenziali e la
 cui  repressione  sembra  implicare  veri   e   propri   compiti   di
 mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica: e cio' non senza
 ricordare  che  anche  ai  sottufficiali  della  G.  di F. compete la
 qualifica di ufficiale di  Polizia  giudiziaria  oltre  a  quella  di
 ufficiali  di  polizia tributaria); lo stesso legislatore, del resto,
 si e' fatto carico di tale realta' riconoscendo anche  ai  finanzieri
 il trattamento spettante agli altri due corpi sopra indicati, ma cio'
 ha  fatto  soltanto  a  decorrere  dal  1 gennaio1992, senza che, con
 riferimento a tale data, si sia verificata  circostanza  alcuna,  sia
 sul  piano  giuridico  che  fattuale,  che possa aver differenziato i
 compiti  dei  finanzieri  rispetto  a  quelli  fino  a  quel  momento
 espletati,  sicche'  la  norma  stessa appare come il riconoscimento,
 ancorche' tardivo, di una situazione da tempo in atto.
   La  stessa  suprema  Corte  ha,   del   resto,   significativamente
 precisato,  nella  ripetuta  sentenza  n.  455/1993,  che  il rigetto
 dell'eccezione di incostituzionalita' del d.-l. n. 5/1992 e  relativa
 legge  di conversione non "reca pregiudizio alla cognizione, da parte
 del  giudice  di  merito,  delle  posizioni  soggettive  vantate  dai
 ricorrenti,  visto  che  le  disposizioni  denunciate  non estinguono
 diritti   soggettivi    che    in    ipotesi    siano    riconosciuti
 dall'ordinamento",  lasciando  cosi'  aperta  la  porta  ad ulteriori
 interventi giudiziali atti  a  rimuovere  disposizioni  eventualmente
 preclusive di detti diritti.
   Tanto  premesso,  non appare manifestamente infondata, in relazione
 agli art. 3 e 97 della Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  43,  comma  diciassettesimo, della legge 1
 aprile 1981, n. 121, della tabella C allegata  a  detta  legge,  come
 sostituita  dall'art.  9  della legge 12 agosto 1982, n. 569, nonche'
 della nota in calce alla tabella, nella parte in cui  non  consentono
 di   individuare  la  corrispondenza  delle  funzioni  delle  diverse
 qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato con quelle  proprie
 dei  sottufficiali  della Guardia di Finanza, attesa la disparita' di
 trattamento  ed  il  vizio  di  irragionevolezza  prodotti  da   tale
 disciplina (anche laddove e' stata estesa all'Arma dei Carabinieri in
 virtu'  della  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  277/1991),
 nonche' l'incidenza di tale sperequata disciplina sul piano del  buon
 andamento della p.a.
   Quanto  alla  rilevanza  della questione, essa appare manifesta sol
 che si  consideri  che  la  fondatezza  dell'eccezione  comporterebbe
 inevitabilmente  l'accoglimento delle pretese patrimoniali vantate in
 questa sede  dagli  odierni  ricorrenti  che  andrebbero,  sul  piano
 dell'efficacia  retroattiva,  ben  al  di  la'  dei  benefici ad essi
 accordati dalla novella del 1992.
                               P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata, in relazione
 agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 43, comma 17, della legge 1 aprile 1981, n.
 121,  della  tabella  C  allegata  a  detta  legge,  come  sostituita
 dall'art.    9 della legge 12 agosto 1982, n. 569, nonche' della nota
 in  calce  alla  tabella,  nella  parte  in  cui  non  consentono  di
 individuare la corrispondenza delle funzioni delle diverse qualifiche
 degli  ispettori  della  Polizia  di  Stato  con  quelle  proprie dei
 sottufficiali della Guardia di Finanza;
   Spese al definitivo;
   Sospende, pertanto, il giudizio e dispone l'invio degli  atti  alla
 Corte costituzionale;
   Manda  alla segreteria perche' curi la comunicazione della presente
 ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Roma dal  Tribunale  amministrativo  regionale  del
 Lazio, sezione II, nella camera di consiglio del 20 dicembre 1995.
                        Il presidente: Elefante
                                    Il consigliere estensore: Buonvino
 96C1682