N. 1244 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 1996
N. 1244 Ordinanza emessa il 10 maggio 1996 dal pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Mangiapia Fortunato Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Condono - Ordine del giudice penale di demolizione del manufatto abusivo - Mancata previsione, in caso di domanda di condono legittimamente proposto dagli aventi diritto, della valutazione dello stesso sotto il profilo amministrativo e della non erogazione da parte del giudice penale dell'ordine di demolizione - Illegittima invasione da parte del giudice penale della sfera di discrezionalita' della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa. (Legge 23 dicembre 1994, n. 724). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.46 del 13-11-1996 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo nei confronti di Mangiapia Fortunato. Preliminarmente la difesa esibisce e produce istanza in sanatoria per abusi edilizi a nome di Mangiapia Giuseppina e Mangiapia Ciro e fa rilevare che: la L. 724/1994 si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e comunque con il principio della separazione dei poteri nella parte in cui non prevede che l'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 7, legge 47/1985 non vada erogato dal giudice quando, come nel caso di specie, la domanda di condono legittimamente proposta dagli aventi diritto pur non estinguendo i reati contravvenzionali non sia valutata, su profilo amministrativo, dal giudice penale che quando ordina la demolizione del manufatto abusivo agisce in via sussidiaria alla p.a. cosi' facendo quindi si determina in violazione del principio della separazione dei poteri, una illegittima invasione che pregiudica la libera discrezionalita' della p.a. pertanto chiede che il presente procedimento sia sospeso e gli atti vengano inviati alla Corte costituzionale perche' possa decidere sulla eccepita incostituzionalita'; Il p.m. si rimette alla valutazione del pretore.
P. Q. M. Il pretore ritenendo fondata la questione cosi' come proposta dalla difesa, rimette gli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente procedimento sino alla valutazione della Corte costituzionale. Napoli, addi', 10 maggio 1996 Il v. pretore: Ricciardi 96C1714