N. 1290 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 1995- 11 novembre 1996
N. 1290 Ordinanza emessa il 5 dicembre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 novembre 1996) dalla commissione tributaria di secondo grado di Venezia sui ricorsi riuniti proposti da Bigaran Egidio contro l'Ufficio imposte dirette di San Dona' di Piave e l'Ufficio imposte dirette di San Dona' di Piave contro Bigaran Egidio. Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Redditi prodotti in forma associata - Societa' in accomandita semplice - Imputazione del reddito della societa' a ciascun socio, indipendentemente dalla effettiva percezione proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili - Mancata previsione della legittimazione passiva dei soci accomandatari nei giudizi inerenti il reddito della societa' a fini I.Lo.R., riconosciuta al solo accomandante - Lesione del principio della capacita' contributiva e della responsabilita' diretta dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5). (Cost., artt. 53 e 28).(GU n.49 del 4-12-1996 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA Ha pronunziato la seguente sentenza sul ricorso n. 1506/1995, proposto da Bigaran Egidio e dall'ufficio imposte dirette di San Dona' di Piave, in persona del legale rappresentante pro-tempore; contro l'ufficio imposte dirette di San Dona' di Piave, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Bigaran Egidio per l'annullamento della decisione n. 364/1994, in data 6 ottobre 1994, emessa dalla commissione tributaria di primo grado di Venezia, sez. II; Visto il ricorso ed i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio; Viste le memorie delle parti; Udito alla pubblica udienza del 6 dicembre 1995, il relatore cons. Lamberti e uditi altresi' i rappresentanti delle parti come da verbale; Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto. F a t t o I. - In esito al processo verbale di constatazione, redatto il 6 febbraio 1988 dal Comando Brigata Jesolo Lido della Guardia di Finanza nei confronti della VI.BI.CARS. S.a.s. - di cui era socio accomandatario il sig. Veltri Eugenio e socio accomandante il contribuente sig. Bigaran Egidio - dichiarata fallita con sentenza 5 giugno 1987, n. 20/8 del tribunale di Venezia, l'ufficio contestava maggiori redditi a fini ILOR con atti di accertamento per gli anni 1984, 1985 e 1986. L'accertamento effettuato nei confronti della fallita VI.BI.CARS. S.a.s. era basato sull'esame del conto corrente bancario della societa' e di documentazione extracontabile rinvenuta in sede di accesso presso l'abitazione del suo legale rappresentante ed ha portato al recupero a tassazione a fini ILOR di maggiori somme, anche imputate ai soci Veltri Eugenio e Bigaran Egidio nella misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione. Secondo i verificatori, la VI.BI.CARS. S.a.s., avente per oggetto il commercio all'ingrosso e al minuto di autoveicoli e imbarcazioni nuove ed usate e parti accessorie, non avrebbe mai ottenuto l'autorizzazione di P.S. e non avrebbe mai posto in essere documentazione contabile necessaria a tale tipo di commercio, omettendo la registrazione dei corrispettivi. I relativi avvisi, notificati a fini ILOR, venivano impugnati dal curatore della fallita societa' innanzi alla commissione di primo grado di Venezia, che li decideva con sentenza n. 489/1992 del 1 ottobre 1992, passata in giudicato. Il corso di quel giudizio, instaurato nei confronti della societa' in accomandita e del curatore e conclusosi con la sentenza n. 489/1992; veniva anche dichiarata, su istanza dell'ufficio, la cessata materia del contendere nei confronti del contribuente sig. Bigaran, ivi costituitosi, nonostante la notifica dei relativi avvisi gli fosse stata fatta "per conoscenza", nella sua qualita' di socio accomandante partecipazione al 50%, e sempre per tutte le annualita' in contestazione. II. - Per effetto di una verifica generale effettuata dalla Guardia di finanza nei confronti del sig. Egidio Bigaran nella qualita' di esercente l'attivita' di commercio al minuto di articoli di gioielleria, oreficeria, argenteria ed orologeria, nel comune di Jesolo Lido, e riportata nel processo verbale 3 maggio 1988, l'ufficio contestava al sig. Bigaran, con separati avvisi, il maggior reddito d'impresa per gli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, per effetto dei maggiori ricavi accertati nel corso della verifica. Alla base dell'accertamento stava una complessa serie di presunzioni, dedotte dal tenore di vita decisamente l'elevato, dimostrato dalla frequenza assidua di case da gioco, numerosi viaggi all'estero e dal possesso di una imbarcazione di 21 tonnellate, oltre che dal notevole movimento di capitali; desunto da documentazione extracontabile rinvenuta presso la ditta, ove risultano trascritte varie operazioni commerciali prive dell'indicazione dell'anno; contestato per la mancata emissione di ricevute fiscali per la vendita di pietre preziose; da controlli eseguite su documenti bancari da cui si puo' individuare la natura dell'assegno come riferito ad attivita' commerciale. In relazione alla qualita' di socio accomandante al 50% della ditta VI.BI.CARS. l'ufficio contestava, altresi' al sig. Bigaran maggiori redditi di partecipazione, la cui imputazione a fini IRPEF e' stata confermata dalla decisione n. 364/1994, riportata in epigrafe ed impugnata con il presente appello. I redditi di partecipazione contestati al sig. Bigaran con riferimento alla posizione di socio accomandante al 50% nella VI.BI.CARS. S.a.s., sono i seguenti: per l'anno 1984, lire 145.000.000, in relazione al reddito imputato alla societa' ed ai soci, di lire 290.000.000; per l'anno 1995, lire 191.490.000, in relazione al reddito imputato alla societa' ed ai soci, di lire 382.980.000; per l'anno 1986, lire 67.233.000, in relazione al reddito imputato alla societa' ed ai soci, di lire 89.202.000. Nell'impugnare gli avvisi di accertamento, il contribuente contestava sia il maggior reddito d'impresa inerente all'esercizio dell'attivita' commerciale di gioielleria, che i maggiori redditi di partecipazione per la posizione di socio accomandante nella VI.BI.CARS. S.a.s. Per i redditi di partecipazione quale socio accomandante nella VI.BI.CARS. S.a.s., il sig. Bigaran ha, in particolare rappresentato di non essere legittimato passivo per il reddito in compartecipazione imputato alla societa'; per i redditi d'impresa il contribuente ha contestato le circostanze da cui l'amministrazione finanziaria e' pervenuta all'induzione del maggior reddito ed ha eccepito l'irritualita' dell'uso della documentazione bancaria. In primo grado, la commissione ha respinto le eccezioni d'irritualita' di acquisizione della documentazione bancaria e, nel merito, ha accolto in parte le doglianze del contribuente, annullando l'avviso per l'anno 1987 e rideterminato i redditi per gli anni 1984 1985, e 1986, confermando gli avvisi relativamente ai redditi di partecipazione del sig. Bigaran quale socio accomandante nella VI.BI.CARS. S.a.s. III. - Nell'appello proposto, il contribuente ribadiva, per i redditi di partecipazione, l'inammissibilita' della pretesa fiscale, avendovi ufficio rinunciato nell'altro giudizio. Per i redditi d'impresa contestati, il contribuente affermava l'illegittimita' del metodo acquisitivo seguito nel processo verbale, la mancanza della prova e l'inconsistenza nel merito della pretesa fiscale. L'ufficio chiedeva conferma del proprio operato. Discussa la causa, il collegio con sentenza parziale, emessa contemporaneamente alla presente ordinanza, ha diversamente disposto circa i maggiori redditi d'impresa e i maggiori redditi di partecipazione del sig. Bigaran quale socio accomandante nella VI.BI.CARS. S.a.s. Quanto ai redditi d'impresa imputati al sig. Bigaran per l'esercizio di attivita' di commercio di preziosi, il collegio ha respinto le eccezioni pregiudiziali del contribuente, demandato a perizia contabile la determinazione dei redditi relativamente agli anni 1984, 1985 e 1986 e confermato l'annullamento dell'accertamento relativo all'anno 1987. Quanto ai maggiori redditi di partecipazione del sig. Bigaran quale socio accomandante nella VI.BI.CARS. S.a.s.. il collegio ritiene di dover sospendere il giudizio e sottoporre all'attenzione di codesta ecc.ma Corte la difformita' con gli artt. 53 e 28 della Costituzione dell'art. 5 d.P.R. n. 597/1993 e dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1993 con riferimento alla posizione del socio nella societa' di persone. La questione e' rilevante ai fini del decidere, atteso che coinvolge il rapporto fra l'art,. 5, d.P.R. n. 600/1973 e l'art. 38, d.P.R. n. 600/1973, cui l'art. 8 d.P.R. n. 599/1973 rinvia, per la determinazione dell'imposta locale sui redditi anche per le societa' personali. L'art. 38, d.P.R. n. 600/1973, fa scaturire l'accertamento dell'ufficio dal solo fatto che il reddito dichiarato e' minore a quello effettivamente percepito, come si verifica nella specie, ove al socio accomandante e' stato imputato pro-quota il maggior reddito della societa, senza che agli abbia potuto giudizialmente provare l'esistenza di un reddito inferiore, in quanto privo di legittimazione a partecipare al giudizio promosso ai fini ILOR contro l'accertamento del reddito della societa' in accomandita. Il collegio ritiene non manifestamente infondato che il socio accomandante non abbia alcun mezzo giudiziale per opporsi alla determinazione del reddito della societa' a fini ILOR e, pur tuttavia gli venga imputato quale maggior reddito ai fini dell'imposizione sul reddito nelle persone fisiche. Tanto per le seguenti considerazioni in: D i r i t t o 1. - In relazione ai maggiori redditi di partecipazione per gli anni 1984, 1985 e 1986 che l'ufficio contesta al sig. Bigaran in ragione della sua qualita' di socio accomandante al 50% della ditta VI.BI.CARS. S.a.s., confermati dai primi giudici, il sig. Bigaran ne afferma l'illegittimita', con richiamo ad altra sentenza n. 489/1992 del 1 ottobre 1992 emessa dalla commissione di primo grado di Venezia e passata in giudicato, concernente gli accertamenti in capo alla ditta VI.BI.CARS. a fini ILOR e notificati oltre che alla societa', anche ad esso medesimo "per conoscenza", nella qualita' di socio accomandante partecipazione al 50%. Nella sentenza n. 489/1992, riferita all'accertamento a fini ILOR dei redditi della ditta VI.BI.CARS. S.a.s., la commissione di primo grado di Venezia, sezione seconda ha ha cosi' deciso: "esiste senz'altro la legittimazione a ricorrere del Bigaran, in quanto essendo egli accomandante e come tale responsabile nei limiti della quota conferita, ha interesse a che le obbligazioni della societa' siano rapportate nei limiti della quota conferita. Peraltro, avendo l'ufficio dichiarato di non avere nulla a pretendere dallo stesso, i ricorsi riuniti devono essere dichiarati inammissibili per inesistenza dell'obbligazione tributaria". Su tale decisione si e' formato il giudicato. Nel presente appello, diretto all'annullaruento della sentenza n. 364/1994 - resa dalla commissione tributaria di primo grado di Venezia con riferimento all'IRPEF imputabile al sig. Bigaran - anche per la parte in cui conferma nei confronti del contribuente i redditi accertati a carico della societa' VI.BI.CARS. per la partecipazione al 50%, egli rappresenta che erroneamente la commissione di primo grado non avrebbe tenuto conto del giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 489/1992 del 1 gennaio 1992 e disatteso le proprie doglianze circa l'inesistenza della maggiore IRPEF pretesa dall'ufficio su tali redditi di partecipazione. 1/A. - Ad avviso del contribuente, la rilevanza dell'imputazione a fini ILOR dei redditi dovuti alla partecipazione in societa' di persone sulla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, comporta l'obbligo dell'ufficio di notificare ritualmente l'avviso di accertamento "unitario" ILOR anche ai singoli soci accomandanti (e non solo agli accomandatari), in quanto il socio accomandante e' soggetto ad accertamento nella propria qualita' di contribuente ed e' legittimato ad essere presente (o addirittura instaurare) l'eventuale giudizio avverso l'accertamento. E' pertanto illegittima la notificazione avvenuta solamente "per conoscenza". Il socio accomandante puo', invece, ritualmente costituirsi nel giudizio instaurato a fini ILOR, come ha correttamente riconosciuto la commissione di primo grado nella sentenza n. 489/1992, il cui giudicato formatosi sulla statuizione di inesistenza dei redditi sociali a carico del sig. Bigaran, dovuta alla dichiarazione dell'ufficio di non avere nulla a pretendere sarebbe opponibile anche nei diversi giudizi, come e' quello in esame. Il limite soggettivo del giudicato sulla stessa questione comporta - sempre ad avviso del sig. Bigaran - l'impossibilita' di opporre al socio accomandante la decisione a fini ILOR presa in capo alla societa' ed in sua assenza. L'accomandante potra' sempre fare valere le proprie ragioni in sede d'impugnazione del proprio reddito personale IRPEF. Pur avendo l'interesse sostanziale e la legittimazione processuale a partecipare al giudizio instaurato a seguito di accertamento notificato alla societa' a fini ILOR, il socio accomandante e' rimasto estraneo al giudizio indipendentemente dalla sua volonta' in quanto impedito a parteciparvi e conseguentemente non puo' essere soggetto al giudicato ivi formatosi, conservando intatte le proprie ragioni difensive anche aldila' del limite previsto dall'art. 5 d.P.R. n. 597/1973. Con analoghe argomentazioni, riportate nella memoria del 29 settembre 1995, il contribuente ha ribadito che: 1) stante l'inerzia del curatore della fallita VI.BI.CARS., il socio accomandante e' legittimato a stare autonomamente in giudizo per difendere i propri diritti e interessi; 2) il contribuente, sempre nella medesima qualita', doveva essere messo a conoscenza degli atti sui cui si basa la pretesa dell'ufficio; 3) al contribuente non e' mai stato notificato il processo verbale da cui promanano gli avvisi relativi alla societa'; 4) la mancata impugnazione di tali atti da parte del curatore, ancorche' autorizzato dal giudice delegato non puo' vincolare il contribuente al pagamento delle imposte senza possibilita' di autonoma difesa. Gli avvisi di rettifica (n. 09870 per l'anno 1984, n. 09871 per l'anno 1985 e n. 09872 per l'anno 1986) oggetto dei ricorsi conclusisi con la sentenza n. 489/1992, sono stati notificati al curatore fallimentare della societa' in accomandita VI.BI.CARS. rappresentata dal sig. Veltri Eugenio, "ai fini dell'imposta sul reddito dovuta dai soggetti di cui all'art. 5 commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG dovuta dai rispettivi associati". La disposizione prevede l'imputazione a ciascun socio dei redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indipendentemente all'effettiva percezione e proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. Prescrive a tal fine che le quote di partecipazione si presumono uguali se da atto pubblico o da scrittura privata autenticata non risulta diversamente. 1/B. - Sempre con richiamo ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, l'ufficio, nella memoria 5 ottobre 1995, premesso che la societa' di persone e' soggetto passivo di accertamento e d'imposta ai fini ILOR e soggetto passivo di accertamento e non d'imposta ai fini IRPEF o IRPEG, ha sostenuto: 1) la legittimazione del solo rappresentante legale della societa' o del curatore fallimentare e la legittimazione del socio a tutelare il proprio interesse limitatamente alla sua posizione soggettiva; 2) la legittimazione del socio e' limitata alla tutela dei propri diritti e interessi distinti da quelli della societa', che pertanto investono la qualifica di socio e la percentuale di partecipazione agli utili; 3) la necessita' che i diritti del socio siano fatti valere al momento e in occasione dell'accertamento unitario notificato al socio; 4) le questioni trattate nel corso della presente causa avevano gia' avuto trattazione nel corso del contenzioso inerente la societa'. Sarebbe pertanto ineccepibile la pronunzia d'inammissibilita' emessa dalla commissione di primo grado ed infondato l'appello dcl contribuente, essendo il ricorso stato proposto per soli motivi di legittimita' e di merito attinenti al reddito prodotto alla societa' di persone e ai motivi inerenti alla sua posizione personale di socio o la percentuale di partecipazione. L'ufficio ha altresi' specificato che la propria affermazione di "non avanzare nei confronti del ricorrente alcuna pretesa" fatta nel corso del procedimento contenzioso nei confronti della societa' - conclusosi con la sentenza n. 489/1992 del 1 ottobre 1992, passata in giudicato - si riferiva all'ILOR, che non e' dovuta dal socio ma dalla societa' nei cui confronti e' diretta la pretesa fiscale. 2. - Coerentemente al giudicato formatosi sulla decisione n. 489/1992 (riferita all'ILOR della ditta VI.BI.CARS. S.a.s.), questo giudice dovrebbe dichiarare l'inesistenza dei redditi di partecipazione del sig. Bigaran, attesa l'irrevocabilita' della decisione di inammissibilita' della pretesa fiscale nei suoi confronti, ferma restando i' la legittimazione e l'interesse del contribuente ad essere presente in quel giudizio in qualita' di parte sostanziale riconosciuta dalla commissione di primo grado nella sentenza in parola. Questo giudice non puo' pero' sottrarsi di interpretare la pronunzia d'inammissibilita' dell'impugnativa del sig. Bigaran a fini ILOR alla luce dell'argomentazione dell'ufficio, ripetuta anche nel corso della presente udienza, di avere affermato che non aveva nulla a pretendere dal contribuente nella specifica sede dell'impugnazione dell'accertamento a fini ILOR del reddito della societa' VI.BI.CARS., atteso che, in qualita' di socio accomandante egli non e' parte del rapporto obbligatorio avente per oggetto la determinazione del reddito sociale a fini ILOR. Nelle suesposte considerazioni sta la rilevanza della questione di costituzionalita' ai fini del presente giudizio, volto a stabilire se nei confronti del sig. Bigaran valga la dichiarazione dell'ufficio di non aver nulla a pretendere con riferimento al reddito della societa' ovvero di dover applicare, in capo a lui il reddito come accertato nei confronti della societa' medesima in forza dell'art. 5 d.P.R. n. 597/1973. Appare, per un verso ineccepibile che il contribuente, in forza della riconosciuta legittimazione ad agire nel giudizio ai fini ILOR sul reddito della societa' possa avvalersi anche in altri giudizi (fra i quali il presente) della pronunzia di inesistenza della pretesa fiscale dell'ufficio. Appare, per altro verso, illogico che il socio accomandante, in forza del divieto d'ingerenza stabilito dall'art. 2320 c.c., non abbia alcuna veste a contraddire nell'accertamento ex artt. 8 d.P.R. n. 599/1973 e 38 d.P.R. n. 600/1973 a fini ILOR e che pertanto sia privo di legittimazione ad agire nell'eventuale giudizio innanzi alle Commissioni, ove si contesti siffatto accertamento. In quest'ultima ipotesi, il Collegio ritiene difforme dagli art. 53 e 28 della Costituzione che l'accomandante si trovi a dover subire l'eventuale debito d'imposta per redditi non percepiti perche' non prodotti dalla societa', ma accertati dall'Ufficio con il procedimento di cui all'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 (richiamato dall'art. 8 d.P.R. n. 599/1973) in forza dell'automatica imputazione all'accomandante dei redditi prodotti dalla societa' stabilita dall'art. 5. d.P.R. n. 597/1973. Gli avvisi di rettifica (6341000375 per l'anno 1984, 6341000609 per l'anno 1985 e 6341000608 per l'anno 1986) notificati al sig. Bigaran sono infatti motivati con richiamo all'art. 5 d.P.R. n. 597/1973 ed all'art. 38, d.P.R. n. 600/1973, ove si dispone che la rettifica deve essere fatta con un unico atto agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, i' ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6, d.P.R. n. 597/1973. La norma prescrive che i redditi delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano, e quale sia l'oggetto della societa', sono considerati redditi d'impresa e determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi. Coerentemente con tale disposizione, tutti gli avvisi di accertamento richiamano costantemente l'art. 5 d.P.R. n. 597/1973 e l'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e sono motivati in relazione all'accertamento notificato a ciascun compartecipe con mod. 7/750, per la qualita' di socio al 50% della societa' VI.BI.CARS. S.a.s. ed in ragione dell'esame del mod. 740/H prodotto dal contribuente per l'anno in questione, dove risulta esposta la perdita derivante dalla partecipazione. Avverso tali avvisi, notificati al sig. Bigaran "per conoscenza" erano stati instaurati i giudizi conclusisi con la ricordata sentenza d'inammissibilita' n. 489/1992 del 1 ottobre 1992. Nella disciplina della societa' in accomandita come riportata agli artt. 2313, 2318 e 2320, c.c., non puo' essere riconosciuta alcuna legittimazione processuale ai sig. Bigaran nel giudizio relativo agli accertamenti per gli anni 1984, 1985 e 1986 nei confronti della societa' VI.BI.CARS. S.a.s. ove egli aveva la veste di socio accomandante al 50%. Detta legittimazione spetta al solo socio accomandatario che e' il solo legale rappresentante della societa' ed in quanto tale dispone anche della quota di reddito imputabile all'accomandante, nei relativi giudizi afferenti il reddito della societa'. Siffatta conclusione, ineccepibile per quanto attiene ai rapporti commerciali della societa' basati sulla tutela dei terzi, non lo e' parimenti per quanto attiene ai rapporti fra contribuente e fisco, basati sulla trasparenza dell'imposizione e sulla corrispondenza del prelievo alla capacita' contributiva del soggetto, che per le societa' di persone viene determinata con diretto riferimento al reddito sociale, in forza dell'art. 5 d.P.R. n. 597/1973. Contrario a siffatto principio, oltre che a quello dell'art. 28 di pari rilevanza costituzionale, e' quindi la conclusione - inevitabile nel corrente sistema - che il sig. Bigaran sarebbe stato avvertito dall'ufficio dell'accertamento "solo per correttezza", non avendo titolo a partecipare al relativo giudizio, perche' in quella sede l'Amministrazione non aveva nulla a che pretendere nei suoi confronti. Parimenti difforme dal canone della capacita' contributiva e del giusto processo parrebbe la conclusione dell'impossibilita' per il contribuente di avvalersi nel presente giudizio sull'imputazione dei redditi di partecipazione a fini IRPEF, dell'effetto espansivo della sentenza pronunciata nei confronti della societa' in accomandita a fini ILOR. Anche se rispondente al contenuto dell'art. 5 d.P.R. n. 597/1973, che imputa al socio i redditi prodotti dalla societa' personali indipendentemente dall'effettiva percezione, non e' conforme alla garanzia dell'art. 53 della Costituzione sulla trasparenza impositiva e sull'equiordinazione della pretesa fiscale al reddito effettivo, l'imputazione inevitabile nelle societa' in accomandita semplice al socio accomandante del maggior reddito accertato nei confronti della societa', senza che egli possa agire nel relativo giudizio ILOR al fine di provare il contrario. Il divieto dell'art. 2320 c.c. al socio accomandante di compiere atti di amministrazione della societa' e di qualsiasi ingerenza nell'attivita' sociale (Cass. I, 23 luglio 1994, n. 6871) non puo' estendersi fino a precludere all'accomandante di dimostrare in sede giudiziale il diverso del reddito percepito dalla societa'. La posizione di preminenza del socio accomandatario, anche se connessa alla responsabilita' illimitata per le obbligazioni sociali, non puo' privare l'accomandante di dimostrare una minor capacita' contributiva della societa' medesima e precludergli qualsiasi ingresso al giudizio instaurato nei confronti della societa' a fini ILOR. Conseguenza questa inevitabile riconoscendo valore di sola notizia data "per correttezza" alla notificazione dell'accertamento in capo all'accomandante, che non avrebbe alcun titolo a costituirsi od instaurare un eventuale giudizio per provare un minor reddito sociale a fini ILOR, e pertanto sottrarsi all'automatica imputazione di quel reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'automatico riversamento in capo al socio dell'attivita' sociale consentita dalla soluzione adottata dal legislatore per le societa' di persone con l'art. 5 d.P.R. n. 597/1973, di imputare direttamente ai soci pro-quota il reddito della societa', determinato in conformita' all'art. 8 d.P.R. n. 599/1973 (che prevede l'accertamento dell'imposta locale sui redditi a cura degli uffici secondo i criteri previsti dal d.P.R. n. 600/1973), finisce per costituire in capo al socio accomandante una responsabilita' oggettiva nei confronti del fisco. Responsabilita' alla quale egli non puo' in alcun modo sottrarsi, non avendo alcun mezzo, ne' giudiziale ne' extragiudiziale per dimostrare il minore reddito, solo perche' e' escluso dalla gestione sociale e si trova in un affievolito contatto con la societa stessa. Siffatta esclusione non puo' infatti riflettersi sul dritto dell'accomandante a provare minori utili di gestione e pertanto minori redditi della societa', salvo ammettere una limitazione del diritto dell'accomandante ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, contrastante con la garanzia stabilita costituzionalmente dall'art. 28. Anche sotto questo aspetto dunque si profila il dubbio di costituzionalita' della garanzia giudiziale del socio accomandante nella posizione prevista dall'art. 5 d.P.R. n. 597/1973 e dall'art. 8 d.P.R. n. 599/1973 ove e' prevista la facolta' dell'ufficio di procedere alla rettifica o all'accertamento del maggior reddito della societa' di persone secondo i criteri del d.P.R. n. 600/1973, il cui art. 38 attribuisce all'ufficio siffatta facolta' "quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo" e non attribuisce al socio accomandante alcuna possibilita' concreta di opporsi all'accertamento del maggior reddito come imputato in capo alla societa'. Con riferimento al giudizio in esame, inerente la posizione del socio nella societa' di persone di fronte all'accertamento dell'ufficio del reddito della societa' a fini ILOR ed alla sua imputazione automatica al socio accomandante a fini IRPEF disposta dall'art. 5 d.P.R. n. 597/1993, e' necessario, ad avviso del Collegio che codesta Corte costituzionale esamini la conformita' di tale norma con gli artt. 53 e 28 Cost., ritenendosi rilevante e non l'imputazione ai fini IRPEF del reddito della societa' determinato in difetto di legittimazione passiva del socio accomandante nei giudizi inerenti il reddito della societa' a fini ILOR, atteso il suo accertamento con i criteri dell'art. 38, d.P.R. n. 600/1973, cui rinvia l'art. 8 d.R. n. 599/1973. E' pertanto necessario sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, e rimettere alla Corte costituzionale l'esame della presente questione.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione inerente il contrasto con gli artt. 53 e 28 della Costituzione, dell'art. 5 del d.P.R. n. 597/1993, che prevede l'imputazione al socio del reddito determinato in capo alla societa', con riferimento alla posizione del socio accomandante, soggetto all'obbligazione tributaria per i redditi della societa', nonostante gli sia denegata legittimazione passiva nei giudizi inerenti il reddito della societa' medesima a fini ILOR, accertato con i criteri dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, giusta il rinvio dell'art. 8 del d.P.R. n. 599/1973; Sospende ogni pronunzia sul ricorso in epigrafe; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla predetta questione; Dispone, altresi', che la presente ordinanza, a cura della Segreteria, sia notificata a tutte le parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Venezia, addi' 5 dicembre 1995-gennaio 1996 Il relatore presidente: Lamberti 96C1792