N. 1244 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 1996

                                N. 1244
  Ordinanza  emessa  il  10  maggio  1996  dal  pretore  di Napoli nel
 procedimento penale a carico di Mangiapia Fortunato
 Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Condono - Ordine del giudice
    penale di demolizione del manufatto abusivo - Mancata  previsione,
    in caso di domanda di condono legittimamente proposto dagli aventi
    diritto,   della   valutazione   dello  stesso  sotto  il  profilo
    amministrativo e della non erogazione da parte del giudice  penale
    dell'ordine  di  demolizione  - Illegittima invasione da parte del
    giudice penale  della  sfera  di  discrezionalita'  della  p.a.  -
    Incidenza sul diritto di difesa.
 (Legge 23 dicembre 1994, n. 724).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.46 del 13-11-1996 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza nel processo nei confronti di
 Mangiapia Fortunato.
   Preliminarmente la difesa esibisce e produce istanza  in  sanatoria
 per  abusi  edilizi a nome di Mangiapia Giuseppina e Mangiapia Ciro e
 fa rilevare che: la L. 724/1994 si pone in contrasto con gli artt.  3
 e 24 della Costituzione e comunque con il principio della separazione
 dei poteri nella parte in cui non prevede che l'ordine di demolizione
 ai sensi dell'art. 7, legge 47/1985  non  vada  erogato  dal  giudice
 quando, come nel caso di specie, la domanda di condono legittimamente
 proposta   dagli   aventi   diritto   pur  non  estinguendo  i  reati
 contravvenzionali non sia valutata, su  profilo  amministrativo,  dal
 giudice penale che quando ordina la demolizione del manufatto abusivo
 agisce in via sussidiaria alla p.a. cosi' facendo quindi si determina
 in  violazione  del  principio  della  separazione  dei  poteri,  una
 illegittima invasione che pregiudica la libera discrezionalita' della
 p.a. pertanto chiede che il presente procedimento sia sospeso  e  gli
 atti vengano inviati alla Corte costituzionale perche' possa decidere
 sulla eccepita incostituzionalita';
   Il p.m.  si rimette alla valutazione del pretore.
                                P. Q. M.
   Il pretore ritenendo fondata la questione cosi' come proposta dalla
 difesa,  rimette  gli  atti  alla  Corte costituzionale e sospende il
 presente   procedimento   sino   alla   valutazione    della    Corte
 costituzionale.
     Napoli, addi', 10 maggio 1996
                        Il v. pretore: Ricciardi
 96C1714