N. 1290 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 1995- 11 novembre 1996

                                N. 1290
  Ordinanza  emessa  il 5 dicembre 1995                (pervenuta alla
 Corte costituzionale l'11 novembre 1996) dalla commissione tributaria
 di secondo grado di Venezia sui ricorsi riuniti proposti  da  Bigaran
 Egidio  contro  l'Ufficio  imposte  dirette  di  San Dona' di Piave e
 l'Ufficio imposte dirette  di  San  Dona'  di  Piave  contro  Bigaran
 Egidio.
 Imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  (I.R.Pe.F.) - Redditi
    prodotti in forma associata - Societa' in accomandita  semplice  -
    Imputazione   del   reddito   della   societa'  a  ciascun  socio,
    indipendentemente  dalla  effettiva  percezione  proporzionalmente
    alla  sua  quota di partecipazione agli utili - Mancata previsione
    della legittimazione passiva dei soci  accomandatari  nei  giudizi
    inerenti il reddito della societa' a fini I.Lo.R., riconosciuta al
    solo   accomandante   -  Lesione  del  principio  della  capacita'
    contributiva e della responsabilita' diretta dei funzionari e  dei
    dipendenti dello Stato e degli enti pubblici.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5).
 (Cost., artt. 53 e 28).
(GU n.49 del 4-12-1996 )
                       LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
   Ha  pronunziato  la  seguente  sentenza  sul  ricorso n. 1506/1995,
 proposto da Bigaran Egidio e  dall'ufficio  imposte  dirette  di  San
 Dona'  di  Piave,  in  persona del legale rappresentante pro-tempore;
 contro l'ufficio imposte dirette di San Dona' di  Piave,  in  persona
 del   legale   rappresentante   pro-tempore;   Bigaran   Egidio   per
 l'annullamento della decisione n.  364/1994, in data 6 ottobre  1994,
 emessa  dalla  commissione tributaria di primo grado di Venezia, sez.
 II;
   Visto il ricorso ed i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio;
   Viste le memorie delle parti;
   Udito alla pubblica udienza del 6 dicembre 1995, il relatore  cons.
 Lamberti  e  uditi  altresi'  i  rappresentanti  delle  parti come da
 verbale;
   Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto.
                               F a t t o
   I. - In esito al processo verbale di constatazione,  redatto  il  6
 febbraio  1988  dal  Comando  Brigata  Jesolo  Lido  della Guardia di
 Finanza nei confronti della VI.BI.CARS. S.a.s. -  di  cui  era  socio
 accomandatario  il  sig.  Veltri  Eugenio  e  socio  accomandante  il
 contribuente sig. Bigaran Egidio - dichiarata fallita con sentenza  5
 giugno  1987,  n. 20/8 del tribunale di Venezia, l'ufficio contestava
 maggiori redditi a fini ILOR con atti di accertamento  per  gli  anni
 1984, 1985 e 1986.
   L'accertamento  effettuato  nei confronti della fallita VI.BI.CARS.
 S.a.s. era  basato  sull'esame  del  conto  corrente  bancario  della
 societa'  e  di  documentazione  extracontabile  rinvenuta in sede di
 accesso presso l'abitazione  del  suo  legale  rappresentante  ed  ha
 portato al recupero a tassazione a fini ILOR di maggiori somme, anche
 imputate  ai  soci  Veltri  Eugenio  e  Bigaran  Egidio  nella misura
 proporzionale alle rispettive quote di partecipazione.
   Secondo i verificatori, la VI.BI.CARS. S.a.s., avente  per  oggetto
 il  commercio  all'ingrosso e al minuto di autoveicoli e imbarcazioni
 nuove  ed  usate  e  parti  accessorie,  non  avrebbe  mai   ottenuto
 l'autorizzazione   di   P.S.  e  non  avrebbe  mai  posto  in  essere
 documentazione  contabile  necessaria  a  tale  tipo  di   commercio,
 omettendo la registrazione dei corrispettivi.
   I  relativi  avvisi, notificati a fini ILOR, venivano impugnati dal
 curatore della fallita societa' innanzi  alla  commissione  di  primo
 grado  di  Venezia,  che  li  decideva con sentenza n. 489/1992 del 1
 ottobre 1992, passata in giudicato.
   Il  corso di quel giudizio, instaurato nei confronti della societa'
 in accomandita e  del  curatore  e  conclusosi  con  la  sentenza  n.
 489/1992;  veniva  anche  dichiarata,  su  istanza  dell'ufficio,  la
 cessata materia del contendere nei confronti  del  contribuente  sig.
 Bigaran, ivi costituitosi, nonostante la notifica dei relativi avvisi
 gli  fosse  stata fatta "per conoscenza", nella sua qualita' di socio
 accomandante partecipazione al 50%, e sempre per tutte le  annualita'
 in contestazione.
   II. - Per effetto di una verifica generale effettuata dalla Guardia
 di  finanza  nei  confronti del sig. Egidio Bigaran nella qualita' di
 esercente  l'attivita'  di  commercio  al  minuto  di   articoli   di
 gioielleria,  oreficeria,  argenteria  ed  orologeria,  nel comune di
 Jesolo  Lido,  e  riportata  nel  processo  verbale  3  maggio  1988,
 l'ufficio contestava al sig. Bigaran, con separati avvisi, il maggior
 reddito  d'impresa  per gli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, per effetto
 dei maggiori ricavi accertati nel corso della verifica.
   Alla  base  dell'accertamento  stava   una   complessa   serie   di
 presunzioni,  dedotte  dal  tenore  di  vita  decisamente  l'elevato,
 dimostrato dalla frequenza assidua di case da gioco, numerosi  viaggi
 all'estero e dal possesso di una imbarcazione di 21 tonnellate, oltre
 che  dal  notevole  movimento  di capitali; desunto da documentazione
 extracontabile rinvenuta presso la ditta,  ove  risultano  trascritte
 varie   operazioni   commerciali  prive  dell'indicazione  dell'anno;
 contestato per la  mancata  emissione  di  ricevute  fiscali  per  la
 vendita  di  pietre  preziose;  da  controlli  eseguite  su documenti
 bancari da cui  si  puo'  individuare  la  natura  dell'assegno  come
 riferito ad attivita' commerciale.
   In relazione alla qualita' di socio accomandante al 50% della ditta
 VI.BI.CARS.  l'ufficio  contestava, altresi' al sig. Bigaran maggiori
 redditi di partecipazione, la cui imputazione a fini IRPEF  e'  stata
 confermata  dalla  decisione  n.  364/1994,  riportata in epigrafe ed
 impugnata con il presente appello.
   I  redditi  di  partecipazione  contestati  al  sig.  Bigaran   con
 riferimento  alla  posizione  di  socio  accomandante  al  50%  nella
 VI.BI.CARS. S.a.s., sono i seguenti:
     per l'anno  1984,  lire  145.000.000,  in  relazione  al  reddito
 imputato alla societa' ed ai soci, di lire 290.000.000;
     per  l'anno  1995,  lire  191.490.000,  in  relazione  al reddito
 imputato alla societa' ed ai soci, di lire 382.980.000;
     per  l'anno  1986,  lire  67.233.000,  in  relazione  al  reddito
 imputato alla societa' ed ai soci, di lire 89.202.000.
   Nell'impugnare   gli   avvisi   di  accertamento,  il  contribuente
 contestava sia il maggior reddito  d'impresa  inerente  all'esercizio
 dell'attivita'  commerciale di gioielleria, che i maggiori redditi di
 partecipazione  per  la  posizione  di   socio   accomandante   nella
 VI.BI.CARS. S.a.s.
   Per  i  redditi  di  partecipazione  quale socio accomandante nella
 VI.BI.CARS. S.a.s., il sig. Bigaran ha, in particolare  rappresentato
 di non essere legittimato passivo per il reddito in compartecipazione
 imputato  alla  societa';  per i redditi d'impresa il contribuente ha
 contestato le circostanze da  cui  l'amministrazione  finanziaria  e'
 pervenuta   all'induzione   del   maggior   reddito  ed  ha  eccepito
 l'irritualita' dell'uso della documentazione bancaria.
   In   primo   grado,   la   commissione  ha  respinto  le  eccezioni
 d'irritualita' di acquisizione della documentazione bancaria  e,  nel
 merito, ha accolto in parte le doglianze del contribuente, annullando
 l'avviso  per l'anno 1987 e rideterminato i redditi per gli anni 1984
 1985, e 1986, confermando gli  avvisi  relativamente  ai  redditi  di
 partecipazione  del  sig.  Bigaran  quale  socio  accomandante  nella
 VI.BI.CARS. S.a.s.
   III. - Nell'appello  proposto,  il  contribuente  ribadiva,  per  i
 redditi  di partecipazione, l'inammissibilita' della pretesa fiscale,
 avendovi  ufficio  rinunciato  nell'altro  giudizio.  Per  i  redditi
 d'impresa  contestati, il contribuente affermava l'illegittimita' del
 metodo acquisitivo seguito nel processo verbale,  la  mancanza  della
 prova  e  l'inconsistenza nel merito della pretesa fiscale. L'ufficio
 chiedeva conferma del proprio operato.
   Discussa la  causa,  il  collegio  con  sentenza  parziale,  emessa
 contemporaneamente  alla presente ordinanza, ha diversamente disposto
 circa  i  maggiori  redditi  d'impresa  e  i  maggiori   redditi   di
 partecipazione  del  sig.    Bigaran  quale  socio accomandante nella
 VI.BI.CARS. S.a.s.
   Quanto  ai  redditi  d'impresa  imputati  al   sig.   Bigaran   per
 l'esercizio  di  attivita'  di  commercio di preziosi, il collegio ha
 respinto le eccezioni pregiudiziali  del  contribuente,  demandato  a
 perizia  contabile  la  determinazione dei redditi relativamente agli
 anni 1984, 1985 e 1986 e confermato l'annullamento  dell'accertamento
 relativo all'anno 1987.
   Quanto ai maggiori redditi di partecipazione del sig. Bigaran quale
 socio  accomandante  nella VI.BI.CARS. S.a.s.. il collegio ritiene di
 dover sospendere il giudizio e sottoporre all'attenzione  di  codesta
 ecc.ma  Corte la difformita' con gli artt. 53 e 28 della Costituzione
 dell'art. 5 d.P.R. n. 597/1993 e dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1993  con
 riferimento alla posizione del socio nella societa' di persone.
   La  questione  e'  rilevante  ai  fini  del  decidere,  atteso  che
 coinvolge il rapporto fra l'art,. 5, d.P.R. n. 600/1973 e l'art.  38,
 d.P.R.    n. 600/1973, cui l'art. 8 d.P.R. n. 599/1973 rinvia, per la
 determinazione dell'imposta locale sui redditi anche per le  societa'
 personali.      L'art.   38,   d.P.R.   n.   600/1973,  fa  scaturire
 l'accertamento dell'ufficio dal solo fatto che il reddito  dichiarato
 e'  minore  a quello effettivamente percepito, come si verifica nella
 specie, ove al socio accomandante  e'  stato  imputato  pro-quota  il
 maggior   reddito   della   societa,  senza  che  agli  abbia  potuto
 giudizialmente provare l'esistenza di un reddito inferiore, in quanto
 privo di legittimazione a partecipare al giudizio  promosso  ai  fini
 ILOR contro l'accertamento del reddito della societa' in accomandita.
   Il  collegio  ritiene  non  manifestamente  infondato  che il socio
 accomandante non  abbia  alcun  mezzo  giudiziale  per  opporsi  alla
 determinazione del reddito della societa' a fini ILOR e, pur tuttavia
 gli venga imputato quale maggior reddito ai fini dell'imposizione sul
 reddito nelle persone fisiche.
   Tanto per le seguenti considerazioni in:
                             D i r i t t o
   1.  -  In  relazione  ai maggiori redditi di partecipazione per gli
 anni 1984, 1985 e 1986 che l'ufficio  contesta  al  sig.  Bigaran  in
 ragione  della  sua qualita' di socio accomandante al 50% della ditta
 VI.BI.CARS. S.a.s., confermati dai primi giudici, il sig. Bigaran  ne
 afferma  l'illegittimita', con richiamo ad altra sentenza n. 489/1992
 del 1 ottobre 1992 emessa dalla commissione di primo grado di Venezia
 e passata in giudicato, concernente gli  accertamenti  in  capo  alla
 ditta  VI.BI.CARS.  a fini ILOR e notificati oltre che alla societa',
 anche ad esso medesimo "per  conoscenza",  nella  qualita'  di  socio
 accomandante partecipazione al 50%.
   Nella  sentenza  n. 489/1992, riferita all'accertamento a fini ILOR
 dei redditi della ditta VI.BI.CARS. S.a.s., la commissione  di  primo
 grado  di  Venezia,  sezione  seconda  ha  ha  cosi'  deciso: "esiste
 senz'altro la legittimazione  a  ricorrere  del  Bigaran,  in  quanto
 essendo  egli  accomandante e come tale responsabile nei limiti della
 quota conferita, ha interesse a che le  obbligazioni  della  societa'
 siano  rapportate  nei limiti della quota conferita. Peraltro, avendo
 l'ufficio dichiarato di non avere nulla a pretendere dallo stesso,  i
 ricorsi   riuniti   devono   essere   dichiarati   inammissibili  per
 inesistenza dell'obbligazione tributaria".
   Su tale decisione si e' formato il giudicato.
   Nel presente appello, diretto all'annullaruento della  sentenza  n.
 364/1994  -  resa  dalla  commissione  tributaria  di  primo grado di
 Venezia con riferimento all'IRPEF imputabile al sig. Bigaran -  anche
 per la parte in cui conferma nei confronti del contribuente i redditi
 accertati  a  carico della societa' VI.BI.CARS. per la partecipazione
 al 50%, egli rappresenta che erroneamente  la  commissione  di  primo
 grado  non avrebbe tenuto conto del giudicato esterno formatosi sulla
 sentenza n. 489/1992 del  1  gennaio  1992  e  disatteso  le  proprie
 doglianze   circa   l'inesistenza   della   maggiore   IRPEF  pretesa
 dall'ufficio su tali redditi di partecipazione.
   1/A. - Ad avviso del contribuente, la rilevanza dell'imputazione  a
 fini  ILOR  dei  redditi  dovuti  alla  partecipazione in societa' di
 persone sulla determinazione dell'imposta sul reddito  delle  persone
 fisiche,  comporta  l'obbligo  dell'ufficio di notificare ritualmente
 l'avviso di  accertamento  "unitario"  ILOR  anche  ai  singoli  soci
 accomandanti  (e  non  solo  agli  accomandatari), in quanto il socio
 accomandante e' soggetto ad accertamento nella  propria  qualita'  di
 contribuente  ed  e'  legittimato  ad  essere presente (o addirittura
 instaurare) l'eventuale giudizio avverso l'accertamento.
   E' pertanto illegittima la notificazione  avvenuta  solamente  "per
 conoscenza".   Il   socio   accomandante  puo',  invece,  ritualmente
 costituirsi  nel  giudizio  instaurato   a   fini   ILOR,   come   ha
 correttamente  riconosciuto  la  commissione  di  primo  grado  nella
 sentenza n. 489/1992, il cui giudicato formatosi sulla statuizione di
 inesistenza dei redditi sociali a carico  del  sig.  Bigaran,  dovuta
 alla  dichiarazione  dell'ufficio  di  non  avere  nulla a pretendere
 sarebbe opponibile anche nei  diversi  giudizi,  come  e'  quello  in
 esame.
   Il  limite soggettivo del giudicato sulla stessa questione comporta
 - sempre ad avviso del sig. Bigaran - l'impossibilita' di opporre  al
 socio  accomandante  la  decisione  a  fini  ILOR  presa in capo alla
 societa' ed in sua assenza. L'accomandante potra' sempre fare  valere
 le  proprie  ragioni  in  sede  d'impugnazione  del  proprio  reddito
 personale  IRPEF.   Pur   avendo   l'interesse   sostanziale   e   la
 legittimazione  processuale  a  partecipare  al giudizio instaurato a
 seguito di accertamento notificato alla  societa'  a  fini  ILOR,  il
 socio  accomandante e' rimasto estraneo al giudizio indipendentemente
 dalla  sua   volonta'   in   quanto   impedito   a   parteciparvi   e
 conseguentemente non puo' essere soggetto al giudicato ivi formatosi,
 conservando  intatte  le  proprie ragioni difensive anche aldila' del
 limite previsto dall'art. 5 d.P.R. n. 597/1973.
   Con  analoghe  argomentazioni,  riportate  nella  memoria  del   29
 settembre  1995, il contribuente ha ribadito che: 1) stante l'inerzia
 del curatore della fallita  VI.BI.CARS.,  il  socio  accomandante  e'
 legittimato  a  stare autonomamente in giudizo per difendere i propri
 diritti e  interessi;  2)  il  contribuente,  sempre  nella  medesima
 qualita', doveva essere messo a conoscenza degli atti sui cui si basa
 la  pretesa  dell'ufficio;  3)  al  contribuente  non  e'  mai  stato
 notificato il processo verbale da cui promanano gli  avvisi  relativi
 alla  societa';  4) la mancata impugnazione di tali atti da parte del
 curatore,  ancorche'  autorizzato  dal  giudice  delegato  non   puo'
 vincolare   il   contribuente   al   pagamento  delle  imposte  senza
 possibilita' di autonoma difesa.
   Gli avvisi di rettifica (n. 09870 per l'anno  1984,  n.  09871  per
 l'anno  1985  e  n.  09872  per  l'anno  1986)  oggetto  dei  ricorsi
 conclusisi con la sentenza n.  489/1992,  sono  stati  notificati  al
 curatore  fallimentare  della  societa'  in  accomandita  VI.BI.CARS.
 rappresentata dal sig.   Veltri Eugenio, "ai  fini  dell'imposta  sul
 reddito  dovuta  dai  soggetti  di  cui all'art. 5 commi 1, 2 e 3 del
 d.P.R. 29 settembre 1973, n.  597 e ai fini dell'IRPEF  e  dell'IRPEG
 dovuta dai rispettivi associati".
   La  disposizione  prevede l'imputazione a ciascun socio dei redditi
 delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice
 indipendentemente all'effettiva percezione e  proporzionalmente  alla
 quota di partecipazione agli utili. Prescrive a tal fine che le quote
 di  partecipazione  si  presumono  uguali  se  da  atto pubblico o da
 scrittura privata autenticata non risulta diversamente.
   1/B. - Sempre con richiamo ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 d.P.R.  29
 settembre 1973, n. 597, l'ufficio,  nella  memoria  5  ottobre  1995,
 premesso   che   la  societa'  di  persone  e'  soggetto  passivo  di
 accertamento  e  d'imposta  ai  fini  ILOR  e  soggetto  passivo   di
 accertamento  e non d'imposta ai fini IRPEF o IRPEG, ha sostenuto: 1)
 la legittimazione del solo rappresentante legale della societa' o del
 curatore fallimentare e la legittimazione del  socio  a  tutelare  il
 proprio  interesse limitatamente alla sua posizione soggettiva; 2) la
 legittimazione del socio e' limitata alla tutela dei propri diritti e
 interessi distinti da quelli della societa', che  pertanto  investono
 la  qualifica di socio e la percentuale di partecipazione agli utili;
 3) la necessita' che i  diritti  del  socio  siano  fatti  valere  al
 momento  e  in  occasione  dell'accertamento  unitario  notificato al
 socio; 4) le  questioni  trattate  nel  corso  della  presente  causa
 avevano  gia' avuto trattazione nel corso del contenzioso inerente la
 societa'.
   Sarebbe  pertanto  ineccepibile  la  pronunzia   d'inammissibilita'
 emessa  dalla  commissione  di primo grado ed infondato l'appello dcl
 contribuente, essendo il ricorso stato proposto per  soli  motivi  di
 legittimita'  e di merito attinenti al reddito prodotto alla societa'
 di persone e ai motivi inerenti alla sua posizione personale di socio
 o la percentuale di partecipazione.
   L'ufficio  ha  altresi'  specificato che la propria affermazione di
 "non avanzare nei confronti del ricorrente alcuna pretesa" fatta  nel
 corso  del  procedimento  contenzioso  nei confronti della societa' -
 conclusosi con la sentenza n. 489/1992 del 1 ottobre 1992, passata in
 giudicato - si riferiva all'ILOR, che non  e'  dovuta  dal  socio  ma
 dalla societa' nei cui confronti e' diretta la pretesa fiscale.
   2.  -  Coerentemente  al  giudicato  formatosi  sulla  decisione n.
 489/1992 (riferita all'ILOR della ditta  VI.BI.CARS. S.a.s.),  questo
 giudice    dovrebbe   dichiarare   l'inesistenza   dei   redditi   di
 partecipazione  del  sig.  Bigaran,  attesa  l'irrevocabilita'  della
 decisione   di   inammissibilita'  della  pretesa  fiscale  nei  suoi
 confronti, ferma restando i'  la  legittimazione  e  l'interesse  del
 contribuente ad essere presente in quel giudizio in qualita' di parte
 sostanziale  riconosciuta  dalla  commissione  di  primo  grado nella
 sentenza in parola.
   Questo  giudice  non  puo'  pero'  sottrarsi  di  interpretare   la
 pronunzia d'inammissibilita' dell'impugnativa del sig. Bigaran a fini
 ILOR  alla  luce dell'argomentazione dell'ufficio, ripetuta anche nel
 corso della presente udienza, di avere affermato che non aveva  nulla
 a  pretendere dal contribuente nella specifica sede dell'impugnazione
 dell'accertamento a fini ILOR del reddito della societa' VI.BI.CARS.,
 atteso che, in qualita' di socio accomandante egli non e'  parte  del
 rapporto  obbligatorio  avente  per  oggetto  la  determinazione  del
 reddito sociale a fini ILOR.
   Nelle suesposte considerazioni sta la rilevanza della questione  di
 costituzionalita' ai fini del presente giudizio, volto a stabilire se
 nei confronti del sig. Bigaran valga la dichiarazione dell'ufficio di
 non aver nulla a pretendere con riferimento al reddito della societa'
 ovvero  di  dover  applicare, in capo a lui il reddito come accertato
 nei confronti della societa' medesima in forza dell'art. 5 d.P.R.  n.
 597/1973.
   Appare, per un verso ineccepibile che  il  contribuente,  in  forza
 della  riconosciuta legittimazione ad agire nel giudizio ai fini ILOR
 sul reddito della societa' possa avvalersi  anche  in  altri  giudizi
 (fra  i  quali  il  presente)  della  pronunzia  di inesistenza della
 pretesa fiscale dell'ufficio. Appare, per altro verso,  illogico  che
 il  socio  accomandante,  in  forza del divieto d'ingerenza stabilito
 dall'art.    2320  c.c.,  non  abbia  alcuna  veste   a   contraddire
 nell'accertamento  ex  artt.  8  d.P.R.  n.  599/1973  e 38 d.P.R. n.
 600/1973 a fini ILOR e che pertanto sia privo  di  legittimazione  ad
 agire  nell'eventuale  giudizio  innanzi  alle  Commissioni,  ove  si
 contesti siffatto accertamento.
   In quest'ultima ipotesi, il Collegio ritiene  difforme  dagli  art.
 53 e 28 della Costituzione che l'accomandante si trovi a dover subire
 l'eventuale  debito  d'imposta  per redditi non percepiti perche' non
 prodotti  dalla  societa',   ma   accertati   dall'Ufficio   con   il
 procedimento  di  cui  all'art.  38  d.P.R.  n.  600/1973 (richiamato
 dall'art. 8 d.P.R.  n. 599/1973) in forza dell'automatica imputazione
 all'accomandante  dei  redditi  prodotti  dalla  societa'   stabilita
 dall'art. 5. d.P.R.  n. 597/1973.
   Gli avvisi di rettifica (6341000375 per l'anno 1984, 6341000609 per
 l'anno 1985 e 6341000608 per l'anno 1986) notificati al sig.  Bigaran
 sono  infatti  motivati con richiamo all'art. 5 d.P.R. n. 597/1973 ed
 all'art. 38, d.P.R. n. 600/1973, ove si dispone che la rettifica deve
 essere fatta con un unico atto agli effetti dell'imposta sul  reddito
 delle  persone  fisiche  e  l'imposta  locale  sui redditi, i' ma con
 riferimento  analitico  ai  redditi  delle  varie  categorie  di  cui
 all'art.  6,  d.P.R.  n.  597/1973.  La norma prescrive che i redditi
 delle societa' in nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice,  da
 qualsiasi  fonte  provengano,  e  quale sia l'oggetto della societa',
 sono  considerati  redditi  d'impresa  e  determinati   unitariamente
 secondo le norme relative a tali redditi.
   Coerentemente   con   tale   disposizione,   tutti  gli  avvisi  di
 accertamento richiamano costantemente l'art. 5 d.P.R. n.  597/1973  e
 l'art.   38   d.P.R.   n.  600/1973  e  sono  motivati  in  relazione
 all'accertamento notificato a ciascun compartecipe  con  mod.  7/750,
 per  la qualita' di socio al 50% della societa' VI.BI.CARS. S.a.s. ed
 in ragione dell'esame del mod. 740/H prodotto  dal  contribuente  per
 l'anno  in questione, dove risulta esposta la perdita derivante dalla
 partecipazione. Avverso tali avvisi, notificati al sig. Bigaran  "per
 conoscenza"  erano  stati  instaurati  i  giudizi  conclusisi  con la
 ricordata sentenza d'inammissibilita' n. 489/1992 del 1 ottobre 1992.
   Nella disciplina della societa' in accomandita come riportata  agli
 artt.  2313,  2318  e 2320, c.c., non puo' essere riconosciuta alcuna
 legittimazione processuale ai sig. Bigaran nel giudizio relativo agli
 accertamenti per gli anni 1984,  1985  e  1986  nei  confronti  della
 societa'  VI.BI.CARS.  S.a.s.  ove  egli  aveva  la  veste  di  socio
 accomandante al  50%.  Detta  legittimazione  spetta  al  solo  socio
 accomandatario che e' il solo legale rappresentante della societa' ed
 in  quanto  tale  dispone  anche  della  quota  di reddito imputabile
 all'accomandante, nei relativi giudizi  afferenti  il  reddito  della
 societa'.
   Siffatta  conclusione,  ineccepibile per quanto attiene ai rapporti
 commerciali della societa' basati sulla tutela dei terzi, non  lo  e'
 parimenti  per  quanto  attiene ai rapporti fra contribuente e fisco,
 basati sulla trasparenza dell'imposizione e sulla corrispondenza  del
 prelievo  alla  capacita'  contributiva  del  soggetto,  che  per  le
 societa' di persone viene  determinata  con  diretto  riferimento  al
 reddito sociale, in forza dell'art. 5 d.P.R. n. 597/1973.
   Contrario  a siffatto principio, oltre che a quello dell'art. 28 di
 pari rilevanza costituzionale, e' quindi la conclusione - inevitabile
 nel corrente sistema - che il sig. Bigaran  sarebbe  stato  avvertito
 dall'ufficio  dell'accertamento  "solo  per  correttezza", non avendo
 titolo a partecipare al relativo giudizio,  perche'  in  quella  sede
 l'Amministrazione   non   aveva  nulla  a  che  pretendere  nei  suoi
 confronti.     Parimenti  difforme   dal   canone   della   capacita'
 contributiva   e   del   giusto   processo  parrebbe  la  conclusione
 dell'impossibilita' per il contribuente  di  avvalersi  nel  presente
 giudizio sull'imputazione dei redditi di partecipazione a fini IRPEF,
 dell'effetto espansivo della sentenza pronunciata nei confronti della
 societa' in accomandita a fini ILOR.
   Anche  se  rispondente al contenuto dell'art. 5 d.P.R. n. 597/1973,
 che imputa al socio  i  redditi  prodotti  dalla  societa'  personali
 indipendentemente  dall'effettiva  percezione,  non  e' conforme alla
 garanzia  dell'art.     53  della  Costituzione   sulla   trasparenza
 impositiva  e  sull'equiordinazione  della pretesa fiscale al reddito
 effettivo, l'imputazione inevitabile nelle  societa'  in  accomandita
 semplice  al  socio  accomandante  del  maggior reddito accertato nei
 confronti della societa', senza che egli  possa  agire  nel  relativo
 giudizio ILOR al fine di provare il contrario.
   Il  divieto  dell'art.  2320 c.c. al socio accomandante di compiere
 atti di amministrazione  della  societa'  e  di  qualsiasi  ingerenza
 nell'attivita'  sociale  (Cass.  I, 23 luglio 1994, n. 6871) non puo'
 estendersi fino a precludere all'accomandante di dimostrare  in  sede
 giudiziale  il  diverso  del  reddito  percepito  dalla  societa'. La
 posizione di preminenza del socio accomandatario, anche  se  connessa
 alla responsabilita' illimitata per le obbligazioni sociali, non puo'
 privare l'accomandante di dimostrare una minor capacita' contributiva
 della societa' medesima e precludergli qualsiasi ingresso al giudizio
 instaurato nei confronti della societa' a fini ILOR.
   Conseguenza  questa inevitabile riconoscendo valore di sola notizia
 data "per correttezza" alla notificazione dell'accertamento  in  capo
 all'accomandante,  che  non  avrebbe  alcun  titolo  a costituirsi od
 instaurare un eventuale giudizio per provare un minor reddito sociale
 a fini ILOR, e pertanto sottrarsi all'automatica imputazione di  quel
 reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
   L'automatico  riversamento  in capo al socio dell'attivita' sociale
 consentita dalla soluzione adottata dal legislatore per  le  societa'
 di  persone con l'art. 5 d.P.R. n. 597/1973, di imputare direttamente
 ai  soci  pro-quota  il  reddito  della  societa',   determinato   in
 conformita' all'art. 8 d.P.R. n. 599/1973 (che prevede l'accertamento
 dell'imposta locale sui redditi a cura degli uffici secondo i criteri
 previsti  dal  d.P.R. n. 600/1973), finisce per costituire in capo al
 socio accomandante una responsabilita' oggettiva  nei  confronti  del
 fisco.    Responsabilita'  alla  quale  egli  non  puo' in alcun modo
 sottrarsi, non avendo alcun mezzo, ne' giudiziale ne' extragiudiziale
 per dimostrare il minore  reddito,  solo  perche'  e'  escluso  dalla
 gestione sociale e si trova in un affievolito contatto con la societa
 stessa.
   Siffatta   esclusione  non  puo'  infatti  riflettersi  sul  dritto
 dell'accomandante a provare  minori  utili  di  gestione  e  pertanto
 minori  redditi  della  societa', salvo ammettere una limitazione del
 diritto dell'accomandante ad agire in  giudizio  per  la  tutela  dei
 propri    diritti,    contrastante    con   la   garanzia   stabilita
 costituzionalmente dall'art. 28.
   Anche  sotto  questo  aspetto  dunque  si  profila  il  dubbio   di
 costituzionalita'  della  garanzia  giudiziale del socio accomandante
 nella posizione prevista dall'art. 5 d.P.R. n. 597/1973 e dall'art. 8
 d.P.R. n. 599/1973  ove  e'  prevista  la  facolta'  dell'ufficio  di
 procedere alla rettifica o all'accertamento del maggior reddito della
 societa'  di persone secondo i criteri del d.P.R. n. 600/1973, il cui
 art. 38 attribuisce all'ufficio siffatta facolta' "quando il  reddito
 complessivo  dichiarato  risulta  inferiore a quello effettivo" e non
 attribuisce al socio accomandante  alcuna  possibilita'  concreta  di
 opporsi  all'accertamento  del  maggior reddito come imputato in capo
 alla societa'.
   Con riferimento al giudizio in esame,  inerente  la  posizione  del
 socio   nella   societa'   di   persone  di  fronte  all'accertamento
 dell'ufficio del reddito della societa'  a  fini  ILOR  ed  alla  sua
 imputazione  automatica  al  socio accomandante a fini IRPEF disposta
 dall'art. 5 d.P.R.  n.    597/1993,  e'  necessario,  ad  avviso  del
 Collegio  che  codesta Corte costituzionale esamini la conformita' di
 tale norma con gli artt.  53 e 28 Cost., ritenendosi rilevante e  non
 l'imputazione ai fini IRPEF del reddito della societa' determinato in
 difetto  di legittimazione passiva del socio accomandante nei giudizi
 inerenti il reddito  della  societa'  a  fini  ILOR,  atteso  il  suo
 accertamento  con  i  criteri dell'art.   38, d.P.R. n. 600/1973, cui
 rinvia l'art. 8 d.R. n. 599/1973.
   E' pertanto necessario sospendere il  presente  giudizio  ai  sensi
 dell'art.  23,  legge  11  marzo  1953, n. 87, e rimettere alla Corte
 costituzionale l'esame della presente questione.
                                P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione,  1  della  legge  cost.  9
 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata la questione
 inerente il contrasto con gli  artt.  53  e  28  della  Costituzione,
 dell'art.    5  del  d.P.R. n. 597/1993, che prevede l'imputazione al
 socio del reddito determinato in capo alla societa', con  riferimento
 alla  posizione  del  socio  accomandante,  soggetto all'obbligazione
 tributaria per i redditi della societa', nonostante gli sia  denegata
 legittimazione passiva nei giudizi inerenti il reddito della societa'
 medesima a fini ILOR, accertato con i criteri dell'art. 38 del d.P.R.
 n. 600/1973, giusta il rinvio dell'art. 8 del d.P.R.  n. 599/1973;
   Sospende ogni pronunzia sul ricorso in epigrafe;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale perche' si pronunci sulla predetta questione;
   Dispone,  altresi',  che  la  presente  ordinanza,  a  cura   della
 Segreteria,  sia  notificata a tutte le parti in causa, al Presidente
 del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai  Presidenti  dei  due
 rami del Parlamento.
   Cosi' deciso in Venezia, addi' 5 dicembre 1995-gennaio 1996
                   Il relatore presidente: Lamberti
 96C1792