N. 1288 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 giugno 1996

                                N. 1288
  Ordinanza  emessa  il  20  giugno  1996 dal tribunale amministrativo
 regionale del Lazio sul ricorso proposto da Gizzi  Orlando  ed  altri
 contro il Ministero dell'interno
 Impiego  pubblico  -  Polizia  di  Stato  -  Trattamento  economico -
    Equiparazione, a seguito di  non  corretta  interpretazione  della
    sentenza    della    Corte   costituzionale   n.   277/1991,   dei
    sovrintendenti   agli   ispettori   -   Mancata   previsione   del
    mantenimento  di un migliore trattamento economico degli ispettori
    originariamente collocati in  posizione  funzionale  ed  economica
    superiore   ai   sovrintendenti  -  Violazione  del  principio  di
    uguaglianza sotto il profilo dell'eguale disciplina di  situazioni
    diverse - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata
    ed adeguata.
 (D.-L.  7  gennaio  1992,  n.  5, art. 3, convertito in legge 6 marzo
    1992, n. 216).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.49 del 4-12-1996 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  4167/1994,
 proposto  da  Gizzi  Orlando,  Censori  Irene, Nicastro Ambra, Seneci
 Maria  Teresa,  Lanzillotti  Giuseppe,  Franceschi  Anna  Pia,  Ivano
 Luciano,  Alfarano  Giovanni,  Anderini  Ferdinando,  Giomi  Loriana,
 Gindre  Emanuela,  Di  Meo  Antonio,  Curti  Pino,  Amasino  Antonio,
 Calaresu Antonio, Nicolucci Antonio, Segala Massimo, D'Amico Antonio,
 Parienza  Orietta,  Agostinelli  Pietro, Tuzi Flavio, Angileri Giovan
 Battista, Rappoccio Salvatore, Accivile Giampaolo,  Corso  Salvatore,
 Grieco  Alessandro,  Pennimpede  Francesco,  Barnaba  Danilo, Fabrizi
 Laura, Lo Monaco Cristina, Cristofaro  Linda,  Di  Gregorio  Domenico
 Nigro,   Bisozzi  Aldo,  Felici  Vittorio,  Barone  Stefania,  Meloni
 Battistina,  Napoletano  Ermelinda,  Natalini   Cristina,   La   Rosa
 Giuseppe,  Cardillo  Nicola,  Spinelli  Giovanni,  Savarese  Roberto,
 Magnifico Alessandro, Mauti Fabrizio, Zippi Antonio, Sfarra Concetta,
 Santesarti  Paola,  Carlesi  Giuseppe,  Pumo  Rosa   Nina,   Torretta
 Patrizia,  Di  Leone  Nicola,  Consoli  Antonio, Rotondi Angelo, Pace
 Rosaria, Millesi Salvatore, Araceli Alberto, Borrelli  Andrea,  Trani
 Salvatore,   Accettura  Natale,  Coppola  Fulvio,  Simonelli  Giulio,
 Campanella Roberto, Lombardi Giuseppe, Bisceglie  Pietro,  Santacroce
 Margherita,  Monaco  Maria  Concetta, Buffo Giovanni, Meuti Giovanni,
 Palmeri Antonino, Marino Luciana, Tenace Luciano, Rossi  Rosella,  De
 Fusco  Clotilde,  Di  Luca  Carlo, Ortolan Mario, Lattanzio Filomena,
 Pitzalis Gian Luigi, Pescuma Luigi, Mura Giuseppe, Argenziano Antimo,
 De Meo Giuseppe, Canalini Nazzareno, Longo Rossana, Gangone Clotilde,
 Gallante Nicola e Guglielmini Luciano, tutti rappresentati  e  difesi
 dall'avvocato Massimo D'Antona ed elettivamente domiciliati presso lo
 stesso, in Roma, via Nemorense, 18; contro il Ministero dell'interno,
 costituitosi  in  giudizio,  rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura
 generale dello Stato, e presso la medesima domiciliato  ex  lege,  in
 Roma,  via  dei  Portoghesi,  12;  per l'accertamento del diritto dei
 ricorrenti ad un inquadramento economico corrispondente alle funzioni
 loro attribuite, con ogni conseguenza, nonche', in  via  subordinata,
 per  la  questione di legittimita' costituzionale della legge 6 marzo
 1992, n. 216, per contrasto  con  gli  articoli  3,  36  e  97  della
 Costituzione;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'Amministrazione
 dell'interno;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udito,  alla  pubblica udienza del 20 giugno 1996, il cons. Eugenio
 Mele;
   Uditi, altresi, l'avv.to A. Andreoni (con delega avvocato D'Antona)
 per  le  parti  ricorrenti  e  l'avv.  dello  Stato   Giannuzzi   per
 l'amministrazione
  resistente.
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   I  ricorrenti, tutti ispettori della Polizia di Stato, premesso che
 originariamente gli stessi erano collocati in posizione funzionale ed
 economica superiore ai sovrintendenti della stessa Polizia di Stato e
 che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del
 1991, e' stata emanata la legge n. 216 del 1992, che ha attribuito ai
 sovrintendenti  gli  stessi  livelli  retributivi  degli   ispettori,
 addirittura  con  la  possibilita' di una valutazione dell'anzianita'
 complessiva   piu'   vantaggiosa,    lamentano    tale    illegittima
 equiparazione, sulla base dei seguenti motivi di ricorso:
     1)  Violazione  degli artt. 3 e 36 della Costituzione per essersi
 attribuita una  stessa  retribuzione  a  soggetti  svolgenti  compiti
 diversi;
     2)  Questione  di legittimita' costituzionale del decreto-legge 7
 gennaio 1992, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 6  marzo
 1992,  n.  216,  nella  parte  in  cui  non  dispone il miglioramento
 economico degli ispettori nella medesima proporzione preesistente con
 i sovrintendenti.
   L'Amministrazione dell'interno si costituisce in giudizio e resiste
 al ricorso, chiedendone la reiezione.
   All'udienza  del  20   giugno   1996,   la   causa   e'   discussa.
 Successivamente, la stessa e' spedita in decisione.
                             D i r i t t o
   La  questione  posta  dai  ricorrenti  e'  di  carattere  puramente
 economico e non e'  incisa  dal  successivo  decreto  legislativo  12
 maggio  1995,  n.  197,  con il quale una parte dei sovrintendenti e'
 stata inquadrata nella qualifica degli  ispettori  della  Polizia  di
 Stato,  e  cio'  perche'  fino  a  quando  tale  inquadramento non e'
 avvenuto,  le  funzioni  dei  sovrintendenti  medesimi,   nell'ambito
 dell'attivita' di polizia, sono state organizzatoriamente inferiori a
 quelle degli ispettori.
   La questione medesima e' incentrata fondamentalmente sulla denuncia
 della illegittimita' costituzionale del decreto-legge 7 gennaio 1992,
 n.  5,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n.
 216, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della carta costituzionale.
   Il collegio ritiene che la questione  medesima  sia  rilevante  nel
 giudizio  sottoposto  alla sua cognizione e rivesta anche i caratteri
 della non manifesta infondatezza.
   Per quanto concerne  la  rilevanza  nel  giudizio  in  corso  della
 sollevata  questione di legittimita' costituzionale, essa si appalesa
 evidente sol che si consideri il petitum dei ricorrenti  (ristabilire
 un   rapporto   economico   proporzionalmente  corretto  fra  le  due
 qualifiche di ispettore e  di  sovrintendente)  e  la  causa  petendi
 formulata,  consistente  nella violazione dei principi costituzionali
 che vogliono che, a  parita'  di  funzioni,  corrisponda  parita'  di
 retribuzione.
   E' fuor di dubbio che, senza la declaratoria di incostituzionalita'
 della  norma  denunciata, questo giudice, non potendo disapplicare la
 legge, non ha elementi per apprezzare concretamente  le  ragioni  dei
 ricorrenti   e   per   emanare   un   provvedimento   giurisdizionale
 satisfattivo delle loro ragioni.
   Con riferimento alla non  manifesta  infondatezza  della  questione
 proposta,  essa  puo' essere riferita contemporaneamente sia all'art.
 3 che all'art. 36 della Costituzione, essendo  evidente,  soprattutto
 nella  specie,  che la seconda norma e' una mera specificazione della
 prima.
   La norma  impugnata  (esattamente  l'art.  3  del  decreto-legge  7
 gennaio  1992, n. 5, convertito, sul punto, senza modificazioni dalla
 legge 6 marzo 1992, n. 216) trae la sua scaturigine da  una  sentenza
 della   Corte   costituzionale  (la  n.  277  del  1991),  la  quale,
 pronunciandosi sulla mancata espressa equiparazione tra gli ispettori
 della Polizia di Stato  e  i  sottufficiali  dei  carabinieri,  aveva
 annullato   la   tabella   allegata  alla  legge  n.  121  del  1981,
 relativamente a tale mancanza di equiparazione.
   Senonche', il legislatore dell'urgenza,  prima,  e  il  legislatore
 attributario  del  relativo  potere,  poi,  invece  di riformulare la
 tabella  inserendovi   la   mancata   corrispondenza,   interpretando
 liberamente  la  sentenza n. 277 del 1991 della Corte costituzionale,
 hanno semplicemente attribuito ai sottufficiali  dei  carabinieri  lo
 stipendio (tramite il richiamo del livello) degli ispettori, operando
 altresi'  una  ulteriore parificazione con le altre categorie di pari
 livello (fra cui i sovrintendenti della Polizia di Stato).
   Si e' determinato, cosi', un fatto meccanico,  assolutamente  privo
 di  ragioni, per cui soggetti inseriti nell'ordinamento della Polizia
 di Stato - in  posizione  sottordinata  rispetto  agli  ispettori,  i
 sovrintendenti  - e ai quali restavano confidate le stesse incombenze
 previste  dal  precedente  ordinamento  (inferiori  a  quelle   degli
 ispettori),  venivano  retribuiti con gli stessi stipendi di soggetti
 gerarchicamente e funzionalmente sovraordinati.
   La  violazione  dell'art.   3   della   carta   costituzionale   e,
 soprattutto,  dell'art. 36 della stessa carta costituzionale non puo'
 essere piu' evidente, in quanto, fin tanto che i sovrintendenti  sono
 rimasti  sovrintendenti  non  potevano percepire uno stipendio uguale
 (da un punto di vista tabellare)  a  quello  di  soggetti  che  erano
 chiamati a svolgere funzioni superiori.
   Il  collegio  ritiene,  pertanto,  rilevante  e  non manifestamente
 infondata la questione  di  legittimita'  costituzionale  come  sopra
 individuata  e, conseguentemente, decide di investire della questione
 la Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.
                                P. Q. M.
   Visti  gli  artt.   134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale  9  febbraio  1948,  n.  23 e 23 della legge  11 marzo
 1953, n. 87;
   Ritenuta la questione  rilevante  ai  fini  della  decisione  della
 controversia e non manifestamente infondata;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina alla segreteria della sezione l'immediata trasmissione degli
 atti  alla  Corte  costituzionale per la soluzione della questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 7 gennaio 1992,  n.
 5,  convertito  nella  legge 6 marzo 1992, n. 216, nella parte in cui
 attribuisce ai  sovrintendenti  della  Polizia  di  Stato  lo  stesso
 trattamento economico degli ispettori, senza parificarne le funzioni;
   Ordina  alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in  causa  e  comunicata  al  Presidente  della
 Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' notificata
 al Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Cosi' deciso a Roma, il 20 giugno 1996.
                       Il presidente: Mastrocola
                                             Il consigliere est.: Mele
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