N. 1293 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 1996

                                N. 1293
  Ordinanza  emessa  il  3  ottobre  1996  dal  tribunale di Trani sul
 ricorso proposto dall'I.N.P.S. contro Visicchio Domenico Francesco
 Previdenza e assistenza sociale - Contributi  I.N.P.S.  indebitamente
    versati  dalle  imprese  artigiane  -  Prevista  restituzione agli
    assicurati o ai loro aventi causa con esclusione, eccetto il  caso
    di  dolo  dell'ente,  degli  interessi  anche in caso di colpevole
    ritardo nella restituzione -  Irragionevole  deroga  di  principio
    della  produttivita'  di interessi dei crediti previdenziali e dei
    crediti in generale - Incidenza sul  diritto  di  difesa  e  sulla
    tutela  giurisdizionale  -  Riferimento  alla sentenza della Corte
    costituzionale n. 1060/1988.
 (Legge 4 luglio 1959, n. 483, art. 7, ultimo comma; legge  22  luglio
    1966, n. 613, art. 12, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 113).
(GU n.49 del 4-12-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di lavoro iscritta
 al   n.  3892/1994  r.g.a.c.  vertente  tra  I.N.P.S.,  appellante  e
 Visicchio Domenico Francesco appellato.
                           Rilevato in fatto
     Che con ricorso depositato il 16 maggio 1992  Visicchio  Domenico
 Francesco,  premesso  di  essere  stato iscritto all'albo provinciale
 delle imprese artigiane fino al 31 dicembre 1984, chiedeva al pretore
 del lavoro di Trani di condannare l'INPS al rimborso della  somma  di
 L.   12.151.936   indebitamente  richiesta  e  versata  a  titolo  di
 contributi relativi al periodo 1980-1982;
     che infatti, la suddetta  somma  non  era  dovuta  in  quanto  il
 reddito  di  riferimento  doveva  essere quello relativo alla impresa
 artigiana e non quello totale dichiarato, al quale  l'istituto  aveva
 invece fatto riferimento;
     che l'INPS soltanto in corso di causa riconosceva la legittimita'
 della  pretesa  del  Visicchio e, ottenuta da quest'ultimo, nel marzo
 1992 (doc. 10 della produzione del ricorrente) copia dei modelli  740
 relativi  al  periodo di cui sopra, provvedeva al rimborso della sola
 sorte capitale, la quale  veniva  restituita  in  due  soluzioni  (L.
 320.817 in data 21 maggio 1992 e L. 11.821.182 in data 1 marzo 1993);
     che  il  pretore di Trani, con sentenza n. 828 del 1 luglio 1994,
 dichiarava la cessazione della  materia  del  contendere  condannando
 tuttavia  l'INPS  al  pagamento,  in  favore  del  ricorrente,  degli
 interessi e della svalutazione monetaria dal di'  della  costituzione
 in  mora (12 aprile 1989), facendo applicazione dei principi generali
 in materia di indebito oggettivo;
     che l'INPS, con atto di appello depositato il 5 agosto  1994,  ha
 impugnato  la  suddetta  sentenza  invocando l'applicazione dell'art.
 12, legge 22 luglio 1966 n. 613 (sulla estensione  dell'assicurazione
 obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia ed i superstiti agli
 esercenti attivita' commerciali)  a  mente  del  quale  i  contributi
 indebitamente  versati  in qualsiasi tempo, non sono computabili agli
 effetti del diritto alle prestazioni "e, salvo il caso di dolo,  sono
 restituiti  senza  interessi  all'assicurato  e ai suoi aventi causa"
 (norma  valevole  anche  per   le   imprese   artigiane   in   virtu'
 dell'estensione operata dal secondo comma);
                           Osserva in diritto
   Ad  avviso  del  collegio  sussistono  seri  dubbi  in  ordine alla
 costituzionalita' dell'art. 7, ultimo comma, legge 4 luglio  1959  n.
 463,  come  novellato dall'art. 12, primo comma, legge 22 luglio 1966
 n. 613, nella parte in cui prevede  che  i  contributi  indebitamente
 versati  dalle  imprese  artigiane  sono restituiti, salvo il caso di
 dolo, senza interessi all'assicurato o ai suoi aventi causa.
   In primo luogo la disposizione in questione appare in contrasto con
 l'art. 3 della Costituzione, in quanto il credito per  cui  e'  causa
 risulta  irragionevolmente  discriminato  rispetto  non  solo ad ogni
 altro credito previdenziale, legalmente produttivo di  interessi,  ma
 anche,  piu'  in generale, rispetto ad ogni altra ipotesi di indebito
 oggettivo.
   Sotto il primo profilo si evidenzia che la Corte costituzionale (v.
 sentenza 6 dicembre 1988 n. 1060) ha gia' ritenuto illegittima -  per
 "disparita'  di  trattamento  ingiustificata  con gli altri creditori
 degli  istituti  previdenziali"  -   una   disposizione   (trattavasi
 dell'art.    23,  comma  4,  d.-l.  31 agosto 1987 n. 359, contenente
 provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito in  legge  29
 ottobre  1987  n.  440) che prevedeva la mancata corresponsione degli
 interessi legali sui crediti vantati dagli  assicurati  a  titolo  di
 riliquidazione    dell'indennita'    premio   di   servizio   erogata
 dall'INADEL.
   Sotto il secondo profilo, la norma in questione appare in contrasto
 anche con  i  principi  affermati  dagli  articoli  24  e  113  della
 Costituzione  in quanto, senza giustificato motivo, limita il diritto
 di azione e  di  difesa  di  una  specifica  categoria  di  cittadini
 (artigiani), impedendo loro di richiedere ed ottenere il risarcimento
 del   danno   da   ritardo,   anche  per  i  casi  di  assoluta  loro
 incolpevolezza,  e  di  rimborso  tardivo  di  quanto   indebitamente
 percepito dall'ente, il cui ritardo sia imputabile a colpa dell'INPS.
   La  disposizione  impugnata, infatti, trasferisce ingiustamente sul
 contribuente  il  rischio  economico  "da  inadempimento"  dell'ente,
 introducendo una disciplina ingiustificatamente discriminatoria ed in
 contrasto con il principio generale di cui all'art. 2033 c.c., che in
 tema  di  indebito pagamento, afferma il diritto agli interessi verso
 il percettore in mala fede, ovvero verso il percettore di buona  fede
 dal  momento  della  domanda,  e  cioe'  dal  momento  in cui viene a
 conoscenza dell'indebito percepito.
   Ne' appare la norma impugnata riconducibile ad esigenze  temporanee
 o eccezionali, di salvaguardia della finanza pubblica, che potrebbero
 giustificare  una  deroga  ai  principi  richiamati. D'altro lato, la
 specificita' e  residualita'  dei  casi,  quale  quello  oggetto  del
 presente  giudizio, lascia ancor piu' dedurre che non sia ravvisabile
 una  ragionevole  giustificazione   della   deroga   introdotta   dal
 legislatore ai principi generali dell'ordinamento civile, ed accentua
 i profili di disparita' evidenziati.
   Sulla  base delle esposte considerazioni, ad avviso del giudicante,
 non appare manifestamente infondata la questione di costituzionalita'
 dell'art. 7, ultimo comma, legge 4 luglio 1959 n. 483 come  novellato
 dall'art.  12,  primo comma, legge 2 luglio 1966 n. 613, per la parte
 in cui dispone che, anche in caso  di  colpevole  ritardo  dell'ente,
 indebito  precettore,  nel rimborsare quanto indebitamente pagato dal
 contribuente, non sussista il diritto di questi al pagamento altresi'
 degli interessi sulle somme restituitegli tardivamente.
   Ritenuto che la questione di costituzionalita' e' rilevante ai fini
 della decisione della presente causa, essendo oggetto del giudizio la
 addebitabilita' del ritardo nella restituzione all'ente previdenziale
 che indebitamente ha percepito le somme de quibus, e che nella specie
 appare tale ritardo  colpevolmente  attribuibile  al  predetto  ente,
 quanto  meno  a  decorrere  dalla  data  di  notifica  della  domanda
 giudiziale, posto che tutta la documentazione occorrente all'I.N.P.S.
 per l'accertamento dell'indebito risulta  rimessa  all'ente  sin  dal
 marzo 1992;
                                P. Q. M.
   Dispone  sospendersi  il  giudizio in corso e trasmettersi gli atti
 alla Corte costituzionale affinche'  voglia  esaminare  la  questione
 proposta  e,  ove  non  ne  ritenga  la  infondatezza,  dichiarare la
 illegittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della  legge
 4 luglio 1959, n. 483 come novellato dall'art. 12, primo comma, della
 legge  22 luglio 1966, n. 613, per contrasto della predetta norma con
 gli artt. 3, 24, e 113 della Costituzione, nella parte in cui prevede
 che i contributi indebitamente versati dalle imprese  artigiane  sono
 restituiti,  salvo  il caso dolo, senza diritto dell'assicurato o dei
 suoi aventi causa, agli interessi anche in caso di colpevole  ritardo
 dell'ente nella restituzione di quanto indebitamente percepito;
   Dispone  notificarsi  copia  della presente ordinanza, a cura della
 cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai  Presidenti
 del Senato e della Camera dei deputati.
     Trani, addi' 3 ottobre 1996
                          Il presidente: Pica
                                              L'estensore: Mastrorilli
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