N. 1225 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 agosto 1996
N. 1225 Ordinanza emessa il 7 agosto 1996 dal pretore di Biella nel procedimento penale a carico di Tokic Romina Immigrazione - Stranieri extracomunitari - Mancata esibizione o soppressione dei documenti - Disposizione contenuta in decreto-legge reiterato - Lamentata rinnovazione di efficacia di norme decadute a seguito della mancata conversione di precedente decreto-legge che le prevedeva - Violazione dei limiti costituzionali della decretazione d'urgenza. (D.-L. 16 luglio 1996, n. 376, art. 7). (Cost., art. 77).(GU n.45 del 6-11-1996 )
IL VICEPRETORE Esaminata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal difensore dell'imputata all'udienza del 7 agosto 1996. Osserva Nel processo di cui oggi si sta celebrando il dibattimento vi e' stata eccezione di costituzionalita' in punto reiterazione dei decreti-legge sull'immigrazione che prevedono la norma qui contestata e cioe' l'art. 7 (a partire dal decreto-legge n. 489/1995 e sino al decreto-legge n. 376/1996). In punto si osserva come da ultimo la stessa consulta abbia sollevato davanti a se' tale questione, con ordinanza 14 giugno 1996 n. 197; che la questione appare rilevante ai fini del presente giudizio, atteso che viene contestata una norma contenuta nell'ultimo dei decreti di cui sopra che si sono succeduti nel tempo; che la stessa questione appare manifestamente fondata in riferimento all'art. 77 della Costituzione, in quanto il d.-l. 16 luglio 1996 n. 376, mediante reiterazione, ha rinnovato l'efficacia di norme decadute a seguito della mancata conversione, nel termine fissato dalla norma costituzionale, di un prececente decreto-legge che le prevedeva.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' del d.-l. 16 luglio 1996 n. 376 ed in particolare nel presente giudizio l'art. 7 dello stesso ai sensi dell'art. 77 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria penale, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del senato della Repubblica. Biella, addi' 7 agosto 1996 Il vice pretore: (firma illegibile) 96C1684