N. 43 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 novembre 1996

                                 N. 43
  Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria l'11 novembre 1996  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri)
 Regione    Lombardia  - Parchi e riserve naturali - Modifiche a norme
    della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 - Nuova tipologia di
    aree protette nell'ambito della regione - Prevista istituzione  di
    "parchi   regionali"   comprensivi,   assieme   ad  aree  di  alta
    naturalita', di altre aree di  scarsa  naturalita'  o  addirittura
    degradate  - Consentito esonero dal divieto di caccia per entrambi
    i tipi di aree, anche se, per le aree di alta naturalita', solo in
    via transitoria, fino alla individuazione, all'interno dei confini
    dei "parchi regionali", ad opera delle leggi di piano, di "aree  a
    parco  naturale"  -  Contrasto  con  i principi delle leggi quadro
    statali sul divieto di caccia nei parchi naturali,  con  possibili
    eccezioni  solo  per le aree a naturalita' degradata - Conseguente
    violazione dei limiti della potesta' legislativa regionale.
 (Legge regione Lombardia 1 ottobre 1996, artt. 9, 1, 6, 8, 11 e 13).
 (Cost.,  art.  117;  legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 22, comma 6;
    legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, comma 1, lett. b)).
(GU n.49 del 4-12-1996 )
   Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
 e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso  i  cui  uffici
 domicilia  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12, contro la regione
 Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale in carica
 per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della  delibera
 legislativa   "integrazioni  e  modifiche  alla  legge  regionale  30
 novembre 1983, n. 86 ''Piano generale delle aree regionali  protette,
 norme per l'istiutzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei
 monumenti  naturali,  nonche'  delle  aree  di  particolare rilevanza
 naturale ed ambientale'' e successive modificazioni",  approvata  dal
 Consiglio  regionale  della  regione  Lombardia  nella  seduta del 16
 luglio 1996, comunicata al commisario del Governo il 6  agosto  1996,
 rinviata  a  nuovo  esame  con  atto 6 novembre 1996, riapprovata dal
 consiglio regionale a maggioranza assoluta nella seduta del 1 ottobre
 e comunicata il 17 ottobre 1996.
   Art. 9 in relazione agli artt. 1, 6, 8, 11 e 13.
   In ordine alla delibera legislativa indicata in epigrafe, il rinvio
 govenativo comunicato il 6 settembre 1996 aveva rilevato  che:  "come
 risulta  dall'ampia  relazione inviata dall'Assessore competente alla
 S.V. la politica dei parchi adottata da codesta regione fin dai primi
 anni '70 ha messo insieme aree di alta naturalita' con altre aree  di
 scarsa naturalita' o addirittura degradate, con la conseguenza che il
 divieto  di  caccia  nei  parchi  e'  nelle  riserve  naturali non si
 giustificherebbe  per  le  suddette  aree   di   scarsa   naturalita'
 degradate.    Con  la  legge suddetta, invece che prevedere la caccia
 soltanto su tali aree, se ne  consente  lo  svolgimento  su  tutti  i
 territori  degli  attuali  parchi, rinviando ad un futuro adempimento
 l'individuazione delle zone interne ai parchi  di  alta  naturalita',
 dove  ripristinare il divieto di caccia. Ne consegue che consentira',
 sia pure transitoriamente, la caccia anche nelle zone dei  parchi  ad
 alta  naturalita',  violando  i  principi  fondamentali della materia
 espressi dagli artt. 22, comma 6, della  legge  n.  394/1991,  e  21,
 comma 1, lettera c) della legge n. 157/1992".
   Come  risulta  anche  dalla  relazione dei consiglieri relatori, il
 Consiglio regionale non ha condiviso le osservazioni del Governo e ha
 riapprovato a maggioranza assoluta il medesimo testo gia' deliberato.
   Il Consiglio dei Ministri ha pertanto deliberato l'impugnazione  ai
 sensi   dell'art.   127   della   Costituzione   dinanzi  alla  Corte
 costituzionale, che si propone con il presente atto per i seguenti
                              M o t i v i
   Violazione dell'art. 117 della Costituzione, dell'art. 22, comma 6,
 della legge n. 394/1991 e dell'art. 21, comma 1, lett. b) della legge
 n. 157/1992.
   1. -  I  regolamenti  dei  parchi  nazionali  prevedevano  generali
 divieti  di  caccia  nei  relativi territori (Abruzzo: art. 8 r.d. n.
 1331/1935; Gran Paradiso: art. 7  r.d. n. 1332/1935; Stelvio: art. 10
 d.P.R.  n. 1178/1951; Calabria: art. 3 legge n. 503/1968).
   Successivamente, la legge n. 968/1977 sulla protezione della  fauna
 selvatica  ha  stabilito ((art. 20, lett. b)) il divieto di esercizio
 venatorio nei parchi nazionali, nei parchi regionali e nelle  riserve
 statali.
   La  legge  quadro  sulle aree protette n. 394/1991 ha confermato il
 divieto di caccia nei parchi nazionali ((art. 11, commi 3, lett.   a)
 e  4))  e  ha  rafforzato  il  medesimo divieto per i parchi naturali
 regionali, includendolo tra le "norme quadro" (art. 22, comma 6)  cui
 devono  uniformarsi  le  leggi  regionali  in  tema  di  istituzione,
 organizzazione e regime di tutela naturalistica dei parchi regionali.
   Infine, la nuova  legge  sulla  protezione  della  fauna  selvatica
 omeoterma  n.  157/1992  ha  confermato  i dispositivi della legge n.
 394/1991 cui debbono adeguarsi, entro il 1 gennaio 1995, i regimi dei
 parchi naturali regionali  costituiti  anteriormente  all'entrata  in
 vigore della legge-quadro sulle aree protette.
   2.  - Questo principio, ben radicato nella legislazione dello Stato
 e  pienamente  vincolante  per  regioni,   che   sancisce   una   ben
 comprensibile  incompatibilita'  della  cattura venatoria della fauna
 selvatica con le finalita' di protezione della natura  propria  della
 figura   istituzionale  del  parco,  e'  stato  vulnerato,  anche  in
 violazione dell'obbligo di adeguamento alla legge  quadro  nazionale,
 dal denunciato art. 9 della delibera legislativa impugnata.
   Questa  disposizione,  novellando  la lett. d) dell'art. 17.4 della
 legge regionale n. 86/1983, ha limitato la  vigenza  del  divieto  di
 caccia  "nell'ambito  delle  riserve  naturali  e  delle aree a parco
 naturale" escludendola per "le rimanenti aree dei parchi regionali".
   La violazione della norma di principio stabilita dalle leggi  dello
 Stato,  nei sensi e per gli effetti rilevati nel rinvio governativo e
 al di la' di  ogni  differenza  puramente  terminologica  cui  sembra
 affidarsi  la  regione  Lombardia,  risulta  piu' chiara dall'analisi
 delle altre disposizioni innovative recate dalla delibera  impugnata,
 funzionalmente collegate al predetto art. 9.
   3.  -  L'art.  1  della legge regionale n. 86/1983 prevedeva cinque
 tipologie  di  aree  protette:  parchi  naturali,  riserve  naturali,
 monumenti  naturali,  altre  zone di particolare rilevanza naturale e
 ambientale, parchi di cintura metropolitana.
   Nel testo novellato dall'  art.  1  della  delibera  impugnata,  e'
 soppresso  il  parco  di cintura metropolitana ed introdotto il parco
 regionale;  tuttavia,  la  definizione  data   di   parco   regionale
 corrisponde  nella  sostanza  a  quella precedentemente attribuita al
 parco naturale.
   Il successivo art. 6 della delibera introduce  una  classificazione
 dei   parchi  regionali  secondo  criteri  geomorfologici  (fluviali,
 montani, etc.) cui si aggiunge la recuperata classifica di  parco  di
 cintura  metropolitana  (dalla  nuova tabella dei parchi regionali di
 cui al successivo art. 11 risulta che un parco regionale  puo'  avere
 una classificazione plurima).
   L'art. 7 della delibera concerne l'istituzione dei parchi regionali
 con  legge regionale, che deve stabilire gli elementi costitutivi del
 parco (misure di salvaguardia, ente di gestione,  piano  del  parco).
 Il  successivo  art.  8 prevede la individuazione dei parchi naturali
 "all'interno dei confini dei parchi regionali" ad opera  della  legge
 di approvazione del piano del parco regionale.
   4.  -  Dal complesso di queste disposizioni risulta che, secondo la
 nuova disciplina, in Lombardia esisterebbero solo  parchi  regionali:
 lo conferma testualmente la nuova intitolazione data al Capo II della
 legge  n.  86/1983:  "Regime  dei  parchi  regionali"  (art.  5 della
 delibera impugnata).
   Il cosiddetto "parco naturale" di cui alla nuova lett. a) dell'art.
 1,  invece,  non possiede ne' la forma ne' la sostanza del parco: gli
 difettano gli elementi essenziali di un  territorio  proprio,  di  un
 proprio  apparato  istituzionale e organizzativo (ente di gestione) e
 di un proprio apparato di governo (piano del parco).
   Esso e' soltanto un'area interna ad un parco regionale,  delimitata
 in  sede  di pianificazione del territorio del parco regionale; non a
 caso per il parco regionale l'art.  7  parla  di  istituzione  mentre
 l'art.  8  parla  di  individuazione  del parco naturale, atto che si
 risolve in sostanza in una  operazione  di  zonizzazione  a  fini  di
 graduazione del regime conservativo di protezione naturalistica (cosi
 come  e' previsto, per i parchi nazionali, dall'art. 12.2 della legge
 n. 394/1991).
   Per contro, tutti  gli  attributi  fisionomici  e  costitutivi  dei
 "parchi  naturali  regionali"  secondo  la legge-quadro statale (art.
 2.2, 22, 23 e 24) sono pienamente  ad  esclusivamente  riscontrabili,
 malgrado  ogni  artifizio  terminologico,  nei parchi regionali cosi'
 come concepiti dalla  delibera  impugnata;  e  dunque  e'  il  regime
 complessivo  del parco regionale a dover risultare conforme, anche in
 tema di caccia, ai principi della legge-quadro.
   5. - Conviene da ultimo  sottolineare  che  il  rinvio  governativo
 aveva  preso  atto  del  problema  che la regione Lombardia intendeva
 risolvere, nella sua autonomia, in relazione alle aree  -  di  scarsa
 naturalita' o degradate - incluse nei parchi regionali.
   Il  rinvio  aveva peraltro rilevato che una soluzione era possibile
 restando in armonia, e non violando, i  principi  della  legislazione
 statale.
   L'art.  21  lett.  b)  della  legge  n.  157/1992  contempla  una -
 eventuale  riperimetrazione  -  dei  parchi  naturali  regionali   in
 connessione con il successivo art. 32.3 relativo alla costituzione di
 "aree contigue" aperte alla caccia controllata.
   L'armonia  con i principi della legislazione quadro statale esigeva
 pero'  l'operazione  esattamente  inversa  a  quella  compiuta  dalla
 delibera  impugnata:  subordinare e limitare l'esonero del divieto di
 caccia alla positiva individuazione delle aree a scarsa naturalita' o
 degradate, e non sopprimere generalmente il  divieto  di  caccia  nei
 parchi  regionali  (corrispondenti ai parchi naturali regionali della
 legge-quadro) affidandone il parziale ripristino  all'evento  futuro,
 se non anche incerto, della individuazione di "aree a parco naturale"
 in sede di approvazione del piano del parco.
   Nella  logica  e  nello  spirito  dell'istituto  Parco, l'esercizio
 venatorio non puo' che essere un regime di eccezione, ed  il  divieto
 la regola; non il contrario.
   Per  gli esposti motivi si chiede che la Corte, in accoglimento del
 presente  ricorso,  dichiari  fondata  la   proposta   questione   di
 legittimita'  costituzionale  della  impugnata  delibera  legislativa
 della regione Lombardia.
     Roma, addi' 31 ottobre 1996
               L'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri
 96C1780