N. 1301 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 marzo 1984- 18 novembre 1996
N. 1301 Ordinanza emessa il 28 marzo 1984 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 novembre 1996) dalla commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Tanzillo Italo contro l'Intendenza di finanza di Torino Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennita' di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. - Assoggettamento all'imposta - Disparita' di trattamento rispetto ai lavoratori privati che percepiscono l'indennita' di anzianita' senza aver versato contributi nonche' rispetto a coloro che abbiano contratto una assicurazione sulla vita e ai lavoratori che percepiscono indennita' dall'INPS, entrambi esenti dall'imposta - Violazione del principio della capacita' contributiva per la tassazione del risparmio accantonato - Eccesso di delega. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, lett. e), e 46; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. art. 34). (Cost., artt. 3, 38, 53 e 76).(GU n.49 del 4-12-1996 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dal sig. Tanzillo Italo, residente in Torino, via Giacomo Medici, 89, avverso il silenzio-rifiuto dell'Intendenza di finanza di Torino, al rimborso della r.m. e complementare sull'indennita' di buonuscita ENPAS. Ritenuto in fatto Il contribuente chiede l'invio alla Corte costituzionale perche' esamini le prospettate questioni di incostituzionalita', di cui agli atti, delle norme sulla tassazione della buonuscita e conseguente diritto al rimborso della somma totale di L. 3.691.000, trattenuta dall'ENPAS a titolo di imposta di r.m. e complementare sulla stessa buonuscita. La tesi di illegittimita' costituzionale sostenuta dal ricorrente e' da ritenersi ammissibile, influente e, percio', non manifestamente infondata. Non vi e' dubbio, infatti, che l'indennita' di buonuscita corrisposta dall'ENPAS ai dipendenti statali ha carattere intrinsecamente previdenziale, trattandosi di rapporto instauratosi con l'iscrizione al fondo di previdenza gestito dall'ENPAS e col versamento per tutta la durata della carriera di contributi mensili. Tale rapporto e' analogo a quello che si instaura tra il contraente di una assicurazione sulla vita e la societa' assicuratrice, in cui si attua una forma di risparmio da parte dell'assicurato. La legge delegata ha esteso arbitrariamente la tassazione anche alle indennita' previdenziali, mentre la legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, all'art. 2, lett. e) stabilisce che sono soggette a tassazione "le indennita' spettanti alla cessazione del rapporto di lavoro" ove e' evidente che deve esserci un rapporto diretto tra indennita' e rapporto di lavoro che non esiste nel caso in esame. Pertanto le norme di cui agli artt. 12, lett. e), 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sembrano in contrasto con gli articoli della Costituzione: 76, perche' il legislatore non si e' attenuto ai principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega; 53, perche' ha esteso la tassabilita' anche al risparmio accantonato per fini previdenziali; 38, in quanto si destina parte delle indennita' previdenziali a fini diversi da quelli di cui alla norma costituzionale; 3, per la disparita' di trattamento: con i lavoratori alle dipendenze di privati, che percepiscono l'indennita' di anzianita' senza aver versato contributi; con coloro che hanno contratto un'assicurazione sulla vita, i quali sono esentati dall'imposta; con i lavoratori che percepiscono indennita' dall'INPS, pure esenti dal tributo.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondate le sollevate eccezioni di legittimita' costituzionale nei sensi esposti in narrativa, in relazione agli artt. 3, 38, 53 e 76 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Torino, addi' 28 marzo 1984 Il presidente: Brunetti 96C1807