N. 1235 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 febbraio - 16 ottobre 1996
N. 1235 Ordinanza emessa il 28 febbraio 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 ottobre 1996) dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sez. staccata di Catania sul ricorso proposto da Lo Piano Vincenzo n.q. contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro. Istruzione pubblica - Concorso pubblico per insegnanti elementari - Requisiti - Eta' non inferiore ai diciotto anni alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione - Ingiustificato deteriore trattamento dei diplomati minorenni rispetto ai diplomati maggiorenni - Incidenza sul diritto al lavoro - Violazione del principio della tutela del lavoro. (D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 8, comma 1; d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 art. 402, comma 4; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, primo comma). (Cost., artt. 35, 37, 3 e 4).(GU n.46 del 13-11-1996 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1398/1995, proposto da Lo Piano Vincenzo, n.q. di genitore esercente la patria potesta' su Lo Piano Carmela, rappresentato e difeso dall'avv. Armando Barone, presso il quale e' elettivamente domiciliato in Catania via Ammiraglio Caracciolo n. 30; Contro il Ministero della pubblica istruzione e il Provveditore agli studi di Enna, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Catania, domiciliataria; Per l'annullamento del decreto prot. n. 221/B del 23 gennaio 1995, con il quale il Provveditore agli studi di Enna ha disposto la esclusione di Lo Piano Carmela dal concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli degli insegnanti elementari della provincia di Enna, bandito con decreto ministeriali 20 ottobre 1994; di tutti gli atti generali e particolari presupposti, connessi e conseguenziali, nonche' della eventuale riserva con la quale verra' inclusa nella emendata graduatoria, della eventuale mancata nomina e della nomina che verra' disposta a favore di altro candidato su posto che dovrebbe essere assegnato a Lo Piano Carmela per classificazione in graduatoria; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla camera di consiglio del 28 febbraio 1996 il relatore dott. Salvatore Schillaci e uditi l'avv. A. Barone per il ricorrente e l'avv. dello Stato Attilio Barbieri per le amministrazioni resistenti; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o L'insegnante Lo Piano Carmela, nata ad Enna il 23 febbraio 1997, munita di diploma di maturita' magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1993/1994 presso l'Istituto magistrale statale di Enna, in data 7 gennaio 1995 presento' domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami per l'accesso al ruolo degli insegnanti elementari per la provincia di Enna, bandito con decreto ministeriale 20 ottobre l994, ma ne venne esclusa con decreto provveditoriale prot. n. 221/B del 23 gennaio 1995 per il mancato possesso del requisito dell'eta', non avendo compiuto il diciottesimo anno entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domanda. Avverso il provvedimento di esclusione, nonche' avverso l'art. 2 comma 1, del decreto 20 ottobre 1994, propose ricorso giurisdizionale avanti questo tribunale amministrativo regionale con atto notificato il 14 febbraio 1995 il signor Lo Piano Vincenzo, quale genitore esercente la patria potesta' sulla candidata, all'epoca minore (anche se per pochi giorni), deducendo le seguenti censure: 1) violazione e falsa interpretazione ed applicazione dell'art. 2, comma primo, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per il richiamo contenuto nell'art. 8 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, e dell'art. 2 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, in relazione anche all'effetto abrogativo parziale dell'art. 2, comma primo, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, derivante dalla entrata in vigore della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e del d.P.R. 20 gennaio 1976, n. 432. Ad avviso del ricorrente l'art. 2 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere interpretato nel senso che il requisito dell'eta' minima di diciotto anni sia richiesto in sede di assunzione e non per la fase della partecipazione al concorso, o che, comunque, si deve ritenere che la previsione del limite inferiore di eta' di cui all'art. 2, comma primo, n. 2 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sia stata abrogata a seguito dell'entrata in vigore della legge sulla tutela del lavoro minorile 17 ottobre 1967, n. 977, e del d.P.R. 20 gennaio 1976, n. 432, che elenca i lavori ai quali non possono essere adibiti i minori, e tra i quali non e incluso quello di insegnante; 2) in via subordinata, illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, n. 2, o quantomeno, dell'ultimo comma dello stesso articolo del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione agli artt. 37 e 3 della Costituzione. Assume, al riguardo il ricorrente che le disposizioni contenute nell'art. 2, comma primo, n. 2, nella parte relativa al limite inferiore di eta', o, quanto meno, la disposizione conenuta nell'ultimo comma, nella parte in cui richiede il possesso dell'eta' di 18 anni non per l'immissione in servizio bensi' per la fase anteriore della partecipazione, del d.P.R. 10 gennaio l957, n. 3, sono in contrasto con il principio di eguaglianza e con i principi di tutela del diritto al lavoro del minore, contenuti nella nostra Carta fondamentale. A seguito della proposizione del ricorso, con decreto provveditoriale prot. n. 1927/B del 16 febbraio 1995 la candidata e' stata ammessa al concorso, ai sensi dell'art. 17 del bando di concorso, condizionatamente all'esito del ricorso, ed ha superato la prova scritta ed orale, venendo iscritta con riserva nella graduatoria generale di merito al posto n. 311-bis con punti 72,5. Con atto notificato il 26 luglio 1995, e' subentrata nel giudizio l'interessata Lo Piano Carmela, medio-tempore diventata maggiorenne. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con memoria deducendo la infondatezza dei motivi dedotti. Alla udienza del 28 febbraio 1996 il ricorso e' stato posto in decisione. D i r i t t o 1. - Il presente gravame e' diretto avverso la esclusione dal concorso per titoli ed esami per l'accesso a posti di insegnante elementare statale per la provincia di Enna, bandito con decreto ministeriale 20 ottobre 1994. Il provvedimento di esclusione e' motivato con riferimento alla insussistenza del requisito minimo dell'eta' di 18 anni alla data di scadenza di presentazione della domanda, richiesto dall'art. 2, comma primo, n. 2 del bando. Il ricorrente n.q. ha impugnato la esclusione (e la disposizione ministeriale contenuta nel D.M. 20 ottobre 1994), deducendo in primo luogo la illegittimita' della disposizione del bando, in relazione all'art 2, comma primo, n. 2 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed in relazione alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, ed al d.P.R. 20 gennaio 1976 n. 432; e, in via subordinata, la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 2, nella parte in cui richiede il limite minimo dell'eta' di 18 anni, o dell'ultimo comma, nella parte in cui richiede il limite minimo di eta' per la fase prodromica al rapporto. 2. - Ora, in via preliminare si ritiene di dover sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma primo, del d.P.R. 31 maggio 1974, dall'art. 402, comma IV del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e dell'art. 2, commi primo e ultimo, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. La questione e' rilevante ai fini della decisione e appare non manifestamente infondata. In ordine alla rilevanza si osserva quanto segue. La ricorrente Lo piano Carmela, nata ad Enna il 23 febbraio 1977, chiese di partecipare al concorso per titoli ed esami per l'accesso al ruolo degli insegnanti elementari della provincia di Enna, indetto con d.m. 20 ottobre 1994 e ne venne esclusa per non aver compiuto il 18 anno di eta' entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, fissato all'8 gennaio 1995 (diciotto anni che, appunto, la candidata ha compiuto successivamente e precisamente il 23 febbraio 1995). Nelle more della decisione del ricorso, la candidata, ammessa in via amministrativa e condizionatamente all'esito del ricorso, ha superato le prove scritta ed orale venendo collocata con riserva al posto 311-bis con punti 72,5 nella graduatoria generale di merito. Il superamento del concorso e' utile non solo ai fini della nomina, ma anche ai fini del conferimento delle supplenze e della inclusione - in possesso del requisito di un servizio minimo di insegnamento - nella graduatoria del concorso per soli titoli (c.d. doppio canale) per l'accesso al ruolo degli insegnanti elementari. Da cio' discende l'attualita' dell'interesse al ricorso. Il requisito del possesso dell'eta' minima di 18 e' prescritto dall'art. 2, comma primo, n. 2 del bando, approvato con d.m. 20 ottobre 1994, in conformita' all'art. 2, comma primo, n. 2 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dall'art. 8, comma primo, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, e adesso dell'art. 402, comma IV del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. L'interessata ha impugnato contestualmente sia la esclusione sia la disposizione del bando, sulla quale il provvedimento applicativo si fonda, ed i motivi dedotti vertono sulla applicazione e violazione di legge. Sulla base della disciplina legislativa attualmente vigente il ricorso non potrebbe trovare accoglimento. Si rileva, al riguardo, in primo luogo, che l'ultimo comma dell'art. 2 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, dispone, appunto, che il requisito dell'eta' va posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e la norma in questione si applica anche ai concorsi nella Scuola (v. in tal senso parere Consiglio di Stato, sez. 2 n. 722 del 4 dicembre 1991). In secondo luogo, si osserva che dalle disposizioni contenute nella legge 17 ottobre 1967, n. 977, non e' dato desumere - contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente con il primo gravame - una volonta' del legislatore di abrogare implicitamente il limite minimo di 18 anni, stabilito nell'art. 2, comma primo, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Infatti la legge n. 977/1967 detta particolari disposizioni in ordine alle attivita' alle quali il minore possa o non possa essere adibito, a tutela del suo sviluppo psicologico e delle sue condizioni generali, ma non ha per oggetto la tutela delle esigenze di prima occupazione dei minori. Per quanto riguarda, poi, specificatamente l'accesso al ruolo degli insegnanti (e degli insegnanti elementari in particolare) sia l'art. 8 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 sia l'art. 402, comma IV del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, richiamano espressamente la disciplina degli impiegati civili dello Stato e, quindi, il d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in ordine ai requisiti per l'accesso ai posti in questione. Da cio' consegue che in base alle disposizioni di legge ordinaria attualmente in vigore e' da ritenere che per l'accesso al concorso pubblico di insegnante elementare sia prescritto, tra i requisiti, quello dell'eta' che non puo' essere inferiore ai diciotto anni alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione (ultimo comma dell'art. 2 citato). La questione di legittimita' costituzionale e' quindi, rilevante ai fini della decisione. La questione appare, altresi' non manifestamente infondata, sotto diversi profili e per le seguenti norme. 1) Art. 8, comma primo, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, e art. 402, comma IV, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nella parte in cui rinviano alle disposizioni contenute nello Statuto degli impiegati civili dello Stato anche riguardo al limite minimo di eta' (diciotto anni). La ricorrente non cita quest'ultima disposizione, ma cio' non preclude a questo tribunale di sollevare d'ufficio, la questione, tenuto conto, tra l'altro, che con il secondo motivo dedotto in ricorso la ricorrente si e' riferita chiaramente a tutte le disposizioni di legge che in atto precludono ai minori di partecipare al concorso magistrale. Le disposizioni sopra indicate richiamano per la partecipazione al concorso magistrale i requisiti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impiegati civili dello Stato. In ordine al requisito dell'eta' per l'accesso al concorso per posti di insegnante nelle scuole elementari, il legislatore, in passato, ritenuta evidentemente la peculiarita' del tipo di impiego, richiedendo nel r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, e poi nel d.-lg. C.P.S. 21 aprile 1947, n. 373, il compimento del diciottessimo anno di eta' alla data del bando, e successivamente con legge 30 maggio 1965, n 580 (art. 3) che il diciottesimo anno venisse compiuto entro il 31 dicembre dell'anno solare nel quale il concorso veniva bandito. Soltanto con il d.P.R. n. 417/1974 prima (ma la Giurisprudenza per qualche tempo ritenne inapplicabile il richiamo riguardo al concorso magistrale: v: Cons. Stato, sez. VI n. 664 del 15 settembre 1986) e con il d.lgs. n. 297/1994 si fece un rinvio tout court alla disciplina degli impiegati civili dello Stato. E' da osservare che per la partecipazione al concorso magistrale occorre il possesso del diploma di maturita' magistrale (art. 402, comma 1, dello stesso decreto) e che, per come dispone il precedente art. 197 comma 1, "il titolo conseguito nell'esame di maturita' a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale abilita all'insegnamento nella scuola elementare". Il termine "abilita" adoperato dal legislatore ha un significato tecnico-giuridico ben preciso, indicando l'abilitazione un atto autorizzativo di natura costitutiva, consistente nel "riconoscimento legalmente valido della capacita' di esercitare una professione": v. Devoto-Oli-Dizionario della Lingua Italiana. Ora, il legislatore se da un lato consente al minore, a conclusione di un ordinario ciclo di studi (che di fatto non puo' concludersi prima dei 17 anni: emblematico e' che la ricorrente andava a compiere i 18 anni nei giorni della prova scritta), di sostenere un esame diretto a riconoscergli la capacita' (maturita') legale per esercitare, la professione di insegnante elementare, non puo' dall'altro, senza cadere in intima contraddizione, precludergli l'accesso a quella che, nell'attuale momento sociale, e' la maggior fetta occupazionale e cioe' l'insegnamento nella scuola pubblica statale. Tale preclusione, possibilmente piu' il frutto di una disattenzione che non di una decisa volonta' di creare una ingiusta sperequazione, appare priva di razionale giustificazione, in relazione al sistema di reclutamento degli insegnanti elementari previsto dal d.lgs. n. 297/1994, che, appunto, prevede il possesso del diploma di maturita' magistrale, e appare comunque illegittima con riferimento agli art. 35, 37, 3 e 4 della Costituzione. L'art. 35 stabilisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. L'art. 37 precisa che la Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme. L'art. 3 prevede la eguaglianza di tutti i cittadini, senza distinzioni... di condizioni personali e sociali. L'art. 4 riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. Sulla natura precettiva delle disposizioni sopraindicate appare superfluo dissertare. Nella specie si e' in presenza di una disposizione che, per il richiamo generalizzato alle norme previste per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, preclude al minore, gia' in possesso del diploma di maturita' magistrale, di accedere al concorso per insegnante elementare. E' palesemente una norma sperequata in danno del minore diplomato (e a favore del maggiore di eta') che gli preclude il diritto al lavoro presso le scuole statali. Tale norma di disfavore non trova alcuna razionale giustificazione. Infatti non e' collegata ad esigenze pubblicistiche del possesso della maggiore eta' per la partecipazione a pubblici concorsi (prima della riforma introdotta dalla legge n. 39/1975 che ha abbassato la maggior eta' a 18 anni, i minori degli anni 21 potevano accedere al pubblico concorso). Non e' collegata a un problema di maturita' psichica, dal momento che il conseguimento della maturita' magistrale implica anche un giudizio tecnico-giuridico di maturita' oltre che di preparazione professionale. Non e' connessa a responsabilita' penale, per la quale la soglia minima e' di quattordici anni (art. 97 c.p.). Ora, se non puo' escludersi in ipotesi la facolta' discrezionale del legislatore di stabilire i requisiti di accesso al concorso magistrale (come per ogni altro tipo di concorso), non e' dubbio che tali requisiti devono corrispondere ad esigenze di razionale opportunita'. Si e', invece, in presenza di una disposizione discriminatoria in danno del minore che non trova alcuna razionale giustificazione e che si pone in contrasto con le disposizioni costituzionali sopra richiamate che tutelano il diritto al lavoro in tutte le sue forme e che sono dirette a privilegiare l'accesso al lavoro del minore e ad impedire discriminazioni basate esclusivamente sull'eta'. Invero la norma in questione, livellando apparentemente alla stessa eta' l'accesso al pubblico impiego, lungi dal costituire applicazione del generale principio di eguaglianza, determina una preclusione al diritto al lavoro del minore diplomato e a favore del maggiorenne diplomato, malgrado che gli uni e gli altri abbiano lo stesso diritto al lavoro, costituzionalmente garantito, e senza che tale preclusione abbia una giustificazione razionale in esigenza di natura pubblicistica. Invero l'art. 197 del citato d.lgs. n. 297/1994, allorche' dichiara che il diploma di maturita' magistrale "abilita all'insegnamento nella scuola elementare", non fa alcun riferimento all'eta' anagrafica dei diplomati, i quali, di regola, conseguono tale status intorno all'eta' di 17/18 anni, essendo il corso di Studi di durata quadriennale, e non opera alcun distinguo in ordine alla tipologia della scuola nella quale sia possibile insegnare (abilitazione per il minorenne limitata alla scuola privata e per il maggiorenne estesa alla scuola privata ed a quella pubblica). Inopinatamente, invece, il successivo art. 402, comma 4, rinviando per la partecipazione al concorso per la scuola elementare statale al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, va a creare una situazione di privilegio per il diplomato maggiorenne e di svantaggio per il diplomato minorenne, malgrado che sia gli uni che gli altri siano stati dichiarati maturi per insegnare nelle scuole elementari. Ora, la Corte (v. sent. n. 134/1976) ha avuto modo di affermare che la violazione dell'art. 3 della Costituzione puo' ravvisarsi quando si determini una situazione di privilegio o di svantaggio in difetto di una ragionevole giustificazione desumibile da esigenza obiettiva. In questo caso, come gia' si e' detto, mentre e' evidente il danno per gli uni ed il privilegio per gli altri, non sembra sussistere alcuna esigenza obiettiva per precludere ai diplomati minori (di fatto alla soglia dei 18 anni) di partecipare al concorso magistrale sia con riferimento a pubblici interessi sia con riferimento all'accertamento dei requisiti di maturita' e professionali, gia' verificati e valutati dallo Stato mediante l'esame di maturita' magistrale e certificati con il rilascio del diploma di abilitazione. In conclusione, quindi, sembra di essere in presenza di una disposizione di disfavore verso il diplomato minorenne che viola sia il precetto di eguaglianza sia i principi di tutela del minore in ordine alla occupazione. 2) Art. 2, ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui richiede che il requisito dell'eta' non inferiore ai 18 anni deve essere posseduto alla scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione e, quindi, a un momento anteriore all'ammissione all'impiego. Ove dovesse ritenersi la susistenza di una qualche esigenza di natura pubblicistica (che, peraltro, sfugge al decidente) riguardo alla preclusione dell'assunzione di un pubblico impiego da parte di un minore di eta', anche se dichiarato maturo ed abilitato per quel tipo di attivita', non e' dubbio che nessuna esigenza di siffatta natura puo' ritenersi sussistente per la mera partecipazione al procedimento concorsuale, il quale e' diretto esclusivamente ad accertare il livello di preparazione del candidato e ad inserirlo in una graduatoria generale di merito. In conseguenza, mentre per gli altri requisiti appare legittimo che il possesso sia fissato con riferimento a una data anteriore all'espletamento del concorso, dal momento che il conseguimento dei medesimi dipende da una serie di fattori imponderabili, diverso e' per il requisito dell'eta', che si consegue automaticamente con il decorso del tempo, per cui e' certo il "quando" la maggiore eta' verra' conseguita, in ordine alla quale il mancato conseguimento esula dalla potesta' umana e comporta il travolgimento del tutto. In conclusione, quindi, la disposizione che a'ncora a un momento anteriore a quello dell'assunzione dell'impiego il possesso del requisito del diciottesimo anno di eta' appare sperequata e discriminatoria riguardo al diritto al lavoro del minore, in violazione dei precetti costituzionali contenuti negli artt. 3, 4, 35 e 37 della Costituzione, per le argomentazioni indicati sub 1). Invero non si riesce a ravvisare quale pubblico interesse possa essere a fondamento della norma che preclude al minore di partecipare al procedimento concorsuale, tenuto conto che la periodicita' dei concorsi (quelli di insegnante sono bi o triennali) di fatto andra' poi a precludere al minore - frattanto diventato maggiorenne - di accedere sollecitamente al pubblico impiego, costringendolo, controvoglia e malgrado qualsiasi buona' volonta' e qualsiasi capacita' e preparazione tecnico professionale, a ingrossare le file dei disoccupati. Per le suesposte considerazioni, a norma dell'art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, va disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la risoluzione della questione incidentale di costituzionalita' di cui trattasi, disponendosi al contempo e conseguentemente la sospensione del giudizio instaurato con il ricorso in epigrafe.
P. Q. M. Il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (terza sez.), ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' delle norme suindicate in relazione agli art. 35, 37, 3 e 4 della Carta, dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte Costituzionale, sospendendo in conseguenza il presente giudizio; Ordina, inoltre, alla segreteria a norma dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 di notificare la presente ordinanza alle parti in causa a al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Catania, nella camera di Consiglio del 28 febbraio 1996. Il presidente: Campanella L'estensore: Schillaci 96C1705