N. 1245 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 1996

                                N. 1245
  Ordinanza  emessa  il  3  luglio  1996  dal  tribunale di Torino nel
 procedimento civile  vertente  tra  Dual  Sanitaly  e  il  comune  di
 Moncalieri
 Imposte e tasse in genere (statali e comunali) - Tassa sulla raccolta
    dei  rifiuti - Avvisi di accertamento - Contenzioso - Obbligo, per
    il contribuente, alla  previa  esperibilita'  dei  rimedi  in  via
    amministrativa  - Previsto esercizio dell'azione giudiziaria entro
    90 giorni dalla decisione del Ministro sul ricorso  -  Conseguente
    preclusione di tutela in via giurisdizionale, in caso di mancata o
    tardiva  presentazione  dei  ricorsi  amministrativi - Lesione del
    principio di eguaglianza e del diritto  di  azione  -  Richiamo  a
    numerose decisioni della Corte costituzionale.
 (D.P.R. 26 ottore 1972, n. 638, art. 20).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.46 del 13-11-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile n. 596/1989, rg.
 promossa  da  Dual  Sanitaly,  elettivamente  domiciliata  in Torino,
 presso lo studio dell'avv. F. Gaidano che la  rappresenta  e  difende
 per  delega  in  atti,  attrice,  contro  il  comune  di  Moncalieri,
 elettivamente domiciliato in Torino, presso lo  studio  dell'avv.  R.
 Longhin che lo rappresenta e difende per delega in atti, convenuto.
                               F a t t o
   1.  -  Con  atto di citazione notificato in data 12 gennaio 1989 la
 Dual Sanitaly S.p.a. evocava in  giudizio  il  comune  di  Moncalieri
 esponendo:
     di  essere  titolare di un'azienda di articoli tessili sanitari e
 maglieria intima con stabilimento in Moncalieri, via Di Vittorio,  n.
 15;
     di  avere denunziato al comune, in ottemperanza alle disposizioni
 contenute  nel  d.P.R.  n.  915  del    10  settembre  1982,  recante
 attuazione alle direttive CEE in materia di rifiuti solidi urbani, la
 superficie  dello    stabilimento, precisando che non dovevano essere
 assoggettati ad imposta i locali destinati alla  produzione    ed  al
 magazzino;
     di  aver  ricevuto dal comune, in data 15 luglio 1986 e 23 luglio
 1987, gli avvisi di accertamento della tassa raccolta rifiuti per gli
 anni 1986 e 1987, nei quali la  superficie  assoggettata  ad  imposta
 risultava  elevata  da  mq  1376  a  mq  3638  essendo  stato in essa
 ricompreso il locale magazzino; conseguentemente era stato  richiesto
 per  ciascun  anno il pagamento della somma di L. 2.521.134, oltre L.
 522.522 quale sanzione per denuncia infedele;
     di avere proposto avverso gli  avvisi  di  accertamento  predetti
 ricorso  all'Intendenza  di  finanza e, successivamente, al Ministero
 delle Finanze ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 638/1972;
     di aver atteso il termine  di  180  giorni  previsto  dall'ultimo
 comma  dell'art.  20  d.P.R.  n. 638 citato, senza che il Ministro si
 fosse pronunciato sui ricorsi.
   Questo premesso, la  societa'  esponente  sosteneva  variamente  la
 superficie tassabile, ai sensi degli artt. 2 e 3 d.P.R. n. 915/1982 e
 270  r.d.  n.  1175/1931  (come sostituito dall'art. 21 d.P.R. n. 915
 citato) poiche' in esso venivano prodotti rifiuti speciali.
   Chiedeva pertanto al Tribunale di dichiarare fondata  l'opposizione
 proposta dalla Dual Sanitaly e, conseguentemente, non dovute le somme
 di  cui  agli  avvisi di accertamento a titolo di tassa relativa allo
 smaltimento della raccolta rifiuti e di soprattassa,  condannando  il
 comune a rimborsare le somme versate.
   2.  -  Il  comune,  ritualmente costituito, eccepiva in limine   il
 difetto di giurisdizione del tribunale  adito:  ad  avviso  dell'ente
 convenuto,  infatti,  la domanda attorea sembrava implicare la revoca
 e/o   l'annullamento   espresso   o   tacito   della   determinazione
 dell'Amministrazione, di carattere generale, con la quale erano stati
 individuati  i  criteri  e  le  aree da sottoporre a tributo ai sensi
 della vigente normativa.
   Per quanto riguarda il ruolo dell'anno 1986 esisteva  comunque  una
 decisione  definitiva  di  irricevibilita' per tardivita' del ricorso
 all'Intendente di finanza: l'avviso di accertamento era stato infatti
 notificato il 15 luglio 1986 mentre il ricorso era  stato  presentato
 solo  l'11  settembre  1986,  e  quindi oltre il termine di 30 giorni
 previsto  dalla  legge.  In  ogni  caso  il   ricorso   all'Autorita'
 giudiziaria  era  precluso per decorrenza dei termini di cui all'art.
 285 T.U.F.L.
   Nel merito sosteneva che i rifiuti  prodotti  nel  magazzino  erano
 rifiuti  speciali  assimilabili  a  quelli urbani, al cui smaltimento
 rimaneva pur sempre preposto  il  comune,  sicche'  l'imposta  doveva
 considerarsi dovuta.
   Concludeva  chiedendo  al  tribunale  di  dichiarare  il difetto di
 giurisprudenza  del  tribunale  adito  e,  in  via  subordinata,   la
 decadenza  di  parte  attrice  dall'azione  proposta,  quantomeno con
 riferimento all'anno 1986; nel merito, di  respingere  le  avversarie
 domande, con il favore delle spese.
   Scambiate le memorie, disposta consulenza tecnica e precisamente le
 conclusioni, la causa e' stata rimessa al Collegio per la decisione.
                             D i r i t t o
   1. - Con sentenza non definitiva emessa in data odierna il Collegio
 ha  respinto  l'eccezione  di  difetto di giurisdizione sollevata dal
 comune  di  Moncalieri  dichiarando  la  girisdizione  dell'autorita'
 giudiziaria ordinaria sulle domande proposte.
   2.  -  Ritenuta  la  propria giurisdizione, il Tribunale si trova a
 dover  applicare  l'art.  20  d.P.R.  n.  638  nella  parte  in  cui,
 subordinando  l'esperibilita' dell'azione giudiziaria all'esaurimento
 dei rimedi in via amministrativa, preclude l'erogazione della  tutela
 giurisdizionale nel caso in cui gli stessi non siano stati presentati
 ovvero siano stati presentati tardivamente.
   Con  riferimento all'avviso di accertamento notificato il 15 luglio
 1986, infatti, siccome l'amministrazione ha  eccepito  la  tardivita'
 del ricorso e la societa' attrice non ne ha dimostrato - come era suo
 onere   -   la  tempestivita',  la  tutela  giurisdizionale  dovrebbe
 considerarsi irrimediabilmente preclusa.
   Qualora peraltro la norma, in parte qua, dovesse essere  dichiarata
 costituzionalmente  illegittima,  con  conseguente  potere della Dual
 Sanitaly  di  adire  il  giudice  ordinario  nonostante  la   tardiva
 presentazione  del  ricorso  all'Intendente  di finanza, il tribunale
 potrebbe accertare la sussistenza, in concreto, dei  presupposti  per
 l'esercizio   del   potere   impositivo   esercitato  dal  comune  e,
 conseguenemente,  decidere  nel  merito  la  domanda  di  ripetizione
 proposta dall'attrice.
   Ne'  la  rilevanza della questione di costituzionalita' puo' essere
 revocata in dubbio per avere l'attrice proposto ricorso all'Autorita'
 giudiziaria oltre i termini previsti dall'art. 285 r.d. n. 1175/1931,
 secondo quanto rilevato dal comune. L'art.  20  del  d.P.R.  n.  638,
 infatti, costituisce norma speciale successiva rispetto all'art.  285
 r.d.  n. 1175, e pertanto - deve ritenersi - sostituisce la normativa
 precedente venendo a  regolare  in  modo  esclusivo  la  materia  del
 contenzioso  avverso  gli  atti  di  accertamento  dei comuni e delle
 province relativi ai tributi non soppressi.
   3. -  La  questione  di  legittimita'  costituzionale  della  norma
 citata,   nella   parte   in  cui  subordina  l'accesso  alla  tutela
 giurisdizionale al previo  esperimento  dei  ricorsi  amministrativi,
 appare non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 24
 della Costituzione.
   E' ben vero, infatti, che codesta Corte ha "affermato ripetutamente
 la  legittimita'  in  via  di  principio  di  forme  di  accesso alla
 giurisdizione  condizionate  al  previo  esperimento  di  rimedi   di
 carattere  amministrativo  (...).  Essa  e'  pero' giunta piu' volte,
 soprattutto  in  riferimento   all'art.   24   Cost.   a   dichiarare
 l'illegittimita'  di  tali  previsioni,  quando  esse  comportino una
 compressione  penetrante  del  diritto  di  azione,  ostacolandone  o
 rendendone  difficoltoso  l'esercizio,  in  particolare comminando la
 sanzione della decadenza (sentt. nn. 57 del 1972, 186 del 1972  e  93
 del 1979)" (cfr. Corte cost., sent. 11 dicembre 1989, n. 530).
   Sono   stati  pertanto  dichiarati  costituzionalmente  illegittimi
 (anche) per contrasto con l'art. 24  Cost.,  ad  esempio,  l'art.  24
 della legge n. 22/1942 (Corte cost., sent. n. 530/1989, cit.), l'art.
 20  del  d.P.R.  n.  156/1973 (Corte cost., sent. 18 gennaio 1991, n.
 15), l'art.  25 comma primo, d.P.R. n. 834/1981 (Corte cost., sent. 2
 aprile 1992, n. 154), l'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. n. 642/1972
 sull'imposta di bollo (Corte cost., sent. 23 novembre 1993, n.  406),
 l'art. 39 del d.P.R. n. 640/1972 sull'imposta sugli spettacoli (Corte
 cost.,  sent.  27  luglio  1994,  n.  360)  e l'art. 12 del d.P.R. n.
 641/1972 sulle concesioni governative (Corte cost., sent. 24 febbraio
 1995, n. 56).
   Questo  tribunale  ritiene  che  i   profitti   di   illegittimita'
 costituzionale evidenziati, in particolare, nelle ultime tre sentenze
 citate  siano  estendibili alla norma, di contenuto analogo, prevista
 dall'art.  20 del d.P.R. n. 638/1972,  potendo  ravvisarsi  anche  in
 questo   caso   una   limitazione   del  diritto  ala  proponibilita'
 dell'azione giudiziaria  "non  giustificato  da  esigenze  di  ordine
 generale  o  da  superiori  finalita'  di  giustizia", e - comunque -
 eccessivamente gravosa in relazione ai ristretti termini di decadenza
 previsti per la presentazione del ricorso all'Intendente di  finanza.
 Circostanza dalla quale conseguono non solo la violazione del diritto
 previsto  dall'art.  24,  ma  altresi'  del  principio di eguaglianza
 sancito  dall'art.  3   della   Costituzione,   venendo   ad   essere
 disciplinate  in  maniera  differente,  per  effetto  dei  precedenti
 interventi della stessa Corte, fattispecie  analoghe  quali,  da  una
 parte,   quella  prevista     dall'art.  20  d.P.R.  n.  638/1972  e,
 dall'altra, quelle previste dall'art. 33, ultimo  comma,  del  d.P.R.
 n.  642/1972,  dall'art. 39 del d.P.R. n. 640/1972 e dall'art. 12 del
 d.P.R. n. 641/1972.
                                P. Q. M.
   Ritenuta  la  rilevanza  nel  giudizio  a  quo  e  la non manifesta
 infondatezza;
   Solleva la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  20
 del  d.P.R.  26  ottobre 1972, n. 638 in relazione  agli artt. 3 e 24
 della Costituzione e, per l'effetto;
   Dispone la trasmissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e
 sospende il giudizio in corso;
   Si comunichi.
     Torino, addi' 3 luglio 1996
                        Il presidente: Cannata
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