N. 1304 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 1996

                                N. 1304
  Ordinanza  emessa  il  23  settembre  1996  della pretura di Trento,
 sezione distaccata di Mezzolombardo nel procedimento penale a  carico
 di Weber Romano
 Ambiente  (tutela  dell')  - Inquinamento - Divieto di scarico, senza
    autorizzazione, di sostanze "biocide" (nella specie difenilammina)
    - Lamentata genericita'  della  nozione  di  sostanza  biocida  in
    assenza   di  indicazioni  sulla  concentrazione  della  stessa  -
    Violazione dei principi di tassativita' della norma  penale  e  di
    uguaglianza.
 (D.Lgs.  27 gennaio 1992, n. 132, artt. 9 e 18 in relazione al d.lgs.
    27 gennaio 1992, n. 132, elenco II, n. 2).
 (Cost., art. 25, secondo comma).
(GU n.50 del 11-12-1996 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza  nel  procedimento  penale  n.
 30/1996  della  pretura  di  Trento,  sez. Mezzolombardo, a carico di
 Weber Romano, nato a Denno (TN) il  4  febbraio  1939,  residente  in
 Denno,  via  Colleverde  n.  17,  difeso  dall'avv.  Franco Busana di
 fiducia, imputato del reato p. e p. dagli artt. 21 legge n.  319/1976
 e   9  legge  n.  132/1992  perche'  nella  sua  qualita'  di  legale
 responsabile del "Consorzio Ortofrutticoli Anaunia",  attivava  senza
 autorizzazione   uno  scarico  nel  sottosuolo  di  acque  reflue  da
 attivita' produttive contenenti "difenilammina" (sostanza biocida).
   Fatto accertato in Denno il 1 marzo 1995.
                            Fatto e diritto
   In data 1 marzo 1995 il Servizio per l'igiene e la sanita' pubblica
 della provincia di Trento effettuava un prelievo presso le  acque  di
 scarico  del "Consorzio Agricolo Bassa Anaunia", dalle cui analisi si
 rilevava   la   presenza   della   sostanza   "difenilammina"   nella
 concentrazione   di   21   micromilligrammi/litro.   Il   laboratorio
 chimico-fisico della Provincia, qualificando la  difenilammina  quale
 sostanza  tra  ricomprendesi nei "biocidi", trasmetteva rapporto alla
 procura circondariale.
   Il p.m., sulla base di  tale  qualificazione  della  difenilammina,
 elevava  imputazione  a  carico  del  Weber, in relazione al disposto
 degli artt. 9 e 18 della  legge  n.  132/1992,  in  quanto  il  n.  2
 dell'allegato  II  del  predetto decreto contempla tra le sostanze in
 relazione alle quali deve esservi autorizzazione allo scarico,  tutti
 i "biocidi" e loro derivati.
   Nel   corso   dell'istruttoria  dibattimentale,  il  direttore  del
 laboratorio che ha effettuato le analisi  ha  confermato  che,  sulla
 base  della letteratura scientifica a lui nota, la difenilammina deve
 essere considerata biocida in quanto ha effetti fungicidi,  anche  se
 quali  effetti  secondari,  trattandosi in via principale di sostanze
 antiossidante.   Dichiarava che  la  qualifica  di  fungicida  veniva
 attribuita  dal  testo  "Pesticided  Manual",  di origine americana e
 molto diffuso tra gli operatori.
   La difesa  introduceva  come  teste  un  ricercatore  dell'Istituto
 agrario  provinciale di S. Michele all'Adige, il quale presentava una
 pubblicazione scientifica da cui si evince che,  in  base  ad  alcune
 sperimentazioni  sui funghi delle mele (e nel caso di specie le acque
 di scarico derivano dal lavaggio delle mele), non sono stati rilevati
 effetti fungicidi alla concentrazione di 200 mg/l.  Riferiva  inoltre
 che  non  esiste  alcuna  classificazione  scientifica dei "biocidi",
 trattandosi di termine generico che significa  "sostanza  che  uccide
 forme  di  vita",  e  che  inoltre  la  caratteristica  biocida delle
 sostanze deve essere stabilita anche in relazione alla concentrazione
 delle stesse.
   Alla luce delle risultanze istruttorie deve concludersi che:
     1) non esiste, nella letteratura scientifica, una nozione univoca
 di sostanza biocida;
     2)  non  vi  e'  altresi'  univocita'   nel   ritenere   che   la
 difenilammina  abbia  o  meno  effetti  fungicidi  e  pertanto sia da
 qualificarsi biocida.
   A tale stregua ritiene questo pretore che  debba  essere  sollevata
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 18 del d.-l.
 27  gennaio  1992, n. 132, in relazione al punto n. 2 "Biocidi e loro
 derivati  non  compresi  nell'elenco  I",  di   cui   all'elenco   II
 dell'allegato,  per  violazione  del  principio di tassativita' della
 norma penale di cui all'art. 25, comma secondo, della Costituzione.
   Invero tale allegato costituisce parte integrante della fattispecie
 incriminatrice che scaturisce dal combinato disposto degli artt.  9 e
 18  del  decreto  legislativo,  laddove   l'art.   18   rinvia   alle
 disposizioni  della legge n. 319/1976 per le violazioni in materia di
 scarichi di sostanze contemplate nell'allegato e non autorizzati.
   E' indubbio che l'uso di un  termine  generico  come  "biocida"  da
 parte   del   legislatore  comporti  un'obbiettiva  incertezza  sulla
 fattispecie  costitutiva   del   reato.   Se   esistono   valutazioni
 scientifiche  diverse  su  cio' che deve definirsi biodica, ne deriva
 che la norma penale che ne fa uso ha un contenuto di significato  non
 univoco.
   Si osserva inoltre che il contenuto generico della norma si risolve
 sicuramente   in   una   discrezionalita'   da  parte  dell'autorita'
 giudiziaria circa il  perseguire  o  meno  certi  comportamenti,  con
 l'effetto  di creare una sicura disparita' di trattamento di fronte a
 situazioni identiche.
   La questione di legittimita'  costituzionale  appare  pertanto  non
 manifestamente  infondata  quanto  al  contrasto  con  gli  artt. 25,
 secondo comma, e 3 della Costituzione.
   Relativamente alla rilevanza della questione nel presente giudizio,
 si osserva che in vigenza  della  norma  cosi'  come  costruita,  non
 sarebbe  possibile da parte del giudicante accertare la sussistenza o
 meno del fatto contestato, e pertanto si dovrebbe  valutare  la  sola
 componente  soggettiva, in relazione alla sussistenza di un'ignoranza
 inevitabile da parte dell'imputato della legge penale. Si tratterebbe
 peraltro di un giudizio monco, che preclude in ipotesi l'applicazione
 della formula assolutoria dell'insussistenza del fatto. Infatti altro
 e'  valutare  sotto  un  profilo  oggettivo se la difenilammina e' da
 considerarsi o meno biocida  e  dunque  lo  scarico  relativo  doveva
 essere  autorizzato, altro e' valutare sotto un profilo soggettivo se
 l'imputato era tenuto o meno a sapere se la difenilammina, e a  quali
 concentrazioni,    poteva   essere   impiegata   senza   bisogno   di
 autorizzazione.
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11  marzo  1953  dichiara
 rilevante   e   non   manifestamente  infondata     la  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 18 del d.-l.  27  gennaio
 1992,  n. 132, in relazione al n. 2  dell'elenco II dell'allegato per
 violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione;
   Dispone la sospensione del presente procedimento;
   Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;
   Manda alla cancelleria di notificare  la  presente  ordinanza  alle
 parti  in  causa,  al  Presidente  del Consiglio   dei Ministri ed ai
 Presidenti di Camera e Senato.
     Mezzolombardo, addi' 23 settembre 1996
                         Il pretore: Mantovani
 96C1810