N. 1295 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 1996

                                N. 1295
  Ordinanza emessa il 23 settembre 1996 dal tribunale di  Marsala  nel
 procedimento penale a carico di Cusenza Mariano
 Reato  in  genere  -  Prescrizione  -  Atti  interruttivi  -  Mancata
    inclusione dell'invito a presentarsi  per  rendere  interrogatorio
    innanzi  alla  polizia  giudiziaria all'uopo delegata dal pubblico
    ministero - Irragionevole disparita' di trattamento  tra  imputati
    posta  l'inclusione  tra  gli  atti  interruttivi  del corso della
    prescrizione dell'invito a presentarsi al pubblico  ministero  per
    rendere  interrogatorio  -  Riferimento  alla sentenza della Corte
    costituzionale n. 60/1995.
 (C.P., art. 160).
 (Cost., art. 3).
(GU n.49 del 4-12-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha pronunziato la seguente ordinanza con decreto del g.i.p. in data
 17  maggio  1996,  Cusenza  Mariano  e' stato rinviato a giudizio per
 rispondere del reato di cui all'art. 323, primo comma, c.p.
   All'odierno dibattimento, svoltosi nella contumacia  dell'imputato,
 la difesa, in esito all'esposizione delle proprie richieste di prova,
 ha  eccepito  l'avvenuta prescrizione del reato contestato, rilevando
 che  nella  specie  unico  atto  interruttivo  del  termine  previsto
 dall'art.    157  c.p.  risulterebbe  essere la richiesta di rinvio a
 giudizio emessa dal p.m. in data 20 marzo 1996, e, pertanto, oltre il
 termine quinquennale previsto dalla legge;  ha  osservato,  altresi',
 che  non  puo' a tal fine rilevare l'invito a presentarsi per rendere
 interrogatorio innanzi alla p.g.,  all'uopo  delegata  dal  p.m.,  in
 quanto,  seppur  emesso entro il termine di prescrizione (10 novembre
 1995), si tratta di atto non previsto dall'art. 160 c.p.
   Cio' posto, la  dedotta  questione  e'  pregiudiziale,  poiche'  la
 decisione  sulla  natura  interruttiva  dell'invito a presentarsi per
 rendere interrogatorio delegato nella specie e' determinante ai  fini
 della eventuale declaratoria di estinzione del reato in esame.
   Si  rileva, infatti, che l'art. 160 c.p. prevede espressamente, tra
 gli atti aventi efficacia interruttiva della  prescrizione,  il  solo
 "invito a presentarsi al p.m. per rendere interrogatorio", mentre non
 vi  ricomprende  l'invito  a  presentarsi  alla p.g., pur quando essa
 abbia, come nel caso in esame, operato su delega del p.m.
   Tale omissione non e' sorretta da alcuna giustificazione razionale,
 ove si consideri che la polizia giudiziaria, quando procede  a  norma
 dell'art.  370  c.p.p., quale organo delegato, e' tenuta ad osservare
 tutte le prescrizioni che regolano l'invito a presentarsi per rendere
 interrogario   (art.   375   c.p.p.),   nonche'    quelle    relative
 all'interrogatorio  stesso  diretto dal p.m., ivi comprese quelle che
 impongono  la  contestazione  degli  elementi  esistenti   a   carico
 dell'indagato e la precisazione delle fonti di prova.
   Inoltre,  e'  certo  che cio' che rileva ai fini interruttivi della
 prescrizione e' che esista un atto,  tra  quelli  elencati  nell'art.
 160   c.p.   che  esprima  la  volonta'  dell'organo  giudiziario  di
 perseguire l'illecito e denoti la persistenza dell'interesse punitivo
 dello Stato: e non vi e'  dubbio  che  tale  condizione  si  realizzi
 pienamente  anche nell'ipotesi di delega conferita alla p.g., essendo
 comunque  immediatamente   riferibile   all'ufficio   del   p.m.   la
 conseguente  attivita'  delegata  (invito  a presentarsi ed eventuale
 interrogatorio delegato).
   Cio'  comporta,  in  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,
 un'irragionevole  disparita'  di  trattamento  tra  imputati  che  si
 trovano  nella  medesima  posizione:  infatti,  a  fronte   di   atti
 sostanzialmente uguali e riconducibili alla medesima autorita' (p.m.)
 l'effetto  interruttivo conseguirebbe soltanto nell'ipotesi di invito
 a presentarsi al p.m. per rendere interrogatorio,  e  non  anche  nel
 caso di invito emesso dalla p.g.  delegata.
   Ne',  a  giudizio  di  questo  collegio,  l'efficacia  interruttiva
 dell'invito a presentarsi per  rendere  interrogatorio  innanzi  alla
 p.g.  puo'  implicitamente  trarsi dal contesto dell'art. 160 c.p., e
 specificamente   dalla   espressa   indicazione,   in   tale   norma,
 dell'analogo  atto  emesso  dal  p.m.:  e cio', anche alla luce della
 pronuncia  n.  60  del  20  febbraio  1995,  con  la  quale  la Corte
 costituzionale, nel dichiarare la illegittimita' dell'art. 513 c.p.p.
 nella parte in  cui  non  prevede,  ricorrendone  le  condizioni,  la
 lettura  dei  verbali delle dichiarazioni dell'imputato assunte dalla
 polizia giudiziaria su delega del p.m., ha sostanzialmente escluso la
 possibilita' di ritenere implicitamente ricompresi tra gli  atti  del
 p.m. anche quelli compiuti dalla p.g. su sua delega.
   Alla   luce   delle  su  esposte  argomentazioni  la  questione  di
 costituzionalita'  dell'art.  160  c.p.  non  appare   manifestamente
 infondata.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Solleva  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 160
 del c.p. per violazione dell'art. 3 della Costituzione;
   Sospende il presente giudizio  e  ordina  l'immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone,  inoltre,  che,  a  cura  della  cancelleria,  la presente
 ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Marsala, addi' 23 settembre 1996
                        Il presidente: Gullotta
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