N. 1293 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 1996
N. 1293 Ordinanza emessa il 3 ottobre 1996 dal tribunale di Trani sul ricorso proposto dall'I.N.P.S. contro Visicchio Domenico Francesco Previdenza e assistenza sociale - Contributi I.N.P.S. indebitamente versati dalle imprese artigiane - Prevista restituzione agli assicurati o ai loro aventi causa con esclusione, eccetto il caso di dolo dell'ente, degli interessi anche in caso di colpevole ritardo nella restituzione - Irragionevole deroga di principio della produttivita' di interessi dei crediti previdenziali e dei crediti in generale - Incidenza sul diritto di difesa e sulla tutela giurisdizionale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 1060/1988. (Legge 4 luglio 1959, n. 483, art. 7, ultimo comma; legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 12, primo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 113).(GU n.49 del 4-12-1996 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di lavoro iscritta al n. 3892/1994 r.g.a.c. vertente tra I.N.P.S., appellante e Visicchio Domenico Francesco appellato. Rilevato in fatto Che con ricorso depositato il 16 maggio 1992 Visicchio Domenico Francesco, premesso di essere stato iscritto all'albo provinciale delle imprese artigiane fino al 31 dicembre 1984, chiedeva al pretore del lavoro di Trani di condannare l'INPS al rimborso della somma di L. 12.151.936 indebitamente richiesta e versata a titolo di contributi relativi al periodo 1980-1982; che infatti, la suddetta somma non era dovuta in quanto il reddito di riferimento doveva essere quello relativo alla impresa artigiana e non quello totale dichiarato, al quale l'istituto aveva invece fatto riferimento; che l'INPS soltanto in corso di causa riconosceva la legittimita' della pretesa del Visicchio e, ottenuta da quest'ultimo, nel marzo 1992 (doc. 10 della produzione del ricorrente) copia dei modelli 740 relativi al periodo di cui sopra, provvedeva al rimborso della sola sorte capitale, la quale veniva restituita in due soluzioni (L. 320.817 in data 21 maggio 1992 e L. 11.821.182 in data 1 marzo 1993); che il pretore di Trani, con sentenza n. 828 del 1 luglio 1994, dichiarava la cessazione della materia del contendere condannando tuttavia l'INPS al pagamento, in favore del ricorrente, degli interessi e della svalutazione monetaria dal di' della costituzione in mora (12 aprile 1989), facendo applicazione dei principi generali in materia di indebito oggettivo; che l'INPS, con atto di appello depositato il 5 agosto 1994, ha impugnato la suddetta sentenza invocando l'applicazione dell'art. 12, legge 22 luglio 1966 n. 613 (sulla estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali) a mente del quale i contributi indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni "e, salvo il caso di dolo, sono restituiti senza interessi all'assicurato e ai suoi aventi causa" (norma valevole anche per le imprese artigiane in virtu' dell'estensione operata dal secondo comma); Osserva in diritto Ad avviso del collegio sussistono seri dubbi in ordine alla costituzionalita' dell'art. 7, ultimo comma, legge 4 luglio 1959 n. 463, come novellato dall'art. 12, primo comma, legge 22 luglio 1966 n. 613, nella parte in cui prevede che i contributi indebitamente versati dalle imprese artigiane sono restituiti, salvo il caso di dolo, senza interessi all'assicurato o ai suoi aventi causa. In primo luogo la disposizione in questione appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto il credito per cui e' causa risulta irragionevolmente discriminato rispetto non solo ad ogni altro credito previdenziale, legalmente produttivo di interessi, ma anche, piu' in generale, rispetto ad ogni altra ipotesi di indebito oggettivo. Sotto il primo profilo si evidenzia che la Corte costituzionale (v. sentenza 6 dicembre 1988 n. 1060) ha gia' ritenuto illegittima - per "disparita' di trattamento ingiustificata con gli altri creditori degli istituti previdenziali" - una disposizione (trattavasi dell'art. 23, comma 4, d.-l. 31 agosto 1987 n. 359, contenente provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito in legge 29 ottobre 1987 n. 440) che prevedeva la mancata corresponsione degli interessi legali sui crediti vantati dagli assicurati a titolo di riliquidazione dell'indennita' premio di servizio erogata dall'INADEL. Sotto il secondo profilo, la norma in questione appare in contrasto anche con i principi affermati dagli articoli 24 e 113 della Costituzione in quanto, senza giustificato motivo, limita il diritto di azione e di difesa di una specifica categoria di cittadini (artigiani), impedendo loro di richiedere ed ottenere il risarcimento del danno da ritardo, anche per i casi di assoluta loro incolpevolezza, e di rimborso tardivo di quanto indebitamente percepito dall'ente, il cui ritardo sia imputabile a colpa dell'INPS. La disposizione impugnata, infatti, trasferisce ingiustamente sul contribuente il rischio economico "da inadempimento" dell'ente, introducendo una disciplina ingiustificatamente discriminatoria ed in contrasto con il principio generale di cui all'art. 2033 c.c., che in tema di indebito pagamento, afferma il diritto agli interessi verso il percettore in mala fede, ovvero verso il percettore di buona fede dal momento della domanda, e cioe' dal momento in cui viene a conoscenza dell'indebito percepito. Ne' appare la norma impugnata riconducibile ad esigenze temporanee o eccezionali, di salvaguardia della finanza pubblica, che potrebbero giustificare una deroga ai principi richiamati. D'altro lato, la specificita' e residualita' dei casi, quale quello oggetto del presente giudizio, lascia ancor piu' dedurre che non sia ravvisabile una ragionevole giustificazione della deroga introdotta dal legislatore ai principi generali dell'ordinamento civile, ed accentua i profili di disparita' evidenziati. Sulla base delle esposte considerazioni, ad avviso del giudicante, non appare manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 7, ultimo comma, legge 4 luglio 1959 n. 483 come novellato dall'art. 12, primo comma, legge 2 luglio 1966 n. 613, per la parte in cui dispone che, anche in caso di colpevole ritardo dell'ente, indebito precettore, nel rimborsare quanto indebitamente pagato dal contribuente, non sussista il diritto di questi al pagamento altresi' degli interessi sulle somme restituitegli tardivamente. Ritenuto che la questione di costituzionalita' e' rilevante ai fini della decisione della presente causa, essendo oggetto del giudizio la addebitabilita' del ritardo nella restituzione all'ente previdenziale che indebitamente ha percepito le somme de quibus, e che nella specie appare tale ritardo colpevolmente attribuibile al predetto ente, quanto meno a decorrere dalla data di notifica della domanda giudiziale, posto che tutta la documentazione occorrente all'I.N.P.S. per l'accertamento dell'indebito risulta rimessa all'ente sin dal marzo 1992;
P. Q. M. Dispone sospendersi il giudizio in corso e trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale affinche' voglia esaminare la questione proposta e, ove non ne ritenga la infondatezza, dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 483 come novellato dall'art. 12, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, per contrasto della predetta norma con gli artt. 3, 24, e 113 della Costituzione, nella parte in cui prevede che i contributi indebitamente versati dalle imprese artigiane sono restituiti, salvo il caso dolo, senza diritto dell'assicurato o dei suoi aventi causa, agli interessi anche in caso di colpevole ritardo dell'ente nella restituzione di quanto indebitamente percepito; Dispone notificarsi copia della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Trani, addi' 3 ottobre 1996 Il presidente: Pica L'estensore: Mastrorilli 96C1795