N. 1251 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 giugno 1996
N. 1251 Ordinanza emessa l'8 giugno 1996 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Sekic Tandro (alias Micolic Marco) Sicurezza pubblica - Espulsione di immigrati extracomunitari - Ordine di comparizione, nelle more dell'esecuzione del provvedimento di espulsione, secondo modalita' e frequenze stabilite, dinanzi all'autorita' di polizia - Dedotta applicazione di una misura cautelare al di fuori delle condizioni previste dagli artt. 272 e 275 del cod. proc. pen. - Lesione del principio di eguaglianza. (D.-l. 18 novembre 1995, n. 489, art. 7-sexies; d.-l. 17 maggio 1996, n. 268 (recte: d.-l. 17 maggio 1996, n. 269, art. 7-sexies;)). (Cost., art. 3).(GU n.46 del 13-11-1996 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1474/96 a carico di Sekic Tandro alias Micolic Marco, imputato ai sensi dell'art. 7-sexies del decreto-legge n. 489/95. In data 16 maggio 1996 l'imputato, immune da precedenti penali e giudiziari, veniva tratto in arresto dai VV.UU. del comune di Roma per aver violato il provvedimento del questore di Roma con il quale gli era stato imposto, ai sensi dell'art. 7-sexies del decreto-legge n. 489/95, l'obbligo bisettimanale di firma presso la divisione stranieri della questura di Roma. Convalidato l'arresto senza emissione di misura cautelare, il pretore ritiene di dover trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, dubitando della costituzionalita' della previsione di cui all'art. 7-sexies decreto-legge n. 489/95, integralmente riprodotta dal decreto-legge n. 268/96, per le seguenti ragioni. L'obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia, previsto dall'art. 7-sexies, comma 6, ha contenuto coincidente con la misura cautelare prevista dall'art. 282 c.p.p. L'extracomunitario presente in Italia senza documenti che ne attestino l'identita' viene di fatto a ricevere, fuori delle condizioni previste dagli artt. 272 e 275 c.p.p., lo stesso trattamento riservato a soggetti nei cui confronti sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di uno o piu' reati. Alla condizione di extracomunitario ed alla assenza di documenti consegue l'applicazione di una misura, nella sostanza di carattere cautelare, richiesta dal questore e "convalidata" dalla autorita' giudiziaria. Sembra evidente la violazione dell'art. 3 Cost. con riferimento alla disparita' di trattamento nei confronti dell'extracomunitario, assoggettabile a misura cautelare pur in assenza della commissione di reati.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuto che ai fini della stessa legge non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7-sexies del decreto-legge n. 489/95, come recepito dal decreto di reiterazione n. 268/96, con riferimento all'art. 3 della Costituzione; Ritenuto che la questione appare rilevante ai fini del decidere; Sospende il giudizio in corso ordinando l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina altresi' che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al P.M. in sede nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 8 giugno 1996 Il pretore: Ianniello 96C1748