N. 1251 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 giugno 1996

                                N. 1251
  Ordinanza   emessa   l'8   giugno  1996  dal  pretore  di  Roma  nel
 procedimento penale a carico di Sekic Tandro (alias Micolic Marco)
 Sicurezza pubblica - Espulsione di immigrati extracomunitari - Ordine
    di comparizione, nelle more dell'esecuzione del  provvedimento  di
    espulsione,  secondo  modalita'  e  frequenze  stabilite,  dinanzi
    all'autorita' di polizia -  Dedotta  applicazione  di  una  misura
    cautelare  al di fuori delle condizioni previste dagli artt. 272 e
    275 del cod. proc. pen.  - Lesione del principio di eguaglianza.
 (D.-l. 18 novembre 1995, n. 489, art. 7-sexies; d.-l. 17 maggio 1996,
    n. 268 (recte: d.-l. 17 maggio 1996, n. 269, art. 7-sexies;)).
 (Cost., art. 3).
(GU n.46 del 13-11-1996 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza  nel  procedimento  penale  n.
 1474/96  a  carico  di  Sekic Tandro alias Micolic Marco, imputato ai
 sensi dell'art. 7-sexies del decreto-legge n. 489/95.
   In data 16 maggio 1996 l'imputato, immune da  precedenti  penali  e
 giudiziari,  veniva  tratto  in arresto dai VV.UU. del comune di Roma
 per aver violato il provvedimento del questore di Roma con  il  quale
 gli  era stato imposto, ai sensi dell'art. 7-sexies del decreto-legge
 n. 489/95, l'obbligo  bisettimanale  di  firma  presso  la  divisione
 stranieri della questura di Roma.
   Convalidato  l'arresto  senza  emissione  di  misura  cautelare, il
 pretore  ritiene  di  dover   trasmettere   gli   atti   alla   Corte
 costituzionale, dubitando della costituzionalita' della previsione di
 cui   all'art.    7-sexies  decreto-legge  n.  489/95,  integralmente
 riprodotta dal decreto-legge n. 268/96, per le seguenti ragioni.
   L'obbligo di presentazione presso gli uffici di  Polizia,  previsto
 dall'art.  7-sexies,  comma 6, ha contenuto coincidente con la misura
 cautelare prevista dall'art. 282 c.p.p.
   L'extracomunitario  presente  in  Italia  senza  documenti  che  ne
 attestino   l'identita'  viene  di  fatto  a  ricevere,  fuori  delle
 condizioni  previste  dagli  artt.  272  e  275  c.p.p.,  lo   stesso
 trattamento  riservato  a soggetti nei cui confronti sussistono gravi
 indizi di colpevolezza in ordine  alla  commissione  di  uno  o  piu'
 reati.
   Alla  condizione  di  extracomunitario ed alla assenza di documenti
 consegue l'applicazione di una misura, nella  sostanza  di  carattere
 cautelare,  richiesta  dal  questore  e "convalidata" dalla autorita'
 giudiziaria.
   Sembra evidente la violazione dell'art.  3  Cost.  con  riferimento
 alla  disparita'  di trattamento nei confronti dell'extracomunitario,
 assoggettabile a misura cautelare pur in assenza della commissione di
 reati.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Ritenuto  che  ai fini della stessa legge non appare manifestamente
 infondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 7-sexies  del  decreto-legge  n. 489/95, come recepito dal decreto di
 reiterazione  n.   268/96,   con   riferimento   all'art.   3   della
 Costituzione;
   Ritenuto che la questione appare rilevante ai fini del decidere;
   Sospende  il  giudizio  in corso ordinando l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina altresi' che a cura della cancelleria la presente  ordinanza
 sia  notificata  all'imputato,  al P.M. in sede nonche' al Presidente
 del Consiglio dei Ministri  e  che  la  stessa  venga  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Roma, addi' 8 giugno 1996
                         Il pretore: Ianniello
 96C1748