N. 393 ORDINANZA 28 ottobre - 8 novembre 1996
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Giudice che abbia comunque deciso in materia di liberta' personale dell'imputato formulando valutazioni nel merito dei fatti e delle circostanze - Partecipazione al giudizio dibattimentale e abbreviato - Preclusione - Omessa previsione - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (vedi sentenze nn. 432/1995 e 131/1996) - Indeterminatezza nella esposizione dei fatti da parte del giudice rimettente - Impossibilita' di una verifica in ordine alla rilevanza della censura rispetto al giudizio principale Manifesta inammissibilita'. (C.P.P. art. 34, comma 2). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.46 del 13-11-1996 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSK Y, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1996 dalla Corte d'appello di Bologna - Sezione minorenni nel procedimento penale a carico di T. A., iscritta al n. 517 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; Ritenuto che la Corte d'appello di Bologna - Sezione minorenni ha sollevato nel corso di un giudizio penale, con ordinanza del 20 marzo 1996, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio "il magistrato che abbia comunque deciso in materia di liberta' personale dell'imputato, formulando valutazioni nel merito dei fatti e delle circostanze", in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, richiamando quale termine di raffronto analogo, al riguardo, l'ipotesi oggetto della sentenza n. 432 del 1995 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma denunciata in quanto non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio in dibattimento del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale. Considerato che la generica formulazione del dispositivo sull'ordinanza di rinvio che si e' sopra riportata e' comprensiva di due distinti profili, desumibili dalla parte motiva della stessa ordinanza; che un primo profilo della questione concerne la partecipazione al giudizio dibattimentale di primo grado di un giudice che ha precedentemente fatto parte del collegio del tribunale del riesame o dell'appello in tema di misure cautelari personali, svolgendo in tale ultima sede valutazioni attinenti al merito della responsabilita' dell'imputato; una vicenda, questa, che forma oggetto di uno specifico motivo di impugnazione della decisione di primo grado resa da un giudice ritenuto - dal rimettente giudice di appello - incompatibile; che, sotto questo aspetto, la norma impugnata e' gia' stata sottoposta all'esame di questa Corte, che, con la sentenza n. 131 del 1996, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio, dibattimentale e abbreviato, del giudice che come componente del tribunale del riesame (art. 309 cod. proc. pen.) si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, ovvero che come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 cod. proc. pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta; che, quindi, essendo stata la disposizione oggetto di impugnativa dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal giudice rimettente, la relativa questione deve essere dichiarata, per il profilo anzidetto, manifestamente inammissibile (v. anche ordinanze nn. 184, 213 e 285 del 1996), restando affidata al giudice a quo la valutazione degli effetti della causa di incompatibilita' sul piano della impugnazione di invalidita' della decisione di merito resa in primo grado; che un secondo profilo della questione concerne la partecipazione allo stesso giudizio di appello, nel corso del quale e' stata emanata l'ordinanza di rinvio, di due giudici che "analogamente hanno deciso in materia di liberta' personale dell'imputato", effettuando valutazioni di merito; che l'anzidetto generico riferimento ad "analoghe" funzioni valutative de libertate, che si ipotizzano tali da radicare l'incompatibilita' al successivo giudizio in grado di appello sul merito della responsabilita' penale dell'imputato, non consente di individuare gli esatti termini della questione cosi' formulata; che, infatti - dovendosi logicamente postulare che si tratti di un distinto riferimento, e dunque dovendosi escludere che esso sia ricollegato alla funzione valutativa de libertate che si esercita nell'ambito del tribunale del riesame o dell'appello sulle misure cautelari personali, cio' che risolverebbe interamente questo secondo profilo nel primo -, manca nell'ordinanza di rimessione ogni elemento idoneo all'individuazione della concreta funzione decisoria, in materia di liberta' personale, che e' assunta come "pregiudicante" e dunque tale da minare l'imparzialita' del giudice; che siffatta individuazione e' evidentemente necessaria, sia in generale ai fini del controllo di costituzionalita' sia, in particolare, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, che ha ripetutamente indicato, tra i presupposti dell'incompatibilita' del giudice, quello della diversita' delle fasi del processo nel quale viene effettuata la duplice valutazione di merito rilevante ex art. 34, secondo comma, cod. proc. pen. (sentenze nn. 177, 155 e 131 del 1996; n. 448 del 1995); che, pertanto, relativamente al secondo profilo, risultando l'ordinanza di rimessione inidonea a dare valido ingresso a un quesito di costituzionalita', per indeterminatezza nell'esposizione dei fatti e correlativamente per impossibilita' di verificare la rilevanza della censura rispetto al giudizio principale (tra molte, ordinanze nn. 298 del 1996, 504 del 1993), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bologna - sezione minorenni, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1996. Il Presidente: Granata Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'8 novembre 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola 96C1761