N. 1225 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 agosto 1996

                                N. 1225
  Ordinanza  emessa  il  7  agosto  1996  dal  pretore  di  Biella nel
 procedimento penale a carico di Tokic Romina
 Immigrazione -  Stranieri  extracomunitari  -  Mancata  esibizione  o
    soppressione   dei   documenti      -  Disposizione  contenuta  in
    decreto-legge reiterato - Lamentata rinnovazione di  efficacia  di
    norme  decadute  a seguito della mancata conversione di precedente
    decreto-legge  che  le   prevedeva   -   Violazione   dei   limiti
    costituzionali della decretazione d'urgenza.
 (D.-L. 16 luglio 1996, n. 376, art. 7).
 (Cost., art. 77).
(GU n.45 del 6-11-1996 )
                            IL VICEPRETORE
   Esaminata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal
 difensore dell'imputata all'udienza del 7 agosto 1996.
                                Osserva
   Nel  processo  di  cui oggi si sta celebrando il dibattimento vi e'
 stata  eccezione  di  costituzionalita'  in  punto  reiterazione  dei
 decreti-legge sull'immigrazione che prevedono la norma qui contestata
 e  cioe' l'art.  7 (a partire dal decreto-legge n. 489/1995 e sino al
 decreto-legge n. 376/1996).
   In punto si  osserva  come  da  ultimo  la  stessa  consulta  abbia
 sollevato  davanti a se' tale questione, con ordinanza 14 giugno 1996
 n. 197;
     che la questione appare rilevante ai fini del presente  giudizio,
 atteso  che  viene  contestata  una  norma  contenuta nell'ultimo dei
 decreti di cui sopra che si sono succeduti nel tempo;
     che  la  stessa  questione  appare  manifestamente   fondata   in
 riferimento  all'art.  77  della  Costituzione, in quanto il d.-l. 16
 luglio 1996 n. 376, mediante reiterazione, ha  rinnovato  l'efficacia
 di  norme  decadute  a seguito della mancata conversione, nel termine
 fissato dalla norma costituzionale, di  un  prececente  decreto-legge
 che le
  prevedeva.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 costituzionalita' del d.-l. 16 luglio 1996 n. 376 ed  in  particolare
 nel  presente  giudizio  l'art.  7 dello stesso ai sensi dell'art. 77
 della Costituzione;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza  sia  notificata,  a  cura  della
 cancelleria  penale,  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e sia
 comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del senato della
 Repubblica.
     Biella, addi' 7 agosto 1996
                  Il vice pretore: (firma illegibile)
 96C1684