N. 1304 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 1996
N. 1304 Ordinanza emessa il 23 settembre 1996 della pretura di Trento, sezione distaccata di Mezzolombardo nel procedimento penale a carico di Weber Romano Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Divieto di scarico, senza autorizzazione, di sostanze "biocide" (nella specie difenilammina) - Lamentata genericita' della nozione di sostanza biocida in assenza di indicazioni sulla concentrazione della stessa - Violazione dei principi di tassativita' della norma penale e di uguaglianza. (D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 132, artt. 9 e 18 in relazione al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 132, elenco II, n. 2). (Cost., art. 25, secondo comma).(GU n.50 del 11-12-1996 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 30/1996 della pretura di Trento, sez. Mezzolombardo, a carico di Weber Romano, nato a Denno (TN) il 4 febbraio 1939, residente in Denno, via Colleverde n. 17, difeso dall'avv. Franco Busana di fiducia, imputato del reato p. e p. dagli artt. 21 legge n. 319/1976 e 9 legge n. 132/1992 perche' nella sua qualita' di legale responsabile del "Consorzio Ortofrutticoli Anaunia", attivava senza autorizzazione uno scarico nel sottosuolo di acque reflue da attivita' produttive contenenti "difenilammina" (sostanza biocida). Fatto accertato in Denno il 1 marzo 1995. Fatto e diritto In data 1 marzo 1995 il Servizio per l'igiene e la sanita' pubblica della provincia di Trento effettuava un prelievo presso le acque di scarico del "Consorzio Agricolo Bassa Anaunia", dalle cui analisi si rilevava la presenza della sostanza "difenilammina" nella concentrazione di 21 micromilligrammi/litro. Il laboratorio chimico-fisico della Provincia, qualificando la difenilammina quale sostanza tra ricomprendesi nei "biocidi", trasmetteva rapporto alla procura circondariale. Il p.m., sulla base di tale qualificazione della difenilammina, elevava imputazione a carico del Weber, in relazione al disposto degli artt. 9 e 18 della legge n. 132/1992, in quanto il n. 2 dell'allegato II del predetto decreto contempla tra le sostanze in relazione alle quali deve esservi autorizzazione allo scarico, tutti i "biocidi" e loro derivati. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, il direttore del laboratorio che ha effettuato le analisi ha confermato che, sulla base della letteratura scientifica a lui nota, la difenilammina deve essere considerata biocida in quanto ha effetti fungicidi, anche se quali effetti secondari, trattandosi in via principale di sostanze antiossidante. Dichiarava che la qualifica di fungicida veniva attribuita dal testo "Pesticided Manual", di origine americana e molto diffuso tra gli operatori. La difesa introduceva come teste un ricercatore dell'Istituto agrario provinciale di S. Michele all'Adige, il quale presentava una pubblicazione scientifica da cui si evince che, in base ad alcune sperimentazioni sui funghi delle mele (e nel caso di specie le acque di scarico derivano dal lavaggio delle mele), non sono stati rilevati effetti fungicidi alla concentrazione di 200 mg/l. Riferiva inoltre che non esiste alcuna classificazione scientifica dei "biocidi", trattandosi di termine generico che significa "sostanza che uccide forme di vita", e che inoltre la caratteristica biocida delle sostanze deve essere stabilita anche in relazione alla concentrazione delle stesse. Alla luce delle risultanze istruttorie deve concludersi che: 1) non esiste, nella letteratura scientifica, una nozione univoca di sostanza biocida; 2) non vi e' altresi' univocita' nel ritenere che la difenilammina abbia o meno effetti fungicidi e pertanto sia da qualificarsi biocida. A tale stregua ritiene questo pretore che debba essere sollevata questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 18 del d.-l. 27 gennaio 1992, n. 132, in relazione al punto n. 2 "Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I", di cui all'elenco II dell'allegato, per violazione del principio di tassativita' della norma penale di cui all'art. 25, comma secondo, della Costituzione. Invero tale allegato costituisce parte integrante della fattispecie incriminatrice che scaturisce dal combinato disposto degli artt. 9 e 18 del decreto legislativo, laddove l'art. 18 rinvia alle disposizioni della legge n. 319/1976 per le violazioni in materia di scarichi di sostanze contemplate nell'allegato e non autorizzati. E' indubbio che l'uso di un termine generico come "biocida" da parte del legislatore comporti un'obbiettiva incertezza sulla fattispecie costitutiva del reato. Se esistono valutazioni scientifiche diverse su cio' che deve definirsi biodica, ne deriva che la norma penale che ne fa uso ha un contenuto di significato non univoco. Si osserva inoltre che il contenuto generico della norma si risolve sicuramente in una discrezionalita' da parte dell'autorita' giudiziaria circa il perseguire o meno certi comportamenti, con l'effetto di creare una sicura disparita' di trattamento di fronte a situazioni identiche. La questione di legittimita' costituzionale appare pertanto non manifestamente infondata quanto al contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione. Relativamente alla rilevanza della questione nel presente giudizio, si osserva che in vigenza della norma cosi' come costruita, non sarebbe possibile da parte del giudicante accertare la sussistenza o meno del fatto contestato, e pertanto si dovrebbe valutare la sola componente soggettiva, in relazione alla sussistenza di un'ignoranza inevitabile da parte dell'imputato della legge penale. Si tratterebbe peraltro di un giudizio monco, che preclude in ipotesi l'applicazione della formula assolutoria dell'insussistenza del fatto. Infatti altro e' valutare sotto un profilo oggettivo se la difenilammina e' da considerarsi o meno biocida e dunque lo scarico relativo doveva essere autorizzato, altro e' valutare sotto un profilo soggettivo se l'imputato era tenuto o meno a sapere se la difenilammina, e a quali concentrazioni, poteva essere impiegata senza bisogno di autorizzazione.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 18 del d.-l. 27 gennaio 1992, n. 132, in relazione al n. 2 dell'elenco II dell'allegato per violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione; Dispone la sospensione del presente procedimento; Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti di Camera e Senato. Mezzolombardo, addi' 23 settembre 1996 Il pretore: Mantovani 96C1810