N. 1300 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 settembre 1996
N. 1300 Ordinanza emessa il 24 settembre 1996 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal procuatore generale presso la Corte d'appello di Torino ed altro Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilita' per espresso divieto ai delitti colposi contro la salute pubblica (nella specie commercio di sostanze alimentari nocive) - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per analoghe figure criminose - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 249/1993 e 254/1994. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, primo comma). (Cost., art. 3).(GU n.49 del 4-12-1996 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino e dal difensore di Tarditi Luigi; avverso la sentenza del 17 ottobre 1995 dalla Corte di appello di Torino con la quale Tarditi Luigi, ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 452 e 444 del c.p., veniva condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione e L. 300.000 di multa, con sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria determinata in L. 2.000.000; Vista la sentenza in pari data con cui e' stato rigettato il ricorso del Tarditi; Rilevato che il ricorso del p.g. di Torino investe il punto della sentenza della Corte di appello con cui alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione inflitta all'imputato Tarditi Luigi, in quanto colpevole del delitto di cui all'art. 452, comma 2, in relazione all'art. 444 c.p. e' stata sostituita, in applicazione dell'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la pena pecuniaria determinata nella misura di L. 2.000.000 (due milioni); che la doglianza del p.g. e' fondata sulla lettera dell'art. 60, legge n. 689/1981, che espressamente esclude la applicabilita' delle sanzioni sostitutive, tra gli altri, ai reati di cui all'art. 452 del c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica), per cui diviene rilevante il controllo di legittimita' costituzionale del citato art. 60 nella parte indicata; Considerato che l'art. 60, legge 24 novembre 1981, n. 689 appare all'evidenza ispirato all'intento di assicurare, attraverso la riduzione del campo di applicazione delle sanzioni sostitutive previste nell'art. 53, una tutela rafforzata ad interessi contrassegnati da una particolare rilevanza (Corte cost. sent. n. 54 del 24 giugno 1994) tra cui quelli relativi alla salute pubblica, tanto che la sostituibilita' delle pene detentive e' esclusa per tutti i reati che a tale base attentano (art. 443, 444 e 452 del c.p.) mentre per quelli non nominativamente elencati, come il reato di cui all'art. 441 del c.p., la medesima esigenza era assicurata dal legame, previsto in via generale dall'art. 54, legge n. 689/1981, tra sostituibilita' e reati di competenza del pretore; Considerato che il d.-l. 14 giugno 1993, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, in aderenza alle indicazioni contenute nella sentenza n. 249 del 1993 della Corte delle leggi, ha abrogato l'art. 54, e quindi ogni discriminazione fondata sulla competenza, con la conseguenza che la inapplicabilita' delle sanzioni sostitutive si riduce solo a quei reati che tutelano il bene della salute pubblica, nominativamente indicati nell'art. 60, mentre per gli altri, come quello previsto nell'art. 441 del c.p., caduta la esclusione generale legata alla competenza, e' divenuta applicabile la sostituzione delle pene di cui all'art. 53, legge n. 689/1981; si e' cosi' determinato un assetto normativo che appare squilibrato in quanto consente la applicazione di sanzioni sostitutive per alcune condotte (art. 441 c.p.) mentre la esclude per altre (art. 452) nonostante che entrambe attentino all'analogo bene della salute pubblica e che, addirittura le prime, per il loro carattere doloso rispetto a quello colposo delle seconde, tale attentato realizzino in forma piu' grave; Conseguentemente non pare dubbio che l'art. 60 citato si ponga, nella parte in cui esclude l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive al reato di cui all'art. 452 in relazione all'art. 444 del c.p., in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, avendo la Corte costituzionale gia' affermato, in occasione della declaratoria di illegittimita' di altre parti della medesima norma, che "finisce per risultare ictu oculi carente di ragionevolezza e si presenta per cio' stesso lesivo del principio di uguaglianza, un complesso normativo che consente di beneficiare delle sanzioni sostitutive a chi ha posto in essere, fra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene, quella connotata di maggiore gravita' discriminando, invece, chi ha realizzato il fatto che meno offende lo stesso valore giuridico" (sentenze 249 del 1993 e 54 del 1994); Rilevato che, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal difensore del ricorrente in riferimento al ricorso del Procuratore generale e' rilevante per la definizione del giudizio e non appare manifestamente infondata.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60/1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude la applicabilita' delle sanzioni sostitutive al reato di cui all'art. 452, con riferimento all'art. 444 c.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione; Sospende il giudizio relativamente al ricorso del p.g. e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Cosi' deciso in Roma, il 24 settembre 1996. Il presidente: Consoli 96C1806