N. 393 ORDINANZA 28 ottobre - 8 novembre 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Incompatibilita' del giudice - Giudice che abbia
 comunque  deciso  in  materia  di  liberta'  personale  dell'imputato
 formulando  valutazioni  nel  merito  dei fatti e delle circostanze -
 Partecipazione al giudizio dibattimentale e abbreviato -  Preclusione
 -  Omessa  previsione  -  Norma  gia'  dichiarata  costituzionalmente
 illegittima   (vedi   sentenze   nn.   432/1995   e    131/1996)    -
 Indeterminatezza  nella  esposizione  dei  fatti da parte del giudice
 rimettente - Impossibilita' di una verifica in ordine alla  rilevanza
 della    censura    rispetto   al   giudizio   principale   Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (C.P.P. art. 34, comma 2).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.46 del 13-11-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
 Giudici: prof. Giuliano VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare  MIRABELLI,    prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.   Gustavo
 ZAGREBELSK Y, prof. Valerio ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 34, secondo
 comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa
 il 20 marzo 1996 dalla Corte d'appello di Bologna - Sezione minorenni
 nel  procedimento  penale  a  carico di T. A., iscritta al n. 517 del
 registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 16 ottobre 1996 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto che la Corte d'appello di Bologna - Sezione  minorenni  ha
 sollevato nel corso di un giudizio penale, con ordinanza del 20 marzo
 1996,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo
 comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non  possa
 partecipare  al  giudizio "il magistrato che abbia comunque deciso in
 materia di liberta' personale dell'imputato,  formulando  valutazioni
 nel  merito dei fatti e delle circostanze", in riferimento agli artt.
 3 e 24 della Costituzione, richiamando  quale  termine  di  raffronto
 analogo,  al  riguardo,  l'ipotesi  oggetto della sentenza n. 432 del
 1995  di   questa   Corte,   che   ha   dichiarato   l'illegittimita'
 costituzionale   della   norma   denunciata  in  quanto  non  prevede
 l'incompatibilita' alla funzione  di  giudizio  in  dibattimento  del
 giudice  per  le  indagini preliminari che abbia applicato una misura
 cautelare personale.
   Considerato  che   la   generica   formulazione   del   dispositivo
 sull'ordinanza  di rinvio che si e' sopra riportata e' comprensiva di
 due distinti profili, desumibili  dalla  parte  motiva  della  stessa
 ordinanza;
     che  un  primo profilo della questione concerne la partecipazione
 al giudizio dibattimentale di  primo  grado  di  un  giudice  che  ha
 precedentemente  fatto parte del collegio del tribunale del riesame o
 dell'appello in tema di misure cautelari personali, svolgendo in tale
 ultima sede valutazioni attinenti  al  merito  della  responsabilita'
 dell'imputato;   una  vicenda,  questa,  che  forma  oggetto  di  uno
 specifico motivo di impugnazione della decisione di primo grado  resa
 da  un  giudice  ritenuto  -  dal  rimettente  giudice  di  appello -
 incompatibile;
     che,  sotto  questo  aspetto,  la  norma  impugnata e' gia' stata
 sottoposta all'esame di questa Corte, che, con la sentenza n. 131 del
 1996, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34, secondo
 comma,  cod.  proc.  pen.,   nella   parte   in   cui   non   prevede
 l'incompatibilita'   alla  funzione  di  giudizio,  dibattimentale  e
 abbreviato, del giudice che come componente del tribunale del riesame
 (art. 309 cod. proc.   pen.) si sia  pronunciato  sull'ordinanza  che
 dispone  una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o
 dell'imputato, ovvero che come componente del tribunale  dell'appello
 avverso  l'ordinanza  che  provvede  in ordine a una misura cautelare
 personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310  cod.
 proc.  pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali
 dell'ordinanza anzidetta;
     che, quindi, essendo stata la disposizione oggetto di impugnativa
 dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso  prospettato  dal
 giudice rimettente, la relativa questione deve essere dichiarata, per
 il   profilo   anzidetto,   manifestamente  inammissibile  (v.  anche
 ordinanze nn. 184, 213 e 285 del 1996), restando affidata al  giudice
 a  quo  la  valutazione degli effetti della causa di incompatibilita'
 sul piano della impugnazione di invalidita' della decisione di merito
 resa in primo grado;
     che un secondo profilo della questione concerne la partecipazione
 allo stesso giudizio di appello, nel corso del quale e' stata emanata
 l'ordinanza di rinvio, di due giudici che "analogamente hanno  deciso
 in   materia   di   liberta'  personale  dell'imputato",  effettuando
 valutazioni di merito;
     che  l'anzidetto  generico  riferimento  ad  "analoghe"  funzioni
 valutative   de   libertate,  che  si  ipotizzano  tali  da  radicare
 l'incompatibilita' al successivo giudizio in  grado  di  appello  sul
 merito  della  responsabilita'  penale dell'imputato, non consente di
 individuare gli esatti termini della questione cosi' formulata;
     che, infatti - dovendosi logicamente postulare che si  tratti  di
 un  distinto  riferimento,  e dunque dovendosi escludere che esso sia
 ricollegato alla funzione valutativa de  libertate  che  si  esercita
 nell'ambito  del  tribunale  del  riesame o dell'appello sulle misure
 cautelari personali, cio' che risolverebbe interamente questo secondo
 profilo nel primo -, manca nell'ordinanza di rimessione ogni elemento
 idoneo  all'individuazione  della  concreta  funzione  decisoria,  in
 materia  di liberta' personale, che e' assunta come "pregiudicante" e
 dunque tale da minare l'imparzialita' del giudice;
     che siffatta individuazione e' evidentemente necessaria,  sia  in
 generale   ai   fini  del  controllo  di  costituzionalita'  sia,  in
 particolare, alla stregua della giurisprudenza di questa  Corte,  che
 ha  ripetutamente  indicato,  tra i presupposti dell'incompatibilita'
 del giudice, quello della diversita'  delle  fasi  del  processo  nel
 quale  viene effettuata la duplice valutazione di merito rilevante ex
 art. 34, secondo comma, cod. proc. pen. (sentenze nn. 177, 155 e  131
 del 1996; n. 448 del 1995);
     che,  pertanto,  relativamente  al  secondo  profilo,  risultando
 l'ordinanza di rimessione  inidonea  a  dare  valido  ingresso  a  un
 quesito  di  costituzionalita', per indeterminatezza nell'esposizione
 dei fatti e correlativamente  per  impossibilita'  di  verificare  la
 rilevanza  della  censura rispetto al giudizio principale (tra molte,
 ordinanze nn. 298 del 1996, 504 del 1993), la questione  deve  essere
 dichiarata manifestamente inammissibile;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 34, secondo comma, cod. proc.
 pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
 dalla Corte d'appello di Bologna - sezione minorenni, con l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1996.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'8 novembre 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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