N. 1255 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo - 23 ottobre 1996

                                N. 1255
  Ordinanza   emessa   il   13   marzo   1996  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  23  ottobre  1996)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Condemi Laura ed altre
 contro al Ministero di grazia e giustizia.
 Impiego  pubblico  -  Magistrati  - Lavoratrici madri - Esclusione in
    caso  di  congedo  straordinario  per  maternita'  dell'indennita'
    speciale  di  cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 -
    Ingiustificato  deteriore  trattamento  della   donna   magistrato
    rispetto  alle  altre  dipendenti  statali, attesa la spettanza di
    detta  indennita'  a  tutti  i  magistrati  senza  distinzioni  di
    funzioni  -  Incidenza sui principi della tutela della lavoratrice
    madre, della famiglia e dell'infanzia.
 (Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 30, 31 e 37).
(GU n.46 del 13-11-1996 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente  sentenza  sul  ricorso  n.  95/95  r.g.
 proposto  da  Condemi Laura, Campoli Laura Matilde, Trovato Marcella,
 Marini Assunta, Matone Simonetta, Correa Vittoria, Miconi  Francesca,
 Mannacio  Patrizia,  Contillo Anna Maria, Riccucci Grazia, Cannizzaro
 Maria, Improta Elisabetta, Guerra Mariaemanuela,  Allegra  Antonella,
 Bighetti  Monica,  Tortorella Ida e Genovese Felicia, rappresentate e
 difese dall'avvocato Giovanni Crisostomo Sciacca con  il  quale  sono
 elettivamente domiciliate in Roma, alla via G.B. Vico n. 29 contro il
 Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro pro-tempore,
 rappresentato  e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i
 cui uffici e' domiciliato in Roma, via  dei  Portoghesi  n.  12;  per
 l'accertamento  del  diritto  ad  ottenere  la  corresponsione  della
 speciale indennita' di cui all'art. 3 della legge n.  27/1981  per  i
 periodi  di  assenza  obbligatoria  previsti  dagli artt. 4 e 5 della
 legge n. 1204 del 30 dicembre 1971;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Ministero;
    Viste le memorie difensive depositate dalle parti;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito alla pubblica udienza del 13 marzo 1996, relatore  il  cons.
 Guido  Romano,  l'avv.  Sciacca  per  la  parte  ricorrente;  nessuno
 comparso per l'amministrazione resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con  ricorso  notificato  il  17  dicembre  1994  e  depositato  il
 successivo
  4 gennaio 1995, le ricorrenti, tutte magistrati ordinari in servizio
 presso vari uffici giudiziari, affermano che per i periodi di assenza
 obbligatoria per maternita', goduti a far tempo dalle singole date di
 ingresso in carriera, non  e'  stata  loro  corrisposta  l'indennita'
 speciale di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
   Le  ricorrenti Correa e Guerra affermano che non hanno goduto della
 predetta indennita'  neppure  nell'ulteriore  periodo  di  astensione
 obbligatoria previsto dall'art. 5 della legge n. 27/1981.
   Precisano  che  alle  specifiche  richieste presentate da alcune di
 esse il Ministero ha risposto che l'art. 3 della  legge  n.  27/1981,
 nell'istituire  una  speciale  indennita'  a  favore  dei  magistrati
 ordinari, ne ha espressamente escluso la corresponsione per i periodi
 di assenza obbligatoria e facoltativa previsti  dagli  artt.  4  e  7
 della legge n. 1204/1971.
   Contestano  la  legittimita'  di tale avviso e la costituzionalita'
 della norma che tale avviso ha consentito di esprimere,  deducendo  i
 seguenti motivi di diritto:
   1. - Violazione degli artt. 3 e 37 della Costituzione.
   Sostengono  le  ricorrenti  che  la  norma  censurata violerebbe il
 principio  di  parita'  uomo-donna,  visto  alla  luce   del   valore
 costituzionale  collegato  alla maternita', in quanto escluderebbe il
 magistrato-donna  dalla  percezione  dell'indennita'   in   questione
 "...sol  perche'  la  sua  struttura biologica e la norma positiva le
 impongono, con la procreazione della prole,  un  fermo  di  carattere
 fisico  e  la  indennita' materna ed il generale interesse sociale le
 impongono, altrettanto, l'allevamento della prole neonata, il che non
 accade al magistrato di sesso maschile, che con la procreazione della
 prole e con la propria identita'  paterna  non  subisce  alcun  fermo
 biologico  e non ha compiti - nei confronti del neonato - addirittura
 protetti da norme di rango costituzionale...".
   In tal modo, proseguono le ricorrenti, il legislatore ordinario  ha
 violato  il principio di uguaglianza ed il principio protettivo della
 maternita', perche', "...ha  omesso  di  valutare,  da  un  lato,  la
 particolare  struttura  biologica della donna, penalizzandola cosi' a
 ragione dal proprio sesso e, dall'altro, non ha considerato che  tale
 diversita'  biologica e', in relazione alla maternita' - che nel caso
 in esame non e' solo condizione di donna che ha partorito ma funzione
 di carattere relazionale ed  affettivo  in  funzione  del  neonato  -
 valore costituzionalmente garantito...".
   2. - Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
   Sostengono  le  ricorrenti  che  - tenuto conto che l'indennita' in
 questione, in un primo tempo riservata ai soli magistrati,  e'  stata
 estesa  al personale di segreteria e cancelleria, mantenendo immutate
 natura e modalita' di corresponsione e tenuto conto che il  contratto
 di   lavoro   del   comparto   Ministeri   ha   consentito,   secondo
 l'interpretazione  concordata  dal  Ministero   resistente   con   il
 Ministero del tesoro, IGOP, consente l'erogazione di detta indennita'
 anche nell'ipotesi di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 1204/1971 -
 sussisterebbe  "...un'inammissibile  disparita'  di trattamento ed un
 trattamento  iniquo  in  danno  e  nei  confronti  del  personale  di
 magistratura  che  urta  con  i principi garantiti dagli artt. 3 e 97
 della Costituzione...".
   Sostengono, altresi', che, alla luce di  quanto  prevede  l'art.  6
 della  legge  n.  903  del  9  dicembre  1977  -  che  ha esteso alle
 lavoratrici che abbiano adottato bambini o  li  abbiano  ottenuti  in
 affidamento  preadottivo alcuni istituti in precedenza riservati alla
 sola madre naturale, tra i quali  l'astensione  obbligatoria  di  cui
 all'art.  4  della  legge  n.  1204/1971  durante  i  primi  tre mesi
 dall'effettivo ingresso del bambino in famiglia e purche'  non  abbia
 eta'  superiore a sei anni - le stesse censure di incostituzionalita'
 debbano valere anche in relazione  a  tale  fattispecie,  vissuta  da
 alcune delle ricorrenti.
   L'Avvocatura    generale    dello   Stato   ha   prodotto   memoria
 nell'interesse   del   Ministero    intimato    argomentando    circa
 l'infondatezza  delle  proposte  questioni,  alla luce della sentenza
 della Corte costituzionale n.  238 del 3-8 maggio 1990.
   All'udienza del ricorso e' stato introitato per la decisione.
                             D i r i t t o
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 1252/1996).
 96C1752