N. 1282 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile - 4 novembre 1996
N. 1282 Ordinanza emessa il 30 aprile 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 novembre 1996) dal giudice istruttore del tribunale di Sanremo nel procedimento civile vertente tra De Iuliis Marino ed altra e Pepe' Concetta Processo civile - Terzo chiamato in causa - Proposizione da parte di questo, di domande riconvenzionali nei confronti delle parti originarie del giudizio - Possibilita' di costituzione in causa al di fuori del termine di giorni 20 dall'udienza fissata dal giudice istruttore - Mancata incidenza sulla decadenza stabilita dalla legge - Violazione del principio di eguaglianza. (C.P.C., artt. 167, secondo comma, e 271). (Cost., art. 3).(GU n.48 del 27-11-1996 )
IL GIUDICE ISTRUTTORE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile r.g. n. 1235/1995, promossa da De Iuliis Marino e Sappa Lorenza nei confronti di Pepe' Concetta e con l'intervento di Montanaro Luciano e Sarotto Vera. Osservato in fatto Con citazione notificata in data 28 ottobre 1995, De Iuliis Marino e Sappa Lorenza evocavano in giudizio Pepe' Concetta per sentirla condannare alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno, in relazione all'abusiva occupazione da parte della convenuta del vano sottotetto dell'edificio condominiale in cui gli esponenti erano proprietari di unita' immobiliari, asserendo la natura di proprieta' condominiale dello stesso. Si costituiva la convenuta nel termine di legge, chiedendo il rigetto delle avverse pretese ed in via riconvenzionale la condanna degli attori al risarcimento del danno subito per effetto di infiltrazioni provenienti dall'alloggio dei medesimi, le quali avrebbero danneggiato la sua sottostante proprieta' immobiliare. All'udienza di prima comparizione, il giudice istruttore ordinava, ex art. 107 c.p.c., la chiamata in giudizio dei proprietari del vano sottotetto in questione, fissando l'udienza di trattazione al 17 aprile 1996. Con comparsa depositata in cancelleria in data 12 aprile 1996 si costituivano in causa i terzi chiamati, Montanaro Luciano e Sarotto Vera, da un lato ribadendo le conclusioni prese dagli attori e dall'altro chiedendo la condanna della convenuta alla rimozione di alcune opere eseguite dalla medesima che danneggiavano lo sfogo della loro canna fumaria. Nella stessa udienza il giudice istruttore si riservava l'emanazione dell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. Ritenuto in diritto L'art. 271 c.p.c, come sostituito dall'art. 30 della legge n. 353/1990, in vigore dal 30 aprile 1995, stabilisce che al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale e' citato, le disposizioni degli artt. 166 e 167, comma 1. Il mancato richiamo al secondo comma dell'art. 167 c.p.c. comporta una notevole discrasia, causando incertezza sull'applicazione al terzo chiamato del regime delle decadenze (almeno di quelle residuate dopo la controriforma della originaria novella processuale) imposte dal comma 2, dell'art. 167 c.p.c. Nell'odierna formulazione normativa, il terzo, anche se chiamato jussu iudicis ha l'onere di costituirsi entro i venti giorni dalla data dell'udienza fissata dall'istruttore, essendo parificato pienamente ad una parte convenuta (c.d. convenuto in seconda battuta), depositando la comparsa di risposta, unitamente alla copia della citazione a lui notificata, la procura ed i documenti offerti in comunicazione. Deve, altresi', proporre le sue difese, indicare i mezzi di prova ed i documenti offerti in comunicazione e formulare le conclusioni. Riguardo alla facolta' di proporre domande riconvenzionali, nei confronti sia dell'attore, sia del convenuto, in quanto esistano posizioni di contrasto tra il terzo ed uno o l'altro delle parti originarie del giudizio, la formulazione dell'art. 271 c.p.c., interpretata in senso letterale, non gli precluderebbe la relativa facolta' anche se la costituzione in causa del terzo avvenga fuori del termine dei venti giorni o addirittura in udienza, sfruttando la possibilita' offerta dall'art. 171 c.p.c. In realta', un'interpretazione meramente letterale della norma di riferimento urta contro lo spirito della novella al codice di procedura civile; infatti non appare comprensibile la ragione per cui al terzo chiamato non si possano applicare le decadenze relative alle domande riconvenzionali, fissate ex art. 167 e 180 c.p.c per il convenuto. Si profila, forse per un'involontaria svista del legislatore, una disparita' di trattamento processuale, di per se' ingiustificata, tra il terzo chiamato ed il convenuto, rilevante sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione. Ne' si puo' applicare in via di interpretazione estensiva l'art. 167 comma 2 c.p.c., in quanto e' noto che i termini a pena di decadenza sono espressamente fissati solo dalla legge o dal giudice che sia autorizzato a fissarli (v. arg. ex art. 152 c.p.c.). Ne consegue l'illegittimita' costituzionale dell'art. 271 c.p.c., in relazione all'art. 167 comma 2 c.p.c., nella parte in cui consente al terzo chiamato, anche per ordine del giudice, di proporre validamente domande riconvenzionali nei confronti delle originarie parti del giudizio al di fuori del termine di venti giorni, previsto per la sua costituzione in cancelleria.
P. Q. M. Visti gli artt.1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 1 e 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 167, comma 2, e 271 c.p.c., nella parte in cui consentono al terzo chiamato nel processo civile di proporre validamente, senza incorrere nella decadenza di legge, domande riconvenzionali nei confronti delle parti originarie del giudizio, mediante la costituzione in causa al di fuori del termine di giorni venti dall'udienza fissata dal giudice istruttore; Dispone la remissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle Camere dei deputati e del Senato della Repubblica e alle parti costituite; Sospende il presente giudizio. Sanremo, addi' 30 aprile 1996 Il giudice istruttore: Bogliolo 96C1784