N. 1287 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 aprile 1996
N. 1287 Ordinanza emessa il 18 aprile 1996 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Negro Gabriella Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilita' per espresso divieto ai delitti colposi contro la salute pubblica (nella specie commercio colposo di medicinali guasti o imperfetti) - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per analoghe figure criminose contemplate da norme emesse in epoca successiva - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 249/1993 e 254/1994. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, primo comma). (Cost., art. 3).(GU n.49 del 4-12-1996 )
IL PRETORE Rilevato che Negro Gabriella e' stata rinviata a giudizio davanti a questo pretore per il reato di cui all'art. 452 ultimo comma in relazione all'art. 443 c.p.; Rilevato che l'imputata a mezzo di procura speciale conferita ai propri difensori faceva richiesta di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. inserendo nelle condizioni di patteggiamento la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente; che il p.m. non prestava il consenso non sussistendo, ai sensi dell'art. 60 legge n. 689/81, le condizioni oggettive per applicare la richiesta conversione; Rilevato che la difesa sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 1 comma legge 24 novembre 1981 n. 689, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive al reato previsto dall'art. 452 ultimo comma c.p. in relazione all'art. 443 c.p.; Sentito il p.m.; O s s e r v a La questione proposta e' rilevante in quanto: la sanzione applicabile per il reato contestato potrebbe rientrare nei limiti di convertibilita' previsti dall'art. 53 legge n. 689/81, tenuto anche conto della diminuente legata alla scelta del rito. Non sussistono condizioni ostative di carattere soggettivo alla applicabilita' della conversione della pena che potrebbe quindi di fatto essere applicata. La irrogazione di una sanzione sostitutiva determinerebbe evidenti conseguenze in senso favorevole sulla posizione dell'imputata. La questione di legittimita' costituzionale proposta dalla difesa non e' manifestamente infondata in quanto: L'art. 452 ultimo comma, in relazione all'art. 443 c.p., sanziona la condotta di chi per colpa detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti od imperfetti. La rilevanza del bene giuridico che tale norma intende tutelare, e cioe' la salute pubblica, aveva evidentemente indotto il legislatore ad escludere l'applicabilita' al delitto ivi previsto delle sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 e seguenti della legge n. 689/81. Questa scelta di politica legislativa si e' rivelata peraltro contraddittoria alla luce della successiva produzione normativa in materia di salute pubblica nei confronti della quale la limitazione di cui all'art. 60 legge 689/81 non e' operante. In particolare si deve richiamare l'art. 23, terzo comma d.lgs. 29 maggio 1991 n. 178 che, recependo una direttiva CEE in materia di specialita' medicinali, sanziona penalmente con l'arresto sino a 1 anno e l'ammenda sino a 10 milioni la condotta di chi "mette in commercio specialita' medicinali per le quali non sia stata rilasciata o confermata, ovvero si stata sospesa o revocata l'autorizzazione del Ministero della sanita'". Appare evidente che questa fattispecie contravvenzionale, che tutela il medesimo bene giuridico dell'art. 452 c.p., punisce anche ipotesi in astratto piu' gravi di quelle previste dagli artt. 452 ultimo comma - 443 c.p., come potrebbe essere il caso della commercializzazione di un farmaco rivelatosi dannoso per il quale sia stata revocata o sospesa l'autorizzazione dal Ministero della sanita'. Ciononostante, il soggetto che abbia posto in essere tale condotta potrebbe usufruire, ove la pena inflitta rientri nei limiti di cui all'art. 53 legge n. 689/81, della sostituzione della pena detentiva non essendovi alcuna preclusione alla applicabilita' delle sanzioni sostitutive alle disposizioni penali contenute nel d.lgs. n. 178/91. Tale applicabilita' e' invece preclusa anche nelle ipotesi di minore gravita' previste dall'art. 452 c.p., come senza dubbio deve ritenersi quella di cui al presente processo. L'irragionevolezza di questo sistema emerge ancora piu' evidente se si considera che l'art. 452 ultimo comma punisce esclusivamente condotte di tipo colposo, mentre l'art. 23 d.lgs. citato comprende anche violazioni di carattere doloso (si pensi alla condotta di chi pur sapendo essere stata revocata l'autorizzazione alla commercilizzazione di un medicinale, lo ponga ugualmente in vendita) nei confronti delle quali possono trovare applicazione le sanzioni sostitutive giungendo anche all'irrogazione di una sanzione esclusivamente pecuniaria. Si ricava che l'esclusione prevista dall'art. 60 legge n. 689/81 della applicabilita' delle sanzioni sostitutive al reato previsto dall'art. 452 ultimo comma c.p. realizza una ingiustificata disparita' di trattamento, lesiva per mancanza di ragionevolezza del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. D'altra parte l'intero impianto dell'art. 60 legge n. 689/81 appare ormai intrinsecamente contraddittorio in quanto tale norma esclude dall'applicabilita' delle sanzioni sostitutive esclusivamente alcuni reati per i quali, all'epoca dell'emanazione della legge, sarebbero state astrattamente applicabili le sanzioni sostitutive in relazione ai limiti di pena rispettivamente stabiliti. Ma dall'epoca della emanazione dell'art. 60 sono intervenuti, da un lato, l'istituto del patteggiamento che riducendo i limiti di pena concretamente applicabili ha notevolmente esteso l'ambito di operativita' degli artt. 53 e seguenti legge n. 689/81 e, dall'altro lato, la modifica dello stesso art. 53 con l'innalzamento dei limiti stabiliti per l'applicabilita' delle diverse pene sostitutive. Si osservi, p.e, che all'art. 441 c.p., punito con la reclusione da 1 a 5 anni e non compreso nell'elenco di cui all'art. 60, e' ora applicabile la pena sostitutiva della semidetenzione e in caso di applicazione delle attenuanti generiche e del patteggiamento, potendo la pena essere in concreto determinata in misura inferiore a mesi 6, puo' essere applicata la pena s'ostitutiva della liberta' controllata. Se il medesimo fatto sia invece commesso per colpa e rientri pertanto nella fattispecie prevista dall'art. 452 c.p. nessuna sanzione sostitutiva puo' essere applicata a causa della espressa esclusione. D'altra parte, la valutazione di attuale irrazionalita' dell'art. 60 e' stata rilevata dalla stessa Corte costituzionale che con le sentenze n. 249 del 1993 e n. 254 del 1994 ha formulato il principio secondo cui risulta carente di ragionevolezza e quindi lesivo del principio di uguglianza, "un complesso normativo che consente di beneficiare delle sanzioni sostitutive a chi ha posto in essere, fra due condotte gradatamete lesive dell'identico bene, quella connotata da maggiore gravita', discriminando invece chi ha realizzato il fatto che meno offende lo stesso valore giuridico". Si e' illustrato come nel caso sottoposto al vaglio della Corte si sia verificata proprio una tale situazione, che e' identica a quelle che hanno comportato l'accoglimento delle questioni sollevate nelle sentenze sopracitate.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per violazione dell'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, primo comma della legge 24 gennaio 1981 n. 689 nella parte in cui non consente di applicare le sanzioni sostitutive previste dalla medesima legge al reato di cui all'art. 452, ultimo comma, in relazione all'art. 443 c.p.; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che il presente provvedimento sia notificato a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicato ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Torino, addi' 18 aprile 1996 Il pretore: Strata 96C1789