N. 1245 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 1996
N. 1245 Ordinanza emessa il 3 luglio 1996 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Dual Sanitaly e il comune di Moncalieri Imposte e tasse in genere (statali e comunali) - Tassa sulla raccolta dei rifiuti - Avvisi di accertamento - Contenzioso - Obbligo, per il contribuente, alla previa esperibilita' dei rimedi in via amministrativa - Previsto esercizio dell'azione giudiziaria entro 90 giorni dalla decisione del Ministro sul ricorso - Conseguente preclusione di tutela in via giurisdizionale, in caso di mancata o tardiva presentazione dei ricorsi amministrativi - Lesione del principio di eguaglianza e del diritto di azione - Richiamo a numerose decisioni della Corte costituzionale. (D.P.R. 26 ottore 1972, n. 638, art. 20). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.46 del 13-11-1996 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile n. 596/1989, rg. promossa da Dual Sanitaly, elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio dell'avv. F. Gaidano che la rappresenta e difende per delega in atti, attrice, contro il comune di Moncalieri, elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio dell'avv. R. Longhin che lo rappresenta e difende per delega in atti, convenuto. F a t t o 1. - Con atto di citazione notificato in data 12 gennaio 1989 la Dual Sanitaly S.p.a. evocava in giudizio il comune di Moncalieri esponendo: di essere titolare di un'azienda di articoli tessili sanitari e maglieria intima con stabilimento in Moncalieri, via Di Vittorio, n. 15; di avere denunziato al comune, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 915 del 10 settembre 1982, recante attuazione alle direttive CEE in materia di rifiuti solidi urbani, la superficie dello stabilimento, precisando che non dovevano essere assoggettati ad imposta i locali destinati alla produzione ed al magazzino; di aver ricevuto dal comune, in data 15 luglio 1986 e 23 luglio 1987, gli avvisi di accertamento della tassa raccolta rifiuti per gli anni 1986 e 1987, nei quali la superficie assoggettata ad imposta risultava elevata da mq 1376 a mq 3638 essendo stato in essa ricompreso il locale magazzino; conseguentemente era stato richiesto per ciascun anno il pagamento della somma di L. 2.521.134, oltre L. 522.522 quale sanzione per denuncia infedele; di avere proposto avverso gli avvisi di accertamento predetti ricorso all'Intendenza di finanza e, successivamente, al Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 638/1972; di aver atteso il termine di 180 giorni previsto dall'ultimo comma dell'art. 20 d.P.R. n. 638 citato, senza che il Ministro si fosse pronunciato sui ricorsi. Questo premesso, la societa' esponente sosteneva variamente la superficie tassabile, ai sensi degli artt. 2 e 3 d.P.R. n. 915/1982 e 270 r.d. n. 1175/1931 (come sostituito dall'art. 21 d.P.R. n. 915 citato) poiche' in esso venivano prodotti rifiuti speciali. Chiedeva pertanto al Tribunale di dichiarare fondata l'opposizione proposta dalla Dual Sanitaly e, conseguentemente, non dovute le somme di cui agli avvisi di accertamento a titolo di tassa relativa allo smaltimento della raccolta rifiuti e di soprattassa, condannando il comune a rimborsare le somme versate. 2. - Il comune, ritualmente costituito, eccepiva in limine il difetto di giurisdizione del tribunale adito: ad avviso dell'ente convenuto, infatti, la domanda attorea sembrava implicare la revoca e/o l'annullamento espresso o tacito della determinazione dell'Amministrazione, di carattere generale, con la quale erano stati individuati i criteri e le aree da sottoporre a tributo ai sensi della vigente normativa. Per quanto riguarda il ruolo dell'anno 1986 esisteva comunque una decisione definitiva di irricevibilita' per tardivita' del ricorso all'Intendente di finanza: l'avviso di accertamento era stato infatti notificato il 15 luglio 1986 mentre il ricorso era stato presentato solo l'11 settembre 1986, e quindi oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge. In ogni caso il ricorso all'Autorita' giudiziaria era precluso per decorrenza dei termini di cui all'art. 285 T.U.F.L. Nel merito sosteneva che i rifiuti prodotti nel magazzino erano rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani, al cui smaltimento rimaneva pur sempre preposto il comune, sicche' l'imposta doveva considerarsi dovuta. Concludeva chiedendo al tribunale di dichiarare il difetto di giurisprudenza del tribunale adito e, in via subordinata, la decadenza di parte attrice dall'azione proposta, quantomeno con riferimento all'anno 1986; nel merito, di respingere le avversarie domande, con il favore delle spese. Scambiate le memorie, disposta consulenza tecnica e precisamente le conclusioni, la causa e' stata rimessa al Collegio per la decisione. D i r i t t o 1. - Con sentenza non definitiva emessa in data odierna il Collegio ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal comune di Moncalieri dichiarando la girisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria sulle domande proposte. 2. - Ritenuta la propria giurisdizione, il Tribunale si trova a dover applicare l'art. 20 d.P.R. n. 638 nella parte in cui, subordinando l'esperibilita' dell'azione giudiziaria all'esaurimento dei rimedi in via amministrativa, preclude l'erogazione della tutela giurisdizionale nel caso in cui gli stessi non siano stati presentati ovvero siano stati presentati tardivamente. Con riferimento all'avviso di accertamento notificato il 15 luglio 1986, infatti, siccome l'amministrazione ha eccepito la tardivita' del ricorso e la societa' attrice non ne ha dimostrato - come era suo onere - la tempestivita', la tutela giurisdizionale dovrebbe considerarsi irrimediabilmente preclusa. Qualora peraltro la norma, in parte qua, dovesse essere dichiarata costituzionalmente illegittima, con conseguente potere della Dual Sanitaly di adire il giudice ordinario nonostante la tardiva presentazione del ricorso all'Intendente di finanza, il tribunale potrebbe accertare la sussistenza, in concreto, dei presupposti per l'esercizio del potere impositivo esercitato dal comune e, conseguenemente, decidere nel merito la domanda di ripetizione proposta dall'attrice. Ne' la rilevanza della questione di costituzionalita' puo' essere revocata in dubbio per avere l'attrice proposto ricorso all'Autorita' giudiziaria oltre i termini previsti dall'art. 285 r.d. n. 1175/1931, secondo quanto rilevato dal comune. L'art. 20 del d.P.R. n. 638, infatti, costituisce norma speciale successiva rispetto all'art. 285 r.d. n. 1175, e pertanto - deve ritenersi - sostituisce la normativa precedente venendo a regolare in modo esclusivo la materia del contenzioso avverso gli atti di accertamento dei comuni e delle province relativi ai tributi non soppressi. 3. - La questione di legittimita' costituzionale della norma citata, nella parte in cui subordina l'accesso alla tutela giurisdizionale al previo esperimento dei ricorsi amministrativi, appare non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. E' ben vero, infatti, che codesta Corte ha "affermato ripetutamente la legittimita' in via di principio di forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo esperimento di rimedi di carattere amministrativo (...). Essa e' pero' giunta piu' volte, soprattutto in riferimento all'art. 24 Cost. a dichiarare l'illegittimita' di tali previsioni, quando esse comportino una compressione penetrante del diritto di azione, ostacolandone o rendendone difficoltoso l'esercizio, in particolare comminando la sanzione della decadenza (sentt. nn. 57 del 1972, 186 del 1972 e 93 del 1979)" (cfr. Corte cost., sent. 11 dicembre 1989, n. 530). Sono stati pertanto dichiarati costituzionalmente illegittimi (anche) per contrasto con l'art. 24 Cost., ad esempio, l'art. 24 della legge n. 22/1942 (Corte cost., sent. n. 530/1989, cit.), l'art. 20 del d.P.R. n. 156/1973 (Corte cost., sent. 18 gennaio 1991, n. 15), l'art. 25 comma primo, d.P.R. n. 834/1981 (Corte cost., sent. 2 aprile 1992, n. 154), l'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. n. 642/1972 sull'imposta di bollo (Corte cost., sent. 23 novembre 1993, n. 406), l'art. 39 del d.P.R. n. 640/1972 sull'imposta sugli spettacoli (Corte cost., sent. 27 luglio 1994, n. 360) e l'art. 12 del d.P.R. n. 641/1972 sulle concesioni governative (Corte cost., sent. 24 febbraio 1995, n. 56). Questo tribunale ritiene che i profitti di illegittimita' costituzionale evidenziati, in particolare, nelle ultime tre sentenze citate siano estendibili alla norma, di contenuto analogo, prevista dall'art. 20 del d.P.R. n. 638/1972, potendo ravvisarsi anche in questo caso una limitazione del diritto ala proponibilita' dell'azione giudiziaria "non giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalita' di giustizia", e - comunque - eccessivamente gravosa in relazione ai ristretti termini di decadenza previsti per la presentazione del ricorso all'Intendente di finanza. Circostanza dalla quale conseguono non solo la violazione del diritto previsto dall'art. 24, ma altresi' del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, venendo ad essere disciplinate in maniera differente, per effetto dei precedenti interventi della stessa Corte, fattispecie analoghe quali, da una parte, quella prevista dall'art. 20 d.P.R. n. 638/1972 e, dall'altra, quelle previste dall'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. n. 642/1972, dall'art. 39 del d.P.R. n. 640/1972 e dall'art. 12 del d.P.R. n. 641/1972.
P. Q. M. Ritenuta la rilevanza nel giudizio a quo e la non manifesta infondatezza; Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione e, per l'effetto; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Si comunichi. Torino, addi' 3 luglio 1996 Il presidente: Cannata 96C1715