N. 1270 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 luglio 1996
N. 1270 Ordinanza emessa il 9 luglio 1996 dalla corte d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Di Francia Andrea e l'Ente poste italiane Poste e telecomunicazioni - Esclusione di responsabilita' delle Poste e telecomunicazioni in caso di mancato recapito di corrispondenza produttivo di danno (nella specie "plico raccomandato" contenente domande e titoli per la partecipazione a concorso per professore universitario di ruolo inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica) - Ingiustificata deroga al principio del risarcimento del danno - Violazione dei principi delle responsabilita' dei funzionari e dipendenti pubblici per atti illeciti o illegittimi e di gestione con criteri di economicita' dei servizi pubblici essenziali gestiti in forma di impresa - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 303/1988 e 74/1992. (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 6, 28, 48 e 93). (Cost., artt. 3, 28 e 43).(GU n.47 del 20-11-1996 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa per risarcimento danni proposta da Di Francia Andrea nei confronti di Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in persona del Ministro pro-tempore, all'udienza collegiale del 9 luglio 1996; nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 15 settembre 1994 al n. 362/94 r.g. promossa con atto di citazione notificato in data 8 settembre 1994 da Di Francia avv. Andrea, che sta in giudizio personalmente, ex art. 86 c.p.c., domiciliato presso il suo studio in Trento, piazza C. Battisti 13, attore appellante, contro l'Ente Poste Italiane, subentrato ex lege a tutti i rapporti attivi e passivi della cessata Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 e' pure, per legge domiciliato; convenuto/appellato. Oggetto: azione di risarcimento danni. Appello avverso alla sentenza del tribunale di Trento n. 668/94 di data 3 marzo 1994. Causa ritenuta in decisione all'udienza collegiale del 9 luglio 1996. L'avv. Di Francia ha chiesto nei confronti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il risarcimento del danno per il mancato recapito di un plico postale da esso inviato a mezzo di lettera raccomandata al Ministero dell'universita e della ricerca scientifica, e contenenti due distinte domande, con relativi documenti, per la partecipazione ad un concorso a posti di professore universitario di ruolo. Il danno consisterebbe nella perdita della concreta possibilita' di conseguire il risultato utile, dimostrato dalla produzione di numerosi titoli scientifici. Il Ministero delle poste si e' costituito, a mezzo dell'avvocatura distrettuale, eccependo la limitazione di responsabilita', prevista dal codice postale (d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, artt. 6, 28, 48 e 93) ad una somma pari a dieci volte la tassa di raccomandazione, e giustificando tale limitazione con l'esigenza di garantire all'Amministrazione la piu' ampia discrezionalita' nell'organizzazione del pubblico servizio. Ha dedotto inoltre il Ministero che la giurisprudenza costituzionale invocata dalla controparte a sostegno di argomentazioni contrarie al permanere della suddetta limitazione di responsabilita' (sentenza n. 303 del 1988 e n. 74 del 1992) riguarda ipotesi diverse da quelle in esame. In particolare la prima di tali sentenze concerne il caso della perdita di vaglia cambiari inviati dalla Banca d'Italia a mezzo di raccomandazione postale, non avendo per legge la suddetta Banca facolta' di scegliere altre forme di spedizione (laddove il bando di concorso cui avrebbe dovuto partecipare l'avv. Di Francia considerava non obbligatoria, ma solo facoltativa, la spedizione delle domande di partecipazione a mezzo di plico postale raccomandato). La seconda sentenza riguarda invece l'ipotesi di sottrazione dolosa della corrispondenza da parte di un dipendente dell'Amministrazione postale (laddove nel caso di specie non risulta affatto provato che il mancato recapito fosse da ascriversi ad un siffatto illecito). Il tribunale di Trento, aderendo alle tesi del ministero convenuto, ha respinto la domanda dell'attore. In sede di appello innanzi a questa Corte, si ripropone l'identica tematica, con le stesse richieste, ed eccezioni, gia' formulate in primo grado. Ritiene questa Corte, d'ufficio, di riproporre la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, considerata rilevante ai fini del decidere. Le sentenze della Corte sopra menzionate riguardano, in effetti, ipotesi distinte da quella di cui trattasi. In particolare la sentenza n. 303/1988 afferma la piena responsabilita' dell'Amministrazione postale solo per danni cagionati alla Banca d'Italia, e non per quelli provocati a qualsiasi utente privato, nei cui riguardi vigono tuttora le limitazioni di responsabilita' di cui si e' detto. Ora si osserva che se la succitata decisione non poteva esorbitare dai limiti dell'esame segnati del petitum delle parti, cio' non toglie che essa contiene l'enunciazione di principi cosi rilevanti, da imporsi anche al di fuori dei limiti di cui sopra: si' da essere ripresi e riproposti, da questa Corte remittente, a fondamento e giustificazione della prospettata esigenza di una definitiva cancellazione, nei confronti della generalita' degli utenti, dell'ingiustificato privilegio (immunita' da responsabilita') di cui tuttora gode l'Amministrazione postale per il mancato recapito della corrispondenza (nella specie: raccomandata). Si richiama al riguardo, nella citata sentenza, l'affermazione che il suindicato privilegio costituisce retaggio storico, "la cui conservazione non ha alcuna giustificazione nell'ordinamento attuale, dove il servizio postale non puo' esser piu' considerato un bene patrimoniale dell'erario, e si configura invece, secondo il criterio organizzativo impartito dall'art. 43 della Costituzione, come impresa gestita dallo Stato in regime di monopolio, ossia una forma di partecipazione dello Stato all'attivita' economica". Ora non si vede perche' mai tale principio, enunciato dalla Corte costituzionale unitamente ad altri, peculiari ai casi sottoposti al suo esame, non debba di per se solo, essere considerato necessario e sufficiente ad eliminare, dalla legislazione, l'anacronistico privilegio sopra denunciato, comportante irrazionale disparita' di trattamento nei confronti degli utenti dei servizi al pubblico rif. art. 43 della Costituzione) data l'ingiustificata affermazione di detta irresponsabilita' dell'Amministrazione postale (rif. artt. 3 e 28 della Costituzione). Cio' tanto piu', in quanto appare essere in atto una tendenza all'accentuazione del carattere privatistico imprenditoriale dei servizi de quibus.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, e procedendo d'ufficio, dichiara rilevante la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento agli artt. 3, 28 e 43 della Costituzione, nella parte in cui, nel loro combinato disposto, escludono l'obbligo del risarcimento a carico dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, oltre l'indennita' di cui all'art. 28 stesso decreto, nel caso di mancato recapito della corrispondenza raccomandata; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri; Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai Presidenti delle due Camere; Visto l'art. 295 del c.p.c. dispone la sospensione del procedimento. Cosi' deciso in Trento, il 9 luglio 1996. Il presidente: Fuardo 96C1771