N. 1306 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 1996
N. 1306 Ordinanza emessa il 14 ottobre 1996 dal pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Crescenti Barbara e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualita' e mediante emissione di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessita' ed urgenza - Usurpazione dei poteri del legislatore. (D.-L. 24 settembre 1996, n. 499, art. 1). (Cost., artt. 1, secondo comma, 70, 72, 77 e 136, secondo comma).(GU n.50 del 11-12-1996 )
IL PRETORE Visti: gli atti difensivi delle parti; il decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996; il decreto-legge n. 295 del 27 maggio 1996; il decreto-legge n. 396 del 26 luglio 1996; il decreto-legge n. 499 del 24 settembre 1996; l'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; la sentenza Corte costituzionale 10 giugno 1994, n. 240; l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; gli articoli 1, 70, 71, 72, 76, 77, 134 e 136 della Costituzione; Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimita' costituzionale, rilevate d'ufficio nella causa r.g. n. 3900/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa dal Crescenti Barbara, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Gian Maria Maffezzoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto. Nel presente giudizio, nel quale la parte ricorrente chiede l'integrazione al minimo della sua pensione di riversibilita' a decorrere dal gennaio 1991 e la "cristallizzazione" di tale trattamento a partire dal 1 ottobre 1993, ai sensi dell'art. 11, comma 22, legge 24 dicembre 1993, n. 537 (naturalmente nella versione "creata" dalla Corte costituzionale con la sentenza 10 giugno 1994, n. 240), risulta applicabile il d.-l. 24 settembre 1996, n. 499, ultima reiterazione (dopo gli intermedi nn. 295 e 396) del n. 166 del 26 marzo 1996, n. 166.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1305/1996). 96C1812