N. 390 SENTENZA 28 ottobre - 8 novembre 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia  -  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  - Edilizia residenziale
 pubblica -  Provvedimento  di  revoca  dell'assegnazione  emesso  dal
 presidente  dello I.A.C.P. - Ricorso al pretore nel cui mandamento e'
 situato l'alloggio  -  Introduzione  di  un  rimedio  giurisdizionale
 avverso  provvedimenti  in ordine ai quali la legge non lo consente -
 Legiferazione in  materia  giurisdizionale  di  esclusiva  competenza
 dello  Stato  -  (V.  sentenze  nn.  210/1993,  457/1994  e 459/1995)
 Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge regione Friuli-Venezia Giulia 1 settembre 1982,  n.  75,  art.
 63).
 
(GU n.46 del 13-11-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
 Giudici: prof. Giuliano VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare  MIRABELLI,    prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.   Gustavo
 ZAGREBELSK Y, prof. Valerio ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 63 della legge
 della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 settembre 1982,  n.  75  (Testo
 unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di edilizia residenziale
 pubblica), promosso con ordinanza emessa  il  29  febbraio  1996  dal
 pretore  di  Udine  - sez. distaccata di Palmanova - nel procedimento
 civile vertente  tra  Ravalico  Andrea  e  l'Istituto  autonomo  case
 popolari  (IACP)  di Udine, iscritta al n. 423 del registro ordinanze
 1996  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20,
 prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;
   Udito nella camera di consiglio del  16  ottobre  1996  il  giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Nel  corso  di  un  giudizio promosso da Andrea Ravalico nei
 confronti dell'Istituto autonomo case popolari (IACP)  di  Udine,  il
 pretore  di  Udine  -  sez.  distaccata  di Palmanova - con ordinanza
 emessa in  data  29  febbraio  1996,  ha  sollevato,  in  riferimento
 all'art.   108   della   Costituzione,   questione   di  legittimita'
 costituzionale dell'art.  63 della legge della Regione Friuli-Venezia
 Giulia 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali  in
 materia  di  edilizia  residenziale  pubblica),  nella  parte  in cui
 prevede che avverso  il  provvedimento  di  revoca  dell'assegnazione
 emesso dal Presidente dello IACP e' ammesso il ricorso al pretore nel
 cui  mandamento e' situato l'alloggio, secondo il procedimento di cui
 all'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n.  1035.
   Osserva il rimettente che la norma impugnata stabilisce un  rimedio
 giurisdizionale non previsto dalla legislazione statale, che consente
 il  ricorso  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria solo avverso altro
 tipo  di  provvedimento  quale  e'  la  dichiarazione  di   decadenza
 dall'assegnazione dell'alloggio popolare.
   Cosi'  disponendo,  conclude  il  giudice  a  quo,  il  legislatore
 regionale avrebbe esorbitato dalla propria competenza, in  quanto  in
 materia  di  giurisdizione sussiste una riserva di legge statale come
 ripetutamente affermato da questa Corte.
   2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale e'  intervenuta
 la regione Friuli-Venezia Giulia concludendo per l'inammissibilita' o
 per l'infondatezza della questione.
   Ha  osservato  la  difesa  della  Regione che il giudice rimettente
 motiva la rilevanza della questione  sostenendo  che  la  risoluzione
 dell'incidente  di  costituzionalita'  sarebbe  necessaria al fine di
 "determinare  la  giurisdizione  in  capo  all'autorita'  giudiziaria
 ordinaria   adita";   tale   argomentazione,  tuttavia,  non  sarebbe
 sufficiente per sostenere la rilevanza della  questione  dal  momento
 che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, spetta al
 giudice  ordinario  la competenza in ordine alle vicende ed agli atti
 interruttivi dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
 pubblica; di conseguenza, osserva la difesa, anche a  voler  ritenere
 non  conforme  alla Costituzione la disposizione regionale impugnata,
 in ogni  caso  spetterebbe  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  la
 decisione  in  ordine alla legittimita' dell'emanato provvedimento di
 revoca.
   Nel merito la Regione rileva che la disposizione  impugnata,  lungi
 dal   prevedere  un  rimedio  giurisdizionale  non  consentito  dalla
 legislazione statale, si sarebbe limitata ad operare un rinvio ed  un
 richiamo recettizio alle corrispondenti norme statali, senza pertanto
 interferire  in  alcun  modo  con  la riserva di legge statale di cui
 all'art. 108 della Costituzione.
   In proposito osserva la difesa che  secondo  la  giurisprudenza  di
 questa  Corte  alle  Regioni  non  sarebbe  precluso  di concorrere o
 precisare secundum legem i presupposti di  applicazione  delle  norme
 penali,  si'  che  a maggior ragione dovrebbe ritenersi consentito la
 riproduzione  od il richiamo, in legge regionale, ad una disposizione
 statale prevedente un determinato rimedio giurisdizionale.
                         Considerato in diritto
   1. - La questione sottoposta all'esame della Corte e' se l'art.  63
 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 1 settembre 1982,  n.
 75  (Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di  edilizia
 residenziale pubblica), nella parte in cui  prevede  che  avverso  il
 provvedimento di revoca dall'assegnazione emesso dal Presidente dello
 IACP  e'  ammesso il ricorso al pretore nel cui mandamento e' situato
 l'alloggio, secondo il procedimento di cui all'art. 11 del d.P.R.  30
 dicembre  1972,  n.    1035,  sia  in  contrasto con l'art. 108 della
 Costituzione, in quanto introduce un rimedio giurisdizionale  avverso
 provvedimenti  in  ordine  ai quali la legge statale non lo consente,
 cosi' legiferando in materia giurisdizionale di esclusiva  competenza
 dello Stato.
   2.   -   Deve   preliminarmente  essere  esaminata  l'eccezione  di
 inammissibilita' avanzata dalla difesa della Regione. Si sostiene che
 la questione difetterebbe di  rilevanza  in  quanto,  anche  a  voler
 ritenere  non  conforme  ai  principi  costituzionali la disposizione
 regionale impugnata, in ogni  caso  sarebbe  l'autorita'  giudiziaria
 ordinaria  a conoscere dell'illegittimita' dell'emanato provvedimento
 di revoca dell'assegnazione.
   L'eccezione deve essere disattesa  avendo  questa  Corte  affermato
 (sentenza  n.  185  del  1995)  che,  ai fini della sussistenza della
 rilevanza  e'  sufficiente,  a  fronte   di   una   motivazione   non
 implausibile   fornita,  come  nel  caso,  dal  giudice  a  quo,  che
 dall'eventuale declaratoria di  illegittimita'  costituzionale  della
 disposizione  impugnata,  derivi  un cambiamento del quadro normativo
 assunto dal giudice rimettente.
   3. - Nel merito la questione e' fondata.
   Secondo la costante giurisprudenza costituzionale e' precluso  alle
 Regioni di dettare norme che, come quella impugnata, prevedano rimedi
 giurisdizionali   o   dispongano   in  ordine  a  poteri  o  facolta'
 dell'autorita' giudiziaria,  in  quanto  la  materia  processuale  e'
 riservata,  ai sensi dell'art. 108 della Costituzione, alla esclusiva
 competenza del legislatore statale (ex plurimis, sentenze nn. 210 del
 1993, 457 del 1994 e 459 del 1995).
   La violazione del citato parametro costituzionale non puo'  d'altra
 parte  essere  esclusa  in  considerazione  del  fatto  che  la norma
 regionale impugnata si sarebbe limitata a fare rinvio alla  normativa
 statale  contenuta nell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.
 Invero  pur  se,  contrariamente  all'assunto   della   Regione,   la
 competenza   dell'autorita'  giudiziaria  ordinaria  deve  intendersi
 riferita,  secondo  il  piu'  recente  indirizzo   della   Corte   di
 cassazione, alla sola ipotesi della decadenza dell'assegnazione, deve
 comunque rilevarsi che, come ripetutamente affermato da questa Corte,
 (tra  le molte, sentenze nn. 210 del 1993 e 459 del 1995), le Regioni
 non possono in alcun caso emanare leggi in materie soggette a riserva
 di legge statale,  comportando  cio'  una  indebita  novazione  della
 fonte.
   Diverso,  e pertanto inconferente, e' il richiamo alla possibilita'
 per il legislatore regionale di concorrere a precisare secundum legem
 i presupposti di applicazione delle norme penali.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 63 della legge
 della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 settembre 1982,  n.  75  (Testo
 unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di edilizia residenziale
 pubblica).
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1996.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'8 novembre 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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