N. 1274 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 1996

                                N. 1274
  Ordinanza emessa  il  17  giugno  1996  dal  pretore  di  Monza  nel
 procedimento  civile  vertente tra la ditta Mario Cocca e la S.T.R.A.
 s.r.l.
 Processo civile - Mancata comparizione  delle  parti  nel  corso  del
    processo  -  Previsione, in forza del rinvio all'art. 181 del cod.
    proc. civ., di fissazione di udienza  successiva  -  Cancellazione
    della  causa  dal  ruolo  soltanto in caso di mancata comparizione
    alla nuova udienza - Violazione del  principio  di  eguaglianza  -
    Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.C.  art. 309, in relazione all'art. 181, primo comma, sostituito
    dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito
    in legge 20 dicembre 1995, n. 534).
 (Cost., artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma).
(GU n.47 del 20-11-1996 )
                              IL PRETORE
   Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva:
   I. - La presente controversia e'  stata  introdotta  con  citazione
 notificata il 5 luglio 1995. Dopo l'esperimento dell'udienza di prima
 comparizione,  nella  quale  la  parte  convenuta  veniva  dichiarata
 contumace, nonche' dell'udienza ex art. 183 c.p.c., venivano  ammesse
 le  prove dedotte dalla parte attrice, le quali venivano assunte alla
 successiva udienza  dell'8  marzo  1996.  La  causa  veniva,  quindi,
 rinviata  all'udienza  del  24  maggio 1996 per la precisazione delle
 conclusioni, ma in tale udienza nessuno compariva ed il giudicante si
 riservava, occorrendo stabilire se al processo fosse  applicabile  la
 norma  dell'art.  309 c.p.c. nel testo risultante dal rinvio all'art.
 181 primo comma c.p.c.  nel testo inopinatamente novellato (o meglio,
 come si vedra', rinovellato) dall'art. 4 comma  1-bis  del  d.-l.  18
 ottobre   1995   n.   432,   come   modificato  (o  meglio  aggiunto)
 dall'allegato  approvato  dall'art.  1  (ed  unico)  della  legge  di
 conversione di detto decreto, cioe' la legge 20 dicembre 1995 n. 534.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 1273/1996).
 96C1775