N. 1235 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 febbraio - 16 ottobre 1996

                                N. 1235
  Ordinanza  emessa  il  28  febbraio  1996  (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  16  ottobre  1996)  dal  tribunale amministrativo
 regionale per la  Sicilia,  sez.  staccata  di  Catania  sul  ricorso
 proposto da Lo Piano Vincenzo n.q. contro il Ministero della pubblica
 istruzione ed altro.
 Istruzione  pubblica  - Concorso pubblico per insegnanti elementari -
    Requisiti - Eta' non inferiore  ai  diciotto  anni  alla  data  di
    scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando per la presentazione
    della domanda di ammissione - Ingiustificato deteriore trattamento
    dei  diplomati  minorenni  rispetto  ai  diplomati  maggiorenni  -
    Incidenza  sul  diritto al lavoro - Violazione del principio della
    tutela del lavoro.
 (D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 8, comma  1;  d.lgs.  16  aprile
    1994, n. 297 art. 402, comma 4; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art.
    2, primo comma).
 (Cost., artt. 35, 37, 3 e 4).
(GU n.46 del 13-11-1996 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 1398/1995,
 proposto da Lo Piano Vincenzo, n.q. di genitore esercente  la  patria
 potesta'  su  Lo  Piano  Carmela,  rappresentato  e  difeso dall'avv.
 Armando Barone, presso  il  quale  e'  elettivamente  domiciliato  in
 Catania via Ammiraglio Caracciolo n. 30;
   Contro  il  Ministero  della  pubblica istruzione e il Provveditore
 agli studi di Enna,  rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  dello
 Stato di Catania, domiciliataria;
   Per  l'annullamento del decreto prot. n. 221/B del 23 gennaio 1995,
 con il quale il Provveditore  agli  studi  di  Enna  ha  disposto  la
 esclusione  di  Lo Piano Carmela dal concorso per titoli ed esami per
 l'accesso ai ruoli degli insegnanti  elementari  della  provincia  di
 Enna, bandito con  decreto ministeriali 20 ottobre 1994; di tutti gli
 atti  generali  e particolari presupposti, connessi e conseguenziali,
 nonche' della eventuale riserva con la  quale  verra'  inclusa  nella
 emendata  graduatoria,  della eventuale mancata nomina e della nomina
 che verra' disposta a favore di altro candidato su posto che dovrebbe
 essere  assegnato  a  Lo  Piano  Carmela   per   classificazione   in
 graduatoria;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udito  alla  camera  di  consiglio del 28 febbraio 1996 il relatore
 dott. Salvatore Schillaci e uditi l'avv. A. Barone per il  ricorrente
 e   l'avv.  dello  Stato  Attilio  Barbieri  per  le  amministrazioni
 resistenti;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   L'insegnante Lo Piano Carmela, nata ad Enna il  23  febbraio  1997,
 munita  di  diploma  di  maturita'  magistrale,  conseguito nell'anno
 scolastico 1993/1994 presso l'Istituto magistrale statale di Enna, in
 data 7 gennaio 1995 presento' domanda di partecipazione  al  concorso
 per   titoli  ed  esami  per  l'accesso  al  ruolo  degli  insegnanti
 elementari per la provincia di Enna, bandito con decreto ministeriale
 20 ottobre l994, ma ne  venne  esclusa  con  decreto  provveditoriale
 prot.  n.  221/B  del  23  gennaio  1995  per il mancato possesso del
 requisito dell'eta', non avendo compiuto il diciottesimo  anno  entro
 la data di scadenza del termine per la presentazione delle domanda.
   Avverso  il  provvedimento di esclusione, nonche' avverso l'art.  2
 comma 1, del decreto 20 ottobre 1994, propose ricorso giurisdizionale
 avanti questo tribunale amministrativo regionale con atto  notificato
 il  14  febbraio  1995  il  signor  Lo Piano Vincenzo, quale genitore
 esercente la patria potesta' sulla candidata, all'epoca minore (anche
 se per pochi giorni), deducendo le seguenti censure:
     1) violazione e falsa interpretazione ed  applicazione  dell'art.
 2,  comma  primo,  del  d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per il richiamo
 contenuto nell'art. 8 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, e  dell'art.
 2  del  d.P.R.  3 maggio 1957, n. 686, in relazione anche all'effetto
 abrogativo parziale dell'art. 2, comma primo, del d.P.R.  10  gennaio
 1957,  n. 3, derivante dalla entrata in vigore della legge 17 ottobre
 1967, n. 977, e del d.P.R. 20 gennaio 1976, n.  432.  Ad  avviso  del
 ricorrente  l'art.  2  del  d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere
 interpretato nel senso che il requisito dell'eta' minima di  diciotto
 anni  sia  richiesto  in  sede  di assunzione e non per la fase della
 partecipazione al concorso, o che, comunque, si deve ritenere che  la
 previsione  del  limite  inferiore  di  eta' di cui all'art. 2, comma
 primo, n. 2 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sia  stata  abrogata  a
 seguito  dell'entrata  in  vigore della legge sulla tutela del lavoro
 minorile 17 ottobre 1967, n. 977, e del d.P.R. 20  gennaio  1976,  n.
 432,  che  elenca  i  lavori  ai  quali  non possono essere adibiti i
 minori, e tra i quali non e incluso quello di insegnante;
     2) in via subordinata,  illegittimita'  costituzionale  dell'art.
 2,  comma  primo,  n. 2, o quantomeno, dell'ultimo comma dello stesso
 articolo del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in  relazione  agli  artt.
 37 e 3 della Costituzione.
   Assume,  al  riguardo  il  ricorrente che le disposizioni contenute
 nell'art. 2, comma primo,  n.  2,  nella  parte  relativa  al  limite
 inferiore   di   eta',  o,  quanto  meno,  la  disposizione  conenuta
 nell'ultimo comma, nella parte in cui richiede il possesso  dell'eta'
 di  18  anni  non  per  l'immissione  in  servizio bensi' per la fase
 anteriore della partecipazione, del d.P.R. 10  gennaio  l957,  n.  3,
 sono in contrasto con il principio di eguaglianza e con i principi di
 tutela del diritto al lavoro del minore, contenuti nella nostra Carta
 fondamentale.
   A   seguito   della   proposizione   del   ricorso,   con   decreto
 provveditoriale prot. n. 1927/B del 16 febbraio 1995 la candidata  e'
 stata  ammessa  al  concorso,  ai  sensi  dell'art.  17  del bando di
 concorso, condizionatamente all'esito del ricorso, ed ha superato  la
 prova   scritta   ed   orale,  venendo  iscritta  con  riserva  nella
 graduatoria generale di merito al posto n. 311-bis con punti 72,5.
   Con atto notificato il 26 luglio 1995, e' subentrata  nel  giudizio
 l'interessata Lo Piano Carmela, medio-tempore diventata maggiorenne.
   Le  Amministrazioni  intimate  si  sono  costituite in giudizio con
 memoria deducendo la infondatezza dei motivi dedotti.
   Alla udienza del 28 febbraio 1996 il  ricorso  e'  stato  posto  in
 decisione.
                             D i r i t t o
   1.  -  Il  presente  gravame  e'  diretto avverso la esclusione dal
 concorso per titoli ed esami per  l'accesso  a  posti  di  insegnante
 elementare  statale  per  la  provincia  di Enna, bandito con decreto
 ministeriale 20 ottobre 1994.
   Il provvedimento di esclusione e'  motivato  con  riferimento  alla
 insussistenza  del requisito minimo dell'eta' di 18 anni alla data di
 scadenza di presentazione della domanda, richiesto dall'art. 2, comma
 primo, n. 2 del bando.
   Il ricorrente n.q. ha impugnato la esclusione  (e  la  disposizione
 ministeriale  contenuta nel D.M. 20 ottobre 1994), deducendo in primo
 luogo la illegittimita' della disposizione del  bando,  in  relazione
 all'art  2, comma primo, n. 2 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed in
 relazione alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, ed al d.P.R. 20 gennaio
 1976 n. 432; e, in via subordinata, la illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 2, primo comma, n. 2, nella parte in cui richiede il limite
 minimo  dell'eta' di 18 anni, o dell'ultimo comma, nella parte in cui
 richiede il limite minimo di eta' per la fase prodromica al rapporto.
   2. - Ora, in via preliminare  si  ritiene  di  dover  sollevare  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 8, comma primo,
 del d.P.R.  31 maggio 1974, dall'art. 402, comma  IV  del  d.lgs.  16
 aprile  1994, n. 297, e dell'art. 2, commi primo e ultimo, del d.P.R.
 10 gennaio 1957, n. 3.
   La questione e' rilevante ai fini  della  decisione  e  appare  non
 manifestamente infondata.
   In ordine alla rilevanza si osserva quanto segue.
   La  ricorrente  Lo piano Carmela, nata ad Enna il 23 febbraio 1977,
 chiese di partecipare al concorso per titoli ed esami  per  l'accesso
 al ruolo degli insegnanti elementari della provincia di Enna, indetto
 con  d.m. 20 ottobre 1994 e ne venne esclusa per non aver compiuto il
 18 anno di eta'  entro  la  data  di  scadenza  del  termine  per  la
 presentazione  della  domanda,  fissato  all'8 gennaio 1995 (diciotto
 anni  che,  appunto,  la  candidata  ha  compiuto  successivamente  e
 precisamente il 23 febbraio 1995).
   Nelle  more  della  decisione del ricorso, la candidata, ammessa in
 via amministrativa e  condizionatamente  all'esito  del  ricorso,  ha
 superato  le  prove scritta ed orale venendo collocata con riserva al
 posto 311-bis con punti 72,5 nella graduatoria generale di merito.
   Il superamento del concorso e' utile non solo ai fini della nomina,
 ma anche ai fini del conferimento delle supplenze e della  inclusione
 -  in  possesso del requisito di un servizio minimo di insegnamento -
 nella graduatoria del concorso per soli titoli (c.d.  doppio  canale)
 per l'accesso al ruolo degli insegnanti elementari.
   Da cio' discende l'attualita' dell'interesse al ricorso.
   Il  requisito  del  possesso  dell'eta'  minima di 18 e' prescritto
 dall'art. 2, comma primo, n. 2  del  bando,  approvato  con  d.m.  20
 ottobre 1994, in conformita' all'art. 2, comma primo, n. 2 del d.P.R.
 10  gennaio  1957,  n.  3,  richiamato  dall'art. 8, comma primo, del
 d.P.R.  31 maggio 1974, n. 417, e adesso dell'art. 402, comma IV  del
 d.lgs.  16 aprile 1994, n. 297.
   L'interessata ha impugnato contestualmente sia la esclusione sia la
 disposizione  del  bando, sulla quale il provvedimento applicativo si
 fonda, ed i motivi dedotti vertono sulla applicazione e violazione di
 legge.
   Sulla base della  disciplina  legislativa  attualmente  vigente  il
 ricorso non potrebbe trovare accoglimento.
   Si  rileva,  al  riguardo,  in  primo  luogo,  che  l'ultimo  comma
 dell'art.  2 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, dispone, appunto,  che
 il requisito dell'eta' va posseduto alla data di scadenza del termine
 per la presentazione della domanda e la norma in questione si applica
 anche  ai  concorsi nella Scuola (v. in tal senso parere Consiglio di
 Stato, sez. 2 n.  722 del 4 dicembre 1991).
   In secondo luogo, si osserva che dalle disposizioni contenute nella
 legge 17 ottobre 1967, n. 977, non e' dato desumere -  contrariamente
 a quanto dedotto dalla ricorrente con il primo gravame - una volonta'
 del  legislatore  di  abrogare  implicitamente il limite minimo di 18
 anni, stabilito nell'art. 2, comma primo, del d.P.R. 10 gennaio 1957,
 n. 3.
   Infatti la legge n.  977/1967  detta  particolari  disposizioni  in
 ordine  alle  attivita' alle quali il minore possa o non possa essere
 adibito, a tutela del suo sviluppo psicologico e delle sue condizioni
 generali, ma non ha per oggetto la tutela  delle  esigenze  di  prima
 occupazione dei minori.
   Per quanto riguarda, poi, specificatamente l'accesso al ruolo degli
 insegnanti  (e degli insegnanti elementari in particolare) sia l'art.
 8 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 sia  l'art.  402,  comma  IV  del
 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, richiamano espressamente la disciplina
 degli  impiegati  civili  dello Stato e, quindi, il d.P.R. 10 gennaio
 1957, n. 3,  in  ordine  ai  requisiti  per  l'accesso  ai  posti  in
 questione.
   Da  cio'  consegue che in base alle disposizioni di legge ordinaria
 attualmente in vigore e' da ritenere che per  l'accesso  al  concorso
 pubblico  di  insegnante  elementare sia prescritto, tra i requisiti,
 quello dell'eta' che non puo' essere inferiore ai diciotto anni  alla
 data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
 della domanda di ammissione (ultimo comma dell'art. 2 citato).
   La questione di legittimita' costituzionale e' quindi, rilevante ai
 fini della decisione.
   La  questione  appare, altresi' non manifestamente infondata, sotto
 diversi profili e per le seguenti norme.
   1) Art. 8, comma primo, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417,  e  art.
 402,  comma IV, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nella parte in cui
 rinviano alle disposizioni contenute nello  Statuto  degli  impiegati
 civili  dello Stato anche riguardo al limite minimo di eta' (diciotto
 anni).
   La  ricorrente  non  cita  quest'ultima  disposizione,  ma cio' non
 preclude a questo tribunale di  sollevare  d'ufficio,  la  questione,
 tenuto  conto,  tra  l'altro,  che  con  il secondo motivo dedotto in
 ricorso  la  ricorrente  si  e'  riferita  chiaramente  a  tutte   le
 disposizioni di legge che in atto precludono ai minori di partecipare
 al concorso magistrale.
   Le  disposizioni sopra indicate richiamano per la partecipazione al
 concorso magistrale i  requisiti  per  l'ammissione  ai  concorsi  di
 accesso agli impiegati civili dello Stato.
   In  ordine  al  requisito  dell'eta'  per l'accesso al concorso per
 posti di insegnante  nelle  scuole  elementari,  il  legislatore,  in
 passato,  ritenuta evidentemente la peculiarita' del tipo di impiego,
 richiedendo nel r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, e poi nel d.-lg. C.P.S.
 21 aprile 1947, n. 373, il compimento del diciottessimo anno di  eta'
 alla  data  del  bando, e successivamente con legge 30 maggio 1965, n
 580 (art.  3) che il diciottesimo anno venisse compiuto entro  il  31
 dicembre dell'anno solare nel quale il concorso veniva bandito.
   Soltanto  con il d.P.R. n. 417/1974 prima (ma la Giurisprudenza per
 qualche tempo ritenne inapplicabile il richiamo riguardo al  concorso
 magistrale:  v:  Cons. Stato, sez. VI n. 664 del 15 settembre 1986) e
 con il  d.lgs.  n.  297/1994  si  fece  un  rinvio  tout  court  alla
 disciplina degli impiegati civili dello Stato.
   E'  da  osservare  che per la partecipazione al concorso magistrale
 occorre il possesso del diploma di maturita'  magistrale  (art.  402,
 comma  1, dello stesso decreto) e che, per come dispone il precedente
 art. 197 comma 1, "il titolo conseguito  nell'esame  di  maturita'  a
 conclusione  dei  corsi  di  studio  dell'istituto magistrale abilita
 all'insegnamento nella scuola elementare".
   Il termine "abilita" adoperato dal legislatore  ha  un  significato
 tecnico-giuridico  ben  preciso,  indicando  l'abilitazione  un  atto
 autorizzativo di natura costitutiva, consistente nel  "riconoscimento
 legalmente  valido della capacita' di esercitare una professione": v.
 Devoto-Oli-Dizionario della Lingua Italiana.
   Ora, il legislatore se da un lato consente al minore, a conclusione
 di un ordinario ciclo di studi (che di  fatto  non  puo'  concludersi
 prima dei 17 anni: emblematico e' che la ricorrente andava a compiere
 i  18  anni  nei  giorni  della prova scritta), di sostenere un esame
 diretto  a  riconoscergli  la  capacita'   (maturita')   legale   per
 esercitare,   la  professione  di  insegnante  elementare,  non  puo'
 dall'altro,  senza  cadere  in  intima  contraddizione,  precludergli
 l'accesso  a  quella che, nell'attuale momento sociale, e' la maggior
 fetta occupazionale e  cioe'  l'insegnamento  nella  scuola  pubblica
 statale.
   Tale preclusione, possibilmente piu' il frutto di una disattenzione
 che  non di una decisa volonta' di creare una ingiusta sperequazione,
 appare priva di razionale giustificazione, in relazione al sistema di
 reclutamento degli  insegnanti  elementari  previsto  dal  d.lgs.  n.
 297/1994,  che, appunto, prevede il possesso del diploma di maturita'
 magistrale, e appare comunque illegittima con riferimento  agli  art.
 35, 37, 3 e 4 della Costituzione.
   L'art.  35 stabilisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed
 applicazioni.
   L'art. 37 precisa che la Repubblica tutela il lavoro dei minori con
 speciali norme.
   L'art.  3  prevede  la  eguaglianza  di  tutti  i  cittadini, senza
 distinzioni...  di condizioni personali e sociali.
   L'art. 4 riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro.
   Sulla natura precettiva  delle  disposizioni  sopraindicate  appare
 superfluo dissertare.
   Nella  specie  si  e'  in  presenza di una disposizione che, per il
 richiamo  generalizzato  alle  norme  previste  per  l'accesso   agli
 impieghi civili dello Stato, preclude al minore, gia' in possesso del
 diploma   di  maturita'  magistrale,  di  accedere  al  concorso  per
 insegnante elementare.
   E' palesemente una norma sperequata in danno del  minore  diplomato
 (e  a  favore  del  maggiore  di eta') che gli preclude il diritto al
 lavoro presso le scuole statali.
   Tale norma di disfavore non trova alcuna razionale giustificazione.
   Infatti non e' collegata ad esigenze  pubblicistiche  del  possesso
 della  maggiore eta' per la partecipazione a pubblici concorsi (prima
 della riforma introdotta dalla legge n. 39/1975 che ha  abbassato  la
 maggior  eta'  a 18 anni, i minori degli anni 21 potevano accedere al
 pubblico concorso).
   Non e' collegata a un problema di maturita' psichica,  dal  momento
 che  il  conseguimento  della  maturita'  magistrale implica anche un
 giudizio tecnico-giuridico di maturita'  oltre  che  di  preparazione
 professionale.
   Non  e'  connessa  a responsabilita' penale, per la quale la soglia
 minima e' di quattordici anni (art. 97 c.p.).
   Ora, se non puo' escludersi in ipotesi  la  facolta'  discrezionale
 del  legislatore  di  stabilire  i  requisiti  di accesso al concorso
 magistrale (come per ogni altro tipo di concorso), non e' dubbio  che
 tali   requisiti   devono  corrispondere  ad  esigenze  di  razionale
 opportunita'.
   Si e', invece, in presenza di una disposizione  discriminatoria  in
 danno del minore che non trova alcuna razionale giustificazione e che
 si  pone  in  contrasto  con  le  disposizioni  costituzionali  sopra
 richiamate che tutelano il diritto al lavoro in tutte le sue forme  e
 che  sono  dirette a privilegiare l'accesso al lavoro del minore e ad
 impedire discriminazioni basate esclusivamente sull'eta'.
   Invero la norma in questione, livellando apparentemente alla stessa
 eta' l'accesso al pubblico impiego, lungi dal costituire applicazione
 del generale principio di eguaglianza, determina una  preclusione  al
 diritto  al  lavoro  del  minore diplomato e a favore del maggiorenne
 diplomato, malgrado che gli uni e gli altri abbiano lo stesso diritto
 al lavoro, costituzionalmente garantito, e senza che tale preclusione
 abbia  una  giustificazione   razionale   in   esigenza   di   natura
 pubblicistica.
   Invero l'art. 197 del citato d.lgs. n. 297/1994, allorche' dichiara
 che  il  diploma  di  maturita'  magistrale "abilita all'insegnamento
 nella  scuola  elementare",  non  fa   alcun   riferimento   all'eta'
 anagrafica  dei diplomati, i quali, di regola, conseguono tale status
 intorno all'eta' di 17/18 anni, essendo il corso di Studi  di  durata
 quadriennale,  e  non  opera alcun distinguo in ordine alla tipologia
 della scuola nella quale sia possibile insegnare (abilitazione per il
 minorenne limitata alla scuola privata e per  il  maggiorenne  estesa
 alla scuola privata ed a quella pubblica).
   Inopinatamente,  invece, il successivo art. 402, comma 4, rinviando
 per la partecipazione al concorso per la scuola elementare statale al
 d.P.R. 10  gennaio  1957,  n.  3,  va  a  creare  una  situazione  di
 privilegio  per  il  diplomato  maggiorenne  e  di  svantaggio per il
 diplomato minorenne, malgrado che sia gli uni  che  gli  altri  siano
 stati dichiarati maturi per insegnare nelle scuole elementari.
   Ora, la Corte (v. sent. n. 134/1976) ha avuto modo di affermare che
 la  violazione  dell'art. 3 della Costituzione puo' ravvisarsi quando
 si determini una situazione di privilegio o di svantaggio in  difetto
 di una ragionevole giustificazione desumibile da esigenza obiettiva.
   In  questo caso, come gia' si e' detto, mentre e' evidente il danno
 per gli uni ed il privilegio per gli  altri,  non  sembra  sussistere
 alcuna  esigenza  obiettiva  per  precludere  ai diplomati minori (di
 fatto alla soglia dei 18 anni) di partecipare al concorso  magistrale
 sia   con  riferimento  a  pubblici  interessi  sia  con  riferimento
 all'accertamento dei requisiti di  maturita'  e  professionali,  gia'
 verificati  e  valutati  dallo  Stato  mediante  l'esame di maturita'
 magistrale e certificati con il rilascio del diploma di abilitazione.
   In conclusione,  quindi,  sembra  di  essere  in  presenza  di  una
 disposizione  di disfavore verso il diplomato minorenne che viola sia
 il precetto di eguaglianza sia i principi di  tutela  del  minore  in
 ordine alla occupazione.
   2)  Art.  2, ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.  3, nella
 parte in cui richiede che il requisito dell'eta' non inferiore ai  18
 anni  deve  essere  posseduto alla scadenza del termine stabilito nel
 bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione e,
 quindi, a un momento anteriore all'ammissione all'impiego.
   Ove dovesse ritenersi la susistenza  di  una  qualche  esigenza  di
 natura  pubblicistica  (che,  peraltro, sfugge al decidente) riguardo
 alla preclusione dell'assunzione di un pubblico impiego da  parte  di
 un  minore  di eta', anche se dichiarato maturo ed abilitato per quel
 tipo di attivita', non e' dubbio che  nessuna  esigenza  di  siffatta
 natura  puo'  ritenersi  sussistente  per  la  mera partecipazione al
 procedimento concorsuale,  il  quale  e'  diretto  esclusivamente  ad
 accertare  il livello di preparazione del candidato e ad inserirlo in
 una graduatoria generale di merito.
   In conseguenza, mentre per gli altri requisiti appare legittimo che
 il  possesso  sia  fissato  con  riferimento  a  una  data  anteriore
 all'espletamento  del  concorso, dal momento che il conseguimento dei
 medesimi dipende da una serie di fattori  imponderabili,  diverso  e'
 per  il  requisito  dell'eta', che si consegue automaticamente con il
 decorso del tempo, per cui e' certo  il  "quando"  la  maggiore  eta'
 verra'  conseguita,  in  ordine  alla  quale il mancato conseguimento
 esula dalla potesta' umana e comporta il travolgimento del tutto.
   In conclusione, quindi, la disposizione che a'ncora  a  un  momento
 anteriore  a  quello  dell'assunzione  dell'impiego  il  possesso del
 requisito  del  diciottesimo  anno  di  eta'  appare   sperequata   e
 discriminatoria   riguardo  al  diritto  al  lavoro  del  minore,  in
 violazione dei precetti costituzionali contenuti negli artt. 3, 4, 35
 e 37 della Costituzione, per le argomentazioni indicati sub 1).
   Invero non si riesce a ravvisare  quale  pubblico  interesse  possa
 essere a fondamento della norma che preclude al minore di partecipare
 al  procedimento  concorsuale,  tenuto  conto che la periodicita' dei
 concorsi (quelli di insegnante sono bi o triennali) di  fatto  andra'
 poi  a  precludere  al  minore - frattanto diventato maggiorenne - di
 accedere   sollecitamente   al   pubblico   impiego,  costringendolo,
 controvoglia  e  malgrado  qualsiasi  buona'  volonta'  e   qualsiasi
 capacita'  e preparazione tecnico professionale, a ingrossare le file
 dei disoccupati.
   Per le suesposte considerazioni,  a  norma  dell'art.  23,  secondo
 comma,   legge   11  marzo  1953,  n.  87,  va  disposta  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la  risoluzione
 della  questione  incidentale  di  costituzionalita' di cui trattasi,
 disponendosi  al  contempo  e  conseguentemente  la  sospensione  del
 giudizio instaurato con il ricorso in epigrafe.
                                P. Q. M.
   Il  tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Sicilia, sezione
 staccata  di  Catania  (terza  sez.),  ritenuta   rilevante   e   non
 manifestamente  infondata  la  questione  di  costituzionalita' delle
 norme suindicate in relazione agli art. 35, 37, 3 e  4  della  Carta,
 dispone   la   immediata   trasmissione  degli  atti,  a  cura  della
 segreteria, alla Corte Costituzionale, sospendendo in conseguenza  il
 presente giudizio;
   Ordina,   inoltre,   alla  segreteria  a  norma  dell'ultimo  comma
 dell'art.   23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87  di  notificare  la
 presente  ordinanza alle parti in causa a al Presidente del Consiglio
 dei Ministri, e di darne comunicazione al Presidente del Senato della
 Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.
   Cosi' deciso in Catania, nella camera di Consiglio del 28  febbraio
 1996.
                       Il presidente: Campanella
                                                L'estensore: Schillaci
 96C1705