N. 391 ORDINANZA 28 ottobre - 8 novembre 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Incompatibilita' del giudice  -  G.i.p.  che  abbia
 disposto  una misura cautelare personale - Partecipazione al giudizio
 abbreviato - Preclusione - Omessa previsione - Norma gia'  dichiarata
 costituzionalmente  illegittima  (v.  sent.  n.  155/96)  - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 34, comma 2).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 25 e 101, secondo comma).
(GU n.46 del 13-11-1996 )
 LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
  dott.  Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,
  prof. Valerio ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  secondo
 comma,  del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse
 il 28 marzo 1996 dal giudice per le indagini  preliminari  presso  la
 Pretura circondariale di Roma, il 12 marzo 1996 dalla Corte d'appello
 di  Napoli,  il 1 aprile 1996 dal giudice per le indagini preliminari
 presso il Tribunale di Bologna e l'11 aprile 1996 dal giudice per  le
 indagini  preliminari presso il Tribunale di Palermo, rispettivamente
 iscritte ai nn. 500, 513, 535 e 597 del  registro  ordinanze  1996  e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 24, 25 e
 27, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 16 ottobre 1996 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto che il giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  la
 Pretura  circondariale di Roma, con ordinanza del 28 marzo 1996 (r.o.
 500 del 1996), la Corte d'appello di Napoli,  con  ordinanza  del  12
 marzo  1996, in sede di procedimento incidentale di ricusazione (r.o.
 513 del 1996), il giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale  di  Bologna, con ordinanza del 1 aprile 1996 (r.o. 535 del
 1996), e il giudice per le indagini preliminari presso  il  Tribunale
 di  Palermo,  con  ordinanza  dell'11 aprile 1996 (r.o. 597 del 1996)
 hanno sollevato questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 34,  secondo  comma,  cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede
 l'incompatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato  del  giudice
 per  le  indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare
 personale,  in  riferimento  a  diversi   parametri   costituzionali,
 variamente individuati dai giudici rimettenti negli artt. 3, 24, 25 e
 101, secondo comma, della Costituzione;
     che  le  ordinanze  di  rimessione sopra indicate individuano una
 lesione dei parametri costituzionali di volta in volta invocati nella
 sostanziale duplicazione di  valutazioni  nel  merito  che  viene  ad
 essere  effettuata  dal  giudice  chiamato  a  definire  il giudizio,
 nell'ambito del rito abbreviato, allorche' si sia  espresso,  in  una
 fase   anteriore   del   processo,  sugli  elementi  sostanziali  che
 condizionano l'applicabilita'  di  una  misura  cautelare  personale,
 richiamando,  a  tale riguardo, le enunciazioni della sentenza n. 432
 del 1995 di questa Corte;
   Considerato che le ordinanze di  rimessione  prospettano  identiche
 questioni, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e
 decisi congiuntamente;
     che  la  norma  impugnata  e'  gia' stata sottoposta all'esame di
 questa Corte, sotto il profilo indicato;
     che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996,  successiva
 alle  ordinanze  di  rimessione, e' stata dichiarata l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice  di  procedura
 penale,  nella  parte in cui non prevede che non possa partecipare al
 giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che  abbia
 disposto  una  misura  cautelare personale nei confronti dello stesso
 imputato (capo a) del dispositivo della sentenza richiamata);
     che  pertanto,  essendo  stata  la  disposizione  impugnata  gia'
 dichiarata  costituzionalmente  illegittima nel senso prospettato dai
 giudici rimettenti, le relative questioni  devono  essere  dichiarate
 manifestamente  inammissibili  (v. anche ordinanze nn. 184, 283 e 286
 del 1996);
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' delle
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma,
 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli  artt.
 3,  24,  25 e 101, secondo comma, della Costituzione, dai giudici per
 le indagini preliminari presso la Pretura  circondariale  di  Roma  e
 presso  i  Tribunali di Bologna e Palermo, e dalla Corte d'appello di
 Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1996.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'8 novembre 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 96C1759