N. 1307 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 1996

                                N. 1307
  Ordinanza  emessa  il  14  ottobre  1996  dal pretore di Brescia nel
 procedimento civile vertente tra Bonsignori Elvira e l'I.N.P.S.
 Previdenza e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  -  Previsto
    pagamento  dei  rimborsi in sei annualita' e mediante emissione di
    titoli di Stato - Estinzione dei giudizi  pendenti  alla  data  di
    entrata  in  vigore  della  normativa  impugnata  - Esclusione dal
    rimborso  degli  interessi  e  della  rivalutazione  monetaria   -
    Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998
    -   Abuso   dello  strumento  del  decreto-legge  in  assenza  dei
    presupposti di necessita' ed urgenza - Usurpazione dei poteri  del
    legislatore.
 (D.-L. 24 settembre 1996, n. 499, art. 1).
 (Cost., artt. 1, secondo comma, 70, 72, 77 e 136, secondo comma).
(GU n.50 del 11-12-1996 )
                              IL PRETORE
   Visti:
    gli atti difensivi delle parti;
    il decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996;
    il decreto-legge n. 295 del 27 maggio 1996;
    il decreto-legge n. 396 del 26 luglio 1996;
    il decreto-legge n. 499 del 24 settembre 1996;
    l'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    la sentenza Corte costituzionale 10 giugno 1994, n. 240;
    l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
    l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;
    gli articoli 1, 70, 71, 72, 76, 77, 134 e 136 della Costituzione;
   Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza di
 rimessione  alla  Corte  costituzionale  di questioni di legittimita'
 costituzionale, rilevate d'ufficio nella causa r.g.  n.  3902/95,  in
 materia  di  previdenza  ed  assistenza  obbligatoria,  promossa  dal
 Bonsignori Elvira, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv.
 Gian Maria Maffezzoni, il quale la rappresenta e difende in forza  di
 procura  a  margine  dell'atto introduttivo del giudizio, ricorrente,
 contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza  sociale,  in
 persona  del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dai dott.
 procc.  Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati  alle
 liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in
 Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.
   Nel  presente  giudizio,  nel  quale  la  parte  ricorrente  chiede
 l'integrazione al minimo  della  sua  pensione  di  riversibilita'  a
 decorrere   dal   luglio   1976  e  la  "cristallizzazione"  di  tale
 trattamento a partire dal 1 ottobre  1993,  ai  sensi  dell'art.  11,
 comma 22, legge 24 dicembre 1993, n. 537 (naturalmente nella versione
 "creata"  dalla  Corte costituzionale con la sentenza 10 giugno 1994,
 n. 240), risulta applicabile il d.-l.   24 settembre  1996,  n.  499,
 ultima reiterazione (dopo gli intermedi nn. 295 e 396) del n. 166 del
 26 marzo 1996, n. 166.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza    (Reg.  ord.  n.
 1305/1996).
 96C1813